Gazzetta n. 118 del 22 maggio 2012 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO |
DECRETO RETTORALE 8 maggio 2012 |
Emanazione del nuovo statuto. |
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IL RETTORE
Visto lo Statuto della libera Universita' Commerciale Luigi Bocconi, emanato con decreto rettorale n. 534 dell'11 settembre 2006 e successive modifiche; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; Visto il decreto ministeriale del 3 novembre 1999 n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, come modificato con decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270; Richiamata la proposta di modifiche al vigente Statuto approvata dal Consiglio di amministrazione in data 21 novembre 2011 e successivamente trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 6 della predetta legge 9 maggio 1989, n. 168 per il prescritto controllo di legittimita' e di merito; Viste le note del Ministero dell'universita' e della ricerca - Direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario (Ufficio I) - prot. n. 1150 del 1° marzo 2012 e prot. n. 2217 del 3 maggio 2012; Considerato che le citate modifiche intervengono diffusamente nel testo, nonche' sulla numerazione ed organizzazione sistematica dell'articolato, cosicche' si rende necessario emanare e pubblicare un testo coordinato e completo di cui all'allegato, con conseguente nuova numerazione dell'articolato;
Decreta:
E' emanato lo Statuto dell'Universita' Commerciale «Luigi Bocconi», nel testo finale allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che recepisce le citate modifiche. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e all'albo di Ateneo.
Milano, 8 maggio 2012
Il rettore: Tabellini |
| Allegato
STATUTO DELL'UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Origine, istituzione e fonti normative
1.1 La libera Universita' Commerciale «Luigi Bocconi» di Milano (di seguito denominata «Universita'»), fondata da Ferdinando Bocconi, con statuto approvato con r.d. 29 settembre 1902, e' una Universita' legalmente riconosciuta, avente personalita' giuridica ed autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzati disciplinare come assicurato dall'art. 33 della Costituzione e a norma dell'art. 1 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni integrazioni. L'«Universita'» non ha fini di lucro. Essa e' finanziata prevalentemente con i proventi derivanti dall'attivita' svolta ed e' gestita da un Consiglio di Amministrazione i cui componenti sono nominati prevalentemente soggetti privati. 1.2 Sono fonti normative specifiche dell'«Universita'»: le disposizioni costituzionali e le disposizioni di legge sull'istruzione superiore riguardanti le Universita', non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale; il presente Statuto; i regolamenti richiamati nello Statuto e quelli riguardanti ulteriori specifiche materie, approvati Consiglio di Amministrazione.
Art. 2.
Finalita' e attivita'
2.1 Secondo il programma del suo Fondatore, l'«Universita'» e' stata istituita con lo scopo di operare nella formazione, qualificazione e diffusione della cultura, adeguando continuamente il proprio intervento alle mutevoli condizioni del sistema sociale ed economico, anche con riferimento alla sua internazionalizzazione. 2.2 L'«Universita'» assicura la liberta' di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione. 2.3 L'«Universita'» opera in assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla lingua. 2.4 Professori, Ricercatori, Docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti dell'«Universita'», contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali. 2.5 L'«Universita'» cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge, opera nel campo della formazione culturale e professionale, attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura, seminari, nonche' attraverso attivita' propedeutica all'insegnamento superiore e all'esercizio delle professioni. Essa cura altresi' la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e puo' attivare iniziative editoriali e di sostegno all'imprenditorialita' degli studenti e/o laureati e diplomati dell'«Universita'». 2.6 L'«Universita'» puo' conferire i seguenti titoli: Diploma di laurea (DL); Laurea (L); Laurea specialistica (LS) e Laurea Magistrale (LM); Diploma di specializzazione (DS); Dottorato di ricerca (DR). L'«Universita'» rilascia altresi', ai sensi dell'art. 3 del d.m. n. 270 del 22 ottobre 2004, il Master Universitario di primo e secondo livello. L'«Universita'» puo' rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e perfezionamento e alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate. L'«Universita'» fornisce il proprio qualificato apporto, oltre che alla ricerca scientifica di base, anche allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa. 2.7 Per il raggiungimento delle proprie finalita', l'«Universita'» intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita' didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Puo' costituire, partecipare a, e/o controllare societa' di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura. Puo' altresi' promuovere, e partecipare, a consorzi con altre universita' ed organizzazioni ed enti pubblici e privati. 2.8 L'«Universita'» mantiene rapporti con i propri laureati e partecipanti ai programmi formativi attraverso una o piu' Associazioni, coordinandone la collaborazione al raggiungimento delle finalita' istituzionali dell'Universita' stessa.
Art. 3.
