Gazzetta n. 95 del 23 aprