Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51 |
Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. |
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IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»; Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale in data 21 dicembre 2010; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 settembre 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2011; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2011, riscontrata con nota n. 8622 del 28 dicembre 2011;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Principi generali
1. Il presente regolamento detta disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza applicabili agli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e relative articolazioni, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 2. La disciplina della tutela della salute e della sicurezza negli uffici all'estero si ispira ai principi dettati dalla legislazione nazionale e comunitaria e, in particolare, ai canoni di uniformita' della tutela, di prevenzione dei rischi professionali, di protezione, di eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, di informazione e di partecipazione del personale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, supplemento ordinario, e' il seguente: «2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione». - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario. - La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 (Approvazione del regolamento di esecuzione della L. 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1988, n. 129, supplemento ordinario. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente: «Art. 30 (Classificazione, istituzione e soppressione). - Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura. L'istituzione e la soppressione delle rappresentanze diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Per le rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali il decreto istitutivo specifica la loro equiparazione ad Ambasciata o Legazione. L'istituzione e la soppressione degli uffici consolari di I categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro. L'istituzione e la soppressione dei Consolati generali e dei Consolati di II categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri; l'istituzione e la soppressione dei Vice consolati e delle Agenzie consolari di II categoria sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri. In citta' sedi di Missione diplomatica non possono essere istituiti uffici consolari di II categoria. I decreti di istituzione e soppressione di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e soppressi in base alla specifica normativa che ne disciplina le attivita' e il funzionamento. Per quanto in questa non espressamente previsto e regolato si applicano le norme del presente decreto, se compatibili con la natura e le finalita' degli istituti stessi. Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge». - Per il testo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, vedi nelle note alle premesse.
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| Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende: a) per «Uffici all'estero» gli uffici di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; b) per «Ministero», il Ministero degli affari esteri. |
| Art. 3 Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli uffici all'estero, incluse le unita' tecniche locali in quanto articolazioni degli stessi. 2. Il presente regolamento si applica agli istituti italiani di cultura se gli stessi sono considerati dagli ordinamenti locali come strutture di pertinenza delle rappresentanze diplomatiche, delle rappresentanze permanenti, o degli uffici consolari, altrimenti trova integrale applicazione la normativa locale, fatta salva l'applicazione dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 3. Nei luoghi di lavoro di cui al presente articolo le norme in materia di salute e sicurezza sono applicate tenendo conto delle disposizioni a tale scopo previste dagli ordinamenti locali, secondo quanto meglio specificato negli articoli seguenti. 4. Nell'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza si tiene inoltre conto delle disposizioni a tutela della sicurezza del segreto di Stato, del trattamento e custodia di documentazione classificata, nonche' delle limitazioni di accesso e delle particolari caratteristiche delle aree protette e riservate. 5. Ai fini dell'applicazione all'estero delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e' considerato datore di lavoro il capo dell'ufficio. 6. Il datore di lavoro adegua l'organizzazione della sicurezza alla normativa locale eventualmente vigente, alle caratteristiche dell'ufficio e alla realta' geografica e sociale, avvalendosi di personale adeguatamente formato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. |
| Art. 4 Uffici all'estero aventi sede negli Stati dell'Unione Europea
1. Agli uffici all'estero aventi sede negli Stati dell'Unione Europea si applica la normativa locale, purche' attuativa delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. Si ritengono assolti gli obblighi previsti dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a carico del datore di lavoro e del dirigente, ove si sia ottemperato alle disposizioni locali conformi al comma 1 del presente articolo. 3. Resta fermo l'obbligo di nominare il medico competente con le modalita' stabilite dall'articolo 6 del presente regolamento.
Note all'art. 4: - Il testo degli articoli 17 e 18 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e' il seguente: «Art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili). - 1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita': a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo; b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento e' consultato esclusivamente in azienda; p) elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento e' consultato esclusivamente in azienda; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art. 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti; u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'art. 35; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o designati; bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneita'. 1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'art. 8, comma 4. 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresi' a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilita' dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti».