Patrimonio e mezzi finanziari
3.1 L'«Universita'» utilizza per le attivita' istituzionali i beni propri o di cui ha la disponibilita' per qualsiasi titolo. 3.2 I mezzi finanziari per il conseguimento e lo sviluppo dei fini e delle attivita' dell'«Universita'» sono costituiti da: a) i proventi del lascito del fondatore F. Bocconi e del patrimonio dell'«Universita'»; b) il sostegno dell'Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa - Associazione Amici della Bocconi, di seguito denominato «Istituto Javotte Bocconi», riconosciuto con d.P.R. 9 novembre 1955, n. 1395; c) i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti; d) altri proventi delle attivita' istituzionali; e) le erogazioni e i fondi ad essa conferiti a qualunque titolo, da enti pubblici, imprese e privati interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
Capo II
Organi centrali di Governo
Art. 4.
Organi centrali di Governo dell'Universita' - Individuazione
4.1 Sono organi centrali dell'«Universita'»: il Consiglio di Amministrazione; il Comitato Esecutivo; il Presidente; il Vice Presidente; il Consigliere Delegato; il Rettore; il Consiglio Accademico.
Art. 5.
Consiglio di amministrazione - Composizione
5.1 Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell'«Universita'». 5.2 Esso si compone di 19 membri, e precisamente: a) di persona nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'«Istituto Javotte Bocconi» per le funzioni di Presidente; b) del Rettore pro-tempore; c) di un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; d) di un rappresentante della Regione Lombardia; e) di un rappresentante della Provincia di Milano; f) di un rappresentante del Comune di Milano; g) di un rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde; h) di tre rappresentanti della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Milano; i) di nove membri nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'«Istituto Javotte Bocconi», avendo cura che almeno tre di loro siano scelti fra laureati dell'«Universita'». 5.3 Tutti i componenti il Consiglio, ad eccezione del Rettore, rimangono in carica quattro anni e possono essere confermati. Il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato. 5.4 I membri del Consiglio nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del quadriennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori. 5.5 Il Consiglio nomina il segretario che puo' essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio.
Art. 6.
Consiglio di amministrazione - Funzionamento
6.1 Il Consiglio si intende validamente costituito quando il numero dei componenti nominati e' almeno pari a 11. 6.2 Il Consiglio e' convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ove nominato, o dal Consigliere Delegato, ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. 6.3 Per la validita' delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Salvo la diversa maggioranza prevista per le modifiche statutarie, per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere riguardanti modifiche statutarie e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione. 6.4 Il Presidente puo' consentire l'intervento alla riunione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audiovisivo, assicurando la possibilita' per ciascuno dei Consiglieri di intervenire e di esprimere il proprio avviso ed il proprio voto, nonche' la contestualita' dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni. In detta ipotesi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. 6.5 E' ammessa la possibilita' del voto per corrispondenza, espresso con le modalita' disciplinate in apposita delibera del Consiglio. 6.6 Alle riunioni del Consiglio partecipano senza diritto di voto il direttore generale, il Segretario e, con l'approvazione del Consiglio, le persone di volta in volta proposte dal Presidente.
Art. 7.
Consiglio di amministrazione - Competenze
7.1 Il Consiglio di Amministrazione ha i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 7.2 Compete al Consiglio di Amministrazione: a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'«Universita'» e deliberare i relativi programmi; b) deliberare lo Statuto e le relative modifiche. Per quanto riguarda le materie relative all'ordinamento didattico, delibera su proposta del Consiglio Accademico, sentito il Collegio dei Docenti; c) deliberare il Regolamento Generale di Ateneo su proposta del Consiglio Accademico; d) deliberare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; e) approvare gli altri regolamenti che il presente Statuto non attribuisca a organi diversi. 7.3 In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione: a) deliberare la costituzione del Comitato Esecutivo determinando il numero dei componenti, le competenze allo stesso delegate e nominandone i componenti non di diritto; b) approvare il bilancio e il bilancio di previsione dell'«Universita'»; c) nominare il Rettore; d) deliberare l'istituzione e l'attivazione delle strutture didattiche, delle Scuole e dei relativi corsi di studio; in particolare l'istituzione dei corsi di studio e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico, ad iniziativa del Collegio dei Docenti. L'attivazione dei corsi di studio e' deliberata annualmente su proposta del Consiglio Accademico; e) nominare su proposta del Rettore, il Direttore della SDA Bocconi nonche', ove richiesto dai rispettivi regolamenti, i preposti ai Centri di Servizio; f) deliberare le modalita' di ammissione degli studenti, su proposta del Consiglio Accademico, e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche; g) deliberare gli organici dei docenti e dei ricercatori; h) deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti; i) deliberare la nomina del Direttore Generale; j) deliberare l'assunzione e la nomina degli altri dirigenti amministrativi. 7.4 Inoltre spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare: a) su proposta del Consiglio Accademico, in ordine ai posti vacanti in organico da coprire con professori di ruolo e su proposta del Collegio dei Docenti, in ordine alle nomine dei Professori di ruolo; b) su proposta del Consiglio Accademico, in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire, per lo svolgimento dell'attivita' didattica, a Professori e Ricercatori di altre Universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale; c) in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennita' di carica del Rettore e degli altri Docenti con incarichi istituzionali, nonche' all'adozione dei provvedimenti disciplinari sui docenti dell'«Universita'» su proposta del Collegio di Disciplina; d) in ordine alle risorse da destinare sia a borse di studio e di perfezionamento a studenti e laureati, sia a contratti a termine di cui al successivo art. 36.2, nonche' ai criteri ed alle modalita' di selezione dei beneficiari delle borse e dei titolari dei contratti medesimi; e) in ordine alla determinazione degli organici del personale amministrativo, alle relative assunzioni e provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico, nonche' all'adozione dei provvedimenti disciplinari; f) alla stipula dei contratti di lavoro per il personale amministrativo; g) in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive; h) all'accettazione di donazioni, eredita' e legati; i) all'assunzione e cessione di partecipazioni finanziarie; j) all'affidamento a societa' di gestione e Istituti di credito dell'amministrazione del patrimonio finanziario; k) su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente Statuto.
