Gazzetta n. 122 del 26 maggio 2012 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 23 marzo 2012
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) opere per lo sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato «Tempa Rossa» (CUP F75F07000100007) approvazione progetto definitivo e modifica soggetto aggiudicatore. (Deliberazione n. 18/2012).





IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA


Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», che, all'art. 29, precisa che sono conservate allo Stato, tra l'altro, le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, che sono svolte d'intesa con la Regione interessata, secondo modalita' procedimentali da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni e integrazioni, e visti in particolare:
la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, emanato in attuazione dell'art. 2 della predetta legge n. 136/2010;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», che all'art. 41, comma 4, come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che le delibere assunte da questo Comitato relativamente ai progetti e ai programmi d'intervento pubblico siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui le delibere stesse vengono assunte;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che, all'allegato 4, include il «Progetto per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi Tempa Rossa»;
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006), con la quale questo Comitato - nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (G.U. n. 207/2005) - all'allegato 2 ha confermato, fra gli interventi nel comparto energetico, nella sezione relativa ai «giacimenti idrocarburi», l'«insediamento produttivo Tempa Rossa»;
Vista la delibera 21 dicembre 2007, n. 139 (G.U. n. 179/2008), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare delle «opere per lo sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato Tempa Rossa», subordinando tra l'altro l'efficacia dell'approvazione del progetto stesso alla stipula di un atto integrativo all'Intesa generale quadro stipulata tra il Governo e la Regione Basilicata il 20 dicembre 2002, che ricomprendesse esplicitamente l'opera in questione nel novero delle infrastrutture oggetto dell'intesa medesima;
Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (G.U. n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica (DFP) per gli anni 2011-2013, che include, nella tabella 1 «Programma infrastrutture strategiche aggiornamento 2010» e nella tabella 3 «Programma infrastrutture strategiche - Opere non comprese nella tabella 2», l'intervento «sviluppo del giacimento petrolifero Tempa Rossa»;
Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'Intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilita' del Programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finche' l'Intesa non si perfezioni;
Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2011/132/UE del 24 giugno 2011, che ha stabilito l'inapplicabilita' della succitata direttiva 2004/174/CE quando gli enti aggiudicatori attribuiscono contratti destinati a consentire, in Italia, la prestazione dei servizi di prospezione di petrolio e gas naturale e di produzione di petrolio;
Vista la nota 1° marzo 2012, n. 8599, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'approvazione del progetto definitivo dell'intervento «opere per lo sviluppo del giacimento d'idrocarburi denominato Tempa Rossa» e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;
Viste le note 9 marzo 2012, n. 9861, 14 marzo 2012, n. 10436, 20 marzo 2012, n. 11287, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, tra l'altro, fornito chiarimenti relativi alla proposta in questione e integrato o aggiornato la relativa documentazione istruttoria;
Vista la nota 5 marzo 2012, n. 4598, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha tra l'altro formulato il concerto sulla proposta sopra citata, subordinatamente alle prescrizioni individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la nota 21 marzo 2012, n. 51104/71AB, con la quale la Regione Basilicata ha trasmesso la delibera di Giunta 20 marzo 2012, n. 331, relativa all'approvazione dello schema di Atto aggiuntivo alla citata Intesa generale quadro 20 dicembre 2002 e all'autorizzazione alla sottoscrizione dell'Atto stesso da parte del Presidente della predetta Regione;
Vista la nota 21 marzo 2012, n. 24376, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato ha dichiarato di non avere osservazioni in merito all'argomento;
Vista la nota 22 marzo 2012, n. 52833/7101, con la quale il Presidente della Regione Basilicata ha formulato parere favorevole alla localizzazione dell'intervento in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e condizioni di cui alla delibera di Giunta regionale 19 dicembre 2011, n. 1888;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);
Vista la nota 22 marzo 2012, n. 1229, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Visto l'Atto aggiuntivo all'Intesa generale quadro 20 dicembre 2002, sottoscritto il 23 marzo 2012 tra il Governo e la Regione Basilicata, atto con il quale l'intervento in esame e' stato espressamente ricompreso tra le infrastrutture oggetto dell'Intesa;
Vista l'ulteriore documentazione istruttoria aggiornata consegnata nel corso dell'odierna seduta di questo Comitato;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;


Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale
che l'intervento concerne la realizzazione del Piano di sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato «Tempa Rossa», nell'ambito della concessione di coltivazione di idrocarburi denominata «Gorgoglione»;
che lo sviluppo del giacimento in questione, unitamente allo sviluppo del giacimento denominato «Val d'Agri», consentira' di coprire circa il 10 per cento del fabbisogno energetico nazionale per una durata di circa 20 anni e di fornire quindi un notevole contributo alla riduzione della dipendenza del Paese dall'estero per l'approvvigionamento energetico;
che il progetto preliminare dell'intervento prevedeva:
l'attivazione completa ed integrata di 5 pozzi, gia' perforati e sottoposti a test di lunga durata;
la perforazione di un altro pozzo da mettere in produzione in caso di esito positivo dei sondaggi;
la realizzazione del «Centro di trattamento oli» e di due serbatoi di stoccaggio del greggio;
la realizzazione di un deposito per lo stoccaggio del GPL, da ubicare nell'area industriale del Comune di Guardia Perticara;
la realizzazione delle relative strade di accesso e di servizio;
che, oltre alle opere di cui al suddetto progetto preliminare, il progetto definitivo elaborato dal soggetto aggiudicatore prevede:
la perforazione di due ulteriori pozzi, da mettere in produzione in caso di esito positivo dei sondaggi e da collegare al suddetto Centro oli mediante condotte dedicate;
le modifiche di talune opere dovute a esigenze di sicurezza e alla necessita' di ottemperare a prescrizioni formulate in sede di progetto preliminare;
che le suddette modifiche riguardano principalmente:
gli impianti, con diversa localizzazione delle condotte che collegano i pozzi al Centro oli;
lo stesso Centro oli, caratterizzato da un maggior perimetro, una diversa disposizione delle aree interne e delle relative opere di urbanizzazione, la collocazione degli edifici di servizio;
l'estensione delle aree a servizio del deposito GPL;
i tracciati viari;
le volumetrie e la collocazione delle aree di colmata (passate da 13 a 3);
le aree per servizi secondari;
la collocazione dell'eliporto;
la creazione di un nuovo parcheggio;
che il 27 ottobre 2010 il soggetto aggiudicatore ha trasmesso il progetto definitivo dell'intervento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Basilicata, competente per la valutazione degli aspetti ambientali dell'opera ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 7, e successive modificazioni e integrazioni, alle altre Amministrazioni interessate nonche' ai gestori delle interferenze;
che, tenuto conto della natura e delle modifiche apportate al progetto preliminare, in data 29 ottobre 2010 il soggetto aggiudicatore ha nuovamente sottoposto ai soggetti competenti in materia due studi d'impatto ambientale relativi l'uno alle predette modifiche al progetto preliminare e l'altro alla perforazione ed eventuale messa in produzione dei citati due nuovi pozzi esplorativi;
che il 3 novembre 2010 e' stato pubblicato, sul quotidiano a diffusione nazionale «La Repubblica» e sui quotidiani a diffusione regionale «Quotidiano della Basilicata» e «Nuova del Sud», l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita', e che a seguito di tale pubblicazione sono pervenute osservazioni a fronte delle quali il soggetto aggiudicatore ha provveduto allo stralcio dal progetto di alcune particelle catastali;
che con nota 28 dicembre 2010, n. 8991, il Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata, ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto definitivo in questione, confermando le prescrizioni dettate dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici con nota 9 dicembre 2010, n. 18003;
che in data 17 gennaio 2011 si e' tenuta la Conferenza di servizi;
che con nota 13 giugno 2011, n. 713/2011, il soggetto aggiudicatore ha trasmesso alle Amministrazioni interessate gli elaborati di progetto aggiornati;
che, previa intesa della Regione Basilicata espressa con delibera di Giunta 16 marzo 2011, n. 374, con decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 giugno 2011 il termine di scadenza della citata concessione «Gorgoglione», gia' fissato al 14 luglio 2013, e' stato prorogato per dieci anni, fino al 14 luglio 2023, ed e' stato approvato, nel contempo, il relativo programma dei lavori;
che con determinazione dirigenziale 21 ottobre 2011, n. 75AD.2011/D.01604, il Dipartimento ambiente, territorio e politiche della sostenibilita' della Regione Basilicata ha, tra l'altro, formulato prescrizioni circa l'esecuzione dei lavori che interessano fasce fluviali appartenenti al demanio idrico;
che, tenuto conto della natura e dell'entita' delle succitate modifiche progettuali intervenute con il progetto definitivo, con delibera di Giunta 19 dicembre 2011, n. 1888, la Regione Basilicata, nel dare conto che i Comuni interessati non si sono tempestivamente espressi, ha rilasciato per l'intervento in esame, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47, art. 18, un nuovo giudizio favorevole di compatibilita' ambientale, con autorizzazione integrata ambientale e autorizzazione paesaggistica, prescrivendo in particolare lo stralcio dei succitati due nuovi pozzi esplorativi e delle relative opere connesse;
che, con ulteriore delibera di Giunta 28 dicembre 2011, n. 1992, la suddetta Regione ha espresso l'intesa sulle modalita' procedimentali in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, individuate dall'accordo sancito il 24 aprile 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, esprimendosi anche ai fini dell'approvazione del progetto definitivo dell'intervento da parte di questo Comitato;
che il progetto definitivo e' corredato dalla relazione del progettista relativa alla rispondenza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto preliminare, dal «piano di risoluzione delle interferenze» (documento IT-TPR-GE-PTT-000018) e dall'indicazione degli elaborati di progetto relativi al piano particellare degli espropri;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni in merito alle osservazioni formulate dalle Amministrazioni interessate e dalle Societa' interferite e ha proposto le prescrizioni e le raccomandazioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo;
sotto l'aspetto attuativo
che in data 10 dicembre 2009 e' stato sottoscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, l'atto di scissione parziale di TOTAL ITALIA S.p.A. in TOTAL E & P ITALIA S.p.A., che prevede il trasferimento a tale ultima societa' degli elementi patrimoniali inerenti concessioni, permessi e istanze di permessi, autorizzazioni, diritti, titoli e valori mobiliari relativi all'attivita' nel settore «esplorazione e produzione», compresa la «concessione mineraria Gorgoglione, riferita al giacimento Tempa Rossa»;
che, a fronte dell'iniziale affidamento della concessione a una joint venture costituita dalle societa' petrolifere TOTAL ITALIA S.p.A., EXXON MOBIL S.p.A. e SHELL ITALIA S.p.A. (di cui TOTAL ITALIA S.p.A. era rappresentante unico ed operatore), in data 12 agosto 2011 il Ministero dello sviluppo economico ha decretato il trasferimento a TOTAL E & P ITALIA S.p.A. della quota di concessione di cui era titolare EXXON MOBIL S.p.A., si' che la concessione stessa risulta ora affidata alla joint venture TOTAL E & P ITALIA S.p.A. e SHELL ITALIA E & P S.p.A., di cui TOTAL E & P ITALIA S.p.A. e' rappresentante unico e operatore;
che il soggetto aggiudicatore deve quindi ora essere individuato nella TOTAL E & P Italia S.p.A., in luogo della precedente TOTAL ITALIA S.p.A.;
che, come risulta dalla versione aggiornata delle schede ex delibera n. 63/2003 consegnata nel corso dell'odierna seduta, l'opera sara' aggiudicata previa selezione su base privatistica, ai sensi della citata decisione di esecuzione della Commissione Europea 24 giugno 2011;
che, come risulta dalle suddette schede, l'aggiudicazione dei lavori e' prevista entro il 15 maggio 2012, l'esecuzione dei lavori entro luglio 2015, la fine del collaudo entro novembre 2015 e la messa in esercizio entro l'inizio di marzo 2016;
sotto l'aspetto finanziario
che il costo di realizzazione dell'intervento da approvare, esclusi i due ulteriori pozzi e le relative opere connesse, di cui la Regione ha chiesto lo stralcio, ammonta a 1.411,8 milioni di euro ed e' composto da 1.037,8 milioni di euro per costi di costruzione e oneri antimafia, 20,3 milioni di euro per costi legati alla sicurezza, 103,7 milioni di euro per l'adempimento di prescrizioni e 250 milioni di euro per decommissioning, attivita' il cui importo e' attualizzato al 2012 e che sara' realizzata a conclusione del periodo di coltivazione del giacimento;
che l'incremento di costo di 534,3 milioni di euro rispetto al progetto preliminare di cui alla richiamata delibera n. 139/2007 e' riconducibile, tra l'altro, all'aggiornamento dei prezzi, alle modifiche progettuali conseguenti al recepimento delle prescrizioni e all'inserimento del succitato importo per decommissioning;
che il piano economico-finanziario riporta un costo superiore a quello dell'intervento da approvare, in quanto riferito all'intero «programma dei lavori di ricerca e di sviluppo della concessione Gorgoglione» approvato dal Ministero dello sviluppo economico con il richiamato decreto 31 luglio 2007, comprensivo dei pozzi poi stralciati, ed e' stato redatto antecedentemente alla citata delibera di Giunta n. 1888/2011;
che il costo di realizzazione dell'intervento sara' coperto interamente dal soggetto aggiudicatore con i proventi derivanti dalla vendita del greggio, e che lo stesso soggetto aggiudicatore si fara' carico della manutenzione ordinaria e straordinaria secondo gli standards prestazionali indicati dalle leggi nazionali e regionali in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente;


Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo.
1.1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 166 e 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modificazioni e integrazioni, e' approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.4, anche ai fini della compatibilita' ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo dell'intervento «Opere per lo sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato Tempa Rossa», con esclusione dei due ulteriori pozzi e delle relative opere connesse di cui alla medesima presa d'atto.
1.2 La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato al precedente punto 1.1.
1.3. Il limite di spesa dell'intervento di cui al precedente punto 1.1. e' quantificato in 1.411,345 milioni di euro, pari al costo complessivo di cui alla precedente presa d'atto al netto degli oneri antimafia.
1.4. Le prescrizioni cui e' subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nella prima parte dell'allegato 1 alla presente delibera, che forma parte integrante della delibera stessa, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato 1. La documentazione relativa al «piano di risoluzione delle interferenze» e' riportata nell'elaborato progettuale IT-TPR-GE-PTT-000018, mentre le indicazioni relative al piano particellare degli espropri sono riportate negli elaborati progettuali IT-TPR-GE-DAP-000001 e IT-TPR-GE-DAP-000002, IT-TPR-GE-DAP-000101 e IT-TPR-GE-DAP-000102, da IT-TPR-CP-DAU-000103 a IT-TPR-CP-DAU-000109, da IT-TPR-CP-DAU-000201 a IT-TPR-CP-DAU-000209, da IT-TPR-CP-DAU-000301 a IT-TPR-CP-DAU-000309.
1.5. Il finanziamento dell'intervento e' integralmente a carico del soggetto aggiudicatore, che dovra' sostenere anche i costi di decommissioning e i costi delle manutenzioni ordinarie e straordinarie secondo gli standards prestazionali indicati dalle leggi nazionali e regionali in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente. 2. Modifica del soggetto aggiudicatore.
Il nuovo soggetto aggiudicatore dell'intervento «Opere per lo sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato Tempa Rossa», di cui al precedente punto 1, e' individuato in TOTAL E & P Italia S.p.A. 3. Disposizioni finali
3.1. Il Ministero delle infrastrutture provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti il progetto definitivo approvato al precedente punto 1.
3.2. Il soggetto aggiudicatore provvedera' altresi', prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al suddetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.4. Il citato Ministero procedera', a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.
Resta fermo che i competenti Uffici della Regione Basilicata procederanno a effettuare le verifiche sulla puntuale osservanza delle prescrizioni, e la vigilanza durante la realizzazione e l'esercizio delle opere, ai sensi della richiamata legge regionale n. 47/1998.
3.3. Il citato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' altresi' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
3.4. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera dovra' contenere una clausola che ponga a carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo previsti dalla vigente normativa, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2 che forma parte integrante della presente delibera.
3.5. Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato al progetto in argomento dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.
Roma, 23 marzo 2012


