Gazzetta n. 103 del 4 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 aprile 2012
Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune.


IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto pubblico locale

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 dell'11 luglio 1980 recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visto il decreto 2 gennaio 1985, n. 23, del Ministro dei trasporti, di approvazione delle norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri;
Visto l'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante norme in materia di attivita' produttive, il quale istituisce un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni a statuto ordinario;
Visto il decreto 24 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (attualmente Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione concernente la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo sopraccitato;
Considerato che l'art. 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 31 della legge 1° agosto 2002, n. 166, stabilisce la possibilita' di una proroga dei termini relativi alle scadenze temporali di cui al paragrafo 3 delle predette norme regolamentari approvate con decreto 2 gennaio 1985, n. 23, per gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici ex art. 8, comma 3, della citata legge n. 140 del 1999 o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneita' al funzionamento e della loro sicurezza;
Visto il decreto 31 luglio 2002 del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante modificazioni al citato D.M. 24 novembre 1999;
Visto il decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente la ripartizione delle risorse per il finanziamento delle iniziative delle regioni a statuto ordinario per l'innovazione e l'ammodernamento degli impianti a fune;
Vista la legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, cd. «decreto mille proroghe», che ha ulteriormente modificato l'art. 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
Considerato che la proroga di quattro anni, dei termini relativi alle scadenze temporali fissate dal paragrafo 3 delle citate norme regolamentari approvate con decreto n. 23 del 1985, e' concessa per la realizzazione dell'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune;
Visto il decreto n. 3674 del 13 luglio 2009 della Direzione Generale per il trasporto pubblico locale;

Decreta:

Art. 1

1. La domanda di proroga delle scadenze temporali fissate dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, presentata ai sensi dell'art. 31 della legge 1° agosto 2002 n. 166, deve pervenire, almeno 6 mesi prima del termine da prorogare, all'U.S.T.I.F. competente al rilascio del nulla osta tecnico ed all'Ente Territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.
 
Art. 2

1. Alla domanda di proroga della scadenza del termine previsto per la revisione generale o speciale devono essere allegati il progetto definitivo, redatto, a seconda del caso, nel rispetto del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, o secondo le disposizioni di cui al D.M. 8 marzo 1999 (P.T.S.), al D.M. 15 febbraio 1969 ed al D.M. 15 marzo 1982, n. 706, per le corrispondenti tipologie d'impianti, indicando le migliorie che s'intendono apportare in aggiunta agli adeguamenti gia' contemplati nel D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, la stima dei costi degli interventi previsti e la relativa copertura finanziaria, specificando le quote di finanziamento pubblico e privato, qualora previsto.
2. Per la proroga della scadenza della vita tecnica, il suddetto progetto dovra' essere redatto nel rispetto del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 e, nelle more dell'acquisizione di eventuali pareri o nulla osta da parte di Enti terzi, alla domanda puo' essere allegato il progetto preliminare, fermo restando che entro i 5 mesi successivi dovra' essere presentato il relativo progetto definitivo.
 
Art. 3

1. La proroga della scadenza di vita tecnica e' concessa dall'U.S.T.I.F. competente, previa verifica della completezza e dell'idoneita' della documentazione di cui al precedente art. 2, per un periodo massimo di quattro anni, secondo le seguenti modalita':
a) il primo anno di proroga e' concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito dell'accertamento della idoneita' al funzionamento in sicurezza dell'impianto funiviario, consistente nell'effettuazione di controlli non distruttivi e nell'effettuazione di verifiche e prove funzionali. I controlli non distruttivi devono essere previsti da un nuovo piano di controlli redatto, tenendo conto del periodo di proroga richiesto e secondo i criteri di sicurezza di cui al punto 4.7 del D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio con l'assistenza di un esperto qualificato 3° livello dal Comitato Italiano di Coordinamento prove non distruttive (CIC-Pnd).
Tale piano dei controlli, di livello non inferiore a quello richiesto dal D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, per le revisioni speciali, dovra' altresi' prevedere dettagliatamente gli interventi da effettuare sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche dell'impianto. Il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio relaziona sull'esito dei controlli e delle verifiche di cui sopra, esprimendo il proprio giudizio favorevole circa la possibilita' che l'impianto possa proseguire in sicurezza il pubblico esercizio ed inviando la propria relazione all'U.S.T.I.F. Acquisita tale relazione, l'U.S.T.I.F. effettuera' le verifiche e prove funzionali sull'impianto;
b) il secondo anno di proroga e' concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito di relazione presentata dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evinca il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico;
c) il terzo anno di proroga e' concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito di relazione presentata dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evinca il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico, nonche' a seguito dell'effettuazione da parte dell'U.S.T.I.F. delle verifiche e prove funzionali sull'impianto;
d) il quarto anno e' concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito di relazione presentata dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio, dalla quale risulti il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico, a condizione che il progetto del nuovo impianto sia stato completato, integrato in ottemperanza a tutte le eventuali prescrizioni impartite dall'U.S.T.I.F. e sia idoneo al rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza ex art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.
2. Per quanto riguarda la durata in servizio delle funi, i relativi controlli periodici e gli scorrimenti, viene seguito lo scadenziario previsto dalla normativa vigente e dalle specifiche disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 4

