Gazzetta n. 119 del 23 maggio 2012 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA |
DECRETO RETTORALE 4 maggio 2012 |
Emanazione del nuovo statuto. |
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IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 e in particolare gli articoli 6 e 16; Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e in particolare l'art. 2; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca emanato con decreto rettorale n. 0020723 del 19 dicembre 2007, e in particolare gli articoli 6, 8 e 9; Visto il dereto rettorale n. 0003791/11 del 10 febbraio 2011, con il quale e' stata istituita e nominata la commissione di cui al comma 5 dell'art. 2 della legge n. 240/2010, e successive modifiche; Vista la delibera con cui in data 10 ottobre 2011 la predetta commissione ha avanzato la propria proposta di statuto dell'Universita' adeguato alla legge n. 240/2010; Vista la delibera con la quale in data 13 ottobre 2011 il consiglio di amministrazione ha espresso il proprio parere favorevole sulla medesima proposta; Vista la delibera con cui in data 17 ottobre 2011 il senato accademico ha approvato lo statuto dell'Universita' adeguato alla legge n. 240/2010; Vista la nota prot. n. 1018 del 24 febbraio 2012, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha formulato le sue osservazioni sul predetto statuto dell'Universita' adeguato alla legge n. 240/2010; Vista la delibera con cui il 23 aprile 2012 il consiglio di amministrazione ha espresso il proprio parere favorevole sul testo definitivo dello statuto dell'Universita' adeguato alla legge n. 240/2010 in conformita' alle predette osservazioni; Vista la delibera con cui il 24 aprile 2012 il senato accademico ha approvato il medesimo testo definitivo;
Decreta:
Art. 1
Emanazione
E' emanato lo «Statuto dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca» allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. |
| Art. 2
Pubblicazione
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 4 maggio 2012
Il Rettore: Fontanesi |
| Allegato
STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
Capo I Disposizioni fondamentali
Art. 1. Principi generali
1. L'Universita' degli studi di Milano-Bicocca (d'ora in avanti: Universita') e' una comunita' ad autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e ordinata in forma di istituzione pubblica dotata di personalita' giuridica. 2. Fine dell'Universita' e' concorrere allo sviluppo della societa' attraverso la promozione culturale e civile della persona e l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della solidarieta' internazionale e della salvaguardia dell'ambiente. Persegue tale fine attraverso l'attivita' di ricerca scientifica, il trasferimento e la valorizzazione dei risultati della ricerca e attraverso l'istruzione superiore. Alla realizzazione di questo fine partecipano a pieno titolo, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilita', docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo. 3. L'Universita', partecipa, inoltre, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale. 4. L'Universita' opera ispirandosi a principi di responsabilita', promuovendo e valorizzando il merito, per favorire lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni e all'interazione con altre culture. In conformita' ai principi costituzionali, afferma il proprio carattere pluralistico e laico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere etnico, ideologico, religioso, politico, economico, di genere e di orientamento sessuale; assicura inoltre pari opportunita' sotto ogni profilo. 5. L'Universita' svolge le sue funzioni istituzionali in conformita' agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento e, nel rispetto della liberta' dei singoli, predispone specifici programmi e progetti di sviluppo nelle diverse aree culturali. 6. L'Universita' organizza al suo interno la valutazione del raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali, con particolare riferimento alla qualita' della ricerca e della didattica, secondo criteri congrui con quelli utilizzati dalle agenzie di valutazione nazionali e internazionali. Si impegna a incentivare le strutture didattiche e di ricerca valutate positivamente e ad adottare politiche di riforma per quelle che ricevono una valutazione non positiva. 7. L'Universita', anche attraverso il decentramento amministrativo, informa la propria azione all'osservanza dei principi di semplificazione, di trasparenza, di pubblicita' e di partecipazione e a criteri di efficacia ed efficienza, garantendo l'accessibilita' delle informazioni relative all'Ateneo. Impronta l'organizzazione e il funzionamento di ogni suo ambito ai principi dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa. 8. L'Universita' partecipa alla programmazione pluriennale della ricerca scientifica e tecnologica e al piano nazionale di sviluppo del sistema universitario. Concorre inoltre alla programmazione regionale sanitaria. Al fine di garantire un'appropriata formazione culturale e professionale ai propri studenti, essa incentiva rapporti di cooperazione, atti convenzionali, contratti e ogni forma di accordo con amministrazioni dello Stato, nonche' con soggetti pubblici o privati. 9. L'Universita' include l'internazionalizzazione tra i propri fini istituzionali e riconosce la propria appartenenza allo spazio europeo della ricerca e allo spazio europeo dell'istruzione e della formazione. L'Universita' appoggia e favorisce la dimensione internazionale dei programmi di ricerca e formazione anche mediante la stipula di accordi con istituzioni europee ed extraeuropee al fine di promuovere la partecipazione a reti internazionali, di attivare titoli di studio multipli e congiunti, di incrementare l'accoglimento di studenti, ricercatori e docenti stranieri, di incentivare la mobilita' dei propri studenti, dei ricercatori e del personale docente e tecnico-amministrativo, garantendo il pieno riconoscimento delle attivita' svolte all'estero. L'Universita' si impegna nella realizzazione di attivita' di studio e di insegnamento in lingua straniera.
Art. 2. Liberta' di ricerca e di insegnamento. Diritto allo studio
1. L'Universita' garantisce a professori e ricercatori liberta' e autonomia nella scelta degli indirizzi, nell'organizzazione e nella conduzione degli studi. Realizza adeguate strutture e supporti tecnici e ne rende possibile la piena utilizzazione. Favorisce l'accesso ai finanziamenti e definisce le modalita' di distribuzione delle risorse assegnate dal bilancio di Ateneo o provenienti da soggetti esterni. 2. L'Universita' promuove la collaborazione interdisciplinare e interateneo. Verifica la produttivita' scientifica e il corretto utilizzo delle risorse. Garantisce a professori e ricercatori periodi di attivita' destinati alla sola ricerca. 3. L'Universita' favorisce l'insegnamento finalizzato a promuovere apprendimento critico, motivazione all'approfondimento e alla ricerca, confronto di idee. Garantisce la liberta' di insegnamento di ogni docente riguardo ai contenuti, ai metodi e ai criteri di valutazione, nel rispetto della coerenza con l'ordinamento e la programmazione degli studi. Persegue la qualita' e l'efficacia della didattica attraverso lo stretto collegamento tra insegnamento e ricerca, nel convincimento che la qualita' della didattica dipenda strettamente dalla qualita' della ricerca. 4. L'Universita' garantisce che l'efficacia dell'insegnamento venga verificata e valutata anche con il contributo degli studenti. 5. L'Universita' promuove ogni possibile iniziativa per rendere effettivo il diritto allo studio agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. Predispone, in eventuale collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, strumenti e iniziative che agevolino la frequenza e lo studio anche per gli studenti diversamente abili. Promuove e organizza attivita' di orientamento, tutorato, informazione e sostegno agli studenti rendendo espliciti i criteri e le forme della valutazione della loro preparazione. Favorisce e sostiene le attivita' organizzate e gestite dagli studenti intese a rendere piu' produttivo lo studio e a promuovere iniziative culturali, sportive e ricreative. L'Universita' promuove altresi' l'eccellenza e il merito fra gli studenti iscritti, adottando, nei limiti delle risorse disponibili, opportuni strumenti, anche finanziari.
Art. 3. Codice etico
1. L'Universita' adotta un codice finalizzato a determinare i valori fondamentali della comunita' universitaria, a promuovere il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, a stabilire le regole di condotta nell'ambito della comunita'. 2. Le regole sono volte a promuovere principi e valori fondamentali, a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interessi e di proprieta' intellettuale. 3. Sulle violazioni del codice etico decide il senato accademico su proposta del Rettore. A seconda della gravita' della violazione, potranno essere irrogate le seguenti sanzioni: richiamo riservato; richiamo con pubblicazione sul sito di Ateneo. Qualora la violazione integri un illecito disciplinare prevale la competenza del collegio di disciplina di cui all'art. 19. 4. Il codice etico, approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, e' emanato con decreto del Rettore.
Art. 4. Autonomia della gestione
1. L'Universita' gestisce in autonomia le attivita' necessarie al conseguimento dei propri fini istituzionali nei limiti della normativa vigente, in particolare predisponendo opportune regole sia per quanto riguarda le modalita' di finanziamento sia per quanto riguarda le forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati.
Art. 5. Fonti normative
1. In applicazione dell'art. 33 della Costituzione e nel rispetto delle norme generali sull'ordinamento universitario, l'Universita' adotta i regolamenti interni, in particolare adotta a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo il regolamento generale d'Ateneo, il regolamento didattico d'Ateneo e il regolamento di amministrazione e contabilita'.
Capo II Organi di governo
Art. 6. Definizione
1. Gli organi di governo dell'Universita' sono il Rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione.
Art. 7. Rettore
1. Il Rettore rappresenta l'Universita' a ogni effetto di legge e svolge funzioni generali di indirizzo e di coordinamento delle attivita' didattiche e scientifiche. Promuove e attua strategie per lo sviluppo dell'Ateneo intese a garantire e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Assicura l'unitarieta' degli indirizzi espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione ed e' responsabile dell'attuazione delle loro deliberazioni. 2. Il Rettore, in particolare: a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno, ne coordina le attivita' e vigila sull'esecuzione delle rispettive delibere; b) emana lo statuto e i regolamenti dell'Universita', assicurando la loro osservanza e la raccolta in forma ufficiale; c) propone il documento di programmazione triennale di Ateneo; d) propone il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo; e) propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale, sentito il senato accademico; f) impartisce le direttive per assicurare il buon andamento delle attivita'; g) vigila sul patrimonio, sul regolare funzionamento delle strutture e sulla corretta gestione dell'Ateneo; h) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti, nonche' i diritti degli studenti; i) procede, con propri decreti, verificata la legittimita' degli atti relativi, all'assunzione dei docenti, all'assunzione dei ricercatori a tempo determinato e ai passaggi di ruolo dei docenti in servizio; j) esercita l'autorita' disciplinare nei confronti del personale docente secondo la normativa vigente; k) firma gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale e ogni altro contratto, atto o convenzione la cui sottoscrizione non sia affidata al direttore generale o ai responsabili delle strutture decentrate, in quanto delegati; l) adotta, in situazioni di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta utile; m) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto. 3. Il Rettore e' eletto tra i professori ordinari in servizio presso le universita' italiane che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione ed e' nominato secondo la normativa vigente. Il mandato del Rettore dura sei anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 5, e non e' rinnovabile. 4. L'elettorato attivo spetta: a) ai professori di ruolo; b) ai ricercatori; c) a tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato con voto ponderato del dieci per cento; d) ai rappresentanti degli studenti eletti negli organi di governo, nel nucleo di valutazione e nel consiglio degli studenti. Il quorum per l'elezione del Rettore e' costituito dal numero dei soggetti di cui alle lettere a), b) e d) e dalla percentuale relativa al numero complessivo del personale tecnico-amministrativo di cui al precedente punto c). 5. Le elezioni del Rettore sono indette con provvedimento del decano dell'Universita' almeno sei mesi prima della naturale scadenza. 6. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica, le elezioni sono indette dal decano dell'Universita' entro quindici giorni. La prima votazione e' fissata non prima di quarantacinque giorni dalla cessazione. Il Rettore e' eletto entro sessanta giorni dalla cessazione. 7. Il Rettore e' eletto: a) nelle prime due votazioni a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; b) nella terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti, purche' alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto; c) nella quarta votazione con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti, purche' vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. In ognuna delle votazioni, si procede comunque allo spoglio dei voti. 8. E' eletto chi ha riportato il maggior numero di voti; in caso di parita', e' eletto chi ha maggiore anzianita' nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', chi ha maggiore anzianita' anagrafica.
Art. 8. Pro-Rettore vicario, Pro-Rettori e delegati del Rettore
1. Il Rettore nomina con proprio decreto il Pro-Rettore vicario, scelto tra i professori ordinari che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno, con compiti di supplenza in tutte le sue funzioni nei casi d'impedimento o di assenza temporanei. In tutti i suddetti casi spettano al Pro-Rettore vicario i poteri, i diritti e gli obblighi del titolare della carica. 2. Il Rettore puo' inoltre nominare, fra i professori di ruolo, suoi delegati con la qualifica di Pro-Rettore, per l'assolvimento di specifiche funzioni o particolari compiti. 3. Il Rettore puo' nominare fra i professori di ruolo, suoi delegati, con esclusivo potere di firma. 4. Il Pro-Rettore vicario, i Pro-Rettori e i delegati restano in carica per tutta la durata del mandato del Rettore che li ha nominati, fatta salva la possibilita' di revoca in qualunque momento.