Art. 8.
Comitato esecutivo
8.1 Il Comitato Esecutivo, quando istituito, e' formato da componenti in numero da cinque a sette, compresi quali componenti di diritto: il Presidente del Consiglio di Amministrazione; il Vice Presidente, se nominato; il Rettore; il Consigliere Delegato. I componenti non di diritto sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale. 8.2 Il Comitato Esecutivo e' convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o - in sua assenza - dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere Delegato. La funzione di segretario del Comitato Esecutivo e' esercitata dal segretario del Consiglio di Amministrazione. 8.3 Il Comitato Esecutivo, quando costituito, delibera in base ai poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano le previsioni del precedente art. 6 comma 4 e comma 5. Le delibere sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. 8.4 In caso d'urgenza il Comitato Esecutivo puo' deliberare anche in ordine alle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle dallo stesso tassativamente escluse. Di tali deliberazioni riferisce al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima riunione successiva.
Art. 9.
Presidente
9.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso e del Comitato Esecutivo, ove costituito. 9.2 Il Presidente in particolare: a) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie; b) ha la rappresentanza legale dell'«Universita'»; c) assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica; d) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale; e) nell'eventualita' che non sia possibile la regolare convocazione del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo e nelle materie di competenza degli stessi organi puo' adottare provvedimenti urgenti o delegarne l'adozione al Consigliere Delegato. Tali provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica rispettivamente del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo nella prima successiva adunanza.
Art. 10.
Vice Presidente
10.1 Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Art. 11.
Consigliere delegato
11.1 Il Consigliere Delegato e' nominato dal Consiglio di Amministrazione, al proprio interno, dura in carica quanto il Consiglio stesso e puo' essere riconfermato. 11.2 Il Consigliere Delegato svolge le funzioni conferite con delega dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente. Sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente, quando non sia stato nominato un Vice Presidente.
Art. 12.
Rettore
12.1 Il Rettore e' nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i professori ordinari dell'«Universita'», dura in carica due anni e puo' essere confermato. 12.2 Il Rettore: a) rappresenta l'«Universita'» nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici; b) cura l'osservanza delle leggi nelle materie di sua competenza e delle norme concernenti l'ordinamento universitario; vigila sull'espletamento dell'attivita' didattica e scientifica; c) fa parte di diritto, per la durata del Suo mandato, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove costituito; d) convoca e presiede il Consiglio Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione; e) convoca e presiede il Collegio dei Docenti; f) nomina i Direttori delle Scuole e propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore della SDA Bocconi; g) nomina: i Direttori di Dipartimento, su proposta dei Consigli di Dipartimento e previa informazione al Consiglio di Amministrazione; i Direttori dei Centri di ricerca, su proposta del Prorettore alla ricerca, se nominato, e sentito il parere del Direttore del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento; h) assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica; i) formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'«Universita'»; j) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; k) esercita l'attivita' disciplinare sul corpo docente e di ricerca e sugli studenti avvalendosi del Collegio di Disciplina per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei docenti dell'«Universita'»; 1) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del Collegio dei Docenti e del Consiglio Accademico e, limitatamente alle materie didattiche e scientifiche, del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva; m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'«Universita'». 12.3 Il Rettore puo' conferire ad uno o piu' professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'«Universita'» rientranti nelle sue competenze e puo' conferire ad alcuni di essi, che siano professori di prima fascia, la qualifica di Pro - Rettore. 12.4 Il Rettore puo', in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un Pro - Rettore o da altro professore di prima fascia dell'«Universita'» nell'espletamento delle funzioni di sua competenza. 12.5 Il Rettore puo' costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.
Art. 13.
