IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa fino al 31 dicembre 2011, e 6 ottobre 2011, con il quale lo stato di emergenza e' stato prorogato per tutto l'anno 2012; Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; Visti altresi' l'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 286 del 1998 e l'articolo 11, comma 1, lettera c-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione del predetto Testo Unico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2011, concernente le misure umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011, ed in particolare l'articolo 2 con il quale sono state individuate le condizioni per il rilascio, ai cittadini sopraindicati, del permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c-ter, del citato D.P.R. n. 394 del 1999; Visto il successivo D.P.C.M. 6 ottobre 2011, con il quale e' stata disposta la proroga del termine di scadenza dei predetti permessi di ulteriori sei mesi; Tenuto conto del proficuo rapporto di collaborazione in essere con le autorita' del nuovo Governo tunisino nell'azione di contrasto alla tratta degli esseri umani e all'immigrazione clandestina, nonche' sul complesso delle politiche migratorie; Preso atto delle rinnovate richieste di dette autorita' di proseguire nelle linee di cooperazione e collaborazione gia' avviate; Rilevato che una cospicua parte dei cittadini stranieri beneficiari delle su indicate misure di protezione umanitaria ha conseguito, tramite la conversione del titolo in possesso, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per altre tipologie previste dalla legge; Ritenuto che una ulteriore proroga delle misure umanitarie di protezione temporanea possa rafforzare il processo di graduale inserimento dei predetti migranti nel tessuto sociale ed economico del Paese, consentendo, al contempo, di sviluppare, per quanti di loro siano interessati, programmi per il rientro volontario nei Paesi di origine o di provenienza; Considerato che l'adozione di tali misure si iscrive nel quadro di una piu' complessiva strategia atta a favorire il progressivo rientro dall'emergenza; Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi il termine di durata dei permessi umanitari di cui al predetto articolo 2", comma 1, del D.P.C.M. 5 aprile 2011, gia' prorogato con il successivo decreto 6 ottobre 2011; D'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali;
Decreta:
Art. 1
1. Il termine di sei mesi, di cui all'articolo comma 1, del D.P.C.M. 5 aprile 2011, come prorogato dal D.P.C.M. 6 ottobre 2011, relativo alla durata dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari ai sensi dell'art. 11 comma 1, lettera c-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e' prorogato di ulteriori sei mesi alle medesime condizioni di cui ai predetti D.P.C.M. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede a carico del Fondo nazionale della protezione civile. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 15 maggio 2012
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Monti |