Gazzetta n. 103 del 4 maggio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 11 novembre 2011 |
Aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2011. |
|
|
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, che prevede, per il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile, il pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili e del diritto di imbarco per i passeggeri; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui sono stati fissati i parametri sui quali articolare la determinazione dei livelli tariffari ed e' stata assegnata al CIPE la competenza di individuarne i criteri attuativi; Visto il decreto interministeriaie del 14 novembre 2000, n. 140T, con cui sono stati aggiornati i diritti aeroportuali con i tassi di inflazione programmata previsti fino all'anno 2000; Visto il comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che ha sostituito il comma 10 dell'art. 10 della predetta legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo che «la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e' determinata, per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; Visto il comma 2, dell'art. 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha disposto quanto segue: «fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, seconde le modalita' previste nel comma 10, dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 11-nonies del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore e' ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura e' ulteriormente ridotta del 10% per i gestori che non adottano un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio»; Vista la delibera CIPE n. 38 del 15 giugno 2007, registrata alla Corte dei Conti il 10 settembre dello stesso anno, con la quale, in attuazione dell'art. 11-nonies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' stata approvata la «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva»; Vista la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - prima serie speciale - n. 12 del 12 marzo 2008, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11-nonies della legge n. 248/2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, nonche' dell'art. 11-undecies, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata; Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, registrata alla Corte dei Conti il 21 maggio 2008, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 65, con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata sentenza n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3 - iter di approvazione - secondo capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante testo nella sua interezza; Visto il paragrafo 5.1 del documento tecnico di cui alla deliberazione CIPE 38/2007 che assegna all'ENAC il compito di elaborare le «Linee guida» applicative della deliberazione medesima; Visto il decreto 10 dicembre 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione delle suddette "Linee guida", registrato alla Corte dei Conti in data 20 gennaio 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009; Considerato che per la piena attuazione dei contenuti delle predette delibere del CIPE occorre, ai sensi dell'art. 704, comma 4°, del codice della navigazione, la previa stipula, per ciascun aeroporto, di un contratto di programma tra ENAC ed il gestore aeroportuale; Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge del 28 febbraio 2008, n. 31, che ha stabilito che «fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmato"; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2008, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 21 ottobre 2008, di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2008; Visto altresi', il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», ed in particolare, l'art. 28 - Diritti aeroportuali - che modifica il predetto art. 21-bis della legge n. 31/2008, prorogando al 31 dicembre 2009 il termine per «l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato»; Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 22 dicembre 2009, di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2009; Vista la deliberazione CIPE n. 96/2009 del 6 novembre 2009, registrata alla Corte dei Conti il 2 luglio 2010, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 317 (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010), che ha modificato il documento tecnico intitolato «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esdusiva» di cui alla delibera CIPE n. 38/2007; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative ed in particolare l'art. 5, comma 6, laddove sono state apportate modificazioni alle disposizioni introdotte dall'art. 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, prorogando al 31 dicembre 2010 il termine per «l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato» e introducendo la limitazione della decadenza dell'aggiornamento dei diritti qualora non sia stata presentata, da parte delle societa' di gestione aeroportuale, completa istanza di stipula dei contratti di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010; Visto altresi', il medesimo art. 5 laddove ha previsto al comma 7, la proroga al 31 dicembre 2010 dei termini di sospensione dell'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato a emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, prevedendo espressamente che, nell'ambito di applicazione dello stesso decreto-legge, e' esclusa la regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva; Visto il decreto ministeriale n. 226 del 16 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2010, concernente la rideterminazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti di Parma e Trapani; Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 dell'11 dicembre 2010, di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2010; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2010), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Suppl. Ordinario n. 53/L della Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011), recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, che ha fissato al 31 marzo 2011 la scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al provvedimento, tra cui e' presente il riferimento all'«art. 