Gazzetta n. 98 del 27 aprile 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2012 |
Disposizioni in materia di cinque per mille a sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997. Esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che reca disposizioni concernenti la destinazione, per l'anno finanziario 2009, di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2009, n. 133, recante «Disposizioni in materia di 5 per mille per l'anno finanziario 2009», che, in forza del comma 4 del citato art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ha definito, per l'esercizio finanziario 2009, le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' del riparto delle somme nonche' le modalita' e i termini del recupero delle somme non rendicontate; Visto l'art. 2, comma 4-novies e seguenti, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che reca disposizioni concernenti la destinazione, per l'anno finanziario 2010, di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2010, n. 131, recante «Finalita' e soggetti ai quali puo' essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010», che, in forza del comma 4-duodecies del citato art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, ha definito per l'esercizio finanziario 2010, le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' del riparto delle somme nonche' le modalita' e i termini del recupero delle somme non spettanti; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che prevede che per l'esercizio finanziario 2011, relativamente al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nonche' le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, con l'aggiornamento dei termini ivi stabiliti; Visto l'art. 7, comma 2, lettera l), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo; Considerata la necessita' di prorogare i termini per l'integrazione documentale delle domande di iscrizione regolarmente presentate dai soggetti indicati dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2009 e dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, al fine di consentire agli enti in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione al beneficio, esclusi per un'inadempienza di carattere formale o una non corretta esecuzione degli adempimenti procedurali, di poter partecipare al riparto del contributo del cinque per mille; Considerato che per gli esercizi finanziari 2010 e 2011 e' possibile procedere all'integrazione dell'elenco degli enti iscritti al riparto, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, e che, pertanto, relativamente agli stessi esercizi la partecipazione al riparto del contributo del cinque per mille puo' essere consentita anche ai soggetti che, pur avendo presentato la domanda di iscrizione tardivamente, ma non oltre il 30 giugno di ciascun esercizio interessato, siano in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio alla data dell'originaria scadenza; Rilevata la necessita' di conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, lettera l), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, relativamente alle domande di iscrizione al contributo del cinque per mille e delle dichiarazioni sostitutive la cui data di scadenza coincide con il sabato o un giorno festivo; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Decreta: Art. 1 Proroga dei termini per l'integrazione documentale delle domande di iscrizione per la partecipazione al riparto del contributo del cinque per mille per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011. 1. Ai fini del riparto delle somme relative al cinque per mille inerenti gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011, sono prorogati al 31 maggio 2012 i termini per l'integrazione documentale delle domande di iscrizione regolarmente presentate dai soggetti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2009, e all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010. |
| Art. 2 Domande di iscrizione per la partecipazione al riparto del contributo del cinque per mille per gli esercizi finanziari 2010 e 2011. 1. Relativamente agli esercizi finanziari 2010 e 2011, i soggetti di cui all'art. 1 possono essere inseriti nell'elenco degli iscritti ai fini del riparto delle somme relative al cinque per mille e possono provvedere all'integrazione documentale delle domande di iscrizione nel termine stabilito dallo stesso art. 1, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio alla data rispettivamente del 7 maggio 2010 e del 7 maggio 2011 e abbiano presentato la domanda di iscrizione entro il termine rispettivamente del 30 giugno 2010 e del 30 giugno 2011. |
| Art. 3 Termini di presentazione delle domande di iscrizione per il riparto del cinque per mille e delle successive integrazioni documentali. 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, i termini di presentazione all'Agenzia delle entrate delle domande di iscrizione per il riparto del cinque per mille e delle successive integrazioni documentali che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 aprile, 2012 Il Presidente: Monti |
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