Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. 49
Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e il comma 4, lettere b), c), d) e) ed f) e il comma 5;
Visto l'articolo 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 51;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, e successive modificazioni;
Vista legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2004), ed in particolare l'articolo 3;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), ed in particolare l'articolo 1, comma 105;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino e il reclutamento dei professori universitari, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti, ed in particolare, l'articolo 1-ter;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ed in particolare, l'articolo 2, commi 138, 139 e 140 relativi all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR);
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;
Visto il decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, in particolare l'articolo 66 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, recante disciplina del dissesto finanziario delle universita' e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ed in particolare l'articolo 14, comma 2-quinquies;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, recante introduzione di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle universita', a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per Ministro o Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per «universita'», «ateneo» o «atenei», le istituzioni universitarie italiane statali, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale;
c) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
d) per FFO, il Fondo di finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) per Fondo per la programmazione del sistema universitario, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537.



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 30
dicembre 2010, n. 240 ( Norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario):
«Art. 5 (Delega in materia di interventi per la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi finalizzati a riformare il
sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
a) valorizzazione della qualita' e dell'efficienza
delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi
premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla
base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione
di un sistema di accreditamento periodico delle
universita'; valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici,
mediante la previsione di una apposita disciplina per il
riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai
fini della concessione del finanziamento statale;
valorizzazione della figura dei ricercatori; realizzazione
di opportunita' uniformi, su tutto il territorio nazionale,
di accesso e scelta dei percorsi formativi;
b) revisione della disciplina concernente la
contabilita', al fine di garantirne coerenza con la
programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed
omogeneita', e di consentire l'individuazione della esatta
condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento
complessivo della gestione; previsione di meccanismi di
commissariamento in caso di dissesto finanziario degli
atenei;
c) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di
valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli
atenei, sulla base di criteri definiti ex ante;
d) revisione, in attuazione del titolo V della parte
II della Costituzione, della normativa di principio in
materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che limitano
l'accesso all'istruzione superiore, e contestuale
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
erogate dalle universita' statali.
2. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), ad
eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera g), e al
comma 4, lettera l), non deve determinare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri
derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), dovranno
essere quantificati e coperti, ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai
principi di riordino di cui all'art. 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle
sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'art. 3
del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di
specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la
verifica del possesso da parte degli atenei di idonei
requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di
qualificazione dei docenti e delle attivita' di ricerca,
nonche' di sostenibilita' economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione
periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante,
da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati
conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca
dalle singole universita' e dalle loro articolazioni
interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della
qualita' e dell'efficacia delle proprie attivita' da parte
delle universita', anche avvalendosi dei propri nuclei di
valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni
paritetiche di cui all'art. 2, comma 2, lettera g);
d) definizione del sistema di valutazione e di
assicurazione della qualita' degli atenei in coerenza con
quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo
le linee guida adottate dai ministri dell'istruzione
superiore dei Paesi aderenti all'Area europea
dell'istruzione superiore;
e) previsione di meccanismi volti a garantire
incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui
alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del
fondo di finanziamento ordinario delle universita' allo
scopo annualmente predeterminate;
f) previsione per i collegi universitari legalmente
riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale, di
rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale,
che assicurano agli studenti servizi educativi, di
orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli
atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere
istituzionale, logistico e funzionale necessari per il
riconoscimento da parte del Ministero e successivo
accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti
da almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto
ministeriale della disciplina delle procedure di
iscrizione, delle modalita' di verifica della permanenza
delle condizioni richieste, nonche' delle modalita' di
accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi
accreditati;
g) revisione del trattamento economico dei
ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo
anno di attivita', nel rispetto del limite di spesa di cui
all'art. 29, comma 22, primo periodo.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e
del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi
contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal
Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle
universita' italiane (CRUI), garantendo, al fine del
consolidamento e del monitoraggio dei conti delle
amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un
bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilita'
finanziaria, in conformita' alla disciplina adottata ai
sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196;
b) adozione di un piano economico-finanziario
triennale al fine di garantire la sostenibilita' di tutte
le attivita' dell'ateneo;
c) previsione che gli effetti delle misure di cui
alla presente legge trovano adeguata compensazione nei
piani previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei
risultati della programmazione triennale riferiti al
sistema universitario nel suo complesso, ai fini del
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;
d) predisposizione di un piano triennale diretto a
riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal
Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilita'
finanziaria, i rapporti di consistenza del personale
docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero
dei professori e ricercatori di cui all'art. 1, comma 9,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive
modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale
o totale, del predetto piano comporti la non erogazione
delle quote di finanziamento ordinario relative alle unita'
di personale che eccedono i limiti previsti;
e) determinazione di un limite massimo all'incidenza
complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese
per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi
gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate
complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione
vincolata;
f) introduzione del costo standard unitario di
formazione per studente in corso, calcolato secondo indici
commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai
differenti contesti economici, territoriali e
infrastrutturali in cui opera l'universita', cui collegare
l'attribuzione all'universita' di una percentuale della
parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai
sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1; individuazione degli indici da utilizzare per
la quantificazione del costo standard unitario di
formazione per studente in corso, sentita l'ANVUR;
g) previsione della declaratoria di dissesto
finanziario nell'ipotesi in cui l'universita' non possa
garantire l'assolvimento delle proprie funzioni
indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti
liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;
h) disciplina delle conseguenze del dissesto
finanziario con previsione dell'inoltro da parte del
Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a
predisporre, entro un termine non superiore a centottanta
giorni, un piano di rientro da sottoporre all'approvazione
del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un
quinquennio; previsione delle modalita' di controllo
periodico dell'attuazione del predetto piano;
i) previsione, per i casi di mancata predisposizione,
mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione
del piano, del commissariamento dell'ateneo e disciplina
delle modalita' di assunzione da parte del Governo, su
proposta del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, della delibera di
commissariamento e di nomina di uno o piu' commissari, ad
esclusione del rettore, con il compito di provvedere alla
predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro
finanziario;
l) previsione di un apposito fondo di rotazione,
distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al
fondo di finanziamento ordinario per le universita', a
garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei;
m) previsione che gli eventuali maggiori oneri
derivanti dall'attuazione della lettera l) del presente
comma siano quantificati e coperti, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio
direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al
10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata
a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento
degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su:
la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori
successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio
a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di
ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno
trascorso l'intero percorso di dottorato e di
post-dottorato, o, nel caso delle facolta' di medicina e
chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima
universita'; la percentuale dei professori reclutati da
altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori
in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca
internazionali e comunitari; il grado di
internazionalizzazione del corpo docente.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti
di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed
i servizi, quali borse di studio, trasporti, assistenza
sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi,
gia' disponibili a legislazione vigente, per il
conseguimento del pieno successo formativo degli studenti
dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di
ordine economico, sociale e personale che limitano
l'accesso ed il conseguimento dei piu' alti gradi di
istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma
privi di mezzi;
b) garantire agli studenti la piu' ampia liberta' di
scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il
diritto allo studio universitario;
c) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo
integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di
borse di studio, di cui all'art. 16, comma 4, della legge 2
dicembre 1991, n. 390;
d) favorire il raccordo tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, le universita' e le
diverse istituzioni che concorrono al successo formativo
degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e
degli interventi posti in essere dalle predette
istituzioni, nell'ambito della propria autonomia
statutaria;
e) prevedere la stipula di specifici accordi con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per
la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e
nell'erogazione degli interventi;
f) definire le tipologie di strutture residenziali
destinate agli studenti universitari e le caratteristiche
peculiari delle stesse.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con
riferimento alle disposizioni di cui al comma 6, di
concerto con il Ministro della gioventu', previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono
entro sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso
tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente,
quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni.
8. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
considerazione della complessita' della materia trattata
dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo, nell'impossibilita' di procedere alla
determinazione degli effetti finanziari dagli stessi
derivanti, la loro quantificazione e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi dell'art. 17, comma 5, della citata legge n. 196
del 2009, che da' conto della neutralita' finanziaria del
medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso
derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'
adottare eventuali disposizioni integrative e correttive,
con le medesime modalita' e nel rispetto dei medesimi
principi e criteri direttivi.».
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell' art. 33, sesto comma, della
Costituzione:
«Art. 33 (Omissis). - Le istituzioni di alta cultura,
universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato.».
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Per il testo dell'art. 5 della citata legge n. 240
del 2010, si veda nella nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge
n. 240 del 2010:
«Art. 11 (Interventi perequativi per le universita'
statali). - 1. A decorrere dal 2011, allo scopo di
accelerare il processo di riequilibrio delle universita'
statali e tenuto conto della primaria esigenza di
assicurare la copertura delle spese fisse di personale di
ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota
pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento
ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al
funzionamento del sistema universitario e' destinata ad
essere ripartita tra le universita' che, sulla base delle
differenze percentuali del valore del fondo di
finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino
una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per
cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del
fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti
organismi di valutazione del sistema universitario.
L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente
laddove la situazione di sottofinanziamento derivi
dall'applicazione delle misure di valutazione della
qualita' di cui all'art. 5 della presente legge e all'art.
2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il
calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei puo'
tenere conto delle specificita' delle universita' sede di
facolta' di medicina e chirurgia collegate ad aziende
ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta,
escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali
disavanzi previsto dall'art. 5, comma 4, lettere g), h),
i), l) e m), della presente legge.
2. Il Ministro provvede con proprio decreto alla
ripartizione della percentuale di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 9 maggio
1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica):
«Art. 6 (Autonomia delle universita'). - 1. Le
universita' sono dotate di personalita' giuridica e, in
attuazione dell'art. 33 della Costituzione, hanno autonomia
didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri
statuti e regolamenti.
2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti
dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge,
le universita' sono disciplinate, oltre che dai rispettivi
statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative
che vi operino espresso riferimento. E' esclusa
l'applicabilita' di disposizioni emanate con circolare.
3. Le universita' svolgono attivita' didattica e
organizzano le relative strutture nel rispetto della
liberta' di insegnamento dei docenti e dei principi
generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti
didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi
gli statuti determinano i corsi di diploma, anche
effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea
e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri
per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di
dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.
4. Le universita' sono sedi primarie della ricerca
scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie
finalita' istituzionali, nel rispetto della liberta' di
ricerca dei docenti e dei ricercatori nonche'
dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I
singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del
rispettivo stato giuridico, nonche' le strutture di
ricerca:
a) accedono ai fondi destinati alla ricerca
universitaria, ai sensi dell'art. 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
b) possono partecipare a programmi di ricerca
promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o
privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle
relative normative.
5. Le universita', in osservanza delle norme di cui ai
commi precedenti, provvedono all'istituzione,
organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche,
di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i
connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.
6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna
struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto
dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.
7. L'autonomia finanziaria e contabile delle
universita' si esercita ai sensi dell'art. 7.
8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di
cui al presente articolo stabilisce termini e limiti
dell'autonomia delle universita', quanto all'assunzione e
alla gestione del personale non docente.
9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono
deliberati dagli organi competenti dell'universita' a
maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al
Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta
giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito
nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza
di rilievi essi sono emanati dal rettore.
10. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio
decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti
all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da
riesaminare nel merito. Gli organi competenti
dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di
legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza
dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di
merito con deliberazione adottata dalla maggioranza
assoluta. In tal caso il Ministro puo' ricorrere contro
l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione
amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la
maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme
contestate non possono essere emanate.
11. Gli statuti delle universita' sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale
del Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 51 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), come modificato dal presente decreto:
«Art. 51 (Universita' e ricerca). - 1. Il sistema
universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo
che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita'
statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai
dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia
finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato
nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo
per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a
quello dell'anno precedente maggiorato del tasso
programmato di inflazione. Il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente
alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato
per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei
rettori delle universita' italiane, tenendo conto degli
obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse
e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema
universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le
aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli
insediamenti universitari previsti dall'art. 9, D.P.R. 30
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50
del 29 febbraio 1996.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia
spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare,
l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno
finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non
sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999
e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente
maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentiti i Ministri dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione
del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a
partire dal 1° gennaio 1999 alle universita' statali,
sentita la Conferenza permanente dei rettori delle
universita' italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica determina, con proprio
decreto, le modalita' operative per l'attuazione delle
disposizioni predette.
4. (abrogato).
5. Al comma 3 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, dopo le parole: «a standard dei costi di produzione
per studente» sono inserite le seguenti: « , al minore
valore percentuale della quota relativa alla spesa per il
personale di ruolo sul fondo per il finanziamento
ordinario». Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'art. 5
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' il comma 1
dell'art. 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le
universita' statali definiscono e modificano gli organici
di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal
1° gennaio 1998 alle universita' statali e agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in
materia di organici e di vincoli all'assunzione di
personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui
al presente articolo.
6.
7. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per
enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono
i soggetti di cui all'art. 8del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' l'ENEA.
All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di cui
ai commi 2 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto
disposto dall'art. 5.
8.
9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica su proposta
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unita'
previsionale di base «Ricerca scientifica», capitolo 7520,
dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di
costituire, insieme alle risorse ivi gia' disponibili, un
Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse
strategico, da assegnare al finanziamento di specifici
progetti, un importo opportunamente differenziato e
comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento
di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del
Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale
italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare,
dell'Istituto nazionale di fisica della materia,
dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro
italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per
la ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge 25
ottobre 1968, n. 1089, nonche' delle disponibilita' a
valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, con proprio decreto emanato dopo aver
acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, determina le priorita' e le modalita' di
impiego del Fondo per specifici progetti.
10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'art. 1 della
legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma
8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono
