Gazzetta n. 100 del 30 aprile 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 marzo 2012
Fissazione del termine di scadenza del 31 dicembre 2015, delle autorizzazioni di coadiuvanti e dei relativi prodotti uguali.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80, paragrafo 5 e 6, concernente «misure transitorie»;
Visto l'art. 58 del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato e uso dei coadiuvanti;
Visto l'art. 81 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 che deroga alle disposizioni di cui all'art. 58, paragrafo 1;
Visto l' art. 58, paragrafo 2, regolamento (CE)1107/2009, a norma del quale disposizioni dettagliate per l'autorizzazione dei coadiuvanti sono stabilite in un regolamento da adottarsi secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'art. 79, paragrafo 4;
Visti gli articoli 9, 15 e 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290, concernenti rispettivamente, il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti fitosanitari, l'autorizzazione e registrazione dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, e l'autorizzazione di coadiuvanti uguali;
Considerato che, in ottemperanza alle varie disposizioni succedutesi nel tempo numerosi decreti di autorizzazione all'immissione in commercio dei coadiuvanti, attualmente registrati, non prevedono una data di scadenza e che entro il 31 dicembre 2015 scade la validita' di un numero rilevante di autorizzazioni di coadiuvanti;
Ritenuto necessario, in vista dell'adozione del regolamento comunitario di cui all' art. 58, paragrafo 2, regolamento (CE)1107/2009, uniformare al 31 dicembre 2015 la validita' delle autorizzazioni di coadiuvanti in scadenza entro tale data, o prive di scadenza, salva la dichiarazione del titolare di rinuncia alla registrazione;
Ritenuto di dover mantenere la validita' gia' assegnata alle autorizzazioni la cui scadenza e' successiva al 31 dicembre 2015;

Decreta:
la scadenza delle autorizzazioni dei coadiuvanti di cui all'allegato elenco e' fissata al 31 dicembre 2015, con la composizione e alle condizioni gia' indicate nelle relative etichette, fatti comunque salvi gli adempimenti nazionali alle scadenze previste nei relativi decreti di autorizzazione.
E' fatto altresi' salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni autorizzazione dei coadiuvanti, in conformita' a provvedimenti comunitari.
L'elenco allegato al presente decreto, relativo ai coadiuvanti registrati, costituisce parte integrante dello stesso.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa alle Imprese interessate, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2012

Il direttore: Borrello
 
Elenco prodotti coadiuvanti
Allegato al decreto del 21 marzo 2012


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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