Consiglio accademico - Composizione, competenze e funzionamento
13.1 Il Consiglio Accademico e' composto dal Rettore che lo presiede, dai Prorettori o Delegati Rettorali, se nominati, dai Direttori delle Scuole, dai Direttori di Dipartimento. Alle sedute del Consiglio Accademico partecipano, senza diritto di voto, il Consigliere Delegato e il Direttore Generale dell'«Universita'». In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Consiglio Accademico e' presieduto dal Prorettore con maggiore anzianita' nel ruolo accademico. 13.2 Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, intervengono alle adunanze del Consiglio Accademico, con diritto di parola e di proposta, tre rappresentanti degli studenti in Collegio dei Docenti, indicati dai rappresentanti stessi. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validita' della seduta e della deliberazione. 13.3 Il Consiglio Accademico svolge, agendo d'intesa con il Rettore e nell'ambito delle competenze a questi conferite dall'art. 12, funzioni di indirizzo strategico, coordinamento e controllo del settore accademico dell'«Universita'». Il Consiglio Accademico opera sulla base delle finalita' e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. In particolare compete al Consiglio Accademico: a) assicurare il coordinamento tra le Scuole, tra i Centri di Ricerca e tra queste strutture ed i Dipartimenti, esaminando e deliberando sugli aspetti relativi alla didattica, alla ricerca e alla gestione delle risorse umane che investono congiuntamente le diverse Scuole, i Dipartimenti, i Centri di Ricerca; b) approvare - per quanto di competenza e con riguardo alle materie di interesse accademico - i piani pluriennali e i programmi annuali di attivita' delle Scuole e dei Dipartimenti, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; c) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sui programmi di sviluppo dell'«Universita'»; d) nominare, su proposta del Direttore della Scuola, sentiti i relativi Comitati di corso di studio, i Direttori di corsi di studio che afferiscono alla Scuola; e) proporre al Consiglio di Amministrazione le modalita' di ammissione degli studenti ai corsi dell'«Universita'»; f) deliberare il Regolamento Didattico di Ateneo e le relative modifiche, da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione, nonche' l'attivazione annuale dei corsi di studio e l'eventuale disattivazione di strutture didattiche o di ricerca; g) compiere la valutazione periodica dei programmi formativi e dei risultati accademici, nonche' sovraintendere all'organizzazione delle attivita' didattiche; h) stabilire gli indirizzi dell'attivita' di ricerca; i) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine ai posti vacanti nell'organico dell'«Universita'» da coprire con professori di ruolo; j) adottare i provvedimenti in tema di stato giuridico dei docenti, ad eccezione della nomina o chiamata nei ruoli; k) coordinare e verificare l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del corpo docente di ruolo; l) adottare nei confronti degli studenti i provvedimenti disciplinari piu' gravi della censura; m) fatte salve le competenze del Consiglio di Amministrazione, deliberare su ogni altra questione inerente materie didattiche o scientifiche, nonche' lo stato giuridico dei docenti quando non sia espressamente attribuita alla competenza di altri organi o strutture, didattiche e di ricerca, previsti dal presente Statuto. 13.4 Al funzionamento del Consiglio Accademico si applicano le previsioni del precedente art. 6, in quanto compatibili.
Capo III
Struttura e organizzazione dell'Universita'
Art. 14.
Organi e strutture didattiche e di ricerca, strutture di servizio e amministrative
14.1 L'Universita' Bocconi svolge la propria attivita' attraverso la coordinata azione degli organi e delle strutture didattiche e di ricerca, delle strutture di servizio e amministrative di seguito indicate. 14.2 Appartengono agli organi accademici ed alle strutture didattiche e di ricerca: il Collegio dei Docenti; le Scuole; le Scuole di specializzazione; i Dipartimenti; i Centri e gli Organismi di ricerca; le altre strutture istituite e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione, secondo le procedure definite in Regolamento Generale di Ateneo. Le Scuole, con i relativi corsi di laurea, laurea specialistica e magistrale di afferenza, sono individuate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente Statuto. Tale tabella puo' essere modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione. 14.3 Appartengono alle strutture di servizio: la Biblioteca; le altre strutture individuate e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione al fine di supportare e integrare le attivita' per la didattica, la formazione e la ricerca. 14.4 Appartengono alle strutture amministrative: la Direzione Generale; le strutture amministrative e funzionali individuate e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 15.