determinate con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.».
- La legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari
di ruolo), e' stata pubblica nella Gazzetta Ufficiale del 6
luglio 1998, n. 155.
- Il testo della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003,
n. 299, S.O.
- Il testo dell'art. 1, comma 105, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2005), abrogato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.
- La legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 258.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 1-ter del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per
l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), convertito, con modificazioni dalla legge 31
marzo 2005, n. 43:
«Art. 1-ter (Programmazione e valutazione delle
universita'). - 1. A decorrere dall'anno 2006 le
universita', anche al fine di perseguire obiettivi di
efficacia e qualita' dei servizi offerti, entro il 30
giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti
con le linee generali di indirizzo definite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentiti la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, il Consiglio universitario nazionale e il
Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto
altresi' conto delle risorse acquisibili autonomamente. I
predetti programmi delle universita' individuano in
particolare:
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel
rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di
risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere;
b) il programma di sviluppo della ricerca
scientifica;
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei
servizi e degli interventi a favore degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione;
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a
tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il
ricorso alla mobilita'.
2. I programmi delle universita' di cui al comma 1,
fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per
quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai
settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e periodicamente monitorati sulla base di parametri e
criteri individuati dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce
al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al
Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene conto
nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario
delle universita'.
3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25, ad eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere a), b),
c) e d), 6 e 7, nonche' dell'art. 3 e dell'art. 4.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 138, 139 e
140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262 (Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:
«Art. 2 (Misure in materia di riscossione). -
(Omissis).
138. Al fine di razionalizzare il sistema di
valutazione della qualita' delle attivita' delle
universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati
destinatari di finanziamenti pubblici, nonche'
dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di
finanziamento e di incentivazione delle attivita' di
ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico,
che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualita' delle attivita'
delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e
privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base
di un programma annuale approvato dal Ministro
dell'universita' e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle
attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione
interna degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei
programmi statali di finanziamento e di incentivazione
delle attivita' di ricerca e di innovazione.
139. I risultati delle attivita' di valutazione
dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per
l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita' e
agli enti di ricerca.
140. Con regolamento emanato ai sensi dell' art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR,
secondo principi di imparzialita', professionalita',
trasparenza e pubblicita' degli atti, e di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
b) la nomina e la durata in carica dei componenti
dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti
stranieri, e le relative indennita', prevedendo che, ferma
restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in
materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o
di componente dell'organo direttivo puo' essere ricoperta
fino al compimento del settantesimo anno di eta'.
(Omissis).».
- Il testo del decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85 (
Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008 n. 121 e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
- Si riporta il testo dell'art. 66 del decreto-legge 26
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
«Art. 66 (Turn over). - 1. Le amministrazioni di cui al
presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a
rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di
personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di
riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle
assunzioni previste dal presente decreto.
2. All'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite
dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun
anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In
ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere
non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per
cento delle unita' cessate nell'anno precedente.
4. All'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2008».
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei
requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita'
di personale da stabilizzare non puo' eccedere, per
ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita'
cessate nell'anno precedente.
6. L'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e' sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le
amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad
ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni
di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed
a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le
modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7. Il comma 102 dell'art. 3 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli anni
2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al 20 per cento di quella relativa al personale cessato
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita'
di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun
anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'art. 3, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per l'anno 2014, le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad
eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al
personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.
9-bis. A decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano
anche alle assunzioni del personale di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non
si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle forze armate cui si applica la
specifica disciplina di settore.
12. All'art. 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 105
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere
dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere
dall'anno 2013».
13. Per il quadriennio 2009-2012, le universita'
statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1,
comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono
procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel
limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari
al cinquanta per cento di quella relativa al personale a
tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale
somma per una quota non inferiore al 50 per cento
all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore
al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari.
Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le
quote di cui al periodo precedente non si applicano agli
Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento
speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori
per i concorsi di cui all'art. 1, comma 648, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue
previste dal predetto art. 1, comma 650. Nei limiti
previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009,
anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione
in possesso degli specifici requisiti previsti dalla
normativa vigente. Le limitazioni di cui al presente comma
non si applicano alle assunzioni di personale appartenente
alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal
presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui
all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre
1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni di
euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno
2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417
milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013.
14. Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nei limiti di cui all'art. 1, comma 643, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013 gli enti
di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle
proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal
bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro il
limite del 20 per cento delle risorse relative alla
cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del 50 per cento per
l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
».
- Il testo del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180
(Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la
valorizzazione del merito e la qualita' del sistema
universitario e della ricerca), convertito con
modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009 n. 1, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2009, n. 6.
- Il testo del decreto legislativo 27 ottobre 2011 n.
199 (Disciplina del dissesto finanziario delle universita'
e del commissariamento degli Atenei, a norma dell'art. 5,
commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge
30 dicembre 2010, n. 240)e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 novembre 2011, n. 275.
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2-quinquies,
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative convertito,
con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14):
«Art. 14 (Proroga del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale). - (Omissis).
2-quinquies. Le risorse di cui all'art. 29, comma 9,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e
2013 destinate alla chiamata di professori di seconda
fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le
universita' statali e le istituzioni ad ordinamento
speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all'art.
51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto
previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto
legislativo attuativo della delega di cui all'art. 5, comma
1, lettera b), secondo i principi e criteri direttivi di
cui all'art. 5, comma 4, lettera b), della citata legge 30
dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione
esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni
senza che cio' comporti l'esclusione di alcuna universita'
nell'utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di
professori di seconda fascia, perequando in particolare le
assegnazioni alle universita' escluse dalla ripartizione
del 2011.
(Omissis).».
- Il testo del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.
18 (Introduzione di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e
del bilancio consolidato nelle universita', a norma
dell'art. 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2012, n. 57.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonche'
sperimentazione organizzativa e didattica) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1980, n.
209, S.O.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
1 febbraio 2010, n. 76 (Regolamento concernente la
struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2010,
n. 122, S.O.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi
di finanza pubblica):
«Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere dall'esercizio
finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato
alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e della
spesa per le attivita' previste dalla L. 28 giugno 1977, n.
394;
(Omissis).».