Il Presidente: Monti

Il Segretario: Barca

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 10
 
Allegato 1




PRIMA PARTE - PRESCRIZIONI

Prescrizioni ambientali In sede di redazione del progetto definitivo.
1. Il concessionario dovra' individuare, sulla base delle potenzialita' geominerarie esistenti, le nuove localizzazioni per i due pozzi esplorativi denominati Tempa Rossa Nord (TRN) e Gorgoglione Est (GGE) e opere connesse, facenti parte del «Programma dei lavori di ricerca e di sviluppo della concessione Gorgoglione», che dovranno acquisire le necessarie autorizzazioni previste dalla norma.
2. Relativamente al Centro Olio Tempa Rossa, ed alle relative aree di pertinenza, si prescrive di:
per ridurre l'impatto paesaggistico dovuto alla realizzazione del Centro Oli, il concessionario dovra' adottare opportune misure mitigative alternative ed equivalenti in termini di efficacia all'abbassamento di 5 m della quota di scavo dei serbatoi, fatte salve le condizioni di sicurezza del sito e delle predisposizioni impiantistiche, da sottoporre ad una valutazione tecnica dell'Ufficio competente della Regione Basilicata. Il concessionario dovra' successivamente comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Direzione generale risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico la soluzione tecnica individuata e approvata dalla Regione Basilicata;
traslare la recinzione della strada comunale della Matina, che dovra' rimanere ad uso pubblico, a non meno delle distanze previste dal vigente codice della strada;
inverdire tutte le aree libere, nella misura massima consentita dalle norme di settore inerenti alla sicurezza dell'impianto, con essenze autoctone arbustive ed arboree di ecotipo locale, di provenienza regionale;
eliminare tutte le previsioni progettali in sinistra strada della Matina (direzione Gorgoglione), unitamente all'area «ETCFMO» lasciando inalterato l'andamento naturale del terreno a meno delle opere necessarie per il consolidamento.
3. Rivestire tutti i muri in calcestruzzo con paramento di pietra naturale ad opus incertum.
4. Contenere le dimensioni trasversali delle piste di servizio delle «flow-line" entro metri lineari 12,00 ridotte ulteriormente a metri lineari 8,00 nelle aree boscate.
5. Utilizzare, per le opere di ripristino morfologico, idraulico, idrogeologico e vegetazionale, esclusivamente tecniche d'ingegneria naturalistica con impiego di specie vegetali compatibili con gli habitat locali. Inoltre, nei progetti esecutivi degli interventi di ripristino dovra' essere recepito quanto segue:
scotico, accumulo e rimessa in posto del terreno vegetale: poiche' spesso il rimescolamento della parte humica con gli strati minerali sottostanti, sovente argillosi, genera il depauperamento delle caratteristiche fisico-idrologiche e organiche del suolo causa prima del mancato o ritardato attecchimento e sviluppo della vegetazione, in previsione dovranno essere stanziate e inserite in elenco prezzi e nei computi di capitolato idonee risorse finanziarie per l'esecuzione d'interventi di ammendamento dei suoli a posteriori, quali fresatura, spargimento di fertilizzanti organici contenenti batteri e micorrize, spargimento di fibre organiche, inglobamento nello strato superficiale di ammendanti fisici (flocculanti, ritentori idrici, ecc....);
produzione vivaistica: nell'impiego di specie legnose dovranno essere privilegiate quelle arbustive con impiego esclusivo di specie autoctone riferite alle serie dinamiche della vegetazione naturale potenziale. Le piante dovranno essere prodotte in loco con utilizzo di materiale da propagazione (semi, talee ecc. ...) raccolto in zona. Saranno adottate le tecniche di propagazione e le infrastrutture ed attrezzature dei vivai di ingegneria naturalistica; ad esempio: celle climatizzabili a 2 °C - 4 °C e 90% di umidita' per il prolungamento stagionale d'uso di piantine e talee, impiego di contenitori allungati tipo fitocella o root-trainers, rispetto ai normali vasetti, riproduzione in contenitore per seme, cespo, propagulo di specie erbacee guida nella ricostruzione di habitat, riproduzione a pieno campo di arbusti autoctoni, ecc. ...;
trapianto di arbusti: negli interventi su pascoli arbustati dovra' essere eseguito, ove compatibile con la stagione, l'espianto degli arbusti presenti, che vanno conservati in zolla in cantiere e rimessi a dimora a fine lavori;
trapianto di alberi d'alto fusto: per singole alberature d'alto fusto di pregio dovra' essere previsto il trapianto istantaneo mediante impiego di idonea tecnica che conservi un sufficiente pane di terra e quantita' di radici da garantire l'attecchimento;
interventi stabilizzanti e consolidanti con tecniche d'ingegneria naturalistica: per la stabilizzazione e il consolidamento di aree in erosione dovranno essere privilegiate, ove tecnicamente possibile, le pratiche d'ingegneria naturalistica;
piano d'interventi di manutenzione delle opere a verde: dovra' essere prodotto, di concerto con la Regione Basilicata - Ufficio Compatibilita' Ambientale, un piano degli interventi di manutenzione e di monitoraggio delle opere di rinaturazione e degli interventi d'ingegneria naturalistica con riguardo a tipologie, tempistiche e periodicita' degli interventi.
6. In fase di progettazione esecutiva, prevedere la rinaturazione delle postazioni dei pozzi esistenti: utilizzando le stesse tecniche di cui alla prescrizione n. 5, dovranno essere ripresi, integrati e/o migliorati gli interventi di contenimento e stabilizzazione di tagli e scarpate e quelli vegetazionali inerenti al recupero parziale delle aree delle postazioni dei pozzi esistenti.
