Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2012 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 marzo 2012, n. 21
Testo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 63 del 15 marzo 2012) coordinato con la legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.».


Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1


Poteri speciali nei settori della difesa
e della sicurezza nazionale


1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta, per i rispettivi ambiti di competenza, del Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo economico (( e, rispettivamente, con il Ministro dell'interno o con il Ministro della difesa, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, )) sono individuate le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave, in relazione alle quali (( con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, )) adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, (( da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti, )) possono essere esercitati i seguenti poteri speciali in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale:
a) imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale;
b) veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa di cui alla lettera a), aventi ad oggetto la fusione o la scissione della societa', il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di societa' controllate, il trasferimento all'estero della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa', (( la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto, )) le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego;
c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a) da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati, un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. A tale fine si considera altresi' ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti di cui all'articolo 122 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile.
((1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo.))
2. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale derivante dalle delibere di cui alla lettera b) del comma 1, il Governo considera, tenendo conto dell'oggetto della delibera, la rilevanza strategica dei beni o delle imprese oggetto di trasferimento, l'idoneita' dell'assetto risultante dalla delibera o dall'operazione a garantire l'integrita' del sistema di difesa e sicurezza nazionale, la sicurezza delle informazioni relative alla difesa militare, gli interessi internazionali dello Stato, la protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture critiche e strategiche e delle frontiere, nonche' gli elementi di cui al comma 3.
3. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza, considera, alla luce della potenziale influenza dell'acquirente sulla societa', anche in ragione della entita' della partecipazione acquisita:
a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle modalita' di finanziamento dell'acquisizione, della capacita' economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente nonche' del progetto industriale, rispetto alla regolare prosecuzione delle attivita', al mantenimento del patrimonio tecnologico, anche con riferimento alle attivita' strategiche chiave, alla sicurezza e alla continuita' degli approvvigionamenti, oltre che alla corretta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di pubbliche amministrazioni, direttamente o indirettamente, dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con specifico riguardo ai rapporti relativi alla difesa nazionale, all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale;
b) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunita' internazionale, (( desunti dalla natura delle loro alleanze, o )) hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati.
4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla delibera o sull'atto da adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per l'impresa l'obbligo di notifica al pubblico ai sensi dell'articolo 114 (( del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni)). Entro quindici giorni dalla notifica il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'impresa, tale termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Decorsi i predetti termini l'operazione puo' essere effettuata. Il potere di cui al presente comma e' esercitato nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Le delibere o gli atti adottati in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere alla societa' e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente comma e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. (( Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale )) notifica l'acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel contempo le informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operativita', per le valutazioni di cui al comma 3. Nel caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una societa' ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, ((del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,)) e sono successivamente notificate le acquisizioni (( che determinano il superamento delle soglie )) del 3 per cento, 5 per cento, 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento e 25 per cento. Il potere di imporre specifiche condizioni di cui al comma 1, lettera a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera c), e' esercitato entro quindici giorni dalla data della notifica. (( Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Eventuali richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali l'acquisto puo' essere effettuato. Fino alla notifica e, successivamente, comunque fino al decorso del termine per l'imposizione di condizioni o per l'esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera a), in caso di eventuale inadempimento o violazione delle condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, nonche' le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L'acquirente che non osservi le condizioni imposte e' altresi' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.)) In caso di esercizio del potere di opposizione il cessionario non puo' esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra' cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle.
6. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, si riferiscono a societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo comma, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e 5 (( sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri )) al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. I decreti di individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale (( di cui al comma 1 )) sono aggiornati almeno ogni tre anni.
8. (( Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,)) su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, ((anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere di cui al primo periodo e' espresso entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. )) Fino all'adozione del medesimo (( regolamento)), le competenze ((inerenti alle proposte)) per l'esercizio dei poteri speciali, di cui al comma 1, e le attivita' conseguenti, di cui ai commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' da esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza.



Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 2351 del Codice civile cosi'
recita:
"Art. 2351 (Diritto di voto). - Ogni azione attribuisce
il diritto di voto. Salvo quanto previsto dalle leggi
speciali, lo statuto puo' prevedere la creazione di azioni
senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a
particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al
verificarsi di particolari condizioni non meramente
potestative. Il valore di tali azioni non puo'
complessivamente superare la meta' del capitale sociale.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio puo' prevedere che, in
relazione alla quantita' di azioni possedute da uno stesso
soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura
massima o disporne scaglionamenti.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo.
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346,
sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati
del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e
in particolare puo' essere ad essi riservata, secondo
modalita' stabilite dallo statuto, la nomina di un
componente indipendente del consiglio di amministrazione o
del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone
cosi' nominate si applicano le medesime norme previste per
gli altri componenti dell'organo cui partecipano.".
- Per il testo dell'art. 3 del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di
dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti
pubblici in societa' per azioni ), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1994, n. 126, e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge n. 30
luglio 1994, n. 474, come modificato dalla presente legge,
si veda nei riferimenti normativi all'art. 3.
- Il testo dell'art. 122 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge n. 6 febbraio 1996, n. 52),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,
S.O., cosi' recita:
"Art. 122 (Patti parasociali). - 1. I patti, in
qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio
del diritto di voto nelle societa' con azioni quotate e
nelle societa' che le controllano entro cinque giorni dalla
stipulazione sono:
a) comunicati alla Consob;
b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
c) depositati presso il registro delle imprese del
luogo ove la societa' ha la sua sede legale;
d) comunicati alle societa' con azioni quotate.
2. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalita' e
i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della
pubblicazione.
3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal
comma 1 i patti sono nulli.
4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per
le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal
comma 1 non puo' essere esercitato. In caso di
inosservanza, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione
puo' essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine
indicato nell'art. 14, comma 6.
5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in
qualunque forma stipulati:
a) che istituiscono obblighi di preventiva
consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle
societa' con azioni quotate e nelle societa' che le
controllano;
b) che pongono limiti al trasferimento delle relative
azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti
di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli
strumenti finanziari previsti dalla lettera b);
d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche
congiunto di un'influenza dominante su tali societa';
d-bis) volti a favorire o a contrastare il
conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di
acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non
aderire ad un'offerta.
5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si
applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice
civile.
5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1
del presente articolo non si applicano ai patti, in
qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni
complessivamente inferiori alla soglia indicata all'art.
120, comma 2.".
- Il testo dell'art. 2341-bis del Codice civile cosi'
recita:
"Art. 2341-bis (Patti parasociali). - I patti, in
qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli
assetti proprietari o il governo della societa':
a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto
nelle societa' per azioni o nelle societa' che le
controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative
azioni o delle partecipazioni in societa' che le
controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche
congiunto di un'influenza dominante su tali societa',
non possono avere durata superiore a cinque anni e si
intendono stipulati per questa durata anche se le parti
hanno previsto un termine maggiore; i patti sono
rinnovabili alla scadenza.
Qualora il patto non preveda un termine di durata,
ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso
di centottanta giorni.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai
patti strumentali ad accordi di collaborazione nella
produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a
societa' interamente possedute dai partecipanti
all'accordo.".
- Il testo degli articoli 114 e 120 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, cosi' recita:
"Art. 114 (Comunicazioni al pubblico). - 1. Fermi gli
obblighi di pubblicita' previsti da specifiche disposizioni
di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li
controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le
informazioni privilegiate di cui all'art. 181 che
riguardano direttamente detti emittenti e le societa'
controllate. La CONSOB stabilisce con regolamento le
modalita' e i termini di comunicazione delle informazioni,
ferma restando la necessita' di pubblicazione tramite mezzi
di informazione su giornali quotidiani nazionali, detta
disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla
societa' di gestione del mercato con le proprie e puo'
individuare compiti da affidarle per il corretto
svolgimento delle funzioni previste dall'art. 64, comma 1,
lettera b).
2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni
occorrenti affinche' le societa' controllate forniscano
tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di
comunicazione previsti dalla legge. Le societa' controllate
trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la
propria responsabilita', ritardare la comunicazione al
pubblico delle informazioni privilegiate, nelle ipotesi e
alle condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento,
sempre che cio' non possa indurre in errore il pubblico su
fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti
siano in grado di garantirne la riservatezza. La CONSOB,
con regolamento, puo' stabilire che l'emittente informi
senza indugio la stessa autorita' della decisione di
ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni
privilegiate e puo' individuare le misure necessarie a
garantire che il pubblico sia correttamente informato.
4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una
persona che agisca in loro nome o per loro conto,
comunichino nel normale esercizio del lavoro, della
professione, della funzione o dell'ufficio le informazioni
indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un
obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o
contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1 ne
danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente
nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in
caso di divulgazione non intenzionale.
5. La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere ai
soggetti indicati nel comma 1, agli emittenti quotati
aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti
degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti,