 
Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina:
a) l'adozione del piano economico-finanziario triennale, al fine di garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' dell'ateneo;
b) i principi di riferimento per la predisposizione dei piani triennali diretti a riequilibrare, secondo criteri di piena sostenibilita' finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo degli atenei, prevedendo che gli effetti delle misure stabilite dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 trovino adeguato riscontro nei suddetti piani;
c) i limiti massimi dell'incidenza delle spese di personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri della contrattazione integrativa, nonche' delle spese per l'indebitamento degli atenei, al fine di assicurare la sostenibilita' e l'equilibrio della gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle universita';
d) l'introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui operano le universita', individuati dal Ministero sentita l'ANVUR, a cui collegare l'attribuzione di una percentuale della parte dell'FFO non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
e) l'introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le universita' italiane statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale.



Note all'art. 2:
- Il testo della citata legge, n. 240 del 2010 e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10,
S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato
decreto-legge n. 180 del 2008:
«Art. 2 (Misure per la qualita' del sistema
universitario). - 1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di
promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle
attivita' delle universita' statali e di migliorare
l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una
quota non inferiore al 7 per cento del fondo di
finanziamento ordinario di cui all'art. 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del
fondo straordinario di cui all'art. 2, comma 428, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi
negli anni successivi, e' ripartita prendendo in
considerazione:
a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati
dei processi formativi;
b) la qualita' della ricerca scientifica;
c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi
didattiche. Ai fini di cui alla presente lettera, sono
presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza
del costo del personale sulle risorse complessivamente
disponibili, nonche' il numero e l'entita' dei progetti di
ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati
all'ateneo.
1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti
annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, in misura compresa tra lo
0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento
ordinario di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, determinata tenendo conto delle risorse
complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza
nell'utilizzo delle risorse.
2. Le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al
comma 1 sono definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente
natura non regolamentare, da adottarsi, in prima
attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario. In
sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse
di cui al comma 1 e' effettuata senza tener conto del
criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma.».



