Gazzetta n. 112 del 15 maggio 2012 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA E COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
PROVVEDIMENTO 9 maggio 2012 |
Modifica del Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari del 29 ottobre 2007. |
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LA BANCA D'ITALIA
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF»); Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/65/CE del 13 luglio 2009, che ha sostituito abrogandola la direttiva 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); Vista la direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalita' di esecuzione della predetta direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la societa' di gestione; Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante «Attuazione della direttiva 2009/65/CE, relativa concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari», che ha modificato e integrato alcune disposizioni del TUF; Viste in particolare le seguenti disposizioni del TUF: art. 33, comma 1, che individua i soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio; art. 6, comma 2-bis, che prevede che la Banca d'Italia e la Consob disciplinano congiuntamente con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati concernenti: i requisiti generali di organizzazione; la continuita' dell'attivita'; l'organizzazione amministrativa e contabile; le procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attivita' di investimento nonche' della gestione collettiva del risparmio; il controllo della conformita' alle norme; la gestione del rischio dell'impresa; l'audit interno; la responsabilita' dell'alta dirigenza; il trattamento dei reclami; le operazioni personali; la esternalizzazione di funzioni essenziali; la gestione dei conflitti di interessi, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti; la conservazione delle registrazioni; le procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi; art. 6, comma 01, che prevede che la Banca d'Italia e la Consob nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, osservano i seguenti principi: a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati; b) proporzionalita', intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari; c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana; d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza; Visto il Regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi del citato art. 6, comma 2-bis, del TUF, in data 29 ottobre 2007 (di seguito «Regolamento congiunto»); Considerata la necessita' di adeguare alle citate direttive comunitarie nonche' alle relative previsioni nazionali di recepimento contenute nel decreto legislativo del 16 aprile 2012, n. 47, il predetto Regolamento congiunto adottato con provvedimento del 29 ottobre 2007; Valutate le osservazioni ricevute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;
Emanano
l'unito atto recante le modifiche al Regolamento congiunto. Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 maggio 2012
p. La Banca d'Italia Saccomanni
p. La CONSOB Vegas |
| Art. 1.
Modifiche alla Parte 5 «Societa' di gestione del risparmio e societa' di investimento a capitale variabile», Titolo I «Disposizioni generali»
1. All'art. 30 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini della presente Parte: nella definizione di "intermediari" di cui all'art. 2 sono da intendersi ricomprese anche le SGR e le SICAV; nella definizione di "servizi" di cui al medesimo art. 2, e' da intendersi ricompreso anche il servizio di gestione collettiva del risparmio; per "sistema di gestione del rischio degli OICR", si intendono, in conformita' con il Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti la valutazione dei rischi a cui e' esposto o potrebbe essere esposto il patrimonio di ciascun OICR gestito (inclusi, tra l'altro, i rischi di mercato, di liquidita', di controparte e operativi).»; b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «alla commercializzazione, anche fuori sede o a distanza, di quote o azioni di OICR di terzi da parte delle SGR;».
Art. 2.
Modifiche alla Parte 5 «Societa' di gestione del risparmio e societa' di investimento a capitale variabile», Titolo II «Servizio di gestione collettiva del risparmio», Capo I «Sistema organizzativo» 1. Dopo l'art. 30 e' inserito il seguente:
«Art. 30-bis.
Requisiti generali di organizzazione (art. 6, comma 2-bis, lett. c), TUF)
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, le societa' di gestione devono adottare, applicare e mantenere politiche e procedure contabili che consentano di individuare direttamente e in ogni momento tutte le attivita' e le passivita' dell'OICR nonche' di calcolare in modo accurato il valore patrimoniale netto dello stesso, in modo da assicurare la tutela dei detentori delle quote.». 2. L'art. 31 e' sostituito dal seguente:
«Art. 31.