1. La proroga della revisione generale e' concessa dall'U.S.T.I.F. competente, previa verifica della completezza e dell'idoneita' della documentazione di cui al precedente art. 2, per un periodo massimo di quattro anni, secondo le seguenti modalita':
a) il primo anno di proroga e' concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito dell'accertamento della idoneita' al funzionamento in sicurezza dell'impianto funiviario, consistente nell'effettuazione di controlli non distruttivi e nell'effettuazione di verifiche e prove funzionali. I controlli non distruttivi devono essere previsti da un piano di controlli redatto, tenendo conto del periodo di proroga richiesto e secondo i criteri di sicurezza di cui al punto 4.7 del D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio con l'assistenza di un esperto qualificato 3° livello dal Comitato Italiano di Coordinamento prove non distruttive (CIC-Pnd).
Tale piano dei controlli, di livello non inferiore a quello richiesto dal D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, per le revisioni speciali, dovra' altresi' prevedere dettagliatamente gli interventi da effettuare sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche dell'impianto. Il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio relaziona sull'esito dei controlli e delle verifiche di cui sopra, esprimendo il proprio giudizio favorevole circa la possibilita' che l'impianto possa proseguire in sicurezza il pubblico esercizio ed inviando la propria relazione all'U.S.T.I.F. Acquisita tale relazione, l'U.S.T.I.F. effettuera' le verifiche e prove funzionali sull'impianto;
b) il secondo anno di proroga e' concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito di relazione presentata dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evinca il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico;
c) il terzo anno di proroga e' concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito di relazione presentata dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evinca il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico, nonche' a seguito dell'effettuazione da parte dell'U.S.T.I.F. delle verifiche e prove funzionali sull'impianto;
d) il quarto anno di proroga e' concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito di relazione presentata dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evinca il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.
2. Per quanto riguarda la durata in servizio delle funi, i relativi controlli periodici e gli scorrimenti, viene seguito lo scadenziario previsto dalla normativa vigente e dalle specifiche disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 5

1. La proroga della revisione speciale e' concessa dall'U.S.T.I.F. competente, previa verifica della completezza e dell'idoneita' della documentazione di cui al precedente art. 2, per un periodo massimo di quattro anni, secondo le seguenti modalita':
e) il primo anno di proroga e' concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito dell'accertamento della idoneita' al funzionamento in sicurezza dell'impianto funiviario, consistente nell'effettuazione di controlli non distruttivi e nell'effettuazione di verifiche e prove funzionali. I controlli non distruttivi devono essere previsti da un piano di controlli redatto, tenendo conto del periodo di proroga richiesto, dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio con l'assistenza di un esperto qualificato 3° livello dal Comitato Italiano di Coordinamento prove non distruttive (CIC-Pnd).
Tale piano dei controlli dovra' altresi' prevedere dettagliatamente gli interventi da effettuare sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche dell'impianto. Il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio relaziona sull'esito dei controlli e delle verifiche di cui sopra, esprimendo il proprio giudizio favorevole circa la possibilita' che l'impianto possa proseguire in sicurezza il pubblico esercizio ed inviando la propria relazione all'U.S.T.I.F. Acquisita tale relazione, l'U.S.T.I.F. effettuera' le verifiche e prove funzionali sull'impianto;
a) il secondo anno di proroga e' concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito di relazione presentata dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evinca il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico;
b) il terzo anno di proroga e' concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito di relazione presentata dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evinca il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico, nonche' a seguito dell'effettuazione delle verifiche e prove funzionali sull'impianto da parte dell'U.S.T.I.F.;
c) il quarto anno di proroga e' concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito di relazione presentata dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evinca il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.
2. Per quanto riguarda la durata in servizio delle funi, i relativi controlli periodici e gli scorrimenti, viene seguito lo scadenziario previsto dalla normativa vigente e dalle specifiche disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 6

1. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto godono di proroga gia' concessa secondo le disposizioni normative previgenti possono ottenere una nuova proroga fino al raggiungimento dei quattro anni previsti dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
2. L'ulteriore periodo di proroga di scadenza della vita tecnica, della revisione generale o della revisione speciale, e' concesso dall'U.S.T.I.F. secondo le modalita' riportate rispettivamente nei precedenti articoli 3, 4 e 5.
 
Art. 7

1. La concessione della proroga della scadenza temporale della revisione generale o della revisione speciale non comporta un aumento della durata della vita tecnica dell'impianto.
 
Art. 8

1. Per gli impianti la cui scadenza temporale, di cui al citato D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, ricade entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di proroga dovra' essere presentata prima della scadenza del termine da prorogare e la documentazione di cui all'art. 2 dovra' essere trasmessa non oltre i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per gli impianti la cui scadenza temporale ricade nel periodo compreso tra il 12° mese ed il 18° mese successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di proroga e la documentazione di cui all'art. 2 devono essere presentate entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 9

1. Sono annullate le precedenti disposizioni inerenti alla materia in argomento, adottate dalla Direzione Generale per il trasporto pubblico locale con decreto n. 3674 del 13 luglio 2009.
 
Art. 10

2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2012

Il direttore generale: Di Giambattista
 
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