Gazzetta n. 112 del 15 maggio 2012 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 8 maggio 2012
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.





LA BANCA D'ITALIA


Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "TUF"), come da ultimo modificato dal decreto legislativo del 16 aprile 2012, n. 47 di recepimento della direttiva 2009/65/CE;
Visti in particolare i seguenti articoli del TUF: 6, comma 1; 8, commi 1 e 2; 10, commi 1 e 3; 11; 15, comma 5; 33, comma 2, lettera c); 34, commi 1, 3 e 4; 35; 36, commi 3 e 8; 38, comma 3; 39, commi 3 e 3-bis; 41, commi 2 e 3; 41-bis, commi 2-bis, 3 e 4; 42, commi 4, 5, 6, 7 e 8; 43, commi 1, 2, 3 e 6; 43-bis, comma 1; 44; 45, comma 1; 47; 50, commi 1 e 2; 50-bis, commi 1, 2, 3 e 4; 50-ter, commi 1, 2 e 3; 50-quater, commi 1, 2, 3 e 4; 195;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/65/CE del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
Viste le seguenti misure di esecuzione della direttiva 2009/65/CE:
- direttiva della Commissione europea 2010/44/UE del 1° luglio 2010, recante misure di attuazione della direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture master-feeder e alla procedura di notifica;
- direttiva della Commissione europea 2010/43/UE del 1° luglio 2010, recante misure di attuazione della direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la societa' di gestione;
- regolamento della Commissione europea 2010/583/UE del 1° luglio 2010, recante misure di attuazione della direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite sito web;
- regolamento della Commissione europea 2010/584/UE del 1° luglio 2010, recante modalita' di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato OICVM, l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorita' competenti ai fini della notifica, nonche' le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorita' competenti;
Viste le seguenti linee guida del CESR/ESMA:
- CESR's Guidelines concerning eligible assets for investments by UCITS (CESR/07-044 del 19 marzo 2007e CESR/07-044b del 1° ottobre 2008);
- CESR's Guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS - The classification of hedge fund indices as financial indices (CESR/07-434 del 16 luglio 2007);
- CESR's Guidelines on a common definition of European money market funds (CESR/10-049 del 19 maggio 2010);
- CESR's Guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS (CESR/10-788 del 28 luglio 2010);
- Guidelines to competent authorities and UCITS management companies on risk measurement and the calculation of global exposure for certain types of structured UCITS (ESMA/11-112 del 14 aprile 2011);
Visto il regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modificazioni e integrazioni, attuativo dell'articolo 37 del TUF, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;
Considerata l'esigenza di uniformare la vigente disciplina della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio alla direttiva del Parlamento e del Consiglio 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) nonche' alle relative misure attuative e linee guida;
Considerata l'opportunita' di consolidare e riordinare per ragioni di organicita' e sistematicita' la normativa della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio, contenuta nel Provvedimento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005 (Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio), come successivamente modificato e integrato e nelle comunicazioni interpretative e di chiarimento del citato Provvedimento;
Sentita la Consob;


Emana:

l'unito Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, che abroga e sostituisce il Provvedimento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, come successivamente modificato e integrato.
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2012


Il Direttore Generale: Saccomanni
 


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