nonche' ai soggetti che detengono una partecipazione
rilevante ai sensi dell'art. 120 o che partecipano a un
patto previsto dall'art. 122 che siano resi pubblici, con
le modalita' da essa stabilite, notizie e documenti
necessari per l'informazione del pubblico. In caso di
inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del
soggetto inadempiente.
6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 e gli
emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla
comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai
sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli
obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro
sette giorni, puo' escludere anche parzialmente o
temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre
che cio' non possa indurre in errore il pubblico su fatti e
circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo
si intende accolto.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
di controllo o di direzione in un emittente quotato e i
dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni
privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di
adottare decisioni di gestione che possono incidere
sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente
quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al
10 per cento del capitale sociale, nonche' ogni altro
soggetto che controlla l'emittente quotato, devono
comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni, aventi
ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti
finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per
interposta persona. Tale comunicazione deve essere
effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai
figli, anche del coniuge, a carico, nonche' dai genitori, i
parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra
indicati, nonche' negli altri casi individuati dalla CONSOB
con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE
del 29 aprile 2004 della Commissione. La CONSOB individua
con lo stesso regolamento le operazioni, le modalita' e i
termini delle comunicazioni, le modalita' e i termini di
diffusione al pubblico delle informazioni, nonche' i casi
in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento
alle societa' in rapporto di controllo con l'emittente
nonche' ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra
indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo
del presente comma.
8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o
valutazioni, con l'esclusione delle societa' di rating,
riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'art. 180,
comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti,
nonche' i soggetti che producono o diffondono altre
informazioni che raccomandano o propongono strategie di
investimento destinate ai canali di divulgazione o al
pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto
e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto
di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui
l'informazione si riferisce.
9. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) disposizioni di attuazione del comma 8;
b) le modalita' di pubblicazione delle ricerche e
delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse
da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonche' da
soggetti in rapporto di controllo con essi.
10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le
disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non
si applicano ai giornalisti soggetti a norme di
autoregolamentazione equivalenti purche' la loro
applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La
CONSOB valuta, preventivamente e in via generale, la
sussistenza di dette condizioni.
11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o
statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo
degli strumenti finanziari indicati all'art. 180, comma 1,
lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo
corretto e trasparente.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti
finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta
di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati
italiani."
"Art. 120 (Obblighi di comunicazione delle
partecipazioni rilevanti). - 1. Ai fini della presente
sezione, per capitale di societa' per azioni si intende
quello rappresentato da azioni con diritto di voto.
2. Coloro che partecipano in un emittente azioni
quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in
misura superiore al due per cento del capitale ne danno
comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB.
2-bis. La CONSOB puo', con provvedimento motivato da
esigenze di tutela degli investitori nonche' di efficienza
e trasparenza del mercato del controllo societario e del
mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di
tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per
societa' ad elevato valore corrente di mercato e ad
azionariato particolarmente diffuso.
3. Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come
Stato membro d'origine che partecipano in misura superiore
al dieci per cento del capitale in una societa' per azioni
non quotate o in una societa' a responsabilita' limitata,
anche estere, ne danno comunicazione alla societa'
partecipata e alla CONSOB.
4. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche
degli investitori, stabilisce con regolamento:
a) le variazioni delle partecipazioni indicate nei
commi 2 e 3 che comportano obbligo di comunicazione;
b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni,
avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente
detenute e alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o
e' attribuito a soggetto diverso dal socio;
c) il contenuto e le modalita' delle comunicazioni e
dell'informazione del pubblico, nonche' le eventuali
deroghe per quest'ultima;
d) i termini per la comunicazione e per
l'informazione del pubblico, che nel caso previsto dal
comma 3 possono avere carattere periodico;
d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai
possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti
previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
d-ter) i casi in cui la detenzione di strumenti
finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;
d-quater) le ipotesi di esenzione dall'applicazione
delle presenti disposizioni.
5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od
agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le
comunicazioni previste dal comma 2 non puo' essere
esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'art. 14,
comma 5. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Consob entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6
6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni
detenute, per il tramite di societa' controllate, dal
Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi
obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle societa'
controllate.".
- Il testo dell'art. 2359-ter del Codice civile cosi'
recita:
"Art. 2359-ter (Alienazione o annullamento delle azioni
o quote della societa' controllante). - Le azioni o quote
acquistate in violazione dell'art. 2359-bis devono essere
alienate secondo modalita' da determinarsi dall'assemblea
entro un anno dal loro acquisto.
In mancanza, la societa' controllante deve procedere
senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente
riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri
indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora
l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci
devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale
secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo
comma.".
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
"Art.17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete".



