Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 aprile 2012, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 10 cittadini italiani, previo deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 73 della Costituzione, sul seguente quesito: "Abrogazione parziale della legge 31 Ottobre 1965, n. 1261 sulla determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Parlamento". Volete voi che sia abrogata la legge 31 ottobre 1965, n. 1261, Determinazione della indennita' spettante ai membri del Parlamento, limitatamente alle seguenti parti?: Art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: "1. comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza". Art. 2, comma 1, limitatamente alle parole: "1. Ai membri del Parlamento e' corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma". Art. 2, comma 2, limitatamente alle parole: "2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennita' di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate". Art. 3, comma 4, limitatamente alle parole: "4. Restano in ogni caso escluse dal divieto di cumulo le indennita' per partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorso, a missioni, a Commissioni di studio e a Commissioni di inchiesta". Art. 4, comma 2, limitatamente alle parole: "2. Qualora il loro trattamento netto di attivita', escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennita' parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresi' l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, e' loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente". Art. 4, comma 3, limitatamente alle parole: "3. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia". Art. 4, comma 4, limitatamente alle parole: "4. se non per anzianita'". Art. 4, comma 5, limitatamente alle parole: "5. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio". Art. 4, comma 7, limitatamente alle parole: "7. Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare e' considerato a tutti gli effetti periodo di attivita' di servizio ed e computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza". Art. 4, comma 8, limitatamente alle parole: "8. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per se' e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio". Art. 5, comma 3, limitatamente alle parole: "3. L'indennita' mensile e la diaria per il rimborso delle spese di soggiorno prevista dall'art. 2 sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri Enti, o a qualsiasi altro effetto". Art. 5, comma 4, limitatamente alle parole: "4. L'indennita' mensile e la diaria non possono essere sequestrate o pignorate". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso FAVATI Sonia - Via Etruria n. 12 - 00183 - ROMA - rec. tel. 320/4879697. |