Art. 9. Mozione di sfiducia
1. Una mozione di sfiducia al Rettore puo' essere proposta, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato, da almeno un terzo dei componenti del senato accademico. 2. La mozione e' messa all'ordine del giorno della prima seduta utile del senato accademico ed e' votata a scrutinio segreto. Essa si intende approvata qualora ottenga il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti. 3. La votazione per la mozione di sfiducia e' indetta dal decano dell'Universita' entro trenta giorni dall'approvazione di cui al comma 2 del presente articolo. 4. La mozione, se approvata, viene sottoposta al corpo elettorale costituito dagli aventi diritto all'elezione del Rettore secondo l'art. 7, comma 4. Si intende approvata qualora ottenga un numero di voti favorevoli superiore al cinquanta per cento dei votanti, purche' alla votazione abbiano partecipato almeno i due terzi degli aventi diritto. 5. Nel caso di cui al precedente comma 4 il Rettore decade dalla carica. Il decano dell'Ateneo svolge l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Rettore ai sensi degli articoli 7, comma 6 e 57, comma 1.
Art. 10. Senato accademico
1. Il senato accademico e' organo che concorre alla definizione delle linee programmatiche, strategiche e di sviluppo dell'Ateneo. Formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti. Svolge funzioni di coordinamento e raccordo con i dipartimenti e con le eventuali strutture di coordinamento didattico e ne dirime le eventuali controversie. 2. Il senato accademico formula proposte e pareri obbligatori, in particolare: a) sul documento di programmazione triennale dell'Ateneo; b) sull'offerta formativa annuale, i regolamenti didattici e i piani didattici, sentiti i dipartimenti e le scuole; c) sull'attivazione, modifica, soppressione di corsi, sedi, scuole e dipartimenti; d) sull'andamento e lo sviluppo delle attivita' di ricerca e sulla loro valorizzazione anche attraverso l'utilizzo di forme associative ai sensi dell'art. 40; e) sulla determinazione di tasse e contributi a carico degli studenti, sugli esoneri e borse di studio e sui criteri per l'assegnazione delle medesime; f) sull'attribuzione dello scatto stipendiale ai professori e ricercatori che ne abbiano fatto richiesta, presa visione delle relazioni predisposte dall'osservatorio per la ricerca e dal dipartimento di afferenza; g) sull'attribuzione del fondo di Ateneo per la premialita' di professori e ricercatori. 3. Il senato accademico formula parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale, sul conto consuntivo, sul regolamento di amministrazione e contabilita' nonche' sull'incarico di direttore generale. 4. Il senato accademico approva il regolamento generale d'Ateneo e, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti di didattica e di ricerca, compresi quelli delle scuole e dei dipartimenti, nonche' il codice etico. 5. Il senato accademico puo' proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato, secondo le modalita' di cui all'art. 9. 6. Il senato accademico e' composto: a) dal Rettore che lo presiede; b) da dodici docenti di ruolo di cui quattro direttori di dipartimento, sei professori di ruolo e due ricercatori di ruolo, eletti da collegi elettorali corrispondenti a macroaree definite dal regolamento generale d'Ateneo in modo da rispettare le diverse competenze scientifico-disciplinari dei dipartimenti dell'Ateneo; c) da tre rappresentanti degli studenti eletti secondo la normativa vigente; d) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti in unico collegio. 7. Il senato accademico dura in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni, i componenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. I componenti sono nominati con decreto del Rettore. 8. Partecipa alle sedute del senato accademico il Pro-Rettore vicario senza diritto di voto. 9. Partecipa altresi' alle sedute del senato accademico, senza diritto di voto, il direttore generale che svolge le funzioni di segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato.
Art. 11. Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo strategico e di sviluppo dell'Ateneo, tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico e nel rispetto delle prerogative delle strutture di didattica e di ricerca. 2. Il consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico laddove previsto dal presente statuto, in particolare: a) approva, su proposta del Rettore, il documento di programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale; determina le risorse finanziarie e di personale destinate alle strutture dell'Ateneo; b) approva, su proposta del Rettore, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo e li trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e finanze; c) delibera l'ammontare delle tasse e degli altri contributi universitari e stabilisce la quota da destinare alle esigenze dei corsi di studio; d) delibera gli esoneri dalle tasse e dai contributi, l'importo delle borse di studio a favore degli studenti e degli assegni di ricerca, nonche' le altre forme di contribuzione economica; e) vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' dell'Ateneo; f) approva l'attivazione, la modifica e la soppressione di corsi, sedi, scuole e dipartimenti; g) attribuisce i corsi di studio, le scuole di specializzazione e i corsi di dottorato a ciascun dipartimento o a ciascuna scuola; h) approva la partecipazione a forme associative destinate a potenziare le attivita' di ricerca; i) approva la costituzione di centri di servizio di interesse dell'Ateneo; j) approva il regolamento di amministrazione e contabilita'; k) conferisce, su proposta del Rettore, l'incarico di direttore generale; l) adotta, ai sensi dell'art. 19 i provvedimenti disciplinari relativamente ai professori e ricercatori; m) approva la proposta di chiamata da parte del dipartimento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori. In caso di non approvazione motiva la delibera; n) delibera sull'attribuzione dello scatto stipendiale ai professori e ricercatori che ne abbiano fatto richiesta, sulla base delle relazioni predisposte dall'osservatorio per la ricerca e dal dipartimento di afferenza e ai sensi del relativo regolamento; o) delibera sull'attribuzione del fondo di Ateneo per la premialita' di professori e ricercatori, sulla base delle segnalazioni pervenute da dipartimenti, scuole e osservatorio per la ricerca; p) delibera, sentito il senato accademico l'inquadramento nel ruolo dei professori associati dei ricercatori a tempo determinato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e sulla base della relazione trasmessa dall'osservatorio per la ricerca; q) esprime parere, per gli aspetti di sua competenza, sui regolamenti di didattica e di ricerca, compresi quelli delle scuole e dei dipartimenti, nonche' sul codice etico ai sensi dell'art. 3, comma 4; r) delibera i bandi per l'affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei casi in cui sia necessario attivare una procedura a evidenza pubblica; s) approva, in coerenza con il documento di programmazione di cui alla lettera a), il piano della performance, nonche' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e la conseguente relazione sulla performance; t) approva l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa; u) esercita tutte le altre competenze previste dalla legge e dai regolamenti di Ateneo. 3. Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) il Rettore che lo presiede; b) otto componenti, di cui cinque interni all'Ateneo e tre esterni all'Ateneo, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale e scientifica di alto livello e di eventuali ulteriori requisiti determinati dal senato accademico; c) due studenti eletti secondo la normativa vigente. 4. I componenti di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo sono scelti dal senato accademico tra candidature presentate a seguito di avviso pubblico di selezione. 5. Le candidature, che devono soddisfare i requisiti di cui al comma 3, lettera b), per i componenti interni sono valutate e approvate dal senato accademico, e per i componenti esterni sono valutate dal Rettore e da un comitato tecnico di valutazione che lo coadiuva, e sottoposte al senato accademico per l'approvazione. Il senato accademico si esprime con voto palese. Il comitato e' composto dai tre direttori di dipartimento ordinari piu' anziani nel ruolo, che non siano componenti del senato accademico. 6. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni solari a partire dal 1° gennaio, ad eccezione degli studenti che restano in carica due anni. I componenti del consiglio sono nominati con decreto del Rettore. Il mandato dei componenti puo' essere rinnovato consecutivamente una sola volta. 7. La scelta dei componenti del consiglio di amministrazione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra i generi. 8. Il presidente del collegio dei revisori dei conti o un suo delegato e il direttore generale partecipano senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione. Il direttore generale svolge le funzioni di segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato.
Art. 12. Regolamento di funzionamento
1. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione adottano il proprio regolamento di funzionamento.
Capo III Organi rappresentativi, consultivi e di controllo
Art. 13. Consiglio degli studenti
1. Il consiglio degli studenti e' la struttura preposta all'organizzazione autonoma degli studenti dell'Universita', nonche' alla diffusione delle informazioni di interesse degli stessi. 2. Il consiglio esprime parere: a) sul regolamento didattico d'Ateneo; b) sulla determinazione dei contributi e delle tasse a carico degli studenti; c) sugli interventi di attuazione del diritto allo studio. 3. Il consiglio puo' fare proposte e sollecitare inchieste conoscitive a tutti gli organi accademici su argomenti inerenti l'attivita' didattica, i servizi per gli studenti e il diritto allo studio. 4. Il consiglio e' composto da ventuno rappresentanti, diciannove eletti in un collegio da tutti gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e due in un collegio da tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Universita'. 5. Il consiglio elegge al proprio interno il presidente e il segretario. 6. Il consiglio resta in carica due anni e i componenti sono nominati con decreto del Rettore. 7. Il Rettore garantisce al consiglio le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti.
Art. 14. Consiglio del personale tecnico-amministrativo
1. Il consiglio del personale tecnico-amministrativo e' l'organo collegiale di rappresentanza del personale tecnico-amministrativo con funzioni consultive e propositive, istituito al fine di promuovere il coinvolgimento, l'impegno e la partecipazione attiva del personale tecnico-amministrativo. 2. Il consiglio esprime parere: a) sul documento di programmazione finanziaria annuale e triennale del personale dell'Universita' e lo trasmette al consiglio di amministrazione; b) sui regolamenti di interesse per il personale tecnico-amministrativo; c) sui piani generali di aggiornamento e formazione professionale e sulla qualita' delle attivita' formative erogate. 3. Il consiglio, per lo svolgimento delle funzioni propositive dell'organo, puo': a) presentare al Rettore il piano della attivita' per le risorse necessarie all'espletamento dei propri compiti istituzionali; b) collaborare con altre istituzioni su progetti inerenti il personale tecnico-amministrativo; c) presentare proposte di progetti di sviluppo al Rettore al consiglio di amministrazione e al senato accademico; d) presentare documenti e proposte attinenti il benessere organizzativo; e) proporre l'organizzazione di eventi istituzionali di divulgazione delle risultanze delle attivita' svolte. 4. Le strutture amministrative e tecniche dell'Ateneo sono tenute a fornire i dati e le informazioni necessarie al consiglio per lo svolgimento delle proprie attivita'. 5. Il consiglio e' composto da quindici rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti in un collegio unico. 6. Il consiglio resta in carica tre anni accademici e i componenti sono nominati con decreto del Rettore. 7. Il ruolo e le funzioni di presidente del consiglio sono assunti di diritto dal primo eletto tra i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. Ruolo e funzioni rispettivamente di vicepresidente e segretario sono disciplinati nel regolamento di funzionamento adottato dal consiglio.
Art. 15. Nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione e' l'organo dell'Universita' preposto alla valutazione delle attivita' di didattica, di ricerca e amministrative. 2. Il nucleo e' nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il senato accademico. 3. Il nucleo e' formato da sette componenti, compreso il coordinatore, almeno quattro esterni all'Ateneo, di cui: a) sei componenti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale, almeno due dei quali esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico; b) uno studente eletto secondo la normativa vigente. 4. Il coordinatore del nucleo e' individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo. 5. Il nucleo resta in carica tre anni accademici a eccezione della rappresentanza studentesca che resta in carica due anni. I suoi componenti possono essere confermati consecutivamente nell'incarico una sola volta. 6. Ai fini dello svolgimento delle proprie attivita', il nucleo adotta idonei parametri di riferimento, ivi compresi quelli fissati dagli organi nazionali deputati alla valutazione del sistema universitario. 7. Il nucleo dispone di piena autonomia operativa. A tal fine l'Universita' garantisce il supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo puo' convocare per audizioni i responsabili delle diverse strutture dell'Universita', i quali sono tenuti a fornire le informazioni richieste. 8. Il nucleo in particolare: a) verifica la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche ai sensi dell'art. 32; b) verifica l'attivita' di ricerca svolta dalle strutture dell'Ateneo; c) verifica la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento; d) acquisisce periodicamente, mantenendo l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche e trasmette una apposita relazione annuale al Ministero e ai competenti organi di valutazione nazionale; e) redige annualmente una relazione sulle attivita' formative e di ricerca dell'Ateneo anche sulla base delle relazioni predisposte dai dipartimenti, dalle scuole e dalle commissioni paritetiche e le trasmette al Rettore, al senato accademico e al consiglio di amministrazione; f) valuta gli interventi e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche; g) valida la relazione sulla performance; h) propone al consiglio di amministrazione la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione della loro retribuzione di risultato; i) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita'; j) esprime parere vincolante sull'attivazione dei corsi di studio; k) esprime parere sul bilancio di previsione; l) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrita' dei controlli interni; m) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita'; n) cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo; o) esercita tutte le altre competenze previste dalla legge e dai regolamenti d'Ateneo.
