Gazzetta n. 97 del 26 aprile 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 aprile 2012
Riconoscimento, alla sig.ra Ciochina Irina Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico.




IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Ciochina Irina Ionela nata a Motatei (Romania) il 21 settembre 1976, cittadina rumena, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno di «Inginer chimie», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «Chimico»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Inginer diplomat in profilul chimie, specializarea stiinta si ingineria materialelor oxidice» conseguito presso l'«Universitatea "Politehnica" din Bucaresti» nella sessione settembre 2009;
Preso atto che in Romania la professione di chimico e' regolamentata nel senso che il professionista per esercitare nel settore sanitario deve ottenere l'autorizzazione del Ministero della salute previa iscrizione all'«Ordine dei chimici, biologi, biochimici» e che con la sola laurea e' possibile, invece, esercitare la libera professione in tutti gli altri settori, mentre in Italia la professione di chimico iscritto nella sez. A contempla anche il settore sanitario;
Preso atto altresi' che l'istante non ha dimostrato il possesso dell'autorizzazione e che quindi la domanda non puo' essere accolta per la sezione A;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 20 gennaio 2012;
Preso atto del parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
Considerato che la richiedente ha una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Chimico» - sez. B -, come risulta dai certificati prodotti, per cui non e' necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Ciochina Irina Ionela nata a Motatei (Romania) il 21 settembre 1976, cittadina rumena,e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Chimici» - sez. B - e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 10 aprile 2012

Il direttore generale: Saragnano
 
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