Gazzetta n. 121 del 25 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 maggio 2012
Riconoscimento, alla sig.ra Panghe Tantica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.



IL DIRETTORE GENERALE
delle professioni sanitarie e delle risorse umane
del servizio sanitario nazionale


Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;
Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Panghe Tantica, nata a Gropeni (Romania) il 28 agosto 1963 cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Nivel 3 calificare in specializarea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Braila nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' professionale di infermiere;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale e' stato gia' provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dalla richiedente;
Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;
Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,
Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative anche in considerazione dell'attivita' lavorativa documentata.
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;


Decreta:


Art. 1


Il titolo di «Nivel 3 calificare in specializarea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Braila nell'anno 2002 dalla sig.ra Panghe Tantica, nata a Gropeni (Romania) il giorno 28 agosto 1963, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.
 
Art. 2


La sig.ra Panghe Tantica, e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 2 maggio 2012


p. Il direttore generale: Bisignani
 
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