Collegio dei docenti - Composizione
15.1 Il Collegio dei Docenti si compone: del Rettore, che lo presiede; dei Professori e Ricercatori di ruolo; dei Full, Associate ed Assistant Professor; di una rappresentanza dei Lecturer in numero di tre. 15.2 Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, intervengono alle adunanze del Collegio dei Docenti, con diritto di parola e di proposta, cinque rappresentanti degli studenti dei Corsi di laurea di primo e di secondo livello, un rappresentante degli studenti dei Corsi di dottorato di ricerca, eletti sulla base di apposito regolamento. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validita' della seduta e delle deliberazioni. 15.3 Le funzioni di segretario del Collegio dei Docenti sono esercitate dal meno anziano di carica tra i professori ordinari o straordinari dell'«Universita'». 15.4 Le modalita' di funzionamento del Collegio dei Docenti sono stabilite da apposito regolamento. Il Regolamento Generale di Ateneo individua i quorum costitutivi e deliberativi per le materie di competenza, specificando le categorie di docenti con diritto di voto. Per le deliberazioni riguardanti le procedure di ingresso nella prima fascia, la composizione del Collegio dei Docenti e' limitata ai soli professori di prima fascia di ruolo e a tempo indeterminato. Per le deliberazioni riguardanti le procedure di accesso alla seconda fascia, la composizione del Collegio dei Docenti e' limitata ai soli professori di prima e di seconda fascia di ruolo e a tempo indeterminato.
Art. 16.
Collegio dei docenti - Competenze
16.1 Il Collegio dei Docenti e' organo di discussione dei temi piu' rilevanti della vita accademica. In particolare, in tale sede, si svolgono la comunicazione sistematica delle novita' della vita universitaria, la proposta delle chiamate di ruolo, la istituzione di nuovi prodotti formativi, la istituzione di nuove strutture, come meglio specificato nel successivo art. 16.2. 16.2 In particolare ad esso sono attribuite le seguenti competenze: a) proporre al Consiglio di Amministrazione: l'istituzione di nuovi programmi formativi, su proposta dei Consigli di Scuola e previo parere favorevole del Consiglio Accademico; l'ingresso nella prima e seconda fascia dei professori di ruolo e a tempo indeterminato; i criteri di valutazione per il reclutamento, la progressione in carriera e il sistema premiante dei professori e ricercatori di ruolo; b) esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sulle proposte di costituzione di nuovi centri di Ricerca o di altre strutture didattiche e di ricerca.
Art. 17.
Le scuole
17.1 Le Scuole, nell'ambito dell'«Universita'», sono le strutture didattiche di riferimento delle attivita' formative, organizzate in corsi di studio, tra i quali quelli finalizzati al rilascio dei titoli di cui al precedente art. 2. 17.2 Alle Scuole competono le decisioni in merito all'organizzazione delle attivita' didattiche per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 270/04: laurea (L), laurea magistrale (LM), diploma di specializzazione (DS), dottorato di ricerca (DR), nonche' per il conseguimento del master universitario di primo e secondo livello e degli altri corsi di alta specializzazione e di perfezionamento istituiti. 17.3 Le Scuole sono poste sotto la responsabilita' di un Direttore. Le Scuole operano con il coordinamento del Consiglio Accademico. 17.4 Le Scuole operano con le modalita' previste dal relativo regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione. In mancanza del relativo regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo. 17.5 Le Scuole, diverse dalla Scuola di Direzione Aziendale SDA Bocconi, disciplinata dal successivo art. 23, sono individuate nell'allegato al presente Statuto di cui al precedente art. 14.2. Ad esse si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 18.
Organi delle scuole
18.1 Sono organi delle Scuole: il Direttore della Scuola, altresi' denominato Dean; il Consiglio di Scuola; i Comitati ed i Direttori dei Corsi di studio, che afferiscono alla Scuola.
Art. 19.
Direttore delle scuole
19.1 I Direttori delle Scuole sono nominati dal Rettore. La durata della carica e le possibilita' di conferma sono definite nel Regolamento Generale di Ateneo, le competenze nel Regolamento Didattico di Ateneo.
Art. 20.
Consiglio di scuola
20.1 Il Consiglio di Scuola si compone del Direttore della Scuola che lo presiede e dei Direttori dei Corsi che afferiscono alla Scuola. 20.2 Al Consiglio di Scuola spettano le attribuzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo. 20.3 In particolare ad esso sono attribuite le seguenti competenze: a) deliberare, nei limiti fissati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto, sulla gestione e organizzazione delle attivita' formative dei corsi di studio che afferiscono alla Scuola; b) approvare il Regolamento didattico dei corsi di studio che afferiscono alla scuola. Il Regolamento didattico dei corsi di studio, adottato in conformita' con l'ordinamento didattico, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio; c) svolgere funzioni propositive ed istruttorie nei confronti del Consiglio Accademico. 20.4 Nel caso in cui alla Scuola afferiscano meno di tre Corsi di studio, le funzioni del Consiglio di Scuola sono esercitate congiuntamente dai Comitati di Corso di studio.
Art. 21.
Comitato di corso di studio
21.1 Nei corsi di studio rivolti al rilascio dei titoli di cui al precedente art. 2.5, sono istituiti i comitati di corso di studio. 21.2 Essi sono disciplinati: nel Regolamento Generale di Ateneo, per quanto concerne la composizione e le modalita' di funzionamento; nel Regolamento Didattico di Ateneo per quanto riguarda le competenze.