Organo con funzione di supervisione strategica (art. 6, comma 2-bis, lett. a) e h), TUF)
1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 8, l'organo con funzione di supervisione strategica: a) determina le politiche di investimento dell'OICR quali definite, laddove appropriato, nel prospetto, nel regolamento o nello statuto dell'OICR e ne verifica periodicamente l'adeguatezza e la corretta attuazione, anche con riguardo al rispetto dei limiti ai rischi che possono essere assunti; b) per ciascuno degli OICR gestiti e nel rispetto delle politiche di cui alla lettera a), definisce le strategie di investimento e ne verifica periodicamente l'adeguatezza e la corretta attuazione; c) approva i processi di investimento degli OICR gestiti e ne verifica periodicamente l'adeguatezza e la corretta attuazione; d) definisce il sistema di gestione del rischio degli OICR e verifica periodicamente che sia correttamente attuato; e) approva il processo di valutazione delle attivita' degli OICR; in tale ambito, provvede anche ad individuare le funzioni cui affidare il controllo sull'adeguatezza del processo stesso; f) approva i criteri per la scelta della banca depositaria e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti degli OICR gestiti.». 3. Dopo l'art. 31, sono inseriti i seguenti articoli 31-bis, 31-ter e 31-quater:
«Art. 31-bis.
Organo con funzione di gestione (art. 6, comma 2-bis, lett. a) e h), TUF)
1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 9, l'organo con funzione di gestione: a) e' responsabile della attuazione delle politiche di investimento e delle strategie degli OICR gestiti; b) se delegato dall'organo con funzione di supervisione strategica, definisce le strategie di investimento; c) e' responsabile dell'attuazione del sistema di gestione del rischio degli OICR; d) definisce adeguati flussi informativi per gli organi aziendali, precisando modalita', contenuto e periodicita' anche differenziati in relazione alle esigenze conoscitive dei diversi organi, relativi all'attuazione e al rispetto delle politiche, delle strategie e dei processi di investimento nonche' del sistema di gestione del rischio degli OICR.
Art. 31-ter.
Funzione di gestione del rischio (art. 6, comma 2-bis, lett. f), TUF)
1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 13, la funzione di gestione del rischio: a) collabora alla definizione del sistema di gestione del rischio degli OICR e ne presiede il funzionamento; b) verifica: la coerenza tra il livello di rischio dei singoli OICR e il relativo profilo di rischio-rendimento; il rispetto dei limiti all'assunzione dei rischi dei singoli OICR; l'adeguatezza del sistema di gestione dei rischi degli OICR; l'evoluzione attesa del livello di rischio dei singoli OICR e la conseguente probabilita' di violazione dei limiti fissati all'assunzione dei rischi; la corretta valutazione degli strumenti derivati OTC; c) verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di gestione del rischio degli OICR.
Art. 31-quater.
Controllo di conformita' (art. 6, comma 2-bis, lett. e), TUF)
1. Le disposizioni previste dall'art. 16 si applicano anche al fine di prevenire e individuare le ipotesi di mancata osservanza degli obblighi posti dalla normativa vigente in materia di gestione collettiva del risparmio.». 4. All'art. 33 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: «4-bis. Le SGR non possono conferire la delega di gestione di un OICR alla banca depositaria dell'OICR stesso.»; b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma: «5-bis. In caso di delega di gestione a soggetto extracomunitario, si applica anche l'art. 22. La comunicazione prevista dall'art. 22, comma 2, e' effettuata nei confronti della Banca d'Italia. Resta ferma l'applicazione degli articoli 19 e 21, in quanto compatibili.».
Art. 3.
