Gazzetta n. 110 del 12 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 maggio 2012
Attuazione dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.





IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


di concerto con


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA


Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante norme di attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di attuazione;
Visto, in particolare, l'art. 43, comma 1, il quale stabilisce, tra l'altro, che i dottori commercialisti e gli esperti contabili "trasmettono le segnalazioni di cui all'art. 41 direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali di cui al comma 2";
Visto l'art. 43, comma 2, il quale prevede che "gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia";
Visto l'articolo 45, comma 3, il quale stabilisce che, ai fini dell'analisi della segnalazione di operazione sospetta prevista dal successivo articolo 47, le ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione per il tramite degli ordini professionali individuati ai sensi dell'art. 43, comma 2, sono richieste dall'ordine competente;
Visto, altresi', l'art. 48, comma 1, il quale prevede che "l'inoltro della segnalazione agli organi investigativi di cui all'art. 8, comma 3, ovvero l'avvenuta archiviazione della stessa sono comunicate, qualora cio' non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini, dalla UIF direttamente al segnalante ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'art. 43, comma 2";
Vista la nota del 16 maggio 2011 del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con la quale lo stesso Consiglio ha dato la propria disponibilita' a svolgere le funzioni previste dal citato art. 43, comma 2;


Decreta


Art. 1


1. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili puo' ricevere dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni sospette previste dall'art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
2. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili trasmette la segnalazione di operazione sospetta alla Unita' di informazione finanziaria con la modalita' e secondo i principi previsti dall'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e l'Unita' di informazione finanziaria stipulano, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa ove sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica delle segnalazioni di operazioni sospette nonche' per gli adempimenti di cui agli articoli 45, comma 3 e 48, comma 1.
 
Art. 2


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 maggio 2012


Il Ministro dell'economia e delle finanze: Monti



Il Ministro della giustizia: Severino
 
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