Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2012
Proroga degli organismi collegiali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), e), f), all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) e agli articoli 3, 4, 5, e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in applicazione dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 recante Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, recante Norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per il marchio comunitario di qualita' ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit;
Visti l'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, l'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' l'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed in particolare l'art. 9;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 61, con il quale e' stabilito che, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorita' indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;
Visto l'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare il comma 1;
Ritenuto che gli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non rientrino nelle ipotesi di esclusione dalla proroga previste nel predetto articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto altresi' il comma 2 del medesimo articolo 68, secondo il quale nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, sia riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali, la proroga e' concessa per un periodo non superiore a due anni e debbono, inoltre, prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfettari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo;
Viste le relazioni sull'attivita' svolta nel triennio 2007/2010, presentate al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 dagli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed a seguito delle quali il Ministro ha valutato positivamente la perdurante utilita' di alcuni organismi e ne ha proposto la proroga per un biennio;
Preso atto delle specifiche professionalita' e dei compiti estremamente tecnici attribuiti ai componenti degli organismi sopra citati;
Rilevata dunque la necessita' di provvedere alla conseguente proroga, per un biennio, degli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), e), f), all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) e agli articoli 3, 4, 5, e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ritenuto che non debba in questa sede essere disposta la proroga degli organismi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, posto che essi, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, penultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, durano in carica tre anni decorrenti dall'emanazione dei rispettivi decreti di nomina dei nuovi componenti, adottati in attuazione delle norme di cui al medesimo periodo;
Ritenuto che l'organismo di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, trovando fondamento in fonti di diritto comunitario di immediata applicazione nell'ordinamento interno e, in particolare, nei regolamenti 880/92/CEE, 1980/00/CE, 66/10/CE, 1836/93/CEE, 761/01/CE e 1221/09/CE, non rientri nelle ipotesi di cui all'articolo 68, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Considerato che gli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 non comportano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato;
Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;


Decreta:


Art. 1


1. Gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), e), f), all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b),e agli articoli 3, 4, 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, sono prorogati per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e dall'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Il contenimento della spesa di cui all'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' assicurato con le modalita' di cui all'allegato A.
Roma, 27 febbraio 2012


Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Monti




Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Clini




p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
il Vice Ministro delegato
Grilli

 
Allegato A



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