Gazzetta n. 122 del 26 maggio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 2 aprile 2012 |
Scioglimento per atto d'autorita' della «Flash Service - Societa' cooperativa», in Modugno, e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Viste le risultanze del verbale di accertamento del 22 novembre 2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 19 ottobre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato raggiungimento dello scopo sociale; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1
La societa' «Flash Service - Societa' cooperativa», con sede in Modugno (Bari), costituita in data 17 luglio 2007, codice fiscale 06626390725, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e l'avv. Angelo Schitulli, nato a Bari il 21 aprile 1974, con studio in via Principe Amedeo n. 25 - 70121 Bari, ne e' nominato commissario liquidatore. |
| Art. 2
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 2 aprile 2012
Il direttore generale: Esposito |
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