Art. 16. Osservatorio per la didattica
1. L'osservatorio per la didattica ha il compito di proporre agli organi di governo opportune metodologie interne di monitoraggio della realizzazione degli obiettivi strategici programmati ogni triennio, tradotti in piani annuali, e di promuovere azioni di miglioramento delle attivita' formative alla luce delle direttive del senato accademico e in conformita' ai criteri elaborati a livello nazionale. 2. L'osservatorio, secondo quanto previsto dal comma 1 e tenendo conto delle valutazioni delle commissioni paritetiche, propone interventi per una razionale articolazione interna dei processi formativi e dei relativi servizi al fine di garantire la valorizzazione della qualita' e dell'efficienza della didattica dell'Ateneo. 3. L'osservatorio e' composto da otto docenti e dal presidente che e' nominato dal Rettore. I componenti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico e con esperienza nella gestione e valutazione delle attivita' formative. Sono designati dal senato accademico e nominati con decreto del Rettore nel rispetto della rappresentativita' delle aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo. 4. I componenti dell'osservatorio rimangono in carica tre anni accademici e il loro incarico e' rinnovabile consecutivamente una sola volta.
Art. 17. Osservatorio per la ricerca
1. L'osservatorio per la ricerca promuove e coordina le attivita' di valutazione dell'attivita' scientifica e di ricerca dell'Ateneo, predisponendo con scadenza triennale, anche avvalendosi di esperti esterni, una relazione che e' trasmessa al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al nucleo di valutazione. 2. L'osservatorio opera sulla base delle direttive in materia definite dal senato accademico, utilizzando parametri accreditati a livello nazionale e internazionale. I criteri di valutazione e le modalita' di applicazione sono definiti e resi pubblici prima dell'avvio delle attivita' di valutazione stesse. 3. L'osservatorio in particolare: a) esprime un parere sull'attivita' scientifica dei professori e ricercatori a tempo indeterminato che abbiano fatto richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi della normativa vigente; b) segnala annualmente al consiglio di amministrazione e al senato accademico i docenti dell'Ateneo che abbiano svolto una ricerca scientifica di particolare qualita', ai fini della ripartizione del fondo di Ateneo per la premialita'; c) trasmette al senato accademico e al consiglio di amministrazione una relazione sull'attivita' scientifica dei ricercatori a tempo determinato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale e siano candidati all'inquadramento nel ruolo dei professori associati, ai sensi della normativa vigente. 4. L'osservatorio e' composto da dieci docenti e dal presidente nominato dal Rettore. I componenti, rappresentativi delle diverse aree scientifico-culturali presenti in Ateneo, sono scelti fra studiosi che si siano distinti per un'attivita' di ricerca di particolare valore tale da rispettare i criteri per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale nella loro area disciplinare, ai sensi della normativa vigente. Essi sono designati dal senato accademico e nominati con decreto del Rettore. 5. I componenti dell'osservatorio rimangono in carica tre anni accademici e il loro mandato e' rinnovabile consecutivamente una sola volta.
Art. 18. Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo, composto da esperti in materia giuridica e contabile, cui spetta il controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Universita'. 2. Il collegio, in particolare: a) esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; b) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio; c) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Universita', sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa; d) accerta la regolarita' della tenuta dei libri e delle scritture contabili; e) effettua almeno ogni trimestre verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprieta', deposito, cauzione o custodia; f) svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'Universita', sia collegialmente sia mediante incarichi individuali affidati dal presidente ai componenti del collegio; g) effettua il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di legge; h) esercita tutte le altre attribuzioni stabilite dalla normativa vigente. 3. Il collegio e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un componente effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal senato accademico su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; almeno due componenti effettivi devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. 4. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica tre anni solari; possono essere confermati consecutivamente nell'incarico una sola volta. 5. Il collegio opera validamente nel plenum dei suoi componenti. 6. Ai componenti del collegio e' assegnato il compenso stabilito con il decreto di nomina, previa delibera del consiglio di amministrazione, mediante la corresponsione di un'indennita' e di eventuali gettoni di presenza. 7. I componenti del collegio, anche singolarmente, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Universita' e dei centri autonomi di spesa. 8. Non possono essere componenti del collegio i dipendenti dell'Universita', i componenti del consiglio di amministrazione, chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendenti dell'Universita' o di componenti del consiglio di amministrazione, chi abbia in corso o abbia ricevuto, entro i dodici mesi precedenti la nomina, incarichi di docenza, professionali o di consulenza dall'Universita' e chi abbia liti pendenti ovvero attivita' contrattuali in corso con l'Universita'.
Art. 19. Collegio di disciplina
1. L'Universita' istituisce un collegio di disciplina competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico di professori e ricercatori e a esprimere in merito parere conclusivo in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente. 2. Il collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio. 3. Il collegio e' costituito da tre sezioni. Ciascuna sezione e' costituita da tre componenti effettivi e da un supplente. La prima sezione e' composta da tre professori ordinari con competenza a operare solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione e' composta da tre professori associati con competenza a operare solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione e' composta da tre ricercatori di ruolo con competenza a operare solo nei confronti dei ricercatori. 4. I componenti del collegio sono scelti dal senato accademico, con votazione riservata ai soli docenti e nominati con decreto del Rettore, devono essere in regime di tempo pieno, restano in carica per tre anni e sono immediatamente rinnovabili una sola volta. 5. Qualora il procedimento disciplinare riguardi professori di fascia diversa o professori e ricercatori le delibere sono assunte dalla sezione corrispondente alla fascia piu' elevata. 6. Il docente piu' anziano nel ruolo di ciascuna sezione assume le funzioni di presidente. In caso di seduta a sezioni riunite presiede il professore di fascia piu' elevata e piu' anziano in ruolo. In caso di assenza di un componente effettivo subentra il componente supplente della medesima sezione. 7. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parita' dei voti, prevale il voto del presidente. 8. Il procedimento disciplinare si svolge in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 20. Comitato etico
1. Il comitato etico ha il compito di tutelare i diritti, la dignita', l'integrita', il benessere fisico e psicologico di esseri umani coinvolti in ricerche, nonche' di evitare che vengano arrecate inutili sofferenze agli animali nello svolgimento di sperimentazioni. A tale fine, il comitato esprime pareri motivati su richiesta di singoli ricercatori o di strutture didattiche e scientifiche. Il comitato puo' promuovere inoltre la riflessione, la formazione e la discussione pubblica per favorire lo sviluppo di una sensibilita' etica. 2. Il comitato si ispira ai criteri di valutazione specifici per le diverse aree disciplinari, accettati in sede internazionale e condivisi dalla comunita' scientifica internazionale. 3. Il comitato ha composizione multidisciplinare ed e' costituito da sette esperti, di cui almeno uno in bioetica e uno in scienze giuridiche. Almeno un componente deve essere esterno all'Ateneo. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Rettore. Il comitato resta in carica tre anni accademici. I suoi componenti possono essere riconfermati nell'incarico. 4. Il comitato elegge al proprio interno il presidente e il segretario. 5. I componenti del comitato sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla propria attivita'. Il comitato esprime le valutazioni di propria competenza con completa autonomia di giudizio, senza accettare indicazioni o direttive da parte di alcun altro organismo interno o esterno all'Universita'.
Art. 21. Comitato unico di garanzia
1. L'Universita' istituisce il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, allo scopo di favorire e dare concreta attuazione ai principi di uguaglianza e di parita' per tutti coloro che lavorano e studiano nell'Universita'. 2. Il comitato esercita compiti di tutela e promozione della dignita' della persona nel contesto lavorativo e di garanzia e miglioramento della qualita' delle condizioni di lavoro. A tal fine promuove le pari opportunita' mediante misure volte a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione o di violenza morale o psichica per i lavoratori, in particolare quelle connesse al genere, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla religione, alle convinzioni personali e politiche, alle condizioni di disabilita', all'eta'. 3. Il comitato suggerisce le opportune iniziative per la rimozione di tali fattori discriminanti, promuovendo attivita' di informazione e formazione finalizzate a costruire, all'interno dell'Universita', un clima culturale garante dei principi e dei valori delle pari opportunita'. Contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro, migliorando l'efficienza delle prestazioni favorendo il rispetto dei principi di pari opportunita' e di benessere organizzativo. A tali fini il comitato puo' presentare al senato accademico e al consiglio di amministrazione documenti e proposte in materia. 4. Le modalita' di costituzione del comitato devono tenere conto della specifica composizione del personale contrattualizzato e in regime di diritto pubblico e assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi. I componenti sono scelti tra soggetti con adeguata preparazione, esperienza e attitudine maturate anche in organismi analoghi e nominati con decreto del Rettore. 5. Le norme di designazione dei componenti del comitato, la durata del mandato, i compiti specifici e le procedure per il suo funzionamento sono definiti, ai sensi della normativa vigente, dal regolamento generale d'Ateneo.
Art. 22. Comitato per lo sport universitario
1. Il comitato per lo sport universitario: a) coordina e promuove le attivita' sportive a vantaggio degli studenti e del personale universitario; b) sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e delle risorse economico-finanziarie a esso assegnate; c) esercita le altre competenze previste dalla normativa vigente. 2. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Rettore. 3. Il comitato e' composto: a) dal Rettore o da un suo delegato con funzioni di presidente; b) da due rappresentanti degli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti; c) da due rappresentanti eletti degli studenti; d) dal direttore generale, o da un suo delegato, con funzioni di segretario; e) da un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo. 4. Il comitato resta in carica tre anni accademici a eccezione delle rappresentanze studentesche che restano in carica due anni. 5. I suoi componenti eletti possono essere confermati consecutivamente nell'incarico una sola volta. 6. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle altre attivita' e' affidata, secondo legge, al Centro universitario sportivo italiano mediante convenzione di durata quinquennale. 7. Il comitato dovra' presentare ogni anno una relazione sulle attivita' svolte e sulla gestione delle risorse messe a disposizione dall'Universita'. 8. Alla copertura delle spese per l'attivita' sportiva si provvede mediante i fondi stanziati secondo la normativa vigente, mediante apposite altre specifiche entrate di bilancio, nonche' mediante altri eventuali finanziamenti a carico del bilancio universitario.
Art. 23. Regolamento di funzionamento
1. Ciascun organo di cui al presente capo adotta un proprio regolamento di funzionamento che deve essere approvato dal senato accademico.
