Gazzetta n. 107 del 9 maggio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 1 marzo 2012 |
Esenzioni previste dal regolamento 1224/2009 agli obblighi del dispositivo di localizzazione ed identificazione del peschereccio ed alla compilazione e trasmissione elettronica dei dati. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968, n. 1639, di approvazione del «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 novembre 2004, recante «Obbligo di istituire un sistema di controllo satellitare per i pescherecci comunitari, aventi lunghezza fuori tutta superiore a 24 metri, denominato V.M.S. (vessel monitoring system), al fine di poter controllare le attivita' durante le battute di pesca»; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° luglio 2006, recante «Obbligo di istituire un sistema di controllo satellitare per i pescherecci comunitari, aventi lunghezza fuori tutta superiore a 18 metri, denominato blue box»; Visto il Reg. (CE) 2371/02 del Consiglio del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca; Visto il Reg. (CE) 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; Visto, in particolare, il Titolo III di tale Regolamento rubricato «Condizioni generali di accesso alle acque ed alle risorse» nella parte in cui disciplina sistemi di controllo dei pescherecci; Visto il Reg. (UE) n. 404/11 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Ravvisata l'opportunita', connessa alle peculiari connotazioni della flotta italiana, di avvalersi della facolta' di concedere le esenzioni per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 dagli obblighi di cui all'art. 9 paragrafo 2; art. 15 paragrafo 1; art. 22 paragrafo 1; art. 24 paragrafo 1 del Reg. (CE) 1224/09; Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella riunione del 14 dicembre 2011, che ha espresso parere favorevole; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»,
Decreta:
Art. 1
Finalita'
Il presente decreto e' finalizzato ad avvalersi della facolta' di concedere le esenzioni per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 dagli obblighi di cui all'art. 9 paragrafo 2; art. 15 paragrafo 1; art. 22 paragrafo 1; art. 24 paragrafo 1 del Reg. (CE) 1224/09. |
| Art. 2
Sistema di controllo dei pescherecci
1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 9, paragrafo 2 del Reg. (CE) 1224/09, gli armatori dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri sono tenuti ad installare a bordo un dispositivo pienamente funzionante che consenta la localizzazione e identificazione automatiche del peschereccio da parte del sistema di controllo dei pescherecci grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla sua posizione, nonche' il rilevamento del peschereccio da parte del centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera. 2. Fatti salvi i piani pluriennali, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 5, lett. a) del Reg. (CE) 1224/09, gli armatori dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 se abilitati ad operare esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato italiano. 3. Fatti salvi i piani pluriennali, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 5, lett. b) del Reg. (CE) 1224/09, gli armatori dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 a condizione che non trascorrano mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto. 4. L'esonero di cui al comma precedente opera esclusivamente previa presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 6. |
| Art. 3
Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca
1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 15, paragrafo 1 del Reg. (CE) 1224/09, i comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri sono tenuti a registrare elettronicamente le informazioni riportate nel giornale di pesca di cui all'art. 14 del Reg. (CE) 1224/09 ed a trasmetterle per via elettronica alle Autorita' marittime almeno una volta al giorno. 2. Fatti salvi i piani pluriennali, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 4, lett. a) del Reg. (CE) 1224/09, i comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1 se abilitati ad operare esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato italiano. 3. Fatti salvi i piani pluriennali, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 4, lett. b) del Reg. (CE) 1224/09, i comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 a condizione che non trascorrano mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto. 4. L'esonero di cui al comma precedente opera esclusivamente previa presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 6. 5. I comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana, esonerati dagli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, sono comunque tenuti a compilare e presentare il giornale di pesca cartaceo secondo le modalita' di cui all'art. 14 del Reg. (CE) 1224/09. |
| Art. 4
Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della dichiarazione di trasbordo
1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 1 del Reg. (CE) 1224/09, i comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri sono tenuti a registrare elettronicamente le informazioni contenute nella dichiarazione di trasbordo di cui all'art. 21 del Reg. (CE) 1224/09 ed a trasmetterle per via elettronica alle Autorita' marittime entro 24 ore dal completamento dell'operazione di sbarco. 2. Fatti salvi i piani pluriennali, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 3, lett. a) del Reg. (CE) 1224/09, i comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1 se abilitati ad operare esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato italiano. 3. Fatti salvi i piani pluriennali, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 3, lett. b) del Reg. (CE) 1224/09, i comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 a condizione che non trascorrano mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto. 4. L'esonero di cui al comma precedente opera esclusivamente previa presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 6. 5. I comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana, esonerati dagli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, sono comunque tenuti a compilare e presentare la dichiarazione di trasbordo cartacea secondo le modalita' di cui all'art. 21 del Reg. (CE) 1224/09. |
| Art. 5
Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della dichiarazione di sbarco
1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 24, paragrafo 1 del Reg. (CE) 1224/09, i comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri sono tenuti a registrare elettronicamente le informazioni contenute nella dichiarazione di sbarco di cui all'art. 23 del Reg. (CE) 1224/09 ed a trasmetterle per via elettronica alle Autorita' marittime entro 24 ore dal completamento dell'operazione di sbarco. 2. Fatti salvi i piani pluriennali, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 3, lett. a) del Reg. (CE) 1224/09, i comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1 se abilitati ad operare esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato italiano. 3. Fatti salvi i piani pluriennali, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 3, lett. b) del Reg. (CE) 1224/09, i comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 a condizione che non trascorrano mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto. 4. L'esonero di cui al comma precedente opera esclusivamente previa presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 6. 5. I comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana, esonerati dagli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, sono comunque tenuti a compilare e presentare la dichiarazione di sbarco cartacea secondo le modalita' di cui all'art. 23 del Reg. (CE) 1224/09. |
| Art. 6
Dichiarazione
1. Gli armatori che intendano avvalersi dell'esonero di cui all'art. 2, comma 3, del presente Decreto sono tenuti a presentare apposita dichiarazione all'Ufficio marittimo di iscrizione con le modalita' di cui al successivo art. 7. 2. I comandanti che intendano avvalersi degli esoneri di cui all'art. 3, comma 3, all'art. 4, comma 3 ed all'art. 5, comma 3 del presente Decreto sono tenuti a presentare, ove non sia stata presentata dagli armatori, apposita dichiarazione all'Ufficio marittimo di iscrizione con le modalita' di cui al successivo art. 7. |
| Art. 7
Modalita' di presentazione della dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all'articolo precedente, da compilarsi utilizzando il modello allegato al presente decreto, deve essere presentata in triplice copia all'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio. 2. La dichiarazione, vidimata dalla competente Autorita' marittima, deve essere tenuta a bordo e, in caso di controllo da parte delle autorita' competenti, deve essere esibita unitamente alla licenza di pesca. 3. Una copia di tale dichiarazione e' custodita dall'Ufficio di iscrizione del peschereccio ed un'altra viene trasmessa senza ritardo dall'Ufficio di iscrizione alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. |
| Art. 8
Normativa applicata
Alle violazioni di cui al presente decreto si applicano le sanzioni previste dal Codice della Navigazione nonche' dalle altre norme vigenti, in applicazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di regime di controlli, di cui al Reg. (CE) 1005/2008, Reg. (CE) 1224/2009 e Reg. (UE) 404/2011. Il presente decreto, inviato all'Organo di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed e' divulgato attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it
Roma, 1° marzo 2012
Il Ministro: Catania
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 23 |
| Allegato al D.M.
Parte di provvedimento in formato grafico |
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