7. Nell'area comprendente i Comuni interessati dalla Concessione mineraria «Gorgoglione», a seguito dall'adozione della delibera di Giunta regionale conclusiva dei procedimenti di V.I.A., autorizzazione paesaggistica ed A.I.A. per il progetto di che trattasi, dovra' essere realizzato un progetto per la definizione della baseline ambientale e sociale territoriale, contenente:
la caratterizzazione socio-ambientale del territorio interessato dalle attivita' estrattive;
la produzione di un inventario naturalistico, secondo le metodologie adottate per i monitoraggi delle aree protette in Basilicata.
Il progetto si realizzera' con la partecipazione attiva, in tutte le fasi realizzative, degli Enti e dei portatori d'interesse del territorio e secondo specifiche tecniche elaborate ed approvate dal Dipartimento regionale ambiente, territorio e politiche della sostenibilita'. Il progetto verra' finanziato da TOTAL E & P Italia S.p.A. e realizzato dal Dipartimento regionale ambiente, territorio e politiche della sostenibilita' attraverso l'utilizzo di esecutori esterni terzi e di alta competenza tecnico-scientifica nel settore di riferimento.
8. Nel territorio individuato dalla perimetrazione della concessione mineraria «Gorgoglione», o ricorrendone la necessita' per un ambito maggiore definito dall'A.R.P.A.B., la TOTAL E & P Italia S.p.A. dovra' definire di concerto con l'A.R.P.A.B. un progetto di monitoraggio ambientale per le diverse componenti ambientali oggetto di esame nello S.I.A. (prevedendo il trasferimento a regime delle reti di monitoraggio in capo all'A.R.P.A.B.) che comprenda, tra l'altro:
una rete di centraline per il rilevamento della qualita' dell'aria che prenda in considerazione oltre agli inquinanti tradizionali (CO, SO2, NOx, O3, polveri < PM10 e PM2,5 > ), anche H2S, benzene, IPA, SOV, metalli pesanti, con l'impiego di campionatori passivi ed un sistema FT-IR REMOTE SENSING. Dovra', inoltre, essere sviluppato un modello di diffusione degli inquinanti nell'atmosfera;
il monitoraggio delle emissioni odorigene con campagne periodiche;
il monitoraggio del rumore all'esterno del Centro olio Tempa Rossa con campagne periodiche;
stazioni di biomonitoraggio (bioindicatori e biosensori) per la verifica del livello di criticita' ecologica derivante dall'eventuale contributo degli impianti dell'insediamento. Su questa parte del progetto il proponente dovra' acquisire il parere di un istituto scientifico o Ente qualificati nel settore;
il monitoraggio dello stato degli ecosistemi (basato almeno sui seguenti indicatori: microclima, suolo e sottosuolo, ambiente idrico superficiale e sotterraneo, morfologie naturaliformi, vegetazione con studio fitosociologico, flora lichenica, macrofauna, microteriofauna, carabidiofauna);
la raccolta dati da un idoneo numero di stazioni di rilevamento della sismicita' naturale e/o indotta nell'area del giacimento petrolifero;
al fine di monitorare gli eventuali effetti sulla dinamica del contesto geologico, dovranno essere realizzati dei capisaldi di livellazione di precisione, opportunamente ubicati, in numero sufficiente a fornire un quadro rappresentativo dell'area del giacimento;
il progetto di monitoraggio ambientale dovra' recepire anche le prescrizioni riportate nel capitolo 10. Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto istruttorio - articoli 29-quater e 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, predisposto dall'Ufficio compatibilita' ambientale ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e complessivamente dovra' risultare coerente con dette prescrizioni.
9. La TOTAL E & P Italia S.p.A. dovra' presentare, ai fini della verifica di ottemperanza all'Ufficio compatibilita' ambientale, in tempo utile per la condivisione ed approvazione prima dell'inizio dei lavori del progetto definitivo Tempa Rossa il relativo cronoprogramma, mentre la documentazione tecnica necessaria e/o i progetti esecutivi comprensivi delle opere di ripristino vegetazionale, geomorfologico, ecc., atti a dimostrare il recepimento delle prescrizioni indicate con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 potranno essere presentati in tempo utile per la condivisione ed approvazione prima dell'avvio di ogni singola fase del progetto Tempa Rossa.
La verifica di ottemperanza delle prescrizioni dalla n. 1 alla n. 9 e' a cura della Regione Basilicata. Nella fase di realizzazione e/o di esercizio delle opere.
10. Osservare, in fase di cantiere e di esercizio dell'impianto, tutte le «misure di mitigazione, attenuazione e compensazione» previste nel progetto definitivo interregionale Tempa Rossa e nello studio d'impatto ambientale necessarie ad evitare che vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche delle componenti ambientali caratterizzanti il contesto territoriale di riferimento.
11. Nella fase di esecuzione dei lavori la gestione delle terre e rocce da scavo dovra' avvenire in conformita' al disposto dell'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di suolo contaminato, lo stesso, previa caratterizzazione per la classificazione e l'attribuzione del codice CER, dovra' essere trasportato a idoneo impianto di recupero/smaltimento autorizzato.
12. Accantonare e preservare il terreno vegetale, ricavato dalle operazioni di scavo, distintamente dagli altri materiali di scavo al fine di riutilizzarlo nelle operazioni di ripristino ambientale.
13. I rifiuti prodotti durante la fase di costruzione dovranno essere gestiti in conformita' alla normativa vigente, favorendo le attivita' di recupero, ove possibile, in luogo dello smaltimento e il deposito temporaneo dei i rifiuti prodotti e non recuperabili dovra' avvenire per categorie omogenee.