Modifiche alla Parte 5 «Societa' di gestione del risparmio e societa' di investimento a capitale variabile», Titolo II «Servizio di gestione collettiva del risparmio», Capo II «Conflitti di interessi»
1. L'art. 37 e' sostituito dal seguente: «1. I conflitti di interessi che potrebbero sorgere tra le SGR o le SICAV e gli OICR, tra i clienti di tali societa' e gli OICR o tra i diversi OICR gestiti sono: a) identificati; b) gestiti tramite idonee misure organizzative in modo da evitare che tali conflitti possano ledere gravemente uno o piu' OICR gestiti. 2. Quando le misure adottate ai sensi del comma 1, lettera b) non risultino sufficienti ad escludere, con ragionevole certezza, il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti, tale circostanza deve essere sottoposta agli organi o alle funzioni aziendali competenti ai fini dell'adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR. 2-bis. Le SGR e le SICAV rendono disponibile periodicamente agli investitori, mediante adeguato supporto durevole, un'informativa sulle situazioni di conflitto di cui al comma precedente, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.». 2. Nell'art. 38, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole: «Nel considerare le situazioni di conflitto di interessi, le SGR e le SICAV valutano, almeno, se la societa', un soggetto rilevante, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la societa'», la locuzione «, o uno o piu' clienti» e' soppressa; b) dopo la lettera c), e' inserita la seguente lettera: «c-bis) svolgano per conto proprio o di terzi le medesime attivita' svolte per conto dell'OICR;»; c) alla lettera d), dopo le parole «ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dagli investitori» e' aggiunta la locuzione «o dall'OICR». 3. All'art. 39 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: le parole «, anche al fine di assicurare l'equo trattamento degli OICR gestiti,» sono soppresse; alla lettera a), la locuzione «in modo significativo» e' sostituita dall'avverbio «gravemente»; b) al comma 4, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinte attivita' riconducibili al servizio di gestione collettiva svolto dalla societa' ovvero la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva e agli altri servizi o attivita' svolti dalla societa' stessa, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi.»; c) il comma 6 e' abrogato. 4. All'art. 40, al comma 1, dopo le parole «Le SGR e le SICAV istituiscono e aggiornano periodicamente un registro nel quale riportano le», la parola «situazioni» e' sostituita dalla parola «fattispecie».
Art. 4.
Modifiche alla Parte 5 «Societa' di gestione del risparmio e societa' di investimento a capitale variabile», Titolo II «Servizio di gestione collettiva del risparmio», Capo III «Conservazione delle registrazioni»
1. All'art. 41 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «Le SGR e le SICAV conservano per un periodo di cinque anni le registrazioni effettuate ai sensi dei commi 1 e 2. Tuttavia le autorita' di vigilanza possono, in circostanze eccezionali, imporre alle SGR e alle SICAV di conservare tutte o talune delle suddette registrazioni per il periodo piu' lungo richiesto dalla natura dello strumento finanziario o dell'operazione oggetto di registrazione, ove cio' sia necessario per consentire alle autorita' di esercitare le proprie funzioni di vigilanza.»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nel caso di revoca, rinuncia o decadenza dall'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, le SGR adottano specifiche procedure per assicurare la conservazione delle registrazioni di cui ai commi 1 e 2 fino alla scadenza del periodo di cinque anni previsto dal comma 3. Tale disposizione si applica anche nel caso di revoca, rinuncia o decadenza dall'autorizzazione alla costituzione di una SICAV. Qualora una SGR trasferisca a un'altra SGR la gestione di un OICR, adotta specifiche procedure per assicurare l'accessibilita' dell'altra societa' alle registrazioni di cui ai commi 1 e 2 relative ai precedenti cinque anni.»; d) il comma 5 e' abrogato; e) nel comma 6, dopo le parole «Le registrazioni di cui», la locuzione «ai commi precedenti» e' sostituita dalla locuzione «al presente articolo»; f) il comma 7 e' abrogato. 2. All'art. 44, nella rubrica e nel comma 1 la parola «disinvestimento» e' sostituita dalla parola «rimborso».
Art. 5.
Modifiche agli Allegati
1. Nell'Allegato 1: a) le lettere c) e h) sono soppresse; b) nella lettera i) dopo le parole «il tipo di ordine» e' aggiunta la locuzione «(ad esempio, acquisto, vendita, sottoscrizione titoli o esercizio/abbandono di un'opzione)». 2. Nell'Allegato 2 la lettera h) e' soppressa. 3. Nell'Allegato 3: a) nella prima frase e nelle lettere c) e g) la parola «disinvestimento» e' sostituita con la parola «rimborso»; b) nella lettera e) la parola «switch;» e' soppressa; c) nella lettera g) dopo le parole «mezzi di pagamento» e' aggiunta la locuzione «e il mezzo di pagamento utilizzato»; d) la lettera k) e' soppressa. |
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