Capo IV Organizzazione didattica e scientifica
Art. 24. Dipartimento
1. Il dipartimento e' la struttura organizzativa della ricerca scientifica e delle attivita' didattiche e formative nell'ambito dell'Universita'. 2. Il dipartimento e' costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per fini e/o per metodo e dal personale tecnico-amministrativo a esso assegnato. 3. Fanno parte inoltre del dipartimento i titolari degli assegni di ricerca, gli iscritti alle scuole di specializzazione, gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, i professori a contratto, i visiting professor e i visiting researcher. 4. Ogni professore di ruolo e ogni ricercatore afferisce a un solo dipartimento. 5. Il dipartimento promuove e coordina le attivita' di ricerca, cosi' come indicate nel proprio progetto scientifico, gestisce i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione, nel rispetto della liberta' e dell'autonomia scientifica dei singoli e dei gruppi eventualmente costituitisi; promuove l'attivazione di strutture di servizio comuni e ne cura il funzionamento. 6. Il dipartimento sovrintende alle attivita' didattiche svolte dai propri professori e ricercatori nell'ambito dei corsi di studio ad esso affidati dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico. 7. Il dipartimento, su delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, gestisce i corsi di studio ad esso attribuiti. 8. Ogni dipartimento e' tenuto a soddisfare, compatibilmente con le risorse disponibili e in collaborazione con gli altri dipartimenti e strutture dell'Universita', le esigenze di docenza e di servizi riguardanti i corsi di studio e le attivita' formative dell'Ateneo. 9. In ogni dipartimento, qualora lo stesso non afferisca ad una scuola secondo quanto previsto dall'art. 28 , e' costituita una commissione paritetica di docenti e studenti. 10. L'istituzione, attivazione, modifica o disattivazione di un dipartimento avviene con decreto del Rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico. 11. La proposta d'istituzione di un dipartimento, motivata dai proponenti in conformita' ad un progetto d'attivita' di ricerca e di didattica, anche interdisciplinari, deve offrire garanzie di coerenza e funzionalita' rispetto ai fini scientifici indicati e ai potenziali obiettivi formativi e rispecchiare criteri d'economicita' e d'uso razionale dei servizi e delle risorse. 12. Al dipartimento devono afferire almeno trentacinque tra professori di ruolo e ricercatori; almeno dodici di essi devono essere professori di ruolo. 13. I professori di ruolo e i ricercatori afferiscono, al momento della presa di servizio, al dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata. 14. Le domande di cambiamento di afferenza, che possono essere presentate solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni di permanenza presso lo stesso dipartimento, sono indirizzate al Rettore e deliberate dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico e i dipartimenti interessati. 15. In caso di istituzione di un nuovo dipartimento, il consiglio elegge il direttore entro trenta giorni dalla sua costituzione. 16. Qualora venga a mancare il numero minimo di cui al comma 12 del presente art. o non sussistano piu' le condizioni per il funzionamento di un dipartimento in relazione ai suoi fini istitutivi, il consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico, assume le opportune deliberazioni o ne delibera la disattivazione. 17. Il dipartimento puo' costituire delle sezioni, corrispondenti a particolari ambiti disciplinari o funzionali a specifiche esigenze di ricerca. I professori di ruolo e i ricercatori che vi aderiscono, designano un coordinatore. Le eventuali sezioni sono organizzate secondo le modalita' definite dal regolamento del dipartimento. 18. Il dipartimento e' un centro di responsabilita' dotato di autonomia gestionale ai sensi dello statuto, del regolamento generale d'Ateneo e del regolamento di amministrazione e contabilita'. Il dipartimento dispone dei locali attribuitigli dal consiglio di amministrazione, dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente nonche' delle risorse di personale assegnate. 19. Il dipartimento, qualora non afferisca ad alcuna scuola, dispone di una struttura tecnico-amministrativa destinata al sostegno delle attivita' didattiche e di servizio agli studenti di competenza del dipartimento stesso, operante in stretta connessione, secondo le disposizioni del direttore generale, con l'area centrale di coordinamento dell'attivita' formativa. 20. Il dipartimento, con autonomia negoziale secondo le norme stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilita', svolge attivita' di ricerca e consulenza stipulando contratti e convenzioni, nonche' attivita' di formazione per conto terzi nei campi disciplinari a esso propri. 21. A ogni dipartimento compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario stabilita dal consiglio di amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili, mediante parametri definiti dal senato accademico, che tengano conto del numero dei professori e dei ricercatori afferenti, della natura delle aree scientifico-disciplinari caratterizzanti il dipartimento, di specifici indicatori riguardanti la produttivita' e qualita' dell'attivita' scientifica e didattica svolta, e del parere espresso dai diversi organi di valutazione. La dotazione finanziaria e' integrata da eventuali contributi e stanziamenti diretti specificamente al dipartimento e dalle quote sui proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuate per conto terzi. 22. L'utilizzazione dei fondi attribuiti con destinazione specifica compete all'assegnatario o agli assegnatari, fatto salvo quanto previsto dal regolamento di amministrazione e contabilita' e detratti eventuali contributi per spese generali, secondo le modalita' definite dal regolamento del dipartimento. 23. Al dipartimento sono assicurate le funzioni di un segretario amministrativo. I suoi compiti sono definiti nel regolamento di amministrazione e contabilita'. 24. Le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del dipartimento sono contenute in un apposito regolamento predisposto dal consiglio del dipartimento, in conformita' con quanto previsto dallo statuto e dal regolamento generale d'Ateneo, votato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approvato dal senato accademico e, per quanto di sua competenza, dal consiglio di amministrazione ed emanato con decreto del Rettore. 25. Sono organi del dipartimento: a) il direttore; b) il consiglio di dipartimento; c) la giunta; d) i consigli di coordinamento didattico; e) la commissione paritetica. 26. La commissione paritetica e' istituita presso il dipartimento solo qualora questo non afferisca ad alcuna scuola.
Art. 25. Direttore di dipartimento
1. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, convoca e presiede il consiglio e la giunta, e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina le attivita' didattiche e di ricerca che fanno capo al dipartimento. Ha la responsabilita', in solido con il segretario amministrativo, della gestione finanziaria e amministrativa del dipartimento; e' responsabile della gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del dipartimento; assicura il rispetto delle norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. Adotta, in situazioni di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio di dipartimento, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella prima seduta utile. Vigila negli ambiti di sua competenza sull'osservanza della normativa vigente ed esercita tutte le attribuzioni che la stessa e i regolamento dell'Ateneo gli conferiscono. 2. Il direttore predispone annualmente, in collaborazione con il segretario amministrativo, e sottopone all'approvazione del consiglio di dipartimento, il budget economico e il budget di investimento accompagnati da una relazione programmatica e una relazione sulle spese sostenute e sugli obiettivi raggiunti. 3. Il direttore firma contratti e convenzioni riferiti a prestazioni a pagamento per conto terzi con committenti esterni pubblici o privati nei limiti delle deleghe rettorali; adotta gli atti e stipula i contratti sulla base della normativa interna di Ateneo. 4. Il direttore verifica, secondo modalita' previste dal regolamento generale d'Ateneo e dal regolamento didattico d'Ateneo, l'assolvimento dei compiti didattici dei professori e dei ricercatori. 5. Il direttore verifica il corretto assolvimento dei compiti assegnati al personale tecnico-amministrativo in accordo con le direttive formulate dal direttore generale. 6. Il direttore e' eletto a scrutinio segreto dal consiglio di dipartimento ad eccezione della componente prevista dall'art. 26, comma 2, lettera f), tra i professori ordinari del dipartimento, che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione, ed e' nominato con decreto del Rettore. Il mandato dura tre anni accademici e puo' essere rinnovato consecutivamente una sola volta. L'elezione del direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. Nel caso di indisponibilita' di un professore ordinario o nel caso che nella seconda votazione non si raggiunga il quorum richiesto, l'elettorato passivo e' esteso ai professori associati che abbiano optato o che optino, in caso di elezione, per il regime di impegno a tempo pieno. Le sedute del consiglio di dipartimento per l'elezione del direttore sono convocate e presiedute dal decano del dipartimento. 7. Il direttore designa un vicedirettore tra i professori di ruolo a tempo pieno. Il vicedirettore, nominato con decreto del Rettore, supplisce tutte le funzioni del direttore in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Resta in carica per la durata del mandato del direttore salvo la facolta' del direttore stesso di revocare l'incarico in qualsiasi momento. 8. In caso di cessazione anticipata del direttore, il decano esercita le funzioni di normale amministrazione fino alla nomina del nuovo direttore. 9. Il direttore, nell'espletamento dei suoi compiti, e' coadiuvato da un segretario amministrativo, il cui incarico e' conferito, all'interno del personale dell'Universita', dal direttore generale, sentito il direttore del dipartimento.
Art. 26. Consiglio di dipartimento
1. Il consiglio di dipartimento e' l'organo di programmazione, di gestione e di controllo delle attivita' didattiche e di ricerca facenti capo al dipartimento ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa vigente e in accordo con gli orientamenti generali definiti dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico. 2. Il consiglio e' costituito: a) dai professori di ruolo e dai ricercatori che afferiscono al dipartimento; b) dal segretario amministrativo; c) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in numero non inferiore a tre; d) da una rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca di competenza del dipartimento; e) da una rappresentanza dei titolari di assegno di ricerca operanti presso il dipartimento; f) dagli studenti eletti nella commissione paritetica del dipartimento nel caso in cui il dipartimento non afferisca ad alcuna scuola. Il numero dei rappresentanti, la durata del mandato e le modalita' di elezione sono fissate dal regolamento del dipartimento. 3. Il consiglio, in particolare: a) delibera il regolamento del dipartimento che, approvato dal senato accademico, e' emanato con decreto del Rettore; b) approva la proposta di budget economico e di investimento e la relazione sulle spese sostenute e sugli obiettivi raggiunti; c) approva annualmente il piano, da sottoporre agli organi di governo, anche ai fini della predisposizione del documento di programmazione dell'Ateneo, riguardante le linee di sviluppo delle attivita' di ricerca e delle attivita' didattiche, indicando le richieste di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, di finanziamenti e di spazi; d) avanza proposte ed esprime parere sulla stipula di contratti, convenzioni, accordi e consorzi, riguardanti la ricerca e la didattica; e) propone al Rettore, sulla base delle risorse allo scopo assegnate e di quanto previsto dal piano di programmazione triennale, i bandi per l'avvio di procedure di valutazione comparativa per l'assunzione di professori e ricercatori; f) propone al consiglio di amministrazione la chiamata di professori di ruolo e di ricercatori; g) propone modalita' o strutture di coordinamento tra piu' dipartimenti, anche interateneo, atte a potenziare le attivita' di ricerca; h) istituisce un'apposita commissione, che, utilizzando criteri di merito, attribuisce mediante bando e valutazione comparativa dei candidati, gli assegni di ricerca attivati su fondi dell'Ateneo con delibera del consiglio di amministrazione; i) da' pareri, trasmettendoli al Rettore, in merito alla richiesta di professori e ricercatori di fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca e di collocamento in aspettativa senza assegni; j) propone l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la soppressione, per quanto di sua competenza, di corsi di laurea, laurea magistrale, master, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e corsi di tirocinio formativo attivo, anche in collaborazione con altri dipartimenti, interni ed esterni all'Ateneo; k) istituisce i consigli di coordinamento didattico; l) predispone, sulla base delle relazioni sulla valutazione della commissione paritetica e del nucleo di valutazione, l'offerta formativa annuale dei corsi di studio di cui e' responsabile da sottoporre al senato accademico per l'approvazione; m) predispone, sentiti i consigli di coordinamento didattico, il calendario delle lezioni, degli esami di profitto e delle prove finali; n) propone agli organi di governo il numero di posti disponibili per i corsi di studio a numero programmato; o) promuove e sostiene attivita' formative atte a favorire l'internazionalizzazione e la mobilita' di studenti e docenti; p) propone al senato accademico modifiche del regolamento didattico d'Ateneo, secondo quanto disposto dallo statuto; q) determina annualmente, gli impegni didattici e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori, assicurandone un'equa ripartizione; r) provvede, entro i limiti delle risorse finanziarie allo scopo assegnate, ad attivare affidamenti e contratti per la copertura di insegnamenti vacanti o per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, secondo procedure previste dai regolamenti di Ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti; s) propone, nei casi previsti dalla normativa vigente, il rilascio di nulla osta ai professori e ai ricercatori per lo svolgimento di attivita' didattiche presso altre sedi; t) approva, con delibera motivata, le relazioni triennali dell'attivita' didattica, di ricerca e gestionale predisposte dai professori e dai ricercatori anche ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale; u) approva, e trasmette al Rettore, un rapporto annuale sulle attivita' svolte dal dipartimento; v) adotta un proprio regolamento, approvato dal senato accademico ed emanato con decreto del Rettore. Le deliberazioni previste nella lettera c) del presente comma, per quanto riguarda l'offerta formativa, e nella lettere dalla i) alla s) sono assunte d'intesa con il consiglio della scuola, ove costituita. Gli studenti del consiglio di dipartimento partecipano alle sole deliberazioni previste nelle lettere dalla j) alla p) del presente comma. 4. La partecipazione alle deliberazioni concernenti i corsi di dottorato di ricerca sono riservate ai professori di ruolo e ai ricercatori. Le deliberazioni riguardanti le questioni relative alle persone dei professori di ruolo e dei ricercatori sono prese in sedute con partecipazione limitata ai ruoli corrispondenti e superiori e con le modalita' previste dalla normativa vigente.