14. Dovra' essere effettuata, ad intervalli regolari di tempo e di concerto con l'A.R.P.A.B., la verifica e la calibrazione dei sistemi di misura installati ai camini.
15. Dovra' essere definito con Regione e Prefettura un protocollo per la gestione delle situazioni di emergenza, inclusi eventi incidentali.
16. Il concessionario dovra' osservare tutte le prescrizioni riportate nel capitolo 10. Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto istruttorio - articoli 29-quater e 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, predisposto dall'Ufficio compatibilita' ambientale ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
17. Entro 5 anni dall'adozione della delibera di Giunta regionale conclusiva dei procedimenti di V.I.A., autorizzazione paesaggistica ed A.I.A. per il progetto di che trattasi, e successivamente all'entrata in esercizio del Centro olio Tempa Rossa a cadenza triennale, la TOTAL E & P Italia S.p.A. dovra' predisporre uno studio mirato alla verifica della disponibilita' sul mercato di nuova tecnologia in grado di assicurare livelli emissivi piu' bassi di quelli autorizzati con detto provvedimento.
18. Entro gli stessi termini della prescrizione precedente, il concessionario di concerto con A.R.P.A.B., dovra' produrre specifici studi mirati alla possibilita' di procedere allo smaltimento dei «gas acidi» e delle «acque di produzione» mediante reiniezione in unita' geologiche profonde in luogo, rispettivamente, della termodistruzione e del recapito nel Torrente Sauro.
19. La TOTAL E & P Italia S.p.A. dovra' presentare ai fini della verifica di ottemperanza all'Ufficio compatibilita' ambientale, in tempo utile e prima della messa in esercizio del Centro Olio Tempa Rossa, il progetto di monitoraggio ambientale richiamato nella prescrizione n. 8, preventivamente approvato dall'A.R.P.A.B., e il protocollo per la gestione delle situazioni di emergenza, inclusi eventi incidentali, richiamato nella prescrizione n. 15. Entro i cinque anni dall'adozione della delibera di Giunta regionale conclusiva dei procedimenti di V.I.A. e di A.I.A. gli studi di cui alle prescrizioni n. 17 e 18.
La verifica di ottemperanza delle prescrizioni dalla n. 10 alla n. 19 e' a cura della Regione Basilicata.
20. Durante l'esecuzione dell'opera si prescrive al concessionario di:
limitare l'eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva presente solamente all'area interessata dai lavori, che comunque devono essere contenuti nell'ambito del progetto acquisito agli atti dell'Ufficio foreste e tutela del territorio;
ridurre al minimo i movimenti di terra che, comunque, devono essere contenuti nell'ambito del progetto acquisito;
effettuare i movimenti terra per l'adeguamento solo nelle aree indicate negli elaborati progettuali;
predisporre i dovuti presidi tecnici per garantire la stabilita delle scarpate stradali, relativamente ai tratti di strada che saranno soggetti ad adeguamento ed alle aree di colmata, cosi' come indicato negli elaborati tecnici allegati al progetto;
predisporre i dovuti presidi tecnici finalizzati all'intercettazione e alla raccolta delle acque meteoriche superficiali dell'area pozzo e lungo la viabilita', facendole confluire correttamente negli impluvi naturali, cosi' come indicato sia negli elaborati grafici sia nella relazione descrittiva degli interventi;
conferire l'eventuale terreno di scavo in esubero presso discariche autorizzate;
realizzare l'intervento cosi come ipotizzato negli elaborati acquisiti all'Ufficio foreste e tutela del territorio;
osservare le indicazioni scaturenti dai risultati di cui alla relazione geologica di progetto;
inviare all'Ufficio foreste e tutela del territorio, prima dell'inizio dei lavori interessanti il demanio idrico, le autorizzazioni degli Enti e/o Uffici competenti in materia;
realizzare, a lavori ultimati, le opere di sistemazione dei luoghi con la messa a dimora di essenze vegetali autoctone di ecotipi locali;
attenersi alle eventuali direttive che l'Ufficio foreste e tutela del territorio dovesse imporre in corso di esecuzione dei lavori;
comunicare all'Ufficio foreste e tutela del territorio la data di inizio e ultimazione dei lavori;
custodire sui luogo di lavoro ed esibire a richiesta degli Organi di controllo preposti, l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio foreste e tutela del territorio;
trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, un cronoprogramma aggiornato all'Ufficio foreste e tutela del territorio, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle opere previste dopo il 2013.
La verifica di ottemperanza e' a cura dell'Ufficio foreste e tutela del territorio della Regione Basilicata. Prescrizioni tecniche In sede di redazione del progetto esecutivo.
21. Con riferimento agli aspetti archeologici, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
dovra' essere riprese l'attivita' di archeologia preventiva interrotta nel febbraio 2009, in particolare lungo la circular road, definendo quanto richiesto con le note n. 13791 del 20 settembre 2010 e n. 15629 del 20 ottobre 2009 del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
per le opere non ancora indagate ed in particolare per le nuove opere introdotte nel progetto definitivo, dovra' essere eseguita l'attivita' di tutela preventiva connessa con il rischio archeologico con le stesse modalita' previste per i progetti a livello di preliminare dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni nonche' secondo le modalita' precedentemente concordate con la concessionaria.