 
Art. 3

Piano economico-finanziario triennale

1. Le universita', al fine di garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' nel medio periodo, predispongono, obbligatoriamente a decorrere dall'anno 2014, un bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.
2. Al fine della predisposizione dei documenti di bilancio di cui al comma 1, le universita' tengono conto dei piani triennali per la programmazione e il reclutamento del personale di cui al successivo articolo 4 e dei programmi triennali adottati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.



Note all'art. 3:
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 18 del
2012, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1-ter del citato decreto-legge
n. 7 del 2005, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 4

Programmazione triennale del personale

1. Le universita', nell'ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attivita' e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilita' della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato.
2. La programmazione di ateneo di cui al comma 1 e' realizzata assicurando la piena sostenibilita' delle spese di personale nell'ambito di quanto previsto all'articolo 3 e nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 7. Relativamente al primo triennio successivo all'entrata in vigore del presente decreto, essa persegue i seguenti indirizzi:
a) realizzare una composizione dell'organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II fascia;
b) mantenere un equilibrato rapporto tra l'organico del personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, e il personale docente e ricercatore, entro valori di riferimento, definiti con decreto del Ministro, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, che tengano conto delle dimensioni, dell'andamento del turn over e delle peculiarita' scientifiche e organizzative dell'ateneo;
c) provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in modo da assicurare un'adeguata possibilita' di consolidamento e sostenibilita' dell'organico dei professori anche in relazione a quanto previsto alla lettera a); in ogni caso, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non puo' essere inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili.
3. I parametri di cui al comma 2, lettere a) e c), non si applicano agli istituti universitari a ordinamento speciale, in ragione delle peculiarita' scientifiche e organizzative degli stessi.
4. I piani di cui al comma 1 sono adottati annualmente dal consiglio di amministrazione, con riferimento a ciascun triennio di programmazione, e aggiornati in sede di approvazione del bilancio unico d'ateneo di previsione triennale. La programmazione triennale del personale e' comunicata annualmente per via telematica al Ministero entro il termine stabilito con provvedimento del Ministero e, fermo restando il limite di cui all'articolo 5, comma 6, e' condizione necessaria per poter procedere all'indizione di procedure concorsuali e di assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato.
5. Entro i sei mesi precedenti la scadenza di ciascun triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti gli indirizzi della programmazione di cui al presente articolo, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 2, relativi al triennio successivo, ferma restando l'esigenza di assicurare la piena sostenibilita' delle spese di personale nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 3, della
citata legge n. 240 del 2010:
«Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). -
(Omissis).
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli
due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione
delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata
sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere
stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a
candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla
lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non
consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art.
4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi
contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
(Omissis).».