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n, 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni»; Visto il Documento di Decisione di Finanza Pubblica 2011-2013, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre 2010, che ha fissato per l'anno 2011 il valore dell'inflazione programmata all'1,5%; Vista la nota prot. 10 della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo del 3 gennaio 2011, con cui veniva richiesto all'ENAC di espletare, anche per l'anno 2011, la propria attivita' istruttoria propedeutica alla revisione dei livelli tariffari, previsti dal citato decreto ministeriale 4 ottobre 2010, sulla base dei canoni aeroportuali e dell'inflazione programmata 2011, nonche' in funzione dell'avvenuta presentazione o meno della contabilita' analitica dei singoli gestori; Vista la nota prot. 0030566/CSE del 9 marzo 2011, con cui l'ENAC si assumeva, tra l'altro, l'onere di trasmettere, non appena disponibili, i dati definitivi, di traffico e contabili consuntivi al 31.12.2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011, concernente ulteriore proroga relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, con il quale sono stati prorogati al 31 dicembre 2011 i termini di cui alla tabella 1 allegata al provvedimento, tra cui e' presente il riferimento all'«art. 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modfficazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni...»; Vista la nota prot. 2608 del 14 giugno 2011, reiterata in data 21 luglio 2011, prot. 3183, con la quale la Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo invitava l'ENAC a trasmettere l'istruttoria propedeutica alla revisione dei livelli tariffari relativi all'anno in corso; Vista la nota di risposta dell'ENAC prot. 127361/DG del 4 ottobre 2011, corredata di allegati 1 e 2, con cui l'Ente ha trasmesso l'istruttoria inerente all'aggiornamento dei diritti aeroportuali in commento; Considerato che, in ottemperanza all'art. 11-decies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stati abbattuti del 10% i livelli dei diritti negli aeroporti di Asiago, Crotone, Lucca Tassignano, Oristano, Padova, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Salerno, Venezia Lido e Vicenza per la perdurante inadempienza dei gestori in ordine all'obbligo di adottare un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione contabile; Considerato altresi' che, dalle risultanze dell'istruttoria in esame risultano inadempienti agli obblighi di rendicontazione analitica, per l'annualita' 2010, anche le Societa' di gestione degli aeroporti di Alghero, Cagliari e Rimini. Per detti scali e' stata applicata la riduzione del 10% dei diritti, ai sensi del disposto della citata legge 248/2005; Considerato che, per gli aeroporti di Asiago, Crotone, Lucca Tassignano e Vicenza, in ragione della mancata trasmissione dei dati necessari all'aggiornamento dei diritti aeroportuali, la tariffa 2011 e' stata calcolata applicando l'inflazione programmata 2011 (1,5%) ai diritti oggi vigenti, di cui al D.M. 4 ottobre 2010, gia' comprensivi della decurtazione del 10%; Considerato che nell'aeroporto di Asiago, scalo a basso traffico, l'applicazione dell'art. 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, avrebbe condotto a tariffe aeroportuali inferiori allo zero e, pertanto, per tale aeroporto le tariffe sono state poste pari a zero; Considerato che l'ENAC, successivamente, ha inoltrato una integrazione istruttoria che modifica quella in precedenza inviata, limitatamente agli aeroporti di Alghero, Cagliari e Rimini, in quanto le societa' di gestione di detti scali, rispettivamente SO.GE.A.AL., SO.G.Aer ed AERADRIA, hanno trasmesso le certificazioni della contabilita' analitica per l'annualita' 2010. Per detti scali, pertanto, i diritti sono stati riportati alla loro misura ante abbattimento; Visti i decreti interministeriali (MIT-MEF) n. 812 e n. 813 entrambi datati 7 ottobre 2009, n. 65 e n. 148 rispettivamente del 29 gennaio 2010 e del 23 marzo 2010, nonche' n. 981 del 10 dicembre 2010, di approvazione dei contratti di programma stipulati tra l'ENAC e le societa' di gestione aeroportuale GESAC, AdP e SAB relativamente agli aeroporti di Napoli, Pisa, Brindisi, Bari e Bologna; Considerato che i per i suddetti aeroporti, la misura dei corrispettivi aeroportuali e' stata definita nei relativi contratti di programma approvati con i su richiamati provvedimenti interministeriali;
Decreta:
Art. 1
La misura dei diritti aeroportuali di cui ai decreto ministeriale 4 ottobre 2010, e' aggiornata ai sensi del D.P.C.M. del 25 marzo 2011 che ha prorogato al 31 dicembre 2011 la scadenza dei termini e dei regimi giuridici fissati dai decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011, introdotto dall'art. 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, per tener conto dell'inflazione programmata relativa all'anno 2011. |
| Art. 2
La nuova misura dei diritti aeroportuali, determinati sulla base dell'art. 1, e' riportata, per ogni singolo aeroporto, nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, e decade qualora non sia presentata, da parte dei Concessionari, completa istanza di stipula del contratto di programma entro il termine del 31 dicembre 2011, ai sensi del sopra richiamato D.P.C.M. 25 marzo 2011. |
| Art. 3
La misura dei diritti aeroportuali per gli aeroporti di Napoli, Pisa, Brindisi, Bari e Bologna e' stata fissata con i decreti interministeriali (MIT-MEF) n. 812 e n. 813 entrambi del 7 ottobre 2009, registrati alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2009, n. 65 del 29 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti il 16 marzo 2010, n. 148 del 23 marzo 2010, registrato alla Corte dei Conti il 5 maggio 2010 e n. 981 del 10 dicembre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 17 febbraio 2011. |
| Art. 4
Il presente decreto e' sottoposto al visto degli Organi di controllo ed entra in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Roma, 11 novembre 2011
Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2012 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 3, foglio n. 243 |
|
|
|