Gazzetta n. 122 del 26 maggio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 5 aprile 2012 |
Scioglimento per atto d'autorita' della «Consorzio di garanzia collettiva fidi Euro Italia Societa' cooperativa di garanzia e fidi per azioni» in breve «Italia Confidi Soc. coop. per azioni», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 10 maggio 2011, effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1
La cooperativa «Consorzio di garanzia collettiva fidi Euro Italia Societa' cooperativa di garanzia e fidi per azioni» in breve «Italia Confidi Soc. coop. per azioni», con sede in Roma, costituita in data 1° febbraio 1996, n. REA RM-834595, codice fiscale 95011790581, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e l'avv. Francesco Trotta nato a Roma il 21 giugno 1968 con studio in Roma, via Antonio Gramsci n. 54, ne e' nominato commissario liquidatore. |
| Art. 2
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 5 aprile 2012
Il direttore generale: Esposito |
|
|
|