Art. 27. Giunta di dipartimento
1. La giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge i compiti previsti dal regolamento del dipartimento. 2. Fanno parte della giunta il direttore, che la convoca e la presiede, il vicedirettore, i presidenti dei consigli di coordinamento didattico gestiti dal dipartimento, da tre a sei rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e il segretario amministrativo del dipartimento. 3. Il numero e la qualifica dei rappresentanti, le modalita' di elezione e di funzionamento della giunta sono fissati dal regolamento del dipartimento. 4. Il mandato della giunta e' triennale. I componenti elettivi possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
Art. 28. Scuola
1. La scuola e' una struttura di raccordo tra piu' dipartimenti, raggruppati per affinita' disciplinare, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche e di gestione di servizi comuni, con il fine di assicurare alti livelli di qualita' dell'offerta formativa e di efficienza ed efficacia nella sua erogazione. 2. La scuola e' istituita, modificata e soppressa con decreto del Rettore su proposta del senato accademico, sentiti i dipartimenti interessati e con delibera del consiglio di amministrazione. 3. Nel caso in cui alle funzioni didattiche e di ricerca dei dipartimenti si affianchino funzioni assistenziali, i compiti relativi, sono assunti dalla scuola, ove istituita, secondo le modalita' e i limiti concertati con la regione Lombardia, nell'ambito delle disposizioni statali in materia. E' garantita l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. 4. Il numero delle scuole e' rapportato al carattere multidisciplinare delle attivita' dell'Ateneo, nei limiti fissati dalla legge. 5. Ogni dipartimento puo' afferire a una sola scuola, salvo il caso in cui, in relazione al numero e alla rilevanza degli insegnamenti di sua pertinenza, sia autorizzato dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, a far parte di una seconda scuola secondo le modalita' previste nel regolamento generale d'Ateneo. 6. La scuola dispone di una struttura tecnico-amministrativa destinata al sostegno delle attivita' didattiche e di servizio agli studenti di competenza della scuola che opera in stretta connessione con l'area centrale di coordinamento dell'attivita' formativa e sulla base delle disposizioni del direttore generale; dispone altresi' di risorse finanziarie assegnate per le stesse finalita' dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico. 7. La scuola adotta un proprio regolamento che, approvato dal senato accademico, e' emanato con decreto del Rettore. 8. La scuola e' dotata di autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo. 9. Sono organi della scuola: a) il presidente; b) il consiglio della scuola; c) i consigli di coordinamento didattico; d) la commissione paritetica.
Art. 29. Consiglio della scuola
1. Il consiglio della scuola ha il compito di programmare, coordinare e gestire le attivita' didattiche dei corsi di studio affidati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione ai dipartimenti afferenti alla scuola. 2. Il consiglio della scuola, in particolare: a) propone al senato accademico e al consiglio di amministrazione, tenuto conto delle indicazioni dei consigli di dipartimento, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la soppressione di corsi di studio; b) coordina le attivita' formative volte al conseguimento dei titoli di studio assicurandone l'efficacia, l'efficienza e la funzionalita', anche sulla base delle relazioni predisposte dagli organi di valutazione dell'Ateneo; c) segnala ai consigli dei dipartimenti afferenti alla scuola e al senato accademico, al fine di consentire una corretta erogazione dell'attivita' didattica e per permettere il soddisfacimento dei requisiti richiesti dalle norme di legge, eventuali carenze di personale docente relative a specifici settori scientifico-disciplinari; d) definisce annualmente, valutando e coordinando le proposte di programmazione dell'offerta formativa predisposta dai dipartimenti afferenti alla scuola, le attivita' didattiche dei corsi di studio di sua competenza e le trasmette al senato accademico per l'approvazione e per i relativi adempimenti normativi; e) concorda con i dipartimenti interessati, sentiti i consigli di coordinamento didattico relativi, la definizione dei piani didattici e li trasmette al senato accademico; f) valuta la congruita' complessiva degli affidamenti ai docenti dei compiti didattici effettuati dai dipartimenti; in caso di rilievi, motivando l'istanza, puo' chiedere un riesame degli stessi; g) provvede, sulla base delle risorse finanziarie allo scopo assegnate dal consiglio di amministrazione e sentiti i consigli di coordinamento didattico, ad attivare affidamenti e contratti per la copertura di insegnamenti vacanti o per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, secondo procedure previste dai regolamenti di Ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti; h) concorda con i dipartimenti interessati le attivazioni e le disattivazioni degli insegnamenti, anche a seguito della valutazione dei piani di studio presentati dagli studenti e tenuto conto delle proposte formulate dai consigli di coordinamento didattico; i) gestisce i servizi comuni alle attivita' didattiche della scuola stessa e organizza attivita' formative propedeutiche e di sostegno; j) propone agli organi di governo, sentiti i consigli di coordinamento didattico, il numero di posti disponibili per i corsi di studio a numero programmato; k) promuove e sostiene attivita' formative atte a favorire l'internazionalizzazione e la mobilita' di studenti e docenti; l) propone al senato accademico modifiche del regolamento didattico d'Ateneo; m) predispone il regolamento della scuola che, approvato dal senato accademico, e' emanato con decreto del Rettore. 3. Il consiglio della scuola e' composto: a) dal presidente della scuola; b) dai direttori dei dipartimenti interessati; c) da presidenti dei consigli di coordinamento didattico; d) dal presidente della scuola di dottorato di ricerca afferente alla scuola; e) da una rappresentanza dei responsabili delle attivita' assistenziali, ove previste; f) da una rappresentanza dei componenti delle giunte di dipartimento; g) da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale e ai corsi di dottorato della scuola. Il numero dei componenti di cui alle lettere c), d) e) ed f) del presente comma non deve comunque essere superiore al dieci per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti interessati assicurando prioritariamente la presenza dei presidenti di consiglio di coordinamento didattico. I rappresentanti degli studenti sono eletti per due anni in numero non inferiore al quindici per cento dei componenti del consiglio della scuola. Il regolamento della scuola disciplina la modalita' di scelta dei componenti di cui alle lettere c), e) ed f) del presente comma.
Art. 30. Il presidente della scuola
1. Il presidente della scuola: a) rappresenta la scuola, convoca e presiede, predisponendo l'ordine del giorno, il consiglio della scuola e da' esecuzione alle sue delibere; b) sovrintende al corretto svolgimento delle attivita' didattiche e di servizio agli studenti coordinate e gestite dalla scuola; c) e' responsabile in ordine al funzionamento dei servizi organizzativi della scuola; d) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dagli organi di governo e dai regolamenti dell'Ateneo. 2. Il presidente e' eletto a scrutinio segreto dal consiglio della scuola tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti alla scuola salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 4, ed e' nominato con decreto del Rettore. 3. L'elezione del presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. Il mandato dura tre anni e puo' essere rinnovato consecutivamente una sola volta.
Art. 31. Consiglio di coordinamento didattico
1. Il consiglio di coordinamento didattico e' la struttura preposta ad assicurare una piu' efficiente gestione: a) di uno o piu' corsi di laurea della medesima classe o di classi affini per finalita' formative; b) di uno o piu' corsi di laurea magistrale della medesima classe o di classi affini per finalita' formative; c) di corsi di laurea e di laurea magistrale della medesima classe o di classi affini per finalita' formative. 2. Il consiglio di coordinamento didattico, in particolare: a) svolge compiti istruttori e di supporto nei confronti del consiglio della scuola o del consiglio di dipartimento per l'organizzazione del corso o dei corsi dei quali ha la responsabilita'; b) coordina le attivita' didattiche dei corsi che vi fanno capo, sovraintendendo al loro funzionamento e verificandone annualmente l'efficienza e la funzionalita' anche sulla base delle relazioni sulla valutazione predisposte dalla commissione paritetica e dal nucleo di valutazione; c) propone ed esprime pareri sulla modifica degli ordinamenti didattici; d) propone i regolamenti e i piani didattici dei corsi di studio; e) avanza proposte sull'attivazione e la disattivazione degli insegnamenti di pertinenza; f) organizza, qualora a cio' non provveda direttamente il dipartimento o la scuola, le prove di accertamento delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio; g) delibera, su richiesta degli interessati, il riconoscimento dei titoli conseguiti e il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti; h) esamina e approva i piani di studio presentati dagli studenti; i) propone l'istituzione di corsi integrativi agli insegnamenti ufficiali, di corsi di orientamento, di attivita' didattiche di sostegno e di recupero, di attivita' di apprendimento e perfezionamento linguistico e informatico e di attivita' di tirocinio; j) formula proposte per la copertura, mediante affidamenti o contratti, degli insegnamenti vacanti; k) formula proposte relative alle esigenze per il funzionamento della didattica e per l'organizzazione e il potenziamento dei servizi a essa connessi; l) adotta il proprio regolamento che e' emanato con decreto del Rettore; m) svolge ogni altra funzione a esso attribuito dai regolamenti dell'Ateneo. 3. Il consiglio e' costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori e dai professori a contratto responsabili di un insegnamento o di un modulo di insegnamento riguardante il corso o i corsi facenti capo al consiglio, nonche' da una rappresentanza degli studenti. 4. Per quanto riguarda i professori, anche a contratto, e i ricercatori, l'appartenenza al consiglio e' limitata all'anno accademico o agli anni accademici durante i quali svolgono il loro compito didattico per il corso o i corsi coordinati dal consiglio stesso. 5. I rappresentanti degli studenti iscritti al corso o ai corsi che fanno capo al consiglio, sono eletti per due anni in numero pari al quindici per cento dei componenti del consiglio stesso. Nel caso in cui partecipi alla votazione meno del dieci per cento degli aventi diritto, il numero dei rappresentanti e' ridotto proporzionalmente. Esso non puo' comunque essere inferiore a cinque. 6. I professori di ruolo e i ricercatori non appartenenti all'Ateneo, i professori a contratto e i rappresentanti degli studenti concorrono ai fini del computo delle presenze necessarie per la validita' delle sedute solo se presenti. 7. Il consiglio e' presieduto da un presidente che sovrintende le attivita' del corso o dei corsi che fanno capo al consiglio. 8. Il presidente e' eletto a scrutinio segreto tra i professori del consiglio, in un collegio costituito da tutti i componenti dello stesso, a maggioranza assoluta dei votanti purche' abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. 9. Il presidente e' nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile. 10. Il regolamento del consiglio definisce a quale tipo di deliberazione puo' partecipare con diritto di voto ciascuna delle categorie componenti il consiglio stesso; in ogni caso, gli studenti partecipano con diritto di voto a tutte le deliberazioni, salvo quelle concernenti le persone dei professori e dei ricercatori. 11. Per procedere al coordinamento didattico di corsi di studio al cui funzionamento partecipino piu' dipartimenti, nel caso non si ritenga opportuna l'istituzione di un'apposita scuola o nel caso di dipartimenti appartenenti a piu' atenei, il senato accademico puo' autorizzare la costituzione di consigli di coordinamento didattico interdipartimentale o interateneo per i quali valgono, per quanto applicabili, le norme di cui ai commi precedenti. 12. Il consiglio di coordinamento didattico interdipartimentale o interateneo individua, sulla base dell'ordinamento didattico, gli insegnamenti da attivare, le esigenze strumentali e di servizi, e trasmette tali richieste ai dipartimenti interessati che, in accordo con il presidente del consiglio di coordinamento didattico in questione, provvedono a soddisfarle mettendo a disposizione le risorse necessarie e assicurando una copertura concordata degli insegnamenti da attivare o mediante l'assegnazione di compiti didattici a propri docenti o mediante l'attribuzione di affidamenti o contratti.
