Gazzetta n. 108 del 10 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 marzo 2012
Rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio relative all'anno 2012, per la provincia di Rimini.





IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
di Rimini


Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 342, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi direzioni territoriali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 doc del 2 febbraio 1995;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39/97 del 18 marzo 1997;
Considerata la necessita' di aggiornare le tariffe minime di cui al decreto direttoriale n. 3 del 8 febbraio 2011 di questa direzione, inerenti le operazioni di facchinaggio, svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, da applicare nella provincia di Rimini nell'anno 2012;
Convocate le parti imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, cosi' come indicato nella circolare ministeriale n. 39/97 del 18 marzo 1997;
Preso atto dell'esito della riunione tenutasi il 27 marzo 2012 a seguito della convocazione di cui al punto precedente, e in attesa che vengano definite, da parte della direzione regionale del lavoro, le linee guida per la determinazione delle tariffe di facchinaggio da applicarsi in regione;
Ritenuto congruo rivalutare le tariffe in argomento facendo riferimento alla variazione percentuale ISTAT dell'indice della media delle retribuzioni contrattuali orarie relative al 2011 rispetto al 2010, che risulta essere pari al 1,8 %,


Decreta:


Art. 1




Rideterminazione tariffe minime di facchinaggio


La tariffa oraria minima vigente per l'anno 2012, con decorrenza dal 1° gennaio del c.a., e' rideterminata in € 18,58.
Sono, inoltre, rideterminate le tariffe minime di facchinaggio al quintale relativamente all'anno 2012, in base alla tabella 1, allegata al presente decreto, prevedendo una rivalutazione pari al 1,8%.
 
Art. 2




Maggiorazioni


Le stesse tariffe sono incrementate del 100% qualora riguardino operazioni svolte in orario festivo e/o dalle 21 alle 2 nei giorni feriali e dalle 19 alle 1 nei giorni festivi.
Si riconfermano, inoltre, le seguenti ulteriori maggiorazioni:
maggiorazione per lavoro effettuato nei giorni festivi (intendendosi per tali; quelli riconosciuti dalla legge): 50%;
maggiorazione per lavoro notturno (dalle 22 alle 6): 25%;
maggiorazione per lavoro straordinario festivo diurno (dalle 6 alle 22): 65%;
maggiorazione per lavoro straordinario festivo notturno (dalle 22 alle 6): 75%;
maggiorazione per lavoro straordinario diurno (dalle 6 alle 22): 30%;
maggiorazione per lavoro straordinario diurno effettuato di sabato (dalle 6 alle 22): 50%;
maggiorazione per lavoro straordinario notturno (dalle 22 alle 6): 50%.
Tali maggiorazioni non sono tra loro cumulabili.
Per prestazioni straordinarie di lavoro s'intendono quelle effettuate oltre le 8 ore giornaliere.
Il Presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Rimini, 27 marzo 2012


Il direttore territoriale: Cusimano
 
Allegato



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