Art. 22.
Direttori dei corsi di studio
22.1 I Direttori dei corsi di studio sono nominati dal Consiglio Accademico, su proposta del Direttore della Scuola cui afferiscono i corsi di studio, acquisito il parere dei Docenti che compongono il rispettivo comitato di corso di studio. La durata della carica e le possibilita' di conferma sono definite nel Regolamento Generale di Ateneo, le competenze nel Regolamento Didattico di Ateneo.
Art. 23.
La scuola di direzione aziendale SDA Bocconi
23.1 Alla Scuola di Direzione Aziendale SDA Bocconi, di seguito denominata SDA Bocconi, compete di promuovere e organizzare le attivita' didattiche, di formazione post-esperienza e ricerca finalizzata alle sue attivita', attribuitele funzionalmente dal Consiglio di Amministrazione. 23.2 La SDA Bocconi, opera con le modalita' previste dal relativo regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione acquisito il parere del Consiglio Accademico, su proposta del Direttore della Scuola sentito il Comitato di Direzione di cui al successivo art. 24. La struttura amministrativa, eventualmente assegnata alla Scuola, e' parte della struttura amministrativa dell'«Universita'» e riferisce al Direttore Generale.
Art. 24.
Organi della scuola di direzione aziendale SDA Bocconi
24.1 Sono organi della SDA Bocconi: il Direttore, altresi' denominato Dean nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore; il Comitato di Direzione; il Comitato di Indirizzo Strategico. 24.2 Competenze, composizione e modalita' di funzionamento degli organi della SDA Bocconi sono definite nel Regolamento di cui al secondo comma del precedente articolo.
Art. 25.
Dipartimenti
25.1 Il coordinamento e lo sviluppo del sistema interno dell'offerta di risorse e competenze per la didattica e la ricerca e l'orientamento dell'attivita' di ricerca, concernenti le diverse aree disciplinari, competono ai Dipartimenti. 25.2 L'istituzione delle strutture di cui al precedente comma e la definizione di competenze, ivi comprese le proposte di istituzione dei posti e delle chiamate, nonche' la composizione e le modalita' di funzionamento dei rispettivi organi, sono disciplinate nel Regolamento Generale di Ateneo. 25.3 I Professori e i Ricercatori di ruolo, nonche' gli altri collaboratori all'attivita' didattica e di ricerca, afferiscono ciascuno ad una sola struttura. 25.4 Sono organi delle strutture: il Direttore; il Consiglio.
Art. 26.
Centri di ricerca
26.1 I centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell'attivita' di ricerca, sia su commessa, sia di base (pura o applicata), relativa ad uno specifico ambito disciplinare, sul quale convergono competenze presenti in uno o piu' Dipartimenti, potenziando l'efficacia dell'attivita' di ricerca dei Dipartimenti stessi. 26.2 I Centri di Ricerca sono posti sotto la diretta responsabilita' di un Direttore, nominato dal Rettore su proposta del Prorettore alla Ricerca, se nominato, sentito il parere del Direttore del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento. 26.3 L'«Universita'» puo' istituire Centri di ricerca anche in collaborazione con altre Istituzioni universitarie e non, attraverso apposite convenzioni con Enti pubblici e privati. 26.4 L'istituzione dei Centri di Ricerca e' disposta dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Collegio dei Docenti, previo parere favorevole del Consiglio Accademico. 26.5 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Accademico, puo' istituire appositi organi per il coordinamento dell'attivita' dei Centri di Ricerca. 26.6 L'organizzazione dei Centri di Ricerca e' disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 27.
Strutture di servizio - La Biblioteca
27.1 La Biblioteca e' struttura di servizio a supporto delle attivita' didattiche e di ricerca; e' articolabile in sezioni, anche decentrate, costituenti un unico sistema bibliotecario e documentale. 27.2 L'organizzazione della Biblioteca e i servizi da essa erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 28.
Strutture amministrative
28.1 L'organizzazione della struttura amministrativa e' determinata dal Consiglio di Amministrazione. 28.2 Alla direzione della struttura amministrativa e' preposto il Direttore Generale. L'incarico di Direttore Generale e' attribuito a persona nominata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. 28.3 Il Direttore Generale: a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformita' alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione e pone in essere gli atti di gestione del personale; b) esplica, anche in relazione agli esiti del Controllo di Gestione, una generale attivita' di indirizzo e direzione; c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi; d) e' responsabile del funzionamento dell'Amministrazione e ne risponde nei confronti degli organi di governo; e) sovraintende alla attivita' delle strutture centrali e verifica e coordina l'attivita' dei dirigenti; f) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove costituito; g) opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe, conferite dal Consiglio di Amministrazione e riporta al Consigliere Delegato. 28.4 II Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e del Consigliere Delegato, puo' delegare alcune funzioni del Direttore Generale ad un Dirigente Amministrativo con mansioni vicarie, specie per quanto riguarda quelle previste dalle norme legislative e regolamentari concernenti l'ordinamento universitario, in quanto compatibili con il presente statuto.