Art. 32. Commissione paritetica
1. Presso ogni dipartimento, qualora non afferisca ad alcuna scuola, o presso ogni scuola, e' istituita una commissione paritetica di docenti dell'Universita' titolari di insegnamenti o moduli nei corsi di studio interessati e studenti iscritti agli stessi corsi di studio competente a: a) svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; c) formulare parere sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio; d) formulare pareri sull'ordinamento e il regolamento dei corsi di studio; e) esprimersi in merito alla congruita' tra il numero di crediti assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti didattici; esprimersi in merito al carico didattico complessivo dei corsi di studio; f) redigere annualmente un documento di valutazione delle attivita' formative da trasmettere al senato accademico e al nucleo di valutazione; g) esercitare ogni altro compito a essa assegnato dalle norme vigenti e dal regolamento generale d'Ateneo. 2. La commissione e' composta da una rappresentanza paritaria di docenti e di studenti in numero complessivo compreso fra sei e dieci secondo quanto deliberato dal consiglio di dipartimento o dal consiglio della scuola. I docenti sono nominati dal consiglio di dipartimento o dal consiglio della scuola. Gli studenti sono eletti, secondo la normativa vigente, nel loro ambito, dagli iscritti ai corsi di studio afferenti al dipartimento o alla scuola. 3. Il presidente della commissione e' nominato dai rappresentanti dei docenti al loro interno e il vicepresidente e' nominato, in maniera analoga, dai rappresentanti degli studenti. 4. I rappresentanti dei docenti durano in carica tre anni accademici, i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. 5. La commissione predispone il proprio regolamento di funzionamento che viene approvato dal consiglio di dipartimento o dal consiglio della scuola.
Art. 33. Fondo per la premialita'
1. Per incentivare e incrementare la qualita' dell'offerta didattica, la ricerca scientifica e le attivita' gestionali oggetto di specifico incarico, e' istituito un fondo di Ateneo per la premialita' di professori e ricercatori a tempo pieno. 2. Il fondo e' alimentato secondo le norme di legge e regolamentari e in particolare: a) con fondi attribuiti dal Ministero all'Universita' in base alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dagli organismi nazionali a cio' deputati; b) con la quota di scatti non attribuiti ai docenti in seguito a valutazione negativa. 3. Il fondo puo' essere integrato anche con una quota dei proventi delle attivita' conto terzi o con altri finanziamenti pubblici e privati. In tal caso con apposito regolamento possono essere previsti compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico-amministrativo che partecipano alle attivita' citate. 4. I criteri per il funzionamento del fondo sono contenuti in un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico. 5. Il consiglio di amministrazione delibera la distribuzione sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento.
Art. 34. Scuole di specializzazione
1. L'Universita' puo' istituire scuole di specializzazione con l'obiettivo di favorire la formazione di specialisti in settori professionali specifici, in conformita' alla normativa vigente. 2. Le scuole di specializzazione sono istituite e attivate dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico, su proposta dei consigli dei dipartimento o dei consigli delle scuole interessati. 3. Organi della scuola di specializzazione sono il direttore e il consiglio della scuola di specializzazione. 4. Il direttore e' eletto a scrutinio segreto in un collegio costituito da tutti i componenti del consiglio della scuola di specializzazione, tra i professori di ruolo che ne fanno parte, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei votanti a partire dalla seconda votazione, purche' abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Il direttore dura in carica tre anni accademici ed e' nominato con decreto del Rettore. Il direttore ha la responsabilita' del funzionamento della scuola di specializzazione; non puo' essere contemporaneamente direttore di altre scuole ed e' rieleggibile. 5. Il consiglio e' composto da tutti i titolari di insegnamento, dai professori a contratto e da una rappresentanza degli specializzandi. I titolari di insegnamento e i professori a contratto della scuola di specializzazione sono designati dal consiglio del dipartimento o dal consiglio della scuola di riferimento. 6. Il consiglio detta le linee generali della formazione e individua le strutture, pubbliche o private, da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti piu' propriamente professionalizzanti del corso di studi. 7. L'Universita', nel caso di scuola di specializzazione dell'area sanitaria, si conforma, con appositi atti, alla normativa nazionale e regionale che disciplina i rapporti con il sistema sanitario nazionale. 8. Il consiglio della scuola di specializzazione adotta un proprio regolamento di funzionamento interno, approvato dal senato accademico, ed emanato con decreto del Rettore.
Art. 35. Dottorato di ricerca
1. L'Universita' istituisce e organizza corsi di dottorato di ricerca, finalizzati a fornire le competenze necessarie per esercitare, anche a livello internazionale, presso universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca e attivita' professionali di elevata qualificazione. 2. I corsi di dottorato sono istituiti con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico, su proposta di uno o piu' dipartimenti anche in collaborazione con altre universita' o enti di ricerca pubblici o privati di elevata qualificazione scientifica, anche esteri. 3. Il consiglio di amministrazione affida la gestione del dottorato di ricerca, all'atto della sua istituzione, al dipartimento o ai dipartimenti proponenti o, in caso di loro richiesta, alla scuola di afferenza. 4. Al fine di una migliore organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, su proposta dei dipartimenti interessati, previa delibera del consiglio di amministrazione e parere del senato accademico, piu' corsi di dottorato possono essere strutturati in scuole di dottorato. 5. La scuola di dottorato ha il compito di coordinare e supportare le attivita' didattiche di dottorati affini, appartenenti a una macroarea scientifica. Salvaguardando le tematiche e le finalita' specifiche di ciascun dottorato, organizza attivita' formative comuni ai differenti corsi, privilegiando gli aspetti interdisciplinari, l'acquisizione di competenze professionalizzanti e l'implementazione di processi di internazionalizzazione. 6. Le modalita' di funzionamento dei dottorati di ricerca e delle scuole di dottorato, la composizione degli organi di gestione e le loro competenze, le procedure per la designazione dei coordinatori dei dottorati e dei presidenti delle scuole di dottorato e le durate dei rispettivi mandati sono definiti dal regolamento generale d'Ateneo.
Art. 36. Alta formazione
1. L'Universita' ritiene proprio compito istituzionale promuovere strumenti formativi di alta qualificazione scientifica e professionale in stretto coordinamento con la ricerca avanzata. 2. L'Universita' intende favorire l'alta formazione, oltre che con l'attivazione di scuole di specializzazione e di corsi di dottorato di ricerca, operando secondo la normativa vigente, anche mediante le seguenti forme: a) master universitari di primo e secondo livello, finalizzati a fornire ai laureati competenze e approfondimenti utili all'inserimento in ambito professionale e lavorativo di alta specializzazione; b) corsi di perfezionamento, indirizzati all'apprendimento di nuove competenze e tecniche utili all'attivita' professionale e lavorativa di alta specializzazione; c) corsi di formazione permanente e ricorrente, intesi a fornire specifiche competenze e aggiornamenti professionali; d) corsi di tirocinio formativo attivo per l'ottenimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. 3. Il senato accademico, anche sulla base delle richieste avanzate dai consigli di dipartimento o dai consigli delle scuole, propone al consiglio di amministrazione: a) l'istituzione, l'organizzazione e la durata dei corsi; b) l'istituzione e i criteri per l'assegnazione di eventuali borse di studio; c) l'attivazione, gli specifici obiettivi formativi e il programma degli studi. 4. I corsi sono promossi anche in collaborazione con altre universita' e centri di ricerca italiani o stranieri e con il contributo di soggetti pubblici o privati. 5. Al fine della migliore organizzazione delle attivita' di alta formazione, l'Universita' puo' istituire eventuali idonee strutture amministrative.
Art. 37. Esami
1. Le normative riguardanti le prove di profitto degli studenti, la composizione delle relative commissioni e le modalita' di attribuzione dei voti sono stabilite dal regolamento didattico d'Ateneo. 2. La votazione degli esami di profitto e' espressa in trentesimi, qualunque sia il numero dei componenti la commissione. Essi comunque non possono essere meno di due, tra i quali, con funzioni di presidente, il responsabile dell'insegnamento o, in caso di suo impedimento, un altro docente del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine. Quando il numero dei commissari per gli esami di profitto sia ampliato in relazione al carico didattico, le commissioni possono articolarsi in sottocommissioni, nelle forme stabilite dal regolamento didattico d'Ateneo, sotto la responsabilita' del presidente della commissione, in presenza dello stesso o di altro componente della commissione che lo sostituisca. 3. La votazione finale degli esami di laurea e di laurea magistrale e' espressa in centodecimi. 4. La votazione finale degli esami di diploma di specializzazione e' espressa in settantesimi. 5. L'Universita' garantisce la pubblicita' delle prove orali e l'accesso, su richiesta, della valutazione di quelle scritte.
Art. 38. Sedi all'estero
1. L'Ateneo, per le proprie iniziative didattiche e di ricerca, puo' costituire sedi all'estero anche in collaborazione e con il supporto di altri soggetti pubblici e privati. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, delibera le modalita' organizzative e gestionali. 2. Il responsabile di ciascuna sede, individuato tra i professori dell'Ateneo, e' nominato con decreto del Rettore.
Art. 39. Federazioni e fusioni
1. Al fine di migliorare la qualita', l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' didattica, di ricerca e gestionale, l'Universita' puo' valutare l'opportunita' di attivare accordi con altri atenei anche allo scopo di pervenire a forme di federazione, seppure limitatamente ad alcuni settori di attivita' o strutture, ovvero fondersi, secondo le modalita' della normativa vigente. 2. Il progetto di federazione o di fusione deve essere approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in seduta congiunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.
Art. 40. Partecipazione dell'Universita' a forme associative
1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, puo' deliberare l'istituzione o l'adesione dell'Universita' a: a) centri di ricerca interuniversitari, finalizzati a svolgere attivita' di ricerca che si esplichi mediante progetti permanenti o di durata pluriennale in collaborazione tra docenti di universita' diverse; b) centri di ricerca interdipartimentali, finalizzati a svolgere attivita' di ricerca di rilevante impegno su progetti permanenti o di durata pluriennale che coinvolgano piu' dipartimenti dell'Universita'; c) centri di studio e di ricerca sovvenzionati, finalizzati a svolgere attivita' di ricerca e studio su specifiche tematiche, che fruiscano di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati mediante convenzione; d) centri di servizio di Ateneo, finalizzati a sviluppare, promuovere, integrare e coordinare i servizi di supporto all'attivita' didattico-scientifica dell'Universita', di particolare complessita' e di interesse per piu' dipartimenti, scuole o strutture amministrative; e) centri di servizio interuniversitari, aventi come finalita' l'erogazione di servizi tecnico-scientifici utilizzati da piu' universita'. 2. L'Universita', nel rispetto delle proprie finalita' istituzionali, puo' partecipare a forme associative quali quelle di seguito elencate: a) associazioni; b) comitati; c) fondazioni; d) consorzi; e) societa' consortili; f) societa' di capitale; g) enti di diritto pubblico. 3. La costituzione delle forme associative di cui al comma 2 del presente articolo e la partecipazione alle stesse e' consentita solo qualora sia strumentale al perseguimento delle finalita' istituzionali. Le modalita' di costituzione delle forme associative di cui al presente art. sono disciplinate dal regolamento generale d'Ateneo.
Art. 41. Rapporti con il sistema sanitario
1. Per il conseguimento delle finalita' didattiche e scientifiche, l'Universita' svolge attivita' sanitarie assistenziali. 2. L'Universita' si avvale di appositi accordi e convenzioni che disciplinino i rapporti tra i dipartimenti interessati e le strutture socio-sanitarie pubbliche o private, per assicurare la piu' ampia e completa formazione degli studenti, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei medici, dei laureati non medici, delle figure professionali sanitarie e di tutti coloro che operano nell'area sanitaria. Tali accordi e convenzioni non possono prevedere obblighi che pregiudichino le attivita' istituzionali universitarie, e devono garantire l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. 3. La scuola di area medica, se costituita, nonche' altri dipartimenti interessati, partecipano all'elaborazione dei piani sanitari regionali attraverso proposte deliberate dai rispettivi consigli. 4. E' prevista la possibilita' di istituire dipartimenti universitari clinici, comprendenti anche unita' operative ospedaliere, nei quali l'assistenza sanitaria sia attivita' istituzionale. 5. Per soddisfare specifiche esigenze formative del sistema sanitario, l'Universita' stipula convenzioni con gli enti legittimati, secondo quanto disciplinato dal regolamento generale d'Ateneo.
Capo V Organizzazione amministrativa e dei servizi
Art. 42. Linee della gestione amministrativa
1. L'attivita' amministrativa e tecnica costituisce lo strumento organizzativo per lo svolgimento dei compiti scientifici e didattici dell'Universita'. 2. I principi dell'autonomia finanziaria e di spesa e la conseguente responsabilita' personale sono assunti a fondamento della gestione dell'Universita', per assicurare correttezza, tempestivita' ed efficienza. L'Universita' conforma le proprie strutture e procedure in modo da assicurare la chiara attribuzione delle singole responsabilita' nella decisione e nell'esecuzione delle attivita', nonche' l'osservanza dei principi di pubblicita' e trasparenza nei procedimenti amministrativi. 3. L'Universita' assume, quale principio organizzativo della propria attivita' amministrativa, il metodo della programmazione per obiettivi e per progetti. 4. L'Universita' cura il proprio patrimonio di professionalita' amministrativa, gestionale e tecnica mediante strumenti che, nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva di lavoro, sviluppino tale professionalita' e ne consentano il riconoscimento.
