Gazzetta n. 104 del 5 maggio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 30 aprile 2012 |
Modifiche al decreto 2 marzo 2012, n. 79 concernente disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili del mare territoriali. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2 marzo 2012, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2012, concernente disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale; Considerata la necessita' di garantire il regolare svolgimento delle operazioni di conferimento dei rifiuti e dei residui delle navi nel porto di Venezia; Considerato che la non ammissibilita' della deroga di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, comporterebbe l'obbligo per tutte le navi presenti in porto, non adibite a collegamenti di linea, di procedere al conferimento dei rifiuti a prescindere dalla residua capacita' di stoccaggio delle navi medesime, nonche' dei parametri tecnici di cui al citato decreto legislativo; Visti gli approfondimenti congiunti dell'Autorita' marittima e dell'Autorita' portuale di Venezia, dai quali sono emerse criticita' applicative circa l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale 2 marzo 2012, n. 79, recante disposizioni relative al conferimento dei rifiuti e dei residui del carico delle navi nel porto di Venezia; Considerato che l'attuale consistenza ed organizzazione degli impianti portuali deputati a ricevere i rifiuti e i residui del carico presenti a bordo delle navi nel porto di Venezia, determinano, nell'ipotesi di assenza di deroga, di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003 n.182, prolungati tempi di attesa in rada delle unita', con conseguenti possibili maggiori rischi ambientali e per la sicurezza della navigazione; Considerato che l'introduzione di un limite di una percentuale di capacita' di stoccaggio delle navi oltre il quale non e' ammessa deroga prima della partenza della nave dal porto di Venezia, in aggiunta alla verifica della sussistenza degli altri elementi tecnici previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182, assicura comunque un adeguato livello di tutela ambientale e si concilia con un regolare e fluido funzionamento dei traffici portuali; Ritenuto pertanto necessario adottare, in ragione anche della particolare sensibilita' e vulnerabilita' ambientale delle aree lagunari in questione, specifiche misure per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182;
Decreta:
Art. 1
1. Il comma 2, dell' articolo 2, del decreto interministeriale del 2 marzo 2012, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2012, e' sostituito dal seguente: «2. Per il porto di Venezia la deroga di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 182, e' applicabile solo ove i rifiuti ed i residui del carico non superino la meta' della capienza dei rispettivi spazi di stoccaggio della nave previsti dalla certificazione di bordo.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2012
Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Passera
Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Clini |
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