 
Art. 5

Limite massimo alle spese di personale

1. L'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale delle universita' e' calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari. Le definizioni necessarie per il calcolo dell'indicatore sono contenute nei commi da 2 a 4.
2. Per spese complessive di personale si intende la somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento , comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 5, relative a:
a) assegni fissi per il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato e determinato;
b) assegni fissi per il personale dirigente, tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato;
c) trattamento economico del direttore generale;
d) fondi destinati alla contrattazione integrativa;
e) contratti per attivita' di insegnamento di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Per contributi statali per il funzionamento si intende la somma algebrica delle assegnazioni di competenza nell'anno di riferimento del FFO, del Fondo per la programmazione del sistema universitario, per la quota non vincolata nella destinazione, e di eventuali ulteriori assegnazioni statali con carattere di stabilita' destinate alle spese di cui al comma 2.
4. Per tasse, soprattasse e contributi universitari si intende il valore delle riscossioni totali, nell'anno di riferimento, per qualsiasi forma di tassa, soprattassa e contributo universitario a carico degli iscritti ai corsi dell'ateneo di qualsiasi livello, ad eccezione delle tasse riscosse per conto di terzi. Tale valore e' calcolato al netto dei rimborsi effettuati agli studenti nello stesso periodo.
5. Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che:
a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b) siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento.
6. Il limite massimo dell'indicatore di cui al comma 1 e' pari all'80 per cento.
7. Il Ministero procede annualmente alla verifica del rispetto del limite di cui al comma 6 entro il mese di marzo di ciascun anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, e ne comunica gli esiti alle universita' e al Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 23 della citata legge
n. 240 del 2010:
«Art. 23 (Contratti per attivita' di insegnamento). -
1. Le universita', anche sulla base di specifiche
convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di
ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993,
n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno
accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo
di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo,
coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui
al comma 2, per attivita' di insegnamento di alta
qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di
esperti di alta qualificazione in possesso di un
significativo curriculum scientifico o professionale. I
predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta
dei competenti organi accademici. I contratti a titolo
gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di
convenzioni con enti pubblici, non possono superare,
nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei
professori e ricercatori di ruolo in servizio presso
l'ateneo.
2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o
gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente
e ricercatore universitario, le universita' possono,
altresi', stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito
delle proprie disponibilita' di bilancio, per fare fronte a
specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con
soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali. Il possesso del titolo di dottore di
ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione,
ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero,
costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione
dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo
espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di
ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la
valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita'
degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari
dei predetti contratti e' determinato, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le
universita' possono attribuire, nell'ambito delle proprie
disponibilita' di bilancio o utilizzando fondi donati ad
hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a
contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di
chiara fama. Il trattamento economico e' stabilito dal
consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato
confronto con incarichi simili attribuiti da altre
universita' europee. La proposta dell'incarico e' formulata
al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere
del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del
candidato nel sito internet dell'universita'.
4. La stipulazione di contratti per attivita' di
insegnamento ai sensi del presente articolo non da' luogo a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.».
- Per il testo dell'art. 24, comma 3, della citata
legge n. 240 del 2010, si veda nelle note all'art. 4.



 
Art. 6

Limite massimo alle spese per l'indebitamento

1. Le universita' statali possono contrarre mutui e altre forme di indebitamento esclusivamente per le spese di investimento, come definite dall'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Le operazioni di copertura finanziaria corrente che non comportano acquisizione di risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di effettuare delle spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio non sono considerate ai fini del calcolo dell'indicatore di cui al comma 3 ma sono comunicate al Ministero, illustrandone le effettive ragioni di necessita', entro 15 giorni dalla loro effettuazione.
3. L'indicatore di indebitamento degli atenei e' calcolato rapportando l'onere complessivo di ammortamento annuo, al netto dei relativi contributi statali per investimento ed edilizia, alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell'anno di riferimento, al netto delle spese complessive di personale, come definite all'articolo 5, comma 2, e delle spese per fitti passivi.
4. Ai fini del calcolo dell'indicatore di cui al comma 3 si intende:
a) per onere complessivo di ammortamento annuo, l'onere annuo per capitale e interessi dei mutui e di altre forme di indebitamento a carico del bilancio dell'ateneo;
b) per contributi statali per investimento ed edilizia, il valore delle assegnazioni dello Stato per l'edilizia universitaria e per investimento nell'anno di riferimento.
c) per spese per fitti passivi, l'onere annuo per contratti passivi per locazione di immobili a carico del bilancio dell'ateneo.
5. Le altre definizioni necessarie per il calcolo dell'indicatore di indebitamento sono contenute all'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5.
6. Il limite massimo dell'indicatore di cui al comma 3 e' pari al 15 per cento.
7. Il Ministero procede annualmente al calcolo dell'indicatore di indebitamento con riferimento ai dati relativi all'esercizio finanziario precedente e, entro il mese di marzo di ogni anno, ne comunica gli esiti alle universita' ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto della disposizione di cui al comma 6.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 18, della
citata legge n. 350 del 2003:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - (Omissis).
18. Ai fini di cui all'art. 119, sesto comma, della
Costituzione, costituiscono investimenti:
a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e
la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti
da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la
ristrutturazione, il recupero e la manutenzione
straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature
tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni
mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo
pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu'
onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di
capitale, nei limiti della facolta' di partecipazione
concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi
ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati
specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura
di un altro ente od organismo appartenente al settore delle
pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di
soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari
o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali
all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che
erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di
servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli
enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In
tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore
del concessionario di cui al comma 2 dell'art. 19 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali
relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi,
dichiarati di preminente interesse regionale aventi
finalita' pubblica volti al recupero e alla valorizzazione
del territorio.
(Omissis).».