Art. 43. Forme dell'autonomia gestionale
1. Nel rispetto della normativa vigente e con le modalita' previste dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita', l'Universita' puo', in particolare: a) effettuare acquisti o alienazioni e accettare eredita' o donazioni di qualsiasi natura e valore; b) utilizzare il proprio nome e quello delle proprie strutture, nonche' i propri marchi in modo diretto o concederne a terzi licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonche' acquisire o concedere spazi pubblicitari; c) stipulare transazioni; d) partecipare a procedure di gara finalizzate all'aggiudicazione di contratti per prestazioni di servizi, nei limiti della compatibilita' e stretta strumentalita' rispetto al perseguimento delle finalita' istituzionali; e) stipulare contratti di sponsorizzazione; f) stipulare contratti che prevedano la concessione di fideiussioni o il pagamento di penalita' contrattualmente definite. 2. Le associazioni e le cooperative studentesche, aventi i requisiti definiti dal senato accademico, sentito il consiglio degli studenti, sono iscritte in un apposito albo. Esse collaborano con l'Universita' alla gestione delle attivita' culturali, di orientamento e di tutorato per gli studenti, nonche' ad altri servizi per i medesimi. 3. L'Universita' si adopera per la semplificazione delle procedure amministrative in modo da favorire l'accesso alle proprie attivita' di ricerca e formazione a persone e istituzioni di ogni paese. 4. Ai fini di una migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, l'Universita' si avvale, per la gestione del contenzioso, di personale dipendente interno organizzato in apposite strutture, dell'Avvocatura dello Stato e di liberi professionisti.
Art. 44. Professionalita' del personale
1. Per realizzare i suoi fini istituzionali sulla base della partecipazione, dell'efficienza e della trasparenza amministrativa, l'Universita' definisce e mantiene aggiornata la propria struttura organizzativa in coerenza con lo statuto e la normativa vigente. 2. Tale struttura e' recepita dal regolamento generale d'Ateneo ed e' soggetta a periodica revisione secondo modalita' stabilite dal regolamento stesso. In tale sede, nel rispetto della normativa vigente, sono inoltre fissate le modalita' concorsuali per l'accesso alle qualifiche dirigenziali dell'Universita' e le modalita' per dare concreta attuazione al principio della trasparenza, per la pubblicizzazione degli atti e per la valutazione dell'efficienza dell'attivita' svolta.
Art. 45. Organizzazione e bilancio
1. Il bilancio dell'Universita' e' unitario; esso rappresenta lo strumento atto a gestire le entrate e le spese dell'Universita'. 2. Il bilancio e' strutturato in centri di responsabilita' dotati di autonomia gestionale; a ciascun centro e' attribuito un budget di spesa con le modalita' e nei limiti previsti dal regolamento di amministrazione e contabilita'. 3. La gestione e' basata sui due momenti principali, quello della previsione, che ha funzione sia autorizzatoria sia di programmazione annuale e pluriennale, e quello della rendicontazione che riassume i risultati della gestione economica, patrimoniale e finanziaria. 4. Le modalita' della gestione patrimoniale, finanziaria e contabile dell'Universita' sono disciplinate dal regolamento di amministrazione e contabilita'. 5. L'amministrazione e' ordinata alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Universita', sul piano della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, secondo gli obiettivi e i programmi stabiliti dal consiglio di amministrazione. 6. Il Rettore, in quanto legale rappresentante e responsabile del governo dell'Universita', sovrintende alle attivita' dell'amministrazione. Il direttore generale ne organizza gli uffici e cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi di governo.
Art. 46. Direttore generale
1. Il direttore generale e' responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. 2. L'incarico di direttore generale e' attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il senato accademico. 3. Il direttore generale e' scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. 4. L'incarico, di durata triennale rinnovabile, e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, questi e' collocato in aspettativa senza assegni. L'incarico puo' essere revocato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il senato accademico, con provvedimento motivato, previa contestazione all'interessato. 5. Il direttore generale in particolare: a) collabora con il Rettore alla predisposizione del documento di programmazione triennale d'Ateneo, del bilancio preventivo, del conto consuntivo e delle relative relazioni amministrative; b) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e alle assegnazioni di personale tecnico-amministrativo; c) nomina le commissioni di concorso per l'assunzione del personale tecnico-amministrativo e dei dirigenti; d) propone le modifiche del regolamento di amministrazione e contabilita'; e) adotta gli atti e i provvedimenti che impegnano la spesa nei limiti stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilita' e vigila su di essa; f) puo' assegnare ai dirigenti autonomi poteri di spesa per le attivita' di loro competenza nei limiti stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilita'; g) firma i contratti relativi a lavori, forniture e servizi stipulati in forma pubblica-amministrativa; h) nomina i dirigenti; attribuisce loro gli incarichi e le responsabilita' di specifici progetti; definisce gli obiettivi attribuendo loro le risorse umane, finanziarie e materiali; ne verifica e controlla l'attivita' ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; puo' adottare il provvedimento di revoca dall'incarico in caso di risultato negativo della gestione amministrativa o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi; puo' avocare gli atti di competenza dei dirigenti per particolari motivi di necessita' e urgenza con provvedimento motivato; i) assegna la funzione vicaria a un dirigente dell'Ateneo; j) svolge le attivita' di gestione dei rapporti sindacali; k) svolge ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente o delegata dagli organi di governo. 6. Il trattamento economico spettante al direttore generale e' determinato in conformita' ai criteri e parametri fissati dalla normativa vigente.
Art. 47. Disciplina dell'attivita' per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
1. L'attivita' amministrativa, finanziaria e contabile e' disciplinata dal regolamento di amministrazione e contabilita' redatto secondo la normativa vigente, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile dello Stato e delle universita'. 2. L'Universita' prevede, nel rispetto della normativa vigente, adeguate forme di copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' amministrativo-contabile per i responsabili della gestione individuati nel regolamento di amministrazione e contabilita' ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave. 3. L'Universita' puo' assumere, nel rispetto della normativa vigente, le spese di difesa legale per l'assistenza del personale docente e tecnico-amministrativo nei confronti del quale sia stato instaurato un procedimento di responsabilita' civile, amministrativa o penale per quanto compiuto nell'espletamento dei compiti d'ufficio.
Art. 48. Biblioteca d'Ateneo
1. La biblioteca d'Ateneo e' un centro dotato di autonomia di ordinazione della spesa che ha lo scopo di conservare, sviluppare, valorizzare e gestire il patrimonio bibliografico e documentale e di metterlo a disposizione di docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti dell'Universita' nonche' di chi ne faccia richiesta in conformita' alle norme del regolamento della biblioteca stessa. 2. Organi di indirizzo di programmazione e di coordinamento della biblioteca sono: a) il consiglio di biblioteca; b) il presidente del consiglio; c) le commissioni di area disciplinare; d) ciascuno dei presidenti di commissione di area disciplinare. 3. Il consiglio e' composto: a) dal presidente; b) dai presidenti eletti da ciascuna commissione tra i suoi componenti; c) da tre rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla biblioteca; d) da due rappresentanti designati con mandato biennale rinnovabile dal consiglio degli studenti tra i suoi componenti. 4. I componenti del consiglio di biblioteca sono nominati con decreto del Rettore e, salvo quelli di cui al comma 3, lettera d) del presente articolo, restano in carica tre anni accademici rinnovabili. 5. Del consiglio fa inoltre parte, con diritto di voto, il direttore della biblioteca che e' un dirigente di ruolo, con funzioni di segretario; egli ha il compito di dare attuazione agli indirizzi decisi dal consiglio stesso. 6. Il consiglio si riunisce almeno due volte l'anno; approva le linee di indirizzo culturale e, nel rispetto dei principi indicati dal consiglio di amministrazione, approva le linee economico-gestionali delle attivita' della biblioteca. 7. Il presidente e' eletto a scrutinio segreto, nella prima seduta, dai componenti del consiglio a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. 8. Le commissioni sono organi di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attivita' di ciascuna area disciplinare della biblioteca; i loro componenti restano in carica tre anni accademici rinnovabili. 9. Ciascuna commissione e' composta: a) dal presidente di commissione eletto, nella prima seduta, dai componenti della stessa con le forme di cui al comma 7 del presente articolo; b) dai componenti rappresentativi delle strutture didattiche e di ricerca afferenti alle singole aree, nominati dal Rettore sentito il senato accademico. 10. Ciascuna commissione e' convocata e presieduta dal relativo presidente. 11. Il senato accademico, con apposita delibera, definisce le aree disciplinari e, per ciascuna di esse, il numero dei rappresentanti e le relative strutture di appartenenza. 12. Su proposta del consiglio, il regolamento della biblioteca e' approvato dal senato accademico. Il regolamento stabilisce, tra l'altro, le norme di funzionamento del consiglio e delle commissioni di area, gli indirizzi per l'organizzazione della biblioteca e per il funzionamento delle eventuali articolazioni in diverse sedi, funzionali alla miglior fruizione dei servizi da parte degli utenti.
Capo VI Disposizioni finali
Art. 49. Decorrenza dell'anno accademico
1. L'anno accademico inizia il primo ottobre. Il calendario delle attivita' didattiche e' definito annualmente dal senato accademico.
Art. 50. Norme di funzionamento
1. Ciascuna seduta degli organi collegiali e' valida quando gli aventi diritto siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal regolamento di funzionamento e sia presente la maggioranza degli stessi, detratti gli assenti giustificati. Per la validita' delle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione e' comunque richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto. 2. I componenti, eletti o nominati, negli organi collegiali dell'Universita' che non partecipano a tre sedute consecutive degli organi di cui sono componenti decadono dalla carica. 3. Salvo diversa disposizione di legge o dello statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' di voto prevale il voto del presidente. 4. Salvo diversa disposizione di legge o dello statuto, le sedute sono verbalizzate a cura di un segretario designato secondo le norme dello statuto e del regolamento generale d'Ateneo o dei regolamenti di funzionamento. I dispositivi delle delibere degli organi sono pubblici. 5. Le adunanze degli organi dell'Ateneo non sono pubbliche.
Art. 51. Incompatibilita'
1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono: a) ricoprire altre cariche accademiche ad eccezione del Rettore che presiede entrambi gli organi e ad eccezione dei direttori di dipartimento eletti nel senato accademico; b) essere direttore delle scuole di specializzazione; c) rivestire alcun incarico di natura politica; d) ricoprire l'incarico di Rettore, componente del senato accademico, componente del consiglio di amministrazione, componente del nucleo di valutazione e componente del collegio dei revisori dei conti di qualunque altra universita'; e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e negli organi di valutazione nazionali. 2. Per la rappresentanza studentesca la carica di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione non e' cumulabile con la rappresentanza nel nucleo di valutazione, nel consiglio degli studenti, in eventuali organi delle strutture di raccordo e nelle commissioni paritetiche. 3. La carica di componente del nucleo di valutazione e' incompatibile con qualunque altra carica accademica dell'Universita'. 4. La carica di direttore di dipartimento non e' cumulabile con le cariche di presidente di scuola, presidente di consiglio di coordinamento didattico e coordinatore di collegio dei docenti del dottorato di ricerca. 5. La carica di direttore generale e' incompatibile con qualunque altra carica dell'Universita'. 6. I componenti esterni nel consiglio di amministrazione non devono aver fatto parte dei ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione.
Art. 52. Termine di svolgimento delle elezioni
1. Tutte le designazioni elettive, salvo quelle studentesche e quelle conseguenti a cessazione anticipata dalla carica, si svolgono entro la scadenza del mandato.