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| Art. 5 Uffici all'estero aventi sede negli Stati non facenti parte dell'Unione Europea
1. Agli uffici all'estero aventi sede in Stati non facenti parte dell'Unione Europea e dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si applica la normativa locale nel rispetto dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in capo al titolare dell'ufficio permane comunque l'obbligo: di effettuare la valutazione dei rischi; di assolvere agli obblighi relativi al primo soccorso e alla prevenzione incendi, nel rispetto delle disposizioni tecniche locali vigenti. Fermi restando gli obblighi del periodo che precede, essi si presumono correttamente assolti se le autorita' locali competenti abbiano rilasciato le prescritte certificazioni; di nominare il medico competente con le modalita' stabilite dall'articolo 7 del presente regolamento; di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione con le modalita' stabilite dall'articolo 9 del presente regolamento. 3. Agli uffici all'estero aventi sede in Stati non facenti parte dell'Unione Europea e non dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano i principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto delle disposizioni tecniche locali in materia di impiantistica, antisismica, antincendio e di primo soccorso. 4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, in capo al capo dell'ufficio permane comunque l'obbligo: di effettuare la valutazione dei rischi; di assolvere agli obblighi relativi al primo soccorso e alla prevenzione incendi, applicando le eventuali disposizioni tecniche locali. Fermi restando gli obblighi predetti, essi si presumono correttamente assolti se le autorita' locali competenti abbiano rilasciato le prescritte certificazioni; di nominare il medico competente con le modalita' stabilite dall'articolo 7 del presente regolamento; di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione con le modalita' stabilite dall'articolo 9 del presente regolamento. |
| Art. 6 Medico competente per gli uffici aventi sede negli Stati dell'Unione Europea
1. Il capo dell'ufficio all'estero avente sede in uno degli Stati dell'Unione Europea nomina quale medico competente un libero professionista locale, in possesso di titoli e requisiti equivalenti a quelli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche collaboratore di struttura esterna pubblica o privata locale, convenzionata con l'Ufficio all'estero. 2. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza competente per la Sede centrale del Ministero degli affari esteri, che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei termini del procedimento di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. |
| Art. 7 Medico competente per gli uffici non aventi sede negli Stati dell'Unione Europea
1. Il capo dell'ufficio all'estero avente sede in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea puo' nominare quale medico competente un libero professionista locale, in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che sia in grado di assicurare livelli di prestazioni sanitarie equivalenti a quelle stabilite dal piano sanitario nazionale italiano, anche collaboratore di struttura esterna pubblica o privata locale, convenzionata con l'Ufficio all'estero. 2. La sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tiene anche conto delle peculiari condizioni climatiche e sanitarie dello Stato in cui e' prestato servizio. 3. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente per la Sede centrale del Ministero che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei termini del procedimento di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e' il seguente: «Art. 41 (Sorveglianza sanitaria). - 1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'art. 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneita' alla mansione. 2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non e' incompatibile con le disposizioni dell'art. 39, comma 3. 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a); b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresi' finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalita' per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53. 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneita'; b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneita' temporanea; d) inidoneita' permanente. 6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita' temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'. 8. 9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso». - Il testo dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente: «7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2».
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| Art. 8 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
L'individuazione del numero e delle modalita' di designazione e di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui agli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, e' disciplinata in sede di contrattazione collettiva.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 47 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e' il seguente: «Art. 47 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). - 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalita' di cui al comma 6. 2. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e' individuato per piu' aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'art. 48. 4. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. 5. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma. 7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 e' il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita' produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unita' produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e' aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. 8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale».
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| Art. 9 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
1. La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' obbligo non delegabile del datore di lavoro. 2. Il datore di lavoro nomina quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione un dipendente di ruolo in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ove presente, ovvero un professionista in possesso di adeguate competenze in materia di prevenzione infortuni, con particolare riguardo ai rischi connessi allo svolgimento dell'attivita' istituzionale delle sedi all'estero. 3. Qualora nel medesimo edificio insistano uffici diversi e' data facolta' ai capi dei diversi uffici di raccordarsi al fine di nominare un responsabile comune del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. |
| Art. 10 Coordinamento e controllo
1. La Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni del Ministero svolge attivita' di coordinamento, controllo, assistenza e consulenza nell'attuazione delle norme riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori da parte degli uffici all'estero, anche con poteri di impulso in caso di inerzia. Per gli istituti di cultura italiani provvede analogamente la Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero. Per le unita' tecniche locali provvede la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. 2. Per le finalita' di cui al precedente comma 1 il Ministero si avvale della consulenza dell'INAIL. |
| Art. 11 Clausola finanziaria
1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Il Ministero provvede agli adempimenti derivanti dal presente decreto mediante le ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche in dotazione alla stessa, sia a livello centrale che periferico. |
| Art. 12 Abrogazioni
E' abrogato il decreto ministeriale 21 novembre 1997, n. 497. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 febbraio 2012
Il Ministro degli affari esteri Terzi di Sant'Agata Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero Il Ministro della salute Balduzzi Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2012 Affari esteri registro n. 3, foglio n. 228
Note all'art. 12: - Il decreto ministeriale 21 novembre 1997, n. 497 (Regolamento recante attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1998, n. 20. |
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