Gazzetta n. 104 del 5 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 novembre 2011
Ri-registrazione di prodotti fitosanitari a base di Tiram, sulla base del dossier Thiram 42-S 480g/l FS di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/81/CE della Commissione del 5 settembre 2003, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva tiram;
Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003 che indica il 31 luglio 2014 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tiram nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;
Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo THIRAM 42-S 480g/l FS, conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, presentato dall'impresa Chemtura Italy S.r.l.;
Vista, inoltre, la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione oggetto degli studi costituenti il fascicolo di cui all'allegato III sopra indicato, presentata dall'impresa titolare per il prodotto fitosanitario di cui trattasi, e indicata nell'allegato al presente decreto;
Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 18 dicembre 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformita' alle condizioni definite per la sostanza attiva tiram;
Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo THIRAM 42-S 480g/l FS, ottenuta dall'Istituto superiore di sanita', al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 luglio 2014, alle nuove condizioni di impiego e con l'adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;
Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 0033517 in data 21 ottobre 2011 con la quale e' stata richiesta all'Impresa Chemtura Italy S.r.l. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;
Vista la nota con la quale l'impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tiram, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del fascicolo Thiran 42-S 480g/l FS conforme all'allegato III;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

E' ri-registrato fino al 31 luglio 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.
Sono altresi' autorizzate le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario in allegato al presente decreto.
La succitata impresa Chemtura Italy S.r.l. e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.
La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalita':
8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del
titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone