Gazzetta n. 122 del 26 maggio 2012 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 30 aprile 2012
Regolamento interno del CIPE - Modifica della delibera CIPE n. 58/2010. (Deliberazione n. 62/2012).





IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA


Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare, l'art. 24, comma 1, lett. c) e comma 2;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», in particolare, l'art. 3, comma 2, cosi' come modificato dall'art. 41, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e il conseguente decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente, fra l'altro, la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato», in particolare, l'art. 7 che, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, delega il Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione, fra l'altro, delle attribuzioni di questo Comitato;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e il riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 », in particolare, l'art. 1, commi 3 e 5, che prevedono, fra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», in particolare, l'art. 2, che dispone la partecipazione alle singole sedute del CIPE, con diritto di voto, anche dei Ministri, non appartenenti al CIPE, nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto delle deliberazioni dello stesso;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive», in particolare l'art. 1, comma 2, lettera c), che attribuisce al CIPE, integrato dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, il compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori e autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) istruita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», che, agli articoli 60 e 61, istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e visto, altresi', il comma 7 del medesimo art. 61, che stabilisce la partecipazione in via ordinaria alle sedute del CIPE, con diritto di voto, del Ministro per gli affari regionali in qualita' di Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, o di un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa;
Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 2 che, fra l'altro, dispone il trasferimento delle funzioni della Segreteria del CIPE alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il Quadro Strategico Nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in particolare l'art. 1, che dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provveda alle assegnazioni delle risorse nazionali disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in particolare l'art. 41, comma 4, cosi' come modificato dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che dispone che, al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti e dei programmi di intervento pubblico, le delibere assunte dal CIPE siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera e che, in caso di criticita' procedurali tali da non consentire il rispetto del predetto termine, il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE, riferisca al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», in particolare, l'art. 25, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
Visti i decreti del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPE 15 ottobre 2008 (G.U. n. 1 del 2 gennaio 2009), recante «Organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica», e 3 novembre 2010 (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2011), recante «Modifiche al decreto 15 ottobre 2008, di organizzazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2012, con il quale il Ministro per la coesione territoriale e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica;
Viste le proprie deliberazioni del 13 luglio 1993, n. 57, in materia di disposizioni organizzative relative alle attivita' dei Comitati interministeriali, del 26 giugno 1996, n. 101, del 9 luglio 1998, n. 63, del 6 novembre 2009, n. 94, del 13 maggio 2010, n. 58, concernenti il regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica, e vista la propria deliberazione del 5 agosto 1998, n. 79, e successive modifiche e integrazioni di istituzione e regolamentazione delle Commissioni CIPE;
Considerata la necessita' di adeguare il proprio regolamento interno alle innovazioni normative sopra richiamate;
Ritenuto altresi' opportuno modificare il citato regolamento interno al fine di assicurare la completezza e la coerenza delle proposte oggetto di esame del Comitato e la trasparenza delle singole fasi di istruttoria, approvazione, redazione e perfezionamento delle deliberazioni del medesimo Comitato;
Tenuto conto dell'esame della proposta oggetto della presente delibera svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);
Vista la nota n. DIPE-1793 del 30 aprile 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, Segretario del Comitato;


Delibera:


E' approvato, ai sensi della normativa indicata nelle premesse, il seguente regolamento interno di questo Comitato, che sostituisce integralmente il regolamento adottato con delibera n. 58/2010.
Art. 1




Partecipazione alle sedute del Comitato


1. Il Comitato, competente per l'individuazione delle linee generali di politica economico-finanziaria, si riunisce, almeno due volte l'anno, in occasione della presentazione del Documento di economia e finanza e dell'allegato programma predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
2. Alle sedute del Comitato partecipano i Ministri previsti dalla normativa vigente.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente del Comitato, Ministro dell'economia e delle finanze. Quando all'ordine del giorno della seduta siano inclusi argomenti relativi ad assegnazioni a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione, il Comitato e' presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Quando la seduta del Comitato e' presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, partecipa un Vice Ministro o un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in rappresentanza dello stesso Ministero.
4. Un Ministro senza portafoglio o un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, svolge le funzioni di Segretario del Comitato, di seguito Segretario. Dette funzioni, in sua assenza, sono svolte dal componente piu' giovane di eta' presente alla seduta.
5. Ove un Ministro si trovi nell'impossibilita' di partecipare alla seduta, comunica la circostanza al Segretario del Comitato e puo' delegare per iscritto un Vice Ministro o un Sottosegretario di Stato. In caso di assenza di un Ministro o del suo delegato, il Presidente del Comitato, di seguito Presidente, puo' disporre il rinvio della trattazione della materia o, in relazione alla particolare rilevanza dell'argomento o alla imminente scadenza di termini normativi, la sua discussione anche in assenza del rappresentante dell'amministrazione il cui Ministro e' impossibilitato a intervenire.
6. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono partecipare alle sedute del Comitato, su invito del Presidente, qualora siano iscritti all'ordine del giorno argomenti di loro specifico interesse. Ove un Presidente si trovi nell'impossibilita' di partecipare alla seduta, puo' delegare per iscritto un assessore della propria Regione o Provincia autonoma.
7. Partecipano alle sedute, su invito del Presidente, il Governatore o il Direttore generale della Banca d'Italia e il Presidente dell'Istituto statistico nazionale. Il Presidente puo' altresi' invitare rappresentanti degli Enti locali e Presidenti di altri Enti o Istituti pubblici quando siano iscritti all'ordine del giorno argomenti che interessino i rispettivi Enti e Istituti o in ragione di specifiche competenze settoriali. Gli invitati ai sensi del presente comma non possono delegare la partecipazione alla seduta.
8. Il ragioniere generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato, assiste alle sedute del Comitato, ivi inclusa la riunione preparatoria di cui al successivo art. 3, con compiti di supporto tecnico ai partecipanti, in relazione agli effetti sulla finanza pubblica dei provvedimenti sottoposti all'esame del Comitato.
9. Il Comitato si riunisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo che il Presidente disponga altrimenti.
10. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito DIPE, assicura il necessario supporto alle sedute del Comitato e alle riunioni preparatorie di cui al successivo art. 3.
 
Art. 2




Attivita' istruttoria per le deliberazioni del Comitato


1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, per l'esercizio delle attribuzioni individuate dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, riferite a questioni di particolare rilevanza generale e intersettoriale, il Comitato puo' costituire, con propria delibera, Commissioni o Gruppi di lavoro per lo studio, la valutazione e la formulazione di proposte su specifici argomenti, con sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Al fine di garantire compiutezza e celerita' dell'attivita' istruttoria, le proposte per il Comitato sono inviate al DIPE, corredate da una scheda di valutazione tecnica, economica e finanziaria e sul rispetto dei vincoli comunitari, nonche' dei concerti, intese e pareri necessari, unitamente a una sintesi a cura dell'amministrazione proponente, finalizzata a rendere chiare e trasparenti le valutazioni contenute nei medesimi pareri, rilevanti ai fini delle determinazioni del Comitato. L'incompletezza della suddetta documentazione impedisce l'iscrizione della proposta all'ordine del giorno della convocazione della riunione preparatoria di cui al successivo art. 3.
 
Art. 3




Riunione preparatoria del Comitato


1. Gli schemi dei provvedimenti, gli altri atti o le proposte di competenza del Comitato sono esaminati in una riunione preparatoria, al fine di assicurare, ove possibile, la completa definizione degli argomenti da sottoporre all'esame del Comitato stesso, approfondendone anche le eventuali implicazioni di carattere politico. La riunione preparatoria si svolge, di norma, almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta del Comitato ed e' convocata dal Segretario con un preavviso, di norma, di almeno cinque giorni lavorativi. L'ordine del giorno di ciascuna riunione preparatoria e' predisposto dal DIPE su indicazione del Segretario e sulla base delle proposte inoltrate al Comitato stesso dai Ministri componenti, o dai loro Capi di Gabinetto, corredate da tutta la documentazione a supporto delle proposte medesime, di cui al precedente art. 2, comma 2.
2. Contestualmente alla convocazione della riunione preparatoria, il DIPE rende disponibile alle Amministrazioni interessate la documentazione di cui al precedente art. 2, comma 2, pubblicandola nell'area riservata del sito web del Comitato e comunicando la password di accesso ai soli referenti formalmente designati dalle Amministrazioni stesse. Ciascuna Amministrazione puo' formulare osservazioni in ordine agli argomenti iscritti all'ordine del giorno entro la data della riunione preparatoria.
3. La riunione preparatoria e' coordinata dal Segretario. Ad essa partecipano, per le amministrazioni interessate, i Sottosegretari di Stato, ove nominati, eventualmente coadiuvati da un funzionario delegato dall'Amministrazione. Per le amministrazioni per le quali non sia stato nominato un Sottosegretario di Stato e per il Ministero dell'economia e delle finanze, qualora il Sottosegretario di Stato delegato si trovi nella impossibilita' di partecipare alla riunione, il Ministro competente delega a rappresentare l'amministrazione il Capo di Gabinetto, ovvero il Capo dell'Ufficio legislativo, dando preventiva comunicazione della circostanza al Segretario. Il Capo del DIPE svolge le funzioni di Segretario della riunione preparatoria. Di tale riunione viene redatto un processo verbale sintetico, che riporta:
a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della riunione;
b) ordine del giorno;
c) elenco dei presenti;
d) risultanze della discussione distinte per argomento.
4. In occasione della riunione preparatoria, il DIPE predispone un documento contenente la descrizione sintetica dell'istruttoria sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.
5. Gli argomenti possono essere inseriti all'ordine del giorno delle sedute del Comitato soltanto se esaminati nella riunione preparatoria di cui al comma 1, salvo i casi di cui al successivo art. 4, comma 2.
 
Art. 4




Cadenza delle sedute. Provvedimenti e questioni
da sottoporre al Comitato. Ordine del giorno


1. Le sedute del Comitato si tengono di regola nell'ultima decade di ciascun mese.
2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta e' predisposto dal DIPE su indicazione del Presidente e sulla base delle proposte gia' esaminate nel corso della riunione preparatoria di cui al precedente art. 3. Nell'ordine del giorno della convocazione della seduta possono essere iscritti, in via eccezionale, anche argomenti non compresi tra le proposte esaminate nella riunione preparatoria, qualora il Presidente ravvisi la non differibilita' della relativa trattazione. L'ordine del giorno puo' essere articolato in due parti: nella prima vengono inseriti gli argomenti compiutamente istruiti ed esaminati favorevolmente nel corso della riunione preparatoria; nella seconda sono invece inseriti gli argomenti di maggiore complessita' e rilevanza.
3. Nei casi di particolare urgenza il Comitato, ove vi sia l'unanimita' dei membri effettivi presenti e ove il Presidente ne ravvisi l'indifferibilita', puo' decidere la trattazione di altro argomento non inserito all'ordine del giorno. Dell'avvenuto inserimento deve essere dato atto nel verbale della seduta.
 
Art. 5




Convocazioni


1. Il Comitato e' convocato dal Presidente di norma almeno dieci giorni prima della data prevista per la seduta.
2. In casi eccezionali, il Comitato puo' essere convocato dal Presidente con un preavviso inferiore ai dieci giorni di cui al comma 1. La documentazione relativa all'ordine del giorno deve comunque pervenire in tempo utile e in forma completa al DIPE. Di norma, i singoli argomenti saranno trattati in seduta con l'accordo di tutti i componenti presenti.
 
Art. 6




Sedute del Comitato


1. Le sedute del Comitato sono aperte e chiuse dal Presidente.
2. Il Presidente verifica la presenza e, ove specificamente richiesto, la permanenza del quorum costitutivo (la meta' piu' uno dei componenti); dirige i lavori; pone ai voti le deliberazioni dichiarandone l'esito; puo' modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione dei punti all'ordine del giorno; cura che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente limitando il tempo per l'esposizione e il numero degli interventi di ciascun componente.
3. Il componente del Comitato che si trovi in situazioni di incompatibilita' o conflitto di interessi e' tenuto a segnalare tale situazione al Presidente e deve allontanarsi dalla seduta quando si discuta o si voti sull'argomento in ordine al quale sussiste l'incompatibilita' o il conflitto.
4. All'atto della votazione, chi dissente deve chiedere che ne sia dato atto nel processo verbale, dandone succinta motivazione. Non e' consentita la comunicazione o la divulgazione dell'opinione dissenziente.
5. Spetta, in ogni caso, al Presidente decidere il rinvio della discussione o della adozione di deliberazioni su singoli punti all'ordine del giorno.
6. Il DIPE e il Ministero dell'economia e delle finanze predispongono congiuntamente una nota, da porre a base della seduta, contenente l'oggetto delle decisioni e le osservazioni e le prescrizioni relative ai singoli punti all'ordine del giorno, alla luce degli esiti dell'istruttoria e della riunione preparatoria.
7. Al DIPE spetta il compito di trasmettere le delibere al Presidente per la firma entro 30 giorni decorrenti dalla seduta in cui le stesse sono state assunte, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, redige il testo definitivo dei provvedimenti adottati in seduta in conformita' a quanto deliberato e, entro 14 giorni lavorativi dalla data della seduta, li trasmette in schema al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche degli effetti sulla finanza pubblica di cui al precedente art. 1, comma 8. Gli esiti di tali verifiche sono inviati al DIPE entro 8 giorni lavorativi dalla data di ricezione degli schemi di delibera.
 