Art. 53. Indizione delle elezioni
1. Le elezioni per il Rettore sono indette con anticipo di almeno sei mesi rispetto alla scadenza del mandato; esse si concludono non oltre il mese di giugno, fissandosi la data della prima votazione tra il quindici e il trentuno maggio. Le date delle votazioni sono fissate in giorni non consecutivi. 2. Le elezioni per il presidente di consiglio di coordinamento didattico, per il direttore di dipartimento, per il direttore di scuola di specializzazione e per il presidente della scuola sono indette con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato. 3. Le elezioni alle cariche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono indette dal decano, cioe' dal professore ordinario, o in mancanza, associato, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con maggiore anzianita' nel ruolo e, in caso di parita', con maggiore anzianita' anagrafica. 4. Le elezioni per la designazione delle rappresentanze dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali dell'Universita' sono indette dal Rettore, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato. 5. Le elezioni della componente studentesca sono indette dal Rettore, sentito il consiglio degli studenti, di norma con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.
Art. 54. Ineleggibilita'
1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 2. L'elettorato passivo delle rappresentanze studentesche negli organi e nelle strutture dell'Universita' e' attribuito agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea e di laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Universita' e non oltre il primo anno fuori corso. 3. Se non altrimenti indicato per tutte le cariche elettive dell'Universita' non e' ammessa l'eleggibilita' per piu' di due mandati consecutivi. La rielezione dopo due mandati consecutivi puo' avvenire solo nel caso in cui sia trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato.
Art. 55. Candidatura obbligatoria
1. Per gli organi elettivi dell'Universita' di cui al capo II, per il consiglio del personale tecnico-amministrativo e per l'elezione del direttore del dipartimento, l'elettorato passivo e' attribuito nel rispettivo collegio a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura secondo le modalita' previste dal regolamento generale d'Ateneo.
Art. 56. Votazioni
1. Se non altrimenti indicato, e salvo il caso delle rappresentanze studentesche, per la cui designazione valgono le norme specifiche previste dallo statuto e dal regolamento generale d'Ateneo, la votazione e' valida, se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. 2. Le designazioni elettive negli organi collegiali dell'Universita' avvengono con voto limitato a un terzo dei nominativi da eleggere, con arrotondamento all'unita' superiore. 3. In caso di parita' di voti risulta eletto: a) per i docenti, il piu' anziano nel ruolo, e in caso di parita', il piu' anziano anagraficamente; b) per il personale tecnico-amministrativo, il piu' anziano di servizio presso l'Ateneo e in caso di parita', il piu' anziano anagraficamente; c) per gli studenti, il piu' anziano anagraficamente.
Art. 57. Cessazione anticipata del mandato
1. Nel caso in cui la cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro riguardi il mandato di Rettore, di direttore di dipartimento, presidente di scuola, di direttore di scuola di specializzazione, di presidente di consiglio di coordinamento didattico, si provvede per il Rettore ai sensi dell'art. 7, comma 6; per tutti gli altri all'indizione delle elezioni entro quindici giorni e all'effettuazione delle operazioni elettorali entro i successivi quarantacinque giorni. 2. Nelle more della sostituzione, le funzioni vicarie, fino all'entrata in carica del subentrante, sono svolte dal relativo decano. 3. Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, in caso di cessazione anticipata dovuta a dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, i componenti eletti negli organi collegiali, sono sostituiti con elezioni suppletive. 4. Per le rappresentanze elette dagli studenti, il ricorso alle elezioni suppletive e' comunque subordinato all'esaurimento delle graduatorie relative alle stesse. 5. I regolamenti d'Ateneo possono determinare i casi in cui i componenti che cessano in anticipo da uno degli organi elettivi disciplinati dal capo III, si sostituiscono esclusivamente attingendo alle graduatorie del medesimo. 6. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture autonome dell'Universita', e quelle che regolano la cessazione anticipata delle rappresentanze dell'Ateneo negli organi previsti dalla normativa vigente, e in quelli degli organismi che l'Universita' puo' istituire ai sensi della stessa normativa anche in concorso con altri enti. 7. Nelle more delle sostituzioni compiute ai sensi dei commi precedenti, non e' pregiudicata la validita' della composizione dell'organo purche' il numero dei componenti non risulti inferiore ai due terzi dei componenti dell'organo. 8. Non si procede ad elezioni suppletive negli ultimi sei mesi del mandato ordinario degli organi collegiali.
Art. 58. Durata del mandato dei componenti eletti negli organi collegiali e degli organi monocratici eletti in caso di cessazione anticipata
1. Nei casi indicati dall'art. 57, comma 1, ad eccezione della carica di Rettore e del presidente della scuola, il mandato del subentrante ha la durata ordinaria prevista dallo statuto per la rispettiva carica, aggiungendovi lo scorcio di anno accademico in cui e' avvenuta l'elezione. 2. Nei casi indicati dall'art. 57, comma 3, il mandato del subentrante negli organi collegiali dell'Universita' dura fino alla scadenza del mandato dell'organo.
Art. 59. Indennita'
1. Il Rettore, il Pro-Rettore, i direttori di dipartimento, i componenti del nucleo di valutazione, i componenti del collegio dei revisori dei conti, i componenti del senato accademico e i componenti eletti o nominati nel consiglio di amministrazione percepiscono indennita' fissate dal consiglio di amministrazione e non cumulabili tra loro. 2. Tali indennita' sono deliberate in conformita' alla normativa vigente. Nel caso in cui le indennita' siano destinate ai componenti del consiglio di amministrazione, la delibera sulla relativa entita' e' assunta dal consiglio di amministrazione stesso, sentito il senato accademico.
Art. 60. Modifica dello statuto
1. Possono avanzare proposte di revisione dello statuto il Rettore, il consiglio di amministrazione, il senato accademico, il consiglio del personale tecnico-amministrativo, il consiglio degli studenti, i consigli di dipartimento e il personale professori di ruolo e ricercatori e il personale tecnico-amministrativo di ruolo. 2. La proposta, nel caso in cui sia avanzata dal personale, deve essere corredata da un numero di firme pari almeno al venticinque per cento dei professori di ruolo e ricercatori e del personale tecnico-amministrativo di ruolo. 3. Le modifiche statutarie sono approvate, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, dal senato accademico. Entrambe le delibere sono assunte dalla maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 61. Entrata in vigore
1. Lo statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Capo VII Norme transitorie
Art. 62. Disciplina transitoria per la durata in carica degli organi e delle cariche di Ateneo
1. Alla data di entrata in vigore del presente statuto e' abrogato lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale, del 19 dicembre 2007, n. 020723, e successive modifiche. 2. Il Rettore resta in carica secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 3. Tutti gli organi collegiali e quelli monocratici elettivi previsti dallo statuto previgente restano in carica fino al momento dell'attivazione dei nuovi organi o cariche previsti dal nuovo statuto.
Art. 63. Avvio delle procedure per il rinnovo degli organi collegiali
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del nuovo statuto sono avviate le procedure per il rinnovo degli organi collegiali.
Art. 64. Disposizioni sui limiti dei mandati
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato di Rettore, di componente del senato accademico e componente del consiglio di amministrazione sono considerati anche i mandati gia' espletati o in corso, alla data di entrata in vigore del presente statuto. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato di direttore di dipartimento non sono considerati i mandati precedenti, espletati o in corso alla data di entrata in vigore del presente statuto.
Art. 65. Istituzione e attivazione dei dipartimenti e delle scuole
1. In fase di prima applicazione, il Rettore, su delibera del consiglio di amministrazione in carica, sentito il parere del senato accademico esistente, e sentito il direttore amministrativo, ciascuno per quanto di sua competenza, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto, con uno o piu' provvedimenti, decreta: a) l'istituzione dei dipartimenti con i relativi progetti di attivita' didattiche e di ricerca e con l'indicazione delle strutture logistiche e strumentali assegnate, nonche' la loro assegnazione alle macroaree di cui all'art. 71, comma 1; b) le afferenze dei docenti e l'assegnazione del personale tecnico-amministrativo ai dipartimenti; c) la designazione dei segretari di dipartimento; d) la definizione delle risorse finanziarie di competenza per la didattica e la ricerca provenienti dai dipartimenti in via di disattivazione; e) l'istituzione delle scuole; f) l'attribuzione dei corsi di studio, delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca a ciascun dipartimento o a ciascuna scuola ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera g); g) l'istituzione presso i dipartimenti o le scuole delle strutture amministrative per la gestione delle attivita' didattiche; h) la data di attivazione dei dipartimenti stessi e di contemporanea soppressione delle facolta' e disattivazione dei dipartimenti esistenti al momento dell'entrata in vigore dello statuto.
Art. 66. Regolamento dei dipartimenti
1. In prima applicazione, i componenti di diritto del consiglio di dipartimento, entro trenta giorni dalla data del decreto di istituzione dei nuovi dipartimenti, predispongono, a stralcio, il regolamento di funzionamento relativo alla composizione elettiva del consiglio di dipartimento e lo trasmettono al senato accademico in carica al momento dell'entrata in vigore dello statuto per l'approvazione.
Art. 67. Elezione dei direttori di dipartimento
1. I direttori di dipartimento sono eletti dai consigli di dipartimento, entro sessanta giorni dalla data di istituzione dei nuovi dipartimenti.
Art. 68. Consigli delle scuole
1. In prima applicazione la composizione di cui all'art. 29, comma 3 dei consigli delle scuole e' definita dai direttori dei dipartimenti afferenti alla scuola ed e' approvata dal consiglio di amministrazione in carica al momento dell'entrata in vigore dello statuto previo parere del senato accademico.
Art. 69. Attivazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione
1. Il senato accademico entra in carica non oltre il primo ottobre 2012. Il consiglio di amministrazione entra in carica non oltre il primo gennaio 2013.
Art. 70. Chiusura delle operazioni amministrative e contabili
1. Il Rettore, su proposta del direttore amministrativo, definisce con proprio decreto le procedure per l'espletamento di tutte le attivita' finalizzate a completare le operazioni connesse alla chiusura dei documenti contabili di bilancio, comprese le attivita' amministrative e contabili.
Art. 71. Elezioni della componente docente nel senato accademico
1. In fase di prima applicazione e fino all'entrata in vigore del regolamento generale d'Ateneo, le elezioni dei dodici docenti di ruolo, di cui quattro direttori di dipartimento, sei professori di ruolo, due ricercatori di ruolo, componenti del senato accademico di cui all'art. 10, comma 6, lettera b), si svolgono in quattro collegi costituiti dai professori e ricercatori di dipartimenti affini raggruppati nelle seguenti macroaree, alle quali competono i rappresentanti a fianco di ciascuna indicati: a) scienze: un direttore di dipartimento, tre docenti; b) medicina e chirurgia: un direttore di dipartimento, un docente; c) giuridica - economica - statistica: un direttore di dipartimento, due docenti; d) sociale - psicologica - pedagogica: un direttore di dipartimento, due docenti. 2. I professori e i ricercatori di ogni macroarea votano, esprimendo una sola preferenza, per eleggere un direttore di dipartimento tra i direttori dei dipartimenti afferenti alla macroarea di loro pertinenza. 3. I professori e i ricercatori di ogni macroarea votano, esprimendo una sola preferenza, per eleggere i rappresentanti dei professori e dei ricercatori di ruolo tra i professori e i ricercatori di ruolo afferenti alla macroarea di loro pertinenza. 4. Risultano eletti i due ricercatori di ruolo che ottengono il maggior numero di voti indipendentemente dalla macroarea di appartenenza. Ognuno dei due ricercatori di ruolo e' computato tra i rappresentanti della propria macroarea. 5. Per quanto riguarda i sei rappresentanti dei professori, risultano eletti per ogni macroarea coloro che hanno riportato il maggior numero di voti all'interno del proprio collegio fino al raggiungimento del numero previsto per ogni macroarea, tenendo conto di quanto riportato nel comma precedente. 6. In fase di prima applicazione, il senato accademico in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto approva il regolamento elettorale per le elezioni dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori di ruolo, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti degli organi collegiali dell'Ateneo.
Art. 72. Direttore generale
1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il parere del senato accademico, puo' conferire al direttore amministrativo in carica l'incarico di direttore generale facente funzioni fino alla scadenza e alle condizioni del contratto in essere.
Art. 73. Durata dei mandati elettivi e nomine
1. Qualora, nella fase di prima applicazione del presente statuto, i mandati elettivi e le nomine, ad eccezione della carica di Rettore e di presidente della scuola e delle rappresentanze studentesche, abbiano inizio in corso d'anno, lo scorcio di anno si aggiunge alla durata ordinaria degli stessi. |
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