Gazzetta n. 107 del 9 maggio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 20 aprile 2012 |
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE dell'organismo E.C.S. S.r.l., in Mantova. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori e sue successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l'attuale direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 9 «Organismi di certificazione», l'art. 13 «Verifiche periodiche» e l'art. 14 «Verifiche straordinarie» che fissano i criteri per l'effettuazione di tali verifiche sugli ascensori; Visto il decreto di autorizzazione alla certificazione CE rilasciato ai sensi della direttiva 95/16/CE per gli allegati V «Esame CE del tipo (Modulo B)», VI «Esame Finale» e X «Verifica di unico prodotto (Modulo G)», a favore dell'Organismo E.C.S. S.r.l. con sede legale in Via Solferino, 7 - 46100 Mantova, del 15 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2009; Considerata la data di scadenza del 14 aprile 2012 della validita' dell'autorizzazione rilasciata al predetto Organismo; Vista l'istanza di autorizzazione alla Certificazione CE presentata dall'Organismo E.C.S. S.r.l. ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di recepimento della Direttiva 95/16/CE per gli allegati VI «Esame Finale» e X «Verifica di unico prodotto (Modulo G)» e per gli articoli 13 «Verifiche periodiche» e 14 «Verifiche straordinarie», ritenuta ricevibile e acquisita in atti al n. 53713 del 29 febbraio 2012; Vista l'istanza di proroga dell'autorizzazione presentata dall'Organismo E.C.S. S.r.l. alla Certificazione CE ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di recepimento della Direttiva 95/16/CE per gli allegati VI «Esame Finale» e X «Verifica di unico prodotto (Modulo G)» e per gli articoli 13 «Verifiche periodiche» e 14 «Verifiche straordinarie», ritenuta ricevibile e acquisita in atti al n. 69653 del 20 marzo 2012; Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di Accredia, quale unico organismo nazionale di accreditamento, e' stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento; Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - Accredia - il compito di rilasciare, tra gli altri, accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi che presentano istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione a svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 95/16/CE; Acquisito che l'organismo citato ha presentato ad Accredia in data 25 gennaio 2012 domanda di accreditamento per gli allegati VI «Esame Finale» e X «Verifica di unico prodotto (Modulo G)» e per gli articoli 13 «Verifiche periodiche» e 14 «Verifiche straordinarie» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, citato; Considerato che i tempi di espletamento dell'attivita' di Accredia non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione in modo da non determinare soluzione di continuita' con l'autorizzazione scaduta; Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, ne' e' stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; Considerato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, possono effettuare le verifiche periodiche e quelle straordinarie sugli ascensori gli organismi di certificazione notificati per le valutazioni di conformita' di cui agli allegati VI o X; Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare l'attivita' per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia; Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto art. 9, comma 2) del decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
Decreta:
Art. 1
1. L'Organismo E.C.S. S.r.l. e' autorizzato al proseguimento dell'esercizio delle attivita' di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE, per gli allegati di seguito riportati: Allegato VI: Esame finale; Allegato X: Verifica di prodotto unico (Modulo G). 2. La presente autorizzazione ha validita' fino alla data del 30 settembre 2012 ed esplica la sua vigenza solo ed esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale. 3. L'utilizzo dell'autorizzazione ministeriale fuori dal territorio nazionale per gli allegati VI o X determina provvedimento di revoca da parte di questa Amministrazione. Il presente decreto di autorizzazione e' pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario.
Roma, 20 aprile 2012
Il direttore generale: Vecchio |
|
|
|