La verifica di ottemperanza e' a cura del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
22. Con riferimento al rispetto delle norme di attuazione del Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico vigenti, il concessionario dovra' elaborare prima di iniziare i lavori delle opere interferenti con il piano stralcio, i seguenti elaborati che dovranno essere trasmessi all'Autorita' di bacino della Basilicata:
nuova ubicazione dell'area di sosta e per lo stoccaggio delle materie conformi e non conformi, area di cantiere temporaneo, inizialmente previste nell'interferenza individuata con il n. 1 negli elaborati integrativi predisposti dalla Total e trasmessi all'Autorita' di bacino;
definizione dettagliata, anche con l'ausilio di indagini di neoacquisizione, del modello geologico del sottosuolo e delle caratteristiche geotecniche dei terreni. Tali indagini dovranno consentire la definizione dei parametri caratteristici e di progetto, sulla base di prove di laboratorio, da utilizzare anche per la progettazione di dettaglio delle opere a farsi;
verifiche di stabilita' di dettaglio, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni» (G.U. n. 29/2008, S.O.), lungo piu' sezioni, in corrispondenza delle interferenze 3 e 4, allo stato attuale e di progetto, con l'ausilio del modello geologico e geotecnico definito nel punto precedente e con esplicita individuazione di tutte le superfici piu' critiche per la stabilita delle opere e del versante;
elaborati progettuali relativi a tutte le opere previste per le interferenze individuate con i numeri 3 e 4 negli elaborati integrativi predisposti dalla Total e trasmessi all'Autorita' di bacino. Le opere progettate dovranno essere verificate ai sensi del citato decreto 14 gennaio 2008. In particolare si dovranno verificare tutte le situazioni piu' critiche per il complesso opera-terreno.
La verifica di ottemperanza e' a cura dell'Autorita' di bacino della Basilicata. Prescrizioni relative al piano di risoluzione delle interferenze
23. Al fine di dare corso alla risoluzione delle interferenze delle opere con servizi e viabilita', il soggetto aggiudicatore dovra' inviare gli elaborati esecutivi compresi nel piano di risoluzione delle interferenze ai seguenti enti:
Comune di Corleto Perticara
Comune di Guardia Perticara
Comune di Gorgoglione
Amministrazione provinciale di Potenza
Amministrazione provinciale di Matera
A.R.P.A.B.
A.S.P.
Comando provinciale VV.F. Potenza
Comando provinciale VV.F. Matera
Universita' degli studi della Basilicata
Autorita' di bacino della Basilicata
Ente parco Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane
Ente parco dell' Appennino lucano - Val D'agri - Lagonegrese
Acquedotto lucano S.p.A.
ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
SNAM RETE GAS S.p.A.
TELECOM ITALIA S.p.A.
ENERGIA SUD S.r.l.
FRI-EL S.p.A.
MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A.
24. Con riferimento alle interferenze con le opere di competenza dell'Acquedotto lucano, il concessionario dovra' rispettare le seguenti prescrizioni:
prima dell'inizio dei lavori, trasmissione in triplice copia dei soli elaborati del progetto esecutivo riguardanti le interferenze con le opere gestite da Acquedotto lucano;
comunicazione del relativo inizio dei lavori, con congruo anticipo (7 gg), per consentire di predisporre l'opportuna sorveglianza;
gli attraversamenti delle infrastrutture che si propongono dovranno sempre essere inferiori (sottopassi) rispetto alle condotte gestite, garantendo un franco minimo di 50 cm tra la generatrice inferiore della condotta idrica e l'estradosso dell'infrastruttura di salvaguardia (beole in cls. su sacchetti di sabbia);
segnalazione degli attraversamenti e dei parallelismi con idonei indicatori di superficie, oltre che con i consueti nastri interrati;
a partire dall'inizio delle attivita' di costruzione delle opere interferenti, il soggetto aggiudicatore dovra' comunicare, tramite il proprio legale rappresentante, l'assunzione dell'obbligo d'intervento per la messa in sicurezza dell'area di lavoro necessaria per garantire l'intervento da parte dell'Acquedotto lucano per le lavorazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria sulle condotte oggetto d'interferenza con le opere di progetto; l'intervento deve essere garantito entro le 12 ore dalla comunicazione;
predisporre elaborati a firma di tecnici abilitati dai quali si evincano le eventuali misure che si intendono adottare per evitare correnti disperse e interferenze (UNI 9783-90), in uno alle misurazioni della resistivita' del terreno nei punti d'interferenza e a intervalli regolari negli eventuali parallelismi, prima e dopo l'entrata in funzione delle infrastrutture proposte;
consegna della documentazione fotografica delle varie fasi lavorative inerenti l'attraversamento di che trattasi;
la richiesta di approvvigionamento idrico a servizio delle opere di progetto dovra' essere inoltrata nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento del Servizio idrico integrato.
25. Il concessionario dovra' tener conto delle indicazioni che saranno contenute nei permessi a costruire rilasciati dalle varie Amministrazioni comunali nel corso dei lavori di site preparation.
26. Con riferimento alle interferenze con le opere gestite da SNAM rete Gas, il concessionario, in fase di progettazione esecutiva, dovra' mantenere una distanza minima di 13,50 metri per parte rispetto all'asse del metanodotto, lasciando tale fascia a terreno agricolo, priva di costruzioni di superficie.


