Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2012 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 marzo 2012, n. 29
Testo del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71 del 24 marzo 2012 ), coordinato con la legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (( e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249.» )).


Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1


1. All'articolo 27-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, stipulate )) in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (( al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. E' costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonche' sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti. Nell'ambito di tali attivita' l'Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l'informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale. All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d'Italia. Alle riunioni dell'Osservatorio partecipano altresi' un rappresentante delle associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana, tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di societa' finanziarie regionali. La partecipazione alle attivita' dell'Osservatorio non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
1-ter. L'Osservatorio monitora l'andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative condizioni con riguardo ai soggetti di cui al comma 1-bis. A tal fine, l'Osservatorio puo' richiedere alla Banca d'Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate. L'Osservatorio semestralmente elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito e formula eventuali proposte in un "Dossier sul credito" che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati.
1-quater. L'Osservatorio promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.
1-quinquies. Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all'Arbitro bancario finanziario, istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione».
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «L'ammontare della commissione» sono inserite le seguenti: ", determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti,".
1-ter. La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.
1-quater. Al comma 4 dell'articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «disposizioni applicative del presente articolo» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilita',».
1-quinquies. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: «alla elaborazione di un rating di legalita'» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalita' per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalita' stabilite da un regolamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonche' in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta».
2. (Soppresso).
2-bis. In ragione della necessita' di coordinamento legislativo e di adeguamento tempestivo alle disposizioni dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n.249:
a) al secondo periodo e al quarto periodo, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «due»;
b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio». ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 27-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge:
«Art. 27-bis (Nullita' di clausole nei contratti
bancari). - 1. Sono nulle tutte le clausole comunque
denominate che prevedano commissioni a favore delle banche
a fronte della concessione di linee di credito, della loro
messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del
loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di
affidamento ovvero oltre il limite del fido, stipulate in
violazione delle disposizioni applicative dell'art. 117-bis
del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per
il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi
trasparenti e immediatamente comparabili.
1-bis. E' costituito presso il Ministero dell'economia
e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, senza oneri per la
finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto
Ministero, un Osservatorio sull'erogazione del credito e
sulle relative condizioni da parte delle banche alla
clientela, con particolare riferimento a imprese micro,
piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonche'
sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a
sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti.
Nell'ambito di tali attivita' l'Osservatorio analizza anche
tassi, commissioni e altre condizioni accessorie,
articolando l'informazione a livello settoriale, geografico
e dimensionale. All'Osservatorio partecipano due
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero
dello sviluppo economico e uno della Banca d'Italia. Alle
riunioni dell'Osservatorio partecipano altresi' un
rappresentante delle associazioni dei consumatori indicato
dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un
rappresentante dell'Associazione bancaria italiana, tre
rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese
maggiormente rappresentative a livello nazionale e un
rappresentante degli organismi di societa' finanziarie
regionali. La partecipazione alle attivita'
dell'Osservatorio non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
1-ter. L'Osservatorio monitora l'andamento dei
finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e
delle relative condizioni con riguardo ai soggetti di cui
al comma 1-bis. A tal fine, l'Osservatorio puo' richiedere
alla Banca d'Italia, anche su base periodica, dati sui
finanziamenti erogati e sulle relative condizioni
applicate. L'Osservatorio semestralmente elabora le
segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza
l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere
l'accesso al credito e formula eventuali proposte in un
"Dossier sul credito" che viene messo a disposizione delle
istituzioni e dei soggetti interessati.
1-quater. L'Osservatorio promuove la formulazione delle
migliori prassi per la gestione delle pratiche di
finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori
volte a favorire un miglioramento delle condizioni di
accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni
locali.
1-quinquies. Ove lo ritenga necessario e motivato, il
prefetto segnala all'Arbitro bancario finanziario,
istituito ai sensi dell'art. 128-bis del testo unico di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi
bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di
istanza del cliente in forma riservata e dopo che il
prefetto ha invitato la banca in questione, previa
informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta
argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si
pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione».
- Si riporta il testo dell'art. 117-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico in
materia bancaria e creditizia), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 117-bis (Remunerazione degli affidamenti e degli
sconfinamenti). - 1. I contratti di apertura di credito
possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente,
una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera
proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del
cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di
interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della
commissione, determinata in coerenza con la delibera del
CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di
apertura di credito e con particolare riguardo per i conti
correnti, non puo' superare lo 0,5 per cento, per
trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento
ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto
corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali
unici oneri a carico del cliente, una commissione di
istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in
valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di
interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non
conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono
nulle. La nullita' della clausola non comporta la nullita'
del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente
articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e
comparabilita', e puo' prevedere che esso si applichi ad
altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di
tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in
relazione all'entita' e alla durata dello sconfinamento,
non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui
al comma 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 5-ter, comma 1, del
citato decreto-legge n. 1 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5-ter (Rating di legalita' delle imprese). - 1.
Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei
comportamenti aziendali, all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato e' attribuito il compito di
segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie
al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto
alla tutela dei consumatori, nonche' di procedere, in
raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno,
alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte,
di un rating di legalita' per le imprese operanti nel
territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di
due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al
gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalita'
stabilite da un regolamento dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono
essere chieste informazioni a tutte le pubbliche
amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in
sede di concessione di finanziamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni, nonche' in sede di accesso al
credito bancario, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener
conto del rating attribuito in sede di concessione dei
finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla
Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni
della decisione assunta».
- Si riporta il testo dell'art. 23, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 23 (Riduzione dei costi di funzionamento delle
Autorita' di Governo, del CNEL, delle Autorita'
indipendenti e delle Province). - 1. Al fine di perseguire
il contenimento della spesa complessiva per il
funzionamento delle Autorita' amministrative indipendenti,
il numero dei componenti:
a) del Consiglio dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e' ridotto da otto a quattro, escluso il
Presidente. Conseguentemente, il numero dei componenti
della commissione per le infrastrutture e le reti
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e'
ridotto da quattro a due, escluso il Presidente, e quello
dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti
della medesima Autorita' e' ridotto da quattro a due,
escluso il Presidente;
b) dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture e' ridotto da sette
a tre, compreso il Presidente;
c) dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
d) dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
e) della Commissione nazionale per la societa' e la
borsa e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
f) del Consiglio dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo e' ridotto
da sei a tre, compreso il Presidente;
g) della Commissione per la vigilanza sui fondi
pensione e' ridotto da cinque a tre, compreso il
Presidente;
h) della Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche
e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
i) della Commissione di garanzia dell'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
e' ridotto da nove a cinque, compreso il Presidente.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo), come modificato dalla
presente legge:
«3. Sono organi dell'Autorita' il presidente, la
commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione
per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna
commissione e' organo collegiale costituito dal presidente
dell'Autorita' e da due commissari. Il consiglio e'
costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il
Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono
due commissari ciascuno, i quali vengono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e
ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo
per il consiglio. In caso di morte, di dimissioni o di
impedimento di un commissario, la Camera competente procede
all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica
fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti
l'Autorita'. Al commissario che subentri quando mancano
meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si
applica il divieto di conferma di cui all'art. 2, comma 8,
della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente
dell'Autorita' e' nominato con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni. La
designazione del nominativo del presidente dell'Autorita'
e' previamente sottoposta al parere delle competenti
Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 2 della legge
14 novembre 1995, n. 481.».



 
Art. 2


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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