Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 9 maggio 2012 |
Riconoscimento, alla sig.ra Eva Mena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra Eva Mena, nata il 10.6.1977 a Elbasan (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del d. lgs. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato"; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che e' in possesso del titolo accademico di "Jurist", conseguito nel luglio 1999 presso la Universita' "A. Xhuvani" di Elbasan; Considerato che la sig.ra Mena ha documentato di esser iscritta alla "Dhoma Kombetare e Avokateve" di Tirana da maggio 2001; Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale; Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 17 novembre 2011; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "avvocato" e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49 co.3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Genova valido fino al 20.6.2012;
Decreta:
Alla sig.ra Eva Mena, nata il 10.6.1977 a Elbasan (Albania), cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di "Avokat" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati". L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3 co. 4 del d.lgs. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato . b) Unica prova orale su 6 materie: 1° prova su deontologia e ordinamento professionale. 2° prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato . La richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Roma, 9 maggio 2012
Il direttore generale: Saragnano |
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