Art. 7




Informazioni sui lavori del Comitato


1. Al termine di ogni seduta, l'Ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, eventualmente coadiuvato dal DIPE, redige il comunicato relativo ai lavori della seduta, disponendo per la diffusione dello stesso agli organi di informazione. Il comunicato e' sottoposto al Presidente per approvazione. Fino al momento della divulgazione del comunicato stampa, l'esito dei provvedimenti adottati resta riservato. Restano comunque riservate le notizie inerenti l'andamento della discussione.
2. I componenti del Comitato sono tenuti alla riservatezza sull'esito della discussione fino alla divulgazione ufficiale del comunicato.
3. Sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c) e comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tutti gli atti endoprocedimentali, ivi comprese proposte, valutazioni, elaborazioni e relative modifiche, inerenti alle deliberazioni del Comitato relative ad atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, fermo restando che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'accesso a detti atti e' comunque consentito ove la loro conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici dei richiedenti.
L'accesso agli atti endoprocedimentali, ivi comprese proposte, valutazioni, elaborazioni e relative modifiche, inerenti a tutte le altre deliberazioni del Comitato - in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi ed imprese e al fine di salvaguardare le esigenze dell'amministrazione nella fase preparatoria dei provvedimenti, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 9, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 - e' differito alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della deliberazione cui si riferisce l'atto richiesto.
 
Art. 8




Atti ufficiali del Comitato


Gli atti ufficiali del Comitato sono:
a) il processo verbale;
b) la raccolta delle deliberazioni.
 
Art. 9




Contenuto del processo verbale


Il processo verbale riporta, per ciascuna seduta:
a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della seduta;
b) ordine del giorno, con specifica indicazione delle questioni di particolare urgenza per le quali viene proposta la trattazione direttamente in seduta;
c) elenco dei presenti, con l'indicazione di chi ha presieduto la seduta e di chi ha svolto le funzioni di Segretario;
d) constatazione espressa della verifica del numero legale;
e) succinto resoconto della discussione distinto per argomento, con il risultato delle eventuali votazioni senza indicazione nominativa dei voti espressi, salvo l'esplicita richiesta dei componenti di cui al precedente art. 6, comma 4;
f) testo integrale delle deliberazioni, anche mediante rinvio ad allegati.
 
Art. 10



Formazione, approvazione, conservazione e pubblicita' del processo
verbale


1. La predisposizione del processo verbale e' curata da chi ha svolto le funzioni di Segretario della seduta, il quale lo sottoscrive e lo sottopone alla firma del Presidente. La redazione del processo verbale viene effettuata con l'ausilio del DIPE.
2. Il processo verbale si intende approvato con la sottoscrizione del Presidente il quale, ove lo reputi necessario, puo' rimettere all'approvazione del Comitato l'intero testo o singoli punti del medesimo.
3. I testi originali sia dei verbali di seduta, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sia delle allegate deliberazioni, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, sono muniti dei contrassegni e dei sigilli di Stato e sono custoditi presso gli archivi del DIPE.
4. Il verbale del Comitato e' atto riservato. Possono prenderne visione in ogni momento i Ministri nonche' gli altri soggetti che hanno partecipato alla seduta, limitatamente ai propri interventi. Il Presidente del Comitato puo' autorizzare altri soggetti a prendere visione del processo verbale, salvo che il Comitato abbia deliberato in senso contrario.
 
Art. 11



Formazione e conservazione della raccolta delle deliberazioni.
Efficacia e pubblicita'


1. Le deliberazioni adottate dal Comitato, dopo la sottoscrizione del Presidente, sono numerate in ordine progressivo e inoltrate, ricorrendone i presupposti, alla Corte dei Conti per il controllo di cui all'art. 3 della legge n. 20/1994, unitamente agli esiti delle verifiche effettuate ai sensi del precedente art. 6, comma 7, e successivamente inviate per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nelle more della registrazione e della conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, copia delle delibere adottate puo' essere rilasciata, su espressa richiesta scritta dei soggetti interessati, ove sussistano precise condizioni di pubblico interesse. Nelle copie deve essere data puntuale indicazione che il provvedimento e' in corso di registrazione.
2. Copia integrale delle deliberazioni adottate e' raccolta in ordine cronologico.
Roma, 30 aprile 2012


Il Presidente: Monti

Il segretario: Barca
 
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