Gazzetta n. 106 del 8 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 aprile 2012
Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento del Consorzio di tutela della Specialita' Tradizionale Garantita STG Pizza Napoletana.





IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI


Visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialita' tradizionali garantite dei prodotti agricoli ed alimentari;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999;
Visto in particolare l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che attribuisce ai consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione al consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni e dispone che, con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, siano stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonche' i requisiti che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie delle filiere produttive negli organi sociali dei consorzi stessi;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalita' di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il decreto 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Visto il regolamento (CE) n. 97/2010 della Commissione del 4 febbraio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 34 del 5 febbraio 2010 con il quale e' stata registrata la specialita' tradizionale garantita «Pizza Napoletana» STG;
Considerato che nell'ambito della filiera produttiva della «Pizza Napoletana» la categoria dei «produttori ed utilizzatori», cui spetta assumere il ruolo insostituibile di caratterizzazione della produzione tutelata e sostenerne i relativi oneri finanziari, e' individuata nella categoria delle pizzerie;
Considerato inoltre che il disciplinare di produzione attribuisce anche ai pizzaioli un ruolo importante nella fase di preparazione manuale del prodotto «Pizza Napoletana» STG, la cui abilita' e' indispensabile per la riuscita del prodotto;
Ritenuto opportuno disciplinare compiutamente le modalita' di riconoscimento e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla specialita' tradizionale garantita «Pizza Napoletana»;


Decreta:


Art. 1




Disposizioni generali e definizioni


1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di riconoscimento del Consorzio di tutela del prodotto «Pizza Napoletana» ed il conferimento allo stesso dell'incarico di svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla specialita' tradizionale garantita «Pizza Napoletana».
2. Ai fini del presente decreto sono adottati i seguenti termini ed abbreviazioni:
Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
riconoscimento ministeriale: il riconoscimento del Consorzio di tutela della STG e conferimento dell'incarico di cui all'art. 14, comma 17 della legge n. 526/1999 per la STG «Pizza Napoletana»;
consorzio: soggetto consortile che intende ottenere il riconoscimento ministeriale;
STG: Specialita' tradizionale garantita;
filiera: la filiera produttiva della «Pizza Napoletana» STG;
categoria dei produttori ed utilizzatori: pizzerie.
 
Art. 2




Requisiti per il riconoscimento ministeriale


1. Il Consorzio al fine di ottenere il riconoscimento ministeriale per la STG «Pizza Napoletana» deve rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo.
2. Il Consorzio deve essere costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile tra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della «Pizza Napoletana» STG.
3. Il Consorzio deve dimostrare di essere rappresentativo di almeno il 66% dei soggetti italiani iscritti all'organismo di controllo privato italiano o all'autorita' pubblica italiana designata dal Ministero per il controllo della STG «Pizza Napoletana».
4. Il Consorzio deve essere retto da uno statuto che, fatte salve le previsioni del codice civile, contiene:
a) le modalita' per l'ammissione al Consorzio, prevedendo espressamente l'accesso in maniera singola o associata ai soggetti inseriti nel sistema di controllo della STG «Pizza Napoletana»;
b) la previsione che l'ammissione al Consorzio e' consentita anche a soggetti non italiani operanti sul territorio comunitario, purche' inseriti nel sistema di controllo della STG «Pizza Napoletana»; le modalita' di partecipazione al Consorzio di tali soggetti saranno successivamente regolamentate dallo stesso Consorzio;
c) gli obblighi degli associati, le modalita' per la loro esclusione e/o per consentirgli di esercitare la facolta' di recesso che deve essere consentita in qualunque momento;
d) l'individuazione e le funzioni degli organi sociali;
e) modalita' di nomina dei componenti degli organi sociali nonche' le norme di funzionamento degli organi medesimi;
f) norme relative alle modalita' di voto all'interno del Consorzio che assicuri al consorziato un voto per ogni azienda regolarmente iscritta all'organismo di controllo di cui e' titolare;
g) norme per il componimento amichevole nella forma dell'arbitrato, anche irrituale, delle eventuali controversie che dovessero insorgere far i soci ovvero tra i soci e il Consorzio e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validita' di delibere assembleari.
 
Art. 3




Comitato dei pizzaioli


1. Lo statuto del Consorzio, oltre alle previsioni di cui al precedente articolo, puo' prevedere la costituzione di un Comitato dei pizzaioli con funzioni consultive.
2. Se previsto, il Comitato dei pizzaioli e' nominato dai soci del Consorzio e formato da un numero minimo di cinque fino ad un numero massimo di quindici soggetti che esercitano l'attivita' professionale di pizzaioli operanti in pizzerie inserite nel sistema di controllo della STG «Pizza Napoletana».
3. Le modalita' di elezione dei membri del Comitato dei pizzaioli ed il funzionamento dello stesso sono stabilite nello statuto consortile.
4. I membri del Comitato dei pizzaioli devono essere soggetti diversi dai consiglieri eletti nel Consiglio di amministrazione.
5. Il Comitato dei pizzaioli, se nominato, partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione ed esprime in tale sede parere consultivo.
 
Art. 4




Modalita' di presentazione dell'istanza
e analisi del Ministero


1. Per ottenere il riconoscimento ministeriale il consorzio che possegga i requisiti di cui al presente decreto deve presentare al Ministero - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita', ufficio SAQ VII, copia della bozza di statuto predisposta nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del precedente art. 2.
2. Il Ministero provvede a verificare la conformita' dello statuto alle prescrizioni di cui al presente decreto e, se conforme, sentita la regione interessata, invita il Consorzio ad adottare il nuovo statuto.
3. Successivamente all'adozione dello statuto da parte del Consorzio il Ministero provvede alla verifica dell'iscrizione di tutti i soci del Consorzio al sistema di controllo nonche' alla verifica della rappresentativita' di cui all'art. 2, comma 3.
4. Nel caso in cui il prodotto «Pizza Napoletana» STG sia sottoposto a controllo di piu' organismi di controllo privati italiani e/o autorita' pubbliche designate dal Ministero, il calcolo della rappresentativita' di cui al precedente comma sara' effettuato sulla base dei dati forniti da tutti i soggetti che effettuano sul territorio nazionale il controllo del prodotto «Pizza Napoletana» STG.
5. Qualora i requisiti previsti dal presente decreto siano soddisfati il Ministero provvede con decreto a conferire al consorzio il riconoscimento ministeriale.
 
Art. 5




Attivita' di vigilanza del Consorzio di tutela


1. A seguito del riconoscimento ministeriale il Consorzio svolge attivita' di vigilanza in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari attraverso la definizione di un protocollo di vigilanza, elaborato annualmente, sottoscritto dal presidente del Consorzio di tutela e dall'ICQRF.
 
Art. 6




Vigilanza sull'operativita' del Consorzio di tutela


1. La vigilanza sul rispetto da parte del Consorzio riconosciuto delle previsioni ministeriali e' effettuata dal Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita', sulla base di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 19 aprile 2012


Il Ministro: Catania
 
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