Capo IV
Organi consultivi e di verifica
Art. 29.
Organi consultivi e di verifica - Individuazione
29.1 Sono organi consultivi e di verifica dell'«Universita'»: il Consiglio degli Studenti; il Nucleo di Valutazione di Ateneo; il Collegio dei revisori dei Conti; il Comitato per lo sviluppo del corpo docente (Comitato per la Faculty). 29.2 Il Consiglio di Amministrazione puo' istituire altri Comitati, composti anche da esponenti del mondo economico e culturale, in funzione consultiva degli organi di governo dell'«Universita'» sui temi di interesse per la sua attivita' e i suoi programmi di sviluppo, nonche' sui temi dell'eguaglianza, delle pari opportunita' e della valorizzazione del benessere di chi lavora.
Art. 30.
Consiglio degli studenti
30.1 Il Consiglio degli Studenti e' organo consultivo dell'«Universita'» e di coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti degli studenti. 30.2 In particolare il Consiglio degli Studenti: a) formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni attinenti all'attivita' didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio; b) esprime parere sulla organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio; c) predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che dovra' essere approvato dal Consiglio di Amministrazione. 30.3 Il Consiglio degli Studenti e' composto dai rappresentanti eletti in ciascun organo collegiale presente in «Universita'» e per il quale e' prevista la partecipazione degli studenti. Il Consiglio degli Studenti elegge al proprio interno il Presidente che resta in carica per due anni.
Art. 31.
Nucleo di valutazione di Ateneo
31.1 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo e' organo di verifica delle attivita' di valutazione. E' composto da: almeno due docenti dell'«Universita'», due dirigenti amministrativi e almeno due esperti esterni. I componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico per la componente docenti dell'«Universita'». 31.2 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell'«Universita'» ai quali riferisce con relazione annuale. 31.3 L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono definiti nel Regolamento Generale di Ateneo.
Art. 32.
Collegio dei revisori dei conti
32.1 II Collegio dei Revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. Due membri effettivi e un membro supplente sono nominati dall'«Istituto Javotte Bocconi». Un membro effettivo e un membro supplente sono nominati dalle associazioni di cui al precedente art. 2.8. 32.2 Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e' nominato dall'«Istituto Javotte Bocconi» tra i componenti effettivi. Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
Art. 33.
Comitato per lo sviluppo del corpo docente (Comitato per la Faculty)
33.1 Il Comitato per lo sviluppo del corpo docente (Comitato per la Faculty) e' organo consultivo e istruttorio in tema di selezione, reclutamento e progressione di carriera del Corpo docente dell'«Universita'». 33.2 In particolare, al Comitato per lo sviluppo del Corpo docente e' attribuito il compito di istruire e valutare, sulla base di criteri approvati dal Consiglio Accademico, le proposte di reclutamento nei ruoli dell'«Universita'», trasmesse dai Direttori di Dipartimento o sottoposte dal Rettore. 33.3 I componenti del Comitato rappresentano l'intero corpo accademico e agiscono senza vincolo di mandato per il perseguimento degli obiettivi di eccellenza definiti dall'«Universita'». 33.4 La composizione e il funzionamento del Comitato sono definiti nel Regolamento Generale di Ateneo.
Capo V
Professori, ricercatori, docenti, personale tecnico-amministrativo
Art. 34.
Attivita' didattica e attivita' di ricerca
34.1 L'«Universita'» soddisfa le esigenze didattiche e di ricerca nelle varie aree disciplinari con Professori e Ricercatori di ruolo e con Professori, Docenti e Ricercatori a contratto.
Art. 35.
Professori e ricercatori di ruolo: nomina, organico e trattamento economico e giuridico
35.1 I Professori di ruolo e a tempo indeterminato sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Collegio dei Docenti, sentito il parere del Rettore e secondo le procedure per il reclutamento definite dalla legislazione universitaria in materia e dai relativi regolamenti di attuazione ed autonomia approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'«Universita'». 35.2 I posti di ruolo e a tempo indeterminato dei Professori e Ricercatori dell'«Universita'», attualmente previsti in organico, sono individuati nella allegata tabella B. Tale organico puo' essere variato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Consiglio Accademico. 35.3 Ai Professori e ai Ricercatori di ruolo dell'«Universita'» e' assicurato stato giuridico, trattamento economico e di quiescenza non inferiore a quello previsto per i Professori e i Ricercatori di ruolo delle Universita' statali.
Art. 36.
Professori, docenti e ricercatori a contratto
36.1 Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, i contratti per attivita' didattica e di ricerca possono essere stipulati con Professori, Docenti e Ricercatori di altre Universita', anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera, estranei ai ruoli accademici. Tali contratti, di diritto privato e di durata variabile, sono rinnovabili; non configurano - se non diversamente disposto - rapporti di lavoro subordinato e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, ed in ogni caso non danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'«Universita'». 36.2 Per favorire la formazione e il perfezionamento dei giovani docenti e per la collaborazione all'attivita' didattica e di ricerca, l'«Universita'» puo' stipulare contratti a tempo determinato, anche da lavoro subordinato, qualora ne ricorrano i presupposti, con giovani laureati o dottori di ricerca, anche stranieri. Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'«Universita'».
Art. 37.
Collegio di disciplina dei docenti
37.1 E' istituito il Collegio di Disciplina dei docenti dell'Ateneo, composto da tre professori ordinari dei quali: due nominati dal Rettore, che designa il Presidente, ed uno eletto dal Collegio dei Docenti. Tutti i componenti restano in carica per la durata del mandato del Rettore che li ha nominati. 37.2 II Collegio di Disciplina cura - su segnalazione del Rettore - l'istruttoria dei provvedimenti disciplinari verso i componenti della Faculty, nel rispetto dei principi di riservatezza e senza pregiudizio del contraddittorio, e formula la proposta di provvedimento in merito. 37.3 II Collegio di Disciplina e' competente all'istruttoria dei procedimenti per violazione del codice etico della comunita' universitaria da parte dei docenti. Il procedimento istruttorio termina con la formulazione di una proposta di provvedimento, di archiviazione o sanzionatorio. Fino ad una specifica diversa individuazione da parte del Consiglio di Amministrazione, le sanzioni per violazioni del codice etico sono le medesime previste per le violazioni disciplinari. 37.4 Il provvedimento disciplinare della censura e' adottato dal Rettore. La competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari piu' gravi della censura spetta al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.
Art. 38.
Personale tecnico-amministrativo
38.1 L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso e' determinata dal Consiglio di Amministrazione che provvede anche alla nomina dei dirigenti. 38.2 Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo e' disciplinato dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato.
Capo VI
Studenti
Art. 39.
Ammissione
39.1 Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico e valutata la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, determina annualmente il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di ciascun corso, nonche' le modalita' di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati.
Art. 40.
Attivita' di orientamento e tutorato
40.1 L'«Universita'» promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attivita' di tutorato svolte anche con la collaborazione di studenti, secondo quanto previsto da apposito regolamento.
Art. 41.
Diritto allo studio e servizi
41.1 L'«Universita'», nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne comunque riconducibili all'«Universita'» e dalla stessa controllate. Con lo stesso scopo puo' integrare le proprie strutture funzionali anche attraverso societa' controllate e/o con convenzioni con altre istituzioni anche per fornire prestazioni di tipo residenziale e di ristorazione. 41.2 L'«Universita'» puo' gestire, per affidamento dalla Regione e in regime di convenzione con la stessa, i servizi per il diritto allo studio di competenza regionale, tra i quali il servizio mensa ed il servizio alloggi.
Art. 42.
Attivita' sportive e comitato per lo sport universitario
42.1 L'«Universita'» collabora alla promozione delle attivita' sportive con il sostegno all'associazionismo e tramite apposite convenzioni con enti locali e nazionali preposti per legge all'attuazione dello sport in ambito universitario. Al finanziamento delle relative attivita' si provvede con eventuali fondi finalizzati e appositamente stanziati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con contributi degli studenti o con altri fondi eventualmente messi a disposizione dall'«Universita'» e da terzi. 42.2 Presso l'«Universita'» e' costituito il Comitato per lo sport universitario con lo scopo di favorire e disciplinare lo svolgimento delle attivita' sportive degli studenti universitari a livello amatoriale ed agonistico. L'organizzazione e il finanziamento del Comitato per lo sport universitario sono definiti nel Regolamento Generale di Ateneo.
Art. 43.
Collaborazione degli studenti alle attivita' dell'Universita'
43.1 L'«Universita'» puo' avvalersi dell'opera degli studenti attivando forme di collaborazione che contemplino prestazioni a tempo parziale per attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca, al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo. 43.2 Le modalita' e i compensi per tali collaborazioni sono definiti in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione avendo cura di precisare che le collaborazioni non devono configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, ne' a tempo indeterminato.
Capo VII
Norme comuni, transitorie e finali
Art. 44.
Disposizioni applicabili in via transitoria
44.1 Dall'entrata in vigore del presente Statuto e fino alla revisione dei Regolamenti dallo stesso previsti, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con lo Statuto medesimo.
Art. 45.
Devoluzione del patrimonio
45.1 Quando 1'«Universita'» dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attivita' o essere privata della personalita' giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sara' devoluto all'«Istituto Javotte Bocconi».
Art. 46.
Entrata in vigore
46.1 Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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