 
Art. 7
Rispetto dei limiti per le spese di personale e per le spese per
indebitamento

1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 nonche' la sostenibilita' e l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle universita', fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque limitatamente all'anno 2012, si prevede che:
a) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 10 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente;
b) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento non superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente;
c) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
d) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;
e) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento superiore al 10 per cento o con un valore dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80 per cento possono contrarre ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilita' finanziaria redatto secondo modalita' definite con decreto del Ministero e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.
2. Sono in ogni caso consentite:
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5;
b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri integralmente a carico di finanziamenti esterni.
3. Il piano di cui al comma 1, lettera e), predisposto dall'ateneo e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, e' approvato dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del piano l'ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle societa' partecipate.
4. Il Ministero procede alla verifica del valore degli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alla successiva verifica del rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) comunicando gli esiti alle universita' e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per indebitamento disposte in difformita' a quanto previsto al comma 1:
a) determinano responsabilita' per danno erariale nei confronti dei componenti degli organi dell'ateneo che le hanno disposte;
b) comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del FFO da corrispondere all'ateneo nell'anno successivo a quelle in cui si verificano.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ridefinite per gli anni successivi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validita' triennale.



Note all'art. 7:
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n.
199 del 2011, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 66 del citato decreto-legge n.
112 del 2008, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 8

Costo standard unitario di formazione per studente in corso

1. Il costo standard unitario di formazione per studente in corso, di seguito costo standard per studente, e' il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio, determinato tenuto conto della tipologia di corso di studi, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'universita'.
2. La determinazione del costo standard per studente e' definita, secondo quanto previsto al comma 1, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANVUR, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento considerando le voci di costo relative a:
a) attivita' didattiche e di ricerca, in termini di dotazione di personale docente e ricercatore destinato alla formazione dello studente;
b) servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la dotazione di personale tecnico amministrativo, finalizzati ad assicurare adeguati servizi di supporto alla formazione dello studente;
c) dotazione infrastrutturale, di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari;
d) ulteriori voci di costo finalizzate a qualificare gli standard di riferimento e commisurate alla tipologia degli ambiti disciplinari.
 
Art. 9

Valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei

1. Le politiche di reclutamento del personale sono valutate in relazione a:
a) la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori elaborata in data successiva alla presa di servizio presso l'ateneo ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo, tenuto conto delle specificita' delle rispettive aree disciplinari;
b) la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle discipline di area medica, di scuola di specializzazione, nella universita' in cui sono stati reclutati come ricercatori;
c) la percentuale dei professori reclutati da altri atenei;
d) la percentuale dei professori e ricercatori in servizio presso l'ateneo, responsabili scientifici di progetti di ricerca, comunitari e internazionali;
e) il grado di internazionalizzazione del corpo docente, valutato in termini di numerosita' di docenti provenienti dall'estero o chiamati dall'ateneo in qualita' di vincitori di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea;
f) la struttura e i rapporti dell'organico del personale docente e ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo anche tenuto conto degli indirizzi di cui all'articolo 4.
2. Il periodo di riferimento della valutazione, la ponderazione dei criteri e la definizione dei parametri per l'attuazione del comma 1 sono stabiliti dall'ANVUR entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 10

Programmazione finanziaria triennale del Ministero

1. Nell'ambito dell'attivita' di indirizzo e programmazione del sistema universitario, il Ministro individua con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e avente validita' almeno triennale, le percentuali del FFO da ripartire in relazione al costo standard per studente, ai risultati della didattica, della ricerca, delle politiche di reclutamento e agli interventi perequativi ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Il Ministero comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati della programmazione triennale del sistema universitario relativi agli articoli di cui al presente decreto concernenti il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica.



Note all'art. 10:
- Per i riferimenti alla citata legge n. 240 del 2010,
si veda nelle note all'art. 2.