 
Art. 2



Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni


1. (( Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati le reti e gli impianti,ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonche' la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono aggiornati almeno ogni tre anni.
1-bis. I pareri di cui al comma 1 sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque adottati. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque adottato.))

2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da una societa' che detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della titolarita', del controllo o della disponibilita' degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della societa', il trasferimento all'estero della sede sociale, ((il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa', la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto,)) il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, ((e' notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione,)) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla societa' stessa. ((Sono notificate)) nei medesimi termini le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di societa' controllate che detengono i predetti attivi.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, ((da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,)) puo' essere espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui al comma 2, che diano luogo a una situazione ((eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia)) di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti.
4. Con la notifica di cui al comma 2, e' fornita al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione in modo da consentire l'eventuale tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per la societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 ((del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni)). Entro quindici giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni alla societa', tale termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Fino alla notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti dal presente comma e' sospesa l'efficacia della delibera, dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i termini previsti dal presente comma l'operazione puo' essere effettuata. Il potere di veto ((di cui al comma 3)) e' espresso nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le delibere o gli atti o le operazioni ((adottati o attuati)) in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere alla societa' e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi ((le disposizioni di cui al comma 2 e al presente comma)) e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in societa' che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e ((del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)), e' notificato ((dall'acquirente)) entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operativita'. ((Nel computo della partecipazione rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice civile.)) Per soggetto esterno all'Unione europea si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito.
6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato di cui al comma 3, ((entro quindici giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,)) l'efficacia dell'acquisto puo' essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni di cui al primo periodo, il Governo puo' opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto. Fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione o imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti termini, l'operazione puo' essere effettuata. ((Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di impegni all'acquirente, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L'acquirente che non adempia agli impegni imposti e' altresi' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.)) In caso di esercizio del potere di opposizione l'acquirente non puo' esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra' cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle.
7. I poteri speciali di cui ai commi 3 e 6 sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri:
a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunita' internazionale, ((desunti dalla natura delle loro alleanze,)) o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati;
b) l'idoneita' dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalita' di finanziamento dell'acquisizione e della capacita' economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire:
1) la sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti;
2) mantenimento, la sicurezza e l'operativita' delle reti e degli impianti.
8. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica individuate ((con i regolamenti)) di cui al comma 1 si riferiscono a societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, ((il Consiglio dei Ministri delibera,)) ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3 e 6, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ((sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza.)) Le notifiche di cui ai commi 2 e 5 ((sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri)) al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. ((Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,)) su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Autorita' indipendenti di settore, ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, ((anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere sullo schema di regolamento e' espresso entro il termine di venti giorni dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque adottato.)) Fino all'adozione del medesimo regolamento, le competenze ((inerenti alle proposte)) per l'esercizio dei poteri speciali, di cui ai commi 3 e 6, e le attivita' conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' da esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.



Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 2351 del Codice civile si veda
nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 114 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, si veda nei riferimenti normativi
all'art. 1.
- Il testo dell'art. 2359 del Codice civile cosi'
recita:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.".
- Per il testo dell'art. 122 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, si veda nei riferimenti normativi
all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 2341-bis del Codice civile, si
veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 2359-ter del Codice civile, si
veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.



 
Art. 3


Abrogazioni e norme generali e transitorie


1. ((Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo 2, comma 6,)) l'acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, ((quale definito dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo,)) di partecipazioni in societa' che detengono uno o piu' degli attivi individuati come strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, comma 1, e' consentito a condizione di reciprocita', ((nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia o dall'Unione europea)).
((2. L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n.332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.474, e successive modificazioni, i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.350, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.139 del 16 giugno 2004, cessano di avere efficacia, con riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti , relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 1, comma 1, e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Le predette disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti ovvero dei regolamenti di cui al primo periodo che completano l'individuazione dei settori. Gli amministratori senza diritto di voto eventualmente nominati ai sensi del predetto articolo 2 del decreto-legge n.332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474 del 1994, e successive modificazioni, e in carica alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del mandato.))
3. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1999, e nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 novembre 1999 e le clausole statutarie incompatibili con ((la disciplina stabilita dal presente decreto)) in materia di poteri speciali.
((4. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, in data 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999, e in data 23 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2006, e nei decreti del Ministro del tesoro in data 5 ottobre 1995, in data 16 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, e in data 24 marzo 1997, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale, nonche' nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1999, e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2004, e in data 1º aprile 2005. Cessano altresi' di avere efficacia a partire dalla stessa data le clausole in materia di poteri speciali presenti negli statuti societari.))
5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Le societa' operanti nei settori di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «Le societa' operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti, ((delle comunicazioni e degli altri pubblici servizi»));
b) le parole: «per le societa' di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «per le societa' operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dei trasporti, delle comunicazioni, ((dell'energia e degli altri pubblici servizi»)).
6. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui ((all'allegato 1)) annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;».
7. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera z-quater) e' aggiunta, in fine, la seguente: «z-quinquies) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;».
8. All'articolo 135, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;».



Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 332
del 1994, modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 2 (Poteri speciali). - 1. Tra le societa'
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato
operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle
telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri
pubblici servizi, sono individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il
Ministro delle attivita' produttive, nonche' con i Ministri
competenti per settore, previa comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui
statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del
controllo, deve essere introdotta con deliberazione
dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca
al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarita' di
uno o piu' dei seguenti poteri speciali da esercitare di
intesa con il Ministro delle attivita' produttive:
a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti
nei confronti dei quali opera il limite al possesso
azionario di cui all'art. 3, di partecipazioni rilevanti,
per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la
ventesima parte del capitale sociale rappresentato da
azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la
percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e
delle finanze con proprio decreto. L'opposizione deve
essere espressa entro dieci giorni dalla data della
comunicazione che deve essere effettuata dagli
amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel
libro soci, qualora il Ministro ritenga che l'operazione
rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle
more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere
di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi
contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle
azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono
sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione,
attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione
al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli
interessi vitali dello Stato, il cessionario non puo'
esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi
contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle
azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e
dovra' cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di
mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del
Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita
delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante
secondo le procedure di cui all'art. 2359-ter del codice
civile. Il provvedimento di esercizio del potere di
opposizione e' impugnabile entro sessanta giorni dal
cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale
del Lazio;
b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di
cui all'art. 122 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia
rappresentata almeno la ventesima parte del capitale
sociale costituito da azioni con diritto di voto
nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata
dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio
decreto. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione
la CONSOB informa il Ministro dell'economia e delle finanze
dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente
articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato
art. 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere
esercitato entro dieci giorni dalla data della
comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di
decorrenza del termine per l'esercizio del potere di
opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi
contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti
al patto sono sospesi. In caso di emanazione del
provvedimento di opposizione, debitamente motivato in
relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti
accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli
accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in
assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento
degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al
citato art. 122 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto
determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il
provvedimento di esercizio del potere di opposizione e'
impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai
patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo
regionale del Lazio;
c) veto, debitamente motivato in relazione al
concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello
Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della
societa', di trasferimento dell'azienda, di fusione, di
scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero,
di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello
statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al
presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere
di veto e' impugnabile entro sessanta giorni dai soci
dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale
del Lazio;
d) nomina di un amministratore senza diritto di voto.
1-bis. Il contenuto della clausola che attribuisce i
poteri speciali e' individuato con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della
programmazione economica, e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
2. Ai soci dissenzienti dalle deliberazioni che
introducono i poteri speciali di cui al comma 1, lettera
c), spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437
del codice civile.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle societa' controllate, direttamente o
indirettamente da enti pubblici, anche territoriali ed
economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri
servizi pubblici e individuate con provvedimento dell'ente
pubblico partecipante, al quale verranno riservati altresi'
i poteri previsti al comma 1."
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 332
del 1994, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
"Art. 3 (Altre clausole statutarie). - 1. Le societa'
operanti nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale, dell'energia, dei trasporti, delle
comunicazioni, e degli altri pubblici servizi nonche' le
banche e le imprese assicurative, direttamente o
indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici
anche territoriali ed economici, possono introdurre nello
statuto un limite massimo di possesso azionario non
superiore, per le societa' operanti nei settori della
difesa e della sicurezza nazionale, dei trasporti, delle
comunicazioni, dell'energia, e degli altri pubblici servizi
al cinque per cento, riferito al singolo socio, al suo
nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge
non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di
appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non
avente forma societaria, che esercita il controllo, le
societa' controllate e quelle controllate da uno stesso
soggetto controllante, nonche' le societa' collegate; il
limite riguarda altresi' i soggetti che, direttamente o
indirettamente, anche tramite controllate, societa'
fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi
ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al
trasferimento di azioni o quote di societa' terze o
comunque ad accordi o patti di cui all'articolo 10, comma
4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito
dall'art. 7, comma 1, lettera b), del presente decreto, in
relazione a societa' terze, qualora tali accordi o patti
riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle
azioni con diritto di voto se si tratta di societa'
quotate, o il venti per cento se si tratta di societa' non
quotate.
2. Con riferimento alle partecipazioni azionarie
diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o
da soggetti da questi controllati, il superamento del
limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il
diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto
diverso da quello patrimoniale, attinenti alle
partecipazioni eccedenti il limite stesso. Alla
partecipazione eccedente il limite alla data del 2 ottobre
1993 le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data.
3. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del comma
1 del presente articolo, nonche' quelle introdotte al fine
di assicurare la tutela di minoranze azionarie, non possono
essere modificate per un periodo di tre anni
dall'iscrizione delle relative delibere assembleari. La
clausola che prevede un limite di possesso decade comunque
allorche' il limite sia superato per effetto di un'offerta
pubblica di acquisto a condizione che l'offerente venga a
detenere, a seguito dell'offerta, una partecipazione almeno
pari al settantacinque per cento del capitale con diritto
di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la
revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio
di gestione o di sorveglianza.".
- Il testo degli articoli 119, 133 e 135 di cui
all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno
2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo ), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156, S.O., come modificati
