Gazzetta n. 100 del 30 aprile 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 15 febbraio 2012 |
Scioglimento della «A.G. Service - societa' cooperativa», in Anzio e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l' art. 2545-septiesdecies codice civile; Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art.198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 12 gennaio 2011, effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies codice civile; Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore; Decreta: Art. 1 La Cooperativa «A.G. Service - Societa' Cooperativa» con sede in Anzio (Roma), costituita in data 21 febbraio 2003, C.F. 07433401002, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. e l'Avv. Christian Caruso, nato a Roma il 18 giugno 1975, residente in Via Feronia n. 148, Roma - 00157, ne e' nominato commissario liquidatore. |
| Art. 2 Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 15 febbraio 2012 Il direttore generale: Esposito |
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