 
Art. 11

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) l'articolo 1, comma 1, primo periodo del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1;
c) l'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
d) l'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
e) l'articolo 3, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430.



Note all'art. 11:
- Per il testo vigente dell'art. 51 della citata legge
n. 449 del 1997, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 1, del
citato decreto-legge n. 180 del 2008, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Disposizioni per il reclutamento nelle
universita' e per gli enti di ricerca). - 1. Alle stesse
universita' e' data facolta' di completare le assunzioni
dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'art. 3,
comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,
n. 176e all'art. 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi
espletati alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica.
(Omissis).».
- Per i riferimenti all'art. 1, comma 105, della citata
legge n. 311 del 2004, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge n.
168 del 1989, come modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Autonomia finanziaria e contabile delle
universita'). - 1. Le entrate delle universita' sono
costituite da:
a) trasferimenti dello Stato;
b) contributi obbligatori nei limiti della normativa
vigente;
c) forme autonome di finanziamento, quali contributi
volontari, proventi di attivita', rendite, frutti e
alienazioni del patrimonio, atti di liberalita' e
corrispettivi di contratti e convenzioni.
2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle
universita' e alle strutture interuniversitarie di ricerca
e di servizio sono iscritti in tre distinti capitoli dello
stato di previsione del Ministero relativi:
a) alle spese per il personale dovute in base a
disposizioni di carattere generale;
b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese
le spese per investimento e per l'edilizia universitaria;
c) ai contributi per la ricerca scientifica
universitaria.
3. Le somme non impegnate da ciascuna universita' nel
corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le
disponibilita' dell'esercizio successivo, nel rispetto dei
vincoli di destinazione previsti nelle lettere a), b) e c)
del comma 2.
4.
5. (abrogato).
6. Per consentire l'analisi della spesa finale e il
consolidamento dei conti del settore pubblico allargato il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con
il Ministro del tesoro, fissa i criteri per la omogenea
redazione dei conti consuntivi delle universita'.
7. Le universita' adottano un regolamento di ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita', emanato
con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio
di amministrazione, sentito il senato accademico. Il
controllo del Ministero e' esercitato nelle forme di cui
all'art. 6, comma 9.
8. Il regolamento disciplina i criteri della gestione,
le relative procedure amministrative e finanziarie e le
connesse responsabilita', in modo da assicurare la
rapidita' e l'efficienza nella erogazione della spesa e il
rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio,
consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il
regolamento disciplina altresi' le procedure contrattuali,
le forme di controllo interno sull'efficienza e sui
risultati di gestione complessiva dell'universita', nonche'
dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del
patrimonio.
9.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono soggetti al controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti esclusivamente i
provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal
servizio del personale. Tali provvedimenti sono
immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta
inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte
della Corte dei conti. Dalla stessa data la gestione
finanziaria delle universita' e' soggetta, sulla base di
consuntivi annuali, al controllo successivo della Corte
stessa. La Corte dei conti riferisce al Parlamento con
un'unica relazione annuale.
11. Fino alla emanazione del regolamento di cui al
comma 7, per ciascuna universita' continuano ad applicarsi
le norme ed i regolamenti vigenti in materia. Per ciascuna
universita', con l'emanazione del regolamento di ateneo,
cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e
regolamentari con lo stesso incompatibili.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1991, n. 430 (Interventi per l'edilizia scolastica
e universitaria e per l'arredamento scolastico), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Interventi per l'edilizia universitaria). - 1.
Le universita' e gli istituti di istruzione superiore di
grado universitario possono contrarre mutui con la Cassa
depositi e prestiti e con gli istituti di credito
individuati con decreto del Ministro del tesoro in data 22
febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50
del 28 febbraio 1991, per la realizzazione degli interventi
previsti dall'art. 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985,
n. 331.
2. A garanzia di tali mutui le istituzioni di cui al
comma 1 possono rilasciare delegazioni di pagamento a
valere sulle entrate indicate al comma 3, o altro tipo di
garanzia che le istituzioni stesse, nell'ambito della
propria autonomia, ritenessero di rilasciare.
3. (abrogato).
4. Per il pagamento delle rate di ammortamento dei
predetti mutui le istituzioni di cui al comma 1 possono
utilizzare anche i finanziamenti concessi per l'edilizia in
attuazione dell'art. 7, comma 8, della legge 22 dicembre
1986, n. 910 .
5. I finanziamenti concessi per l'edilizia in
attuazione dell'art. 7, comma 8, della legge 22 dicembre
1986, n. 910 , possono essere impiegati anche per
interventi di manutenzione straordinaria su beni immobili
di proprieta' delle istituzioni di cui al comma 1 o
concesse a queste ultime in uso perpetuo gratuito od in
comodato, ed utilizzati dalle istituzioni stesse per i
propri compiti.».



 
Art. 12

Norme finali

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, negli appositi programmi dello stato di previsione del Ministero per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 marzo 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze

Profumo, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
 
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