IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»; Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversita' atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali; Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE; Visto il proprio decreto 4 agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 agosto 2011, n. 193, di declaratoria, tra l'altro, del carattere di eccezionalita' delle piogge alluvionali dal 18 febbraio al 1° marzo 2011 nelle province di Matera e Potenza, per effetto dei danni alle strutture aziendali; Vista la nota 22 dicembre 2011 con la quale la regione Basilicata chiede di inserire i comuni di Pomarico, Garaguso, Salandra, Craco e Calciano della provincia di Matera ed i comuni di Albano di Lucania, Montemilone, Viaggiano, Sant'Arcangelo, Lavello e Marsicovetere della provincia di Potenza tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 4 agosto 2011, per i danni alle strutture aziendali; Dato atto alla regione Basilicata di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta integrativa di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.; Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;
Decreta:
La dichiarazione di eccezionalita' delle piogge alluvionali dal 18 febbraio al 1° marzo 2011, di cui al decreto 4 agosto 2011 richiamato nelle premesse, e' estesa ai comuni di Pomarico, Garaguso, Salandra, Craco e Calciano della provincia di Matera ed i comuni di Albano di Lucania, Montemilone, Viaggiano, Sant'Arcangelo, Lavello e Marsicovetere della provincia di Potenza, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 aprile 2012
Il Ministro: Catania |