Gazzetta n. 108 del 10 maggio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 20 aprile 2012 |
Riconoscimento, al sig. Angelo Avaro, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera c); Vista la domanda presentata dal signor Angelo Avaro, cittadino italiano, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attivita' di acconciatore; Visti i titoli di qualifica denominati "VTCT level 3 NVQ in Hairdressing", (codice 500/7389/8) e "VTCT level 3 NVQ in Barbering" (codice 500/7386/2) rilasciati in data 7 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro New Way Hair's School s.n.c. in Busca (CN); Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli; Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007; Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attivita' di acconciatore" rientrino le attivita' riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati; Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011 che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa, in virtu' della completezza della formazione professionale documentata; Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;
Decreta:
Art. 1
1. Al signor Angelo Avaro, cittadino italiano, nato a Carmagnola (Torino) in data 8 maggio 1985, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza della formazione professionale documentata. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Roma, 20 aprile 2012
Il direttore generale: Vecchio |
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