IL DIRETTORE GENERALE della competitivita' per lo sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'articolo 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive; Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2008, n. 2325, con il quale e' stata cancellata, dal registro nazionale delle varieta' di specie di piante ortive, la varieta' indicata nel presente dispositivo per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale; Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'articolo 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 15 marzo 2012 ha disposto la reiscrizione, nel relativo registro nazionale delle varieta' di specie di piante ortive, della varieta' indicata nel del presente dispositivo; Ritenuto concluso positivamente il procedimento relativo alla richiesta di iscrizione avanzata dal costitutore della varieta' suddetta;
Decreta:
Articolo unico
Ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto elencata varieta', precedentemente cancellata con il decreto ministeriale del 30 gennaio 2008, n. 2325 dal registro delle varieta' di specie di piante ortive per mancata presentazione della domanda di rinnovo, e' nuovamente iscritta nel registro suddetto fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della reiscrizione medesima.
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 aprile 2012
Il direttore generale: Blasi
Note all'articolo unico: Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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