IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Considerato che il territorio della regione Toscana e' interessato da un lungo periodo di siccita', causato dalla carenza di precipitazioni che hanno provocato una gravissima e diffusa emergenza idrica; Considerato che in varie zone della Regione, per l'uso idropotabile, e' in atto gia' da alcuni mesi un piano di razionamento e di rifornimento con autobotti; Preso atto dello stato di sofferenza in cui versano gli acquiferi superficiali e sotterranei gia' nel periodo di minimo consumo e del basso livello presente nei bacini artificiali di Bilancino e Montedoglio, strategici per l'approvvigionamento idrico delle province di Arezzo, Firenze, Prato e Pistoia; Considerato che il perdurare della situazione di siccita' e della conseguente emergenza idrica compromettono la vita sociale, economica e produttiva nonche' comportano un grave pregiudizio per la sanita' e l'igiene pubblica; Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensita' ed estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dalla crisi di approvvigionamento idrico mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari; Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: "Indirizzi per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225"; Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza; Vista la richiesta del Presidente della regione Toscana con nota del 6 aprile 2012; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;
Decreta
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, e' dichiarato, fino al 30 aprile 2013, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico nel territorio della regione Toscana. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 maggio 2012
Il Presidente: Monti |