SECONDA PARTE - RACCOMANDAZIONI


27. Si raccomanda al concessionario di porre particolare attenzione su quanto previsto dalla convenzione fatta con il Comune di Corleto per quanto riguarda gli accessi, le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strade.
28. Il concessionario dovra' garantire l'accesso ai cittadini a una parte del parcheggio previsto dal progetto e situato nelle vicinanze del Santuario di Guardia Perticara, in quanto, per alcuni periodi dell'anno, e' meta di pellegrinaggio con grosso afflusso di persone. Inoltre la Total, finiti i lavori, valutera' la possibilita' di cederlo al Comune di Guardia Perticara.
29. Si raccomanda al concessionario di attuare un serio monitoraggio ambientale e epidemiologico che tenga conto non solo della sorveglianza degli impianti direttamente individuati nel progetto, ma anche di quelli che sono indirettamente interessati: impianti di trattamento, di scarico, vie di comunicazione, coinvolgendo con la massima trasparenza anche i Comuni e le associazioni interessate.
30. Si raccomanda al concessionario di fornire alla Societa' Energia Sud, proprietaria di un impianto eolico situato nel Comune di Corleto Perticara, tutte le informazioni utili a risolvere eventuali interferenze tra le opere in progetto e l'impianto gia' realizzato.
 
Allegato 2


CLAUSOLA ANTIMAFIA


Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.
Tenuto conto che nel frattempo e' stato emanato il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attuativo dell'art. 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, i sotto citati richiami all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, devono considerarsi riferiti alle corrispondenti disposizioni di detto decreto legislativo.
L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessita' di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le piu' rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonche' di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - preveda che:
1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati gia' forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si e' detto;
b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria.
 
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