Gazzetta n. 108 del 10 maggio 2012 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 3 maggio 2012 |
Definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con legge 24 marzo 2012, n. 27. (Regolamento n. 40). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni recante il codice delle assicurazioni ed in particolare l'art. 5, comma 2, in base al quale l'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati e l'art. 183 in materia di regole di comportamento delle imprese e degli intermediari di assicurazione; Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa; Visto il regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicita' dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visto l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede, ferme restando le disposizioni dell'art. 183 del codice delle assicurazioni e delle relative disposizioni attuative emanate dall'ISVAP in materia di conflitto di interesse degli intermediari assicurativi, che le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi ad essi non riconducibili e che il cliente e' comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita piu' conveniente che la banca e' obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo; Visto l'art. 28, comma 2, del citato decreto-legge, il quale prevede che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso l'ISVAP definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione di cui all'art. 28, comma 1; Ritenuta la necessita' di fissare altresi' termini e modalita' per la presentazione dei preventivi previsti dall'art. 28, comma 1, del citato decreto-legge al fine di rendere facilmente comparabili le offerte e consentire al cliente una piu' agevole ricerca sul mercato della polizza vita piu' conveniente;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita
1. Il contratto di assicurazione sulla vita di cui all'art. 28, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con legge 24 marzo 2012, n. 27 soddisfa i seguenti contenuti minimi: a) forma assicurativa: temporanea per il caso di morte a capitale decrescente nei casi in cui il rimborso del mutuo immobiliare o del credito al consumo segua un piano di ammortamento, oppure a capitale costante nei casi in cui il rimborso del credito al consumo non segua un piano di ammortamento predefinito; b) prestazioni assicurative: pagamento, al verificarsi del decesso dell'assicurato prima della scadenza del contratto, di un capitale assicurato pari o in linea rispetto al debito residuo del mutuo immobiliare o del credito al consumo. Facolta' dell'impresa di corrispondere le eventuali rate del mutuo immobiliare o del credito al consumo in scadenza nel periodo che intercorre tra la comunicazione all'impresa del decesso dell'assicurato e la liquidazione del capitale assicurato, con successivo conguaglio all'atto della liquidazione del capitale assicurato; c) limitazioni della prestazione: copertura del rischio di morte qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali. Esclusione dalla garanzia del solo decesso causato da dolo del contraente, dell'assicurato o dei beneficiari e, salvo patto contrario, del decesso per suicidio avvenuto nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto di assicurazione, ovvero del decesso dovuto a rischi catastrofali; d) durata del contratto: pari alla durata del mutuo immobiliare o del credito al consumo; e) periodicita' del pagamento del premio: pagamento di un premio unico anticipato o di un premio annuo, con possibilita' di rateazione ed indicazione dei relativi costi; f) costi gravanti sul premio: indicazione dell'ammontare dei costi che nel corso della durata contrattuale sono sostenuti dal cliente, con evidenza dell'importo percepito dall'intermediario; g) modalita' di verifica dello stato di salute del cliente: indicazione dei casi in cui e' richiesta la visita medica, con i relativi costi a carico dell'impresa e/o del cliente, e dei casi in cui l'accertamento dello stato di salute dell'assicurato puo' avvenire tramite compilazione del questionario anamnestico; h) periodo di «carenza»: esclusione della carenza in caso di visita medica; negli altri casi, carenza non superiore a 90 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa. Pagamento integrale della prestazione in caso di decesso durante la carenza dovuto ad infortunio, malattia infettiva acuta o shock anafilattico; i) beneficiari o vincolatari: i beneficiari o i vincolatari indicati dal cliente. La banca o l'intermediario finanziario possono essere designati come beneficiari o vincolatari delle prestazioni assicurative solo qualora il contratto di assicurazione non sia intermediato dalla banca o dall'intermediario finanziario stesso o da soggetti ad essi legati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di societa' del gruppo; j) modalita' di denuncia del decesso: indicazione della modalita' di denuncia del decesso dell'assicurato e della documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione del capitale; k) tempi di liquidazione del capitale assicurato: indicazione dei tempi, con un massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; l) estinzione anticipata del mutuo immobiliare o del credito al consumo: nel caso di pagamento di un premio unico, indicazione dell'obbligo per l'impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta estinzione anticipata del mutuo immobiliare o del credito al consumo, di restituzione al cliente della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della polizza, secondo le modalita' previste dal regolamento ISVAP n. 35/2010. Su richiesta del cliente, la polizza puo' proseguire fino alla scadenza contrattuale anche a favore di un nuovo beneficiario eventualmente designato; m) trasferimento del mutuo immobiliare: nel caso di pagamento di un premio unico, indicazione dell'obbligo per l'impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento del mutuo immobiliare, di restituzione al cliente della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della polizza, secondo le modalita' previste dal regolamento ISVAP n. 35/2010. Su richiesta del cliente, la polizza puo' proseguire fino alla scadenza contrattuale anche a favore di un nuovo beneficiario eventualmente designato; n) diritto di recesso: indicazione della facolta' per il cliente di recedere dal contratto di assicurazione entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla data in cui il contratto e' concluso, con diritto alla restituzione del premio corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese sostenute per l'emissione del contratto; o) comunicazioni al cliente in corso di contratto: indicazione dell'obbligo per l'impresa di inviare al cliente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero da ogni ricorrenza annuale, una comunicazione che contiene informazioni sull'ammontare del capitale assicurato, gli eventuali premi in scadenza ovvero in arretrato, con un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento, e il nominativo del/dei beneficiario/beneficiari o del/dei vincolatario/vincolatari. 2. I contenuti minimi di cui al comma 1 rappresentano l'offerta contrattuale di base e sono strumentali al confronto tra i diversi preventivi sottoposti al cliente. Possono essere pattuite tra le parti condizioni di assicurazione di maggior favore per il cliente. |
| Art. 2
Informativa al cliente
1. Qualora le banche e gli intermediari finanziari condizionino l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita forniscono al cliente, all'avvio delle trattative per la concessione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, informativa scritta sui contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita previsti all'art. 1, informandolo che puo' ricercare sul mercato, entro un periodo non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla consegna del preventivo di cui al comma 2, un contratto di assicurazione sulla vita che soddisfi i predetti contenuti, ovvero preveda condizioni di maggiore favore per il cliente stesso, e che tale contratto sara' accettato dalla banca o dall'intermediario finanziario senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo. 2. I preventivi relativi al contratto di assicurazione sulla vita che le banche, gli intermediari finanziari e gli altri intermediari assicurativi sono tenuti a sottoporre al cliente sono redatti secondo il fac-simile di cui all'allegato 1 al presente regolamento. |
| Art. 3
Preventivi on line e informativa sui siti internet
1. Le imprese di assicurazione che commercializzano i prodotti vita di cui al presente regolamento forniscono sul proprio sito internet il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato sulla base dei parametri di cui all'allegato 1. 2. Le imprese di assicurazione comunicano all'ISVAP, non appena disposta la commercializzazione del prodotto vita, la denominazione commerciale del prodotto, secondo le istruzioni di cui all'allegato 2. 3. Sul sito internet dell'ISVAP e' pubblicato l'elenco delle imprese di assicurazione che commercializzano i prodotti con l'indicazione della denominazione commerciale dei prodotti. |
| Art. 4
Pubblicazione
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP. |
| Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2012. 2. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, entro il 1° settembre 2012. Roma, 3 maggio 2012
Il Presidente: Giannini |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico |
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