dalla presente legge, cosi' recita:
" Art. 119 (Rito abbreviato comune a determinate
materie) In vigore dal 16 marzo 2012. - 1. Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi
ad oggetto le controversie relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di
affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo
quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorita'
amministrative indipendenti, con esclusione di quelli
relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni da parte degli enti locali;
c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei
poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza
strategica nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento di enti locali e
quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e
i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
ai sensi del codice della proprieta' industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale
italiano o delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di
emergenza dichiarate ai sensi dell' art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali
provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di
informazione per la sicurezza, ai sensi dell'art. 22, della
legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle procedure
e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in
materia di impianti di generazione di energia elettrica di
cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese
quelle concernenti la produzione di energia elettrica da
fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione, le centrali termoelettriche di potenza
termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere
nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di
gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle
speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori e testimoni di giustizia;
m-bis) le controversie aventi per oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione
del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2
dell'art. 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi
quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti
di impiego;
m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita
dall'art. 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106;
m-quater) le azioni individuali e collettive avverso
le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste
dall'art. 36 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato
decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo.
2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati
salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la
notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso
incidentale e dei motivi aggiunti, nonche' quelli di cui
all'art. 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati
nel presente articolo.
3. Salva l'applicazione dell'art. 60, il tribunale
amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla
domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello
stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la
sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la
data di discussione del merito alla prima udienza
successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla
data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresi' il
deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle
eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto
dell'istanza cautelare da parte del tribunale
amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi
l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello e'
trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la
fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il
termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento
dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale
amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti.
4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si
applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in
quanto non derogate dal presente articolo.
5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza
discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione
anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il
dispositivo e' pubblicato mediante deposito in segreteria,
non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La
dichiarazione della parte e' attestata nel verbale
d'udienza.
6. La parte puo' chiedere al Consiglio di Stato la
sospensione dell'esecutivita' del dispositivo, proponendo
appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione,
con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni
dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi
dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di
sospensione dell'esecutivita' del dispositivo non preclude
la possibilita' di chiedere la sospensione
dell'esecutivita' della sentenza dopo la pubblicazione dei
motivi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di
terzo."
"Art. 133 (Materie di giurisdizione esclusiva) In
vigore dal 16 marzo 2012. - 1. Sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo
ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie in materia di:
1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in
conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine
di conclusione del procedimento amministrativo;
2) formazione, conclusione ed esecuzione degli
accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento
amministrativo e degli accordi fra pubbliche
amministrazioni;
3) silenzio di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3, e
provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di
segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di
inizio attivita', di cui all'art. 19, comma 6-ter, della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo
dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo;
5) nullita' del provvedimento amministrativo
adottato in violazione o elusione del giudicato;
6) diritto di accesso ai documenti amministrativi;
a-bis) le controversie relative all'applicazione
dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) le controversie aventi ad oggetto atti e
provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni
pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti
indennita', canoni ed altri corrispettivi e quelle
attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al
Tribunale superiore delle acque pubbliche;
c) le controversie in materia di pubblici servizi
relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle
concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi,
ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica
amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un
procedimento amministrativo, ovvero ancora relative
all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza
e controllo nei confronti del gestore, nonche' afferenti
alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul
mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti,
alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilita';
d) le controversie concernenti l'esercizio del
diritto a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche
amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi
statali;
e) le controversie:
1) relative a procedure di affidamento di pubblici
lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque
tenuti, nella scelta del contraente o del socio,
all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al
rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti
dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle
risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva
alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito
di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni
alternative;
2) relative al divieto di rinnovo tacito dei
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative
alla clausola di revisione del prezzo e al relativo
provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione
continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'art. 115
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche'
quelle relative ai provvedimenti applicativi
dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133, commi 3
e 4, dello stesso decreto;
f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i
provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia
urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti
dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni
del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del
Commissario liquidatore per gli usi civici, nonche' del
giudice ordinario per le controversie riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennita' in
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
ablativa;
g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i
provvedimenti, gli accordi e i comportamenti,
riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un
pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia
di espropriazione per pubblica utilita', ferma restando la
giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti
la determinazione e la corresponsione delle indennita' in
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
ablativa;
h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di
espropriazione per causa di pubblica utilita' delle
invenzioni industriali;
i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del
personale in regime di diritto pubblico;
l) le controversie aventi ad oggetto tutti i
provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi
quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati,
adottati dalla Banca d'Italia, dagli Organismi di cui agli
articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dalla Commissione
nazionale per le societa' e la borsa, dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorita'
istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481,
dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza
fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita' della pubblica amministrazione,
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private,
comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli
atti che applicano le sanzioni ai sensi dell' art. 326 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli
relativi all'imposizione di servitu', nonche' i giudizi
riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle
frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da
8 a 13 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
incluse le procedure di cui all'art. 4 del decreto-legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75;
n) le controversie relative alle sanzioni
amministrative ed ai provvedimenti adottati dall'organismo
di regolazione competente in materia di infrastrutture
ferroviarie ai sensi dell' art. 37 del decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 188;
o) le controversie, incluse quelle risarcitorie,
attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica
amministrazione concernenti la produzione di energia, i
rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali
termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di
trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di
trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i
provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni
di emergenza dichiarate ai sensi dell' art. 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie
comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del
ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con
comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili,
anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere,
quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati;
q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in
materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumita'
pubblica e di sicurezza urbana, di edilita' e di polizia
locale, d'igiene pubblica e dell'abitato;
r) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio
d'industrie insalubri o pericolose;
s) le controversie aventi ad oggetto atti e
provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in
materia di danno all'ambiente, nonche' avverso il silenzio
inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e per il risarcimento del danno
subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del
medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di
prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonche'
quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino
ambientale e di risarcimento del danno ambientale;
t) le controversie relative all'applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari;
u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
in materia di passaporti;
v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori
riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per
oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o
comunque sul debito pubblico;
z) le controversie aventi ad oggetto atti del
Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni
sportive non riservate agli organi di giustizia
dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i
rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti;
z-bis) le controversie aventi ad oggetto tutti i
provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi
quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati
dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore
postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'art. 37
della legge 4 giugno 2010, n. 96;
z-ter) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e
la vigilanza in materia di acqua istituita dall'art. 10,
comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106;
z-quater) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
z-quinquies) le controversie relative all'esercizio
dei poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza
strategica nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;"
"Art. 135 (Competenza funzionale inderogabile del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma)
In vigore dal 29 aprile 2012. - 1. Sono devolute alla
competenza inderogabile del Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori
previsioni di legge:
a) le controversie relative ai provvedimenti
riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell'
art. 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195,
nonche' quelle relative ai provvedimenti riguardanti i
magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di
Presidenza della Giustizia Amministrativa;
b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
dell'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato e
quelli dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
c) le controversie di cui all'art. 133, comma 1,
lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all'art. 14,
comma 2, nonche' le controversie di cui all' art. 104,
comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
d) le controversie contro i provvedimenti
ministeriali di cui all'art. 133, comma 1, lettera m),
nonche' i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti
d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui
ai commi da 8 al 13 dell'art. 1, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'art. 4 del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;
e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i
provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni
di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
f) le controversie di cui all'art. 133, comma 1,
lettera o), limitatamente a quelle concernenti la
produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i
rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali
termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW
nonche' quelle relative ad infrastrutture di trasporto
ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione
nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto
previsto dall'art. 14, comma 2;
g) le controversie di cui all'art. 133, comma 1,
lettera z) ;
h) le controversie relative all'esercizio dei poteri
speciali inerenti alle attivita' di rilevanza strategica
nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei
settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di
ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
l) le controversie avverso i provvedimenti di
allontanamento di cittadini comunitari per motivi di
sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di
cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;
m) le controversie avverso i provvedimenti previsti
dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
n) le controversie disciplinate dal presente codice
relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia;
o) le controversie relative al rapporto di lavoro del
personale del DIS, dell'AISI e dell'AISE;
p) le controversie attribuite alla giurisdizione del
giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del
Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, relative all'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata;
q) le controversie relative ai provvedimenti adottati
ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
q-bis) le controversie di cui all'art. 133, comma 1,
lettera z-bis);
q-ter) le controversie di cui all'art. 133, comma 1,
lettera z-ter);
q-quater) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita
in denaro e quelli emessi dall'Autorita' di polizia
relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi
pubblici con vincita in denaro.
2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile
di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera
o) dello stesso comma 1.



 
((Art. 3 bis


Relazione annuale alle Camere


1. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta sulla base dei poteri attribuiti dal presente decreto, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri.))
 
Art. 4


Clausola di invarianza finanziaria


1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le attivita' previste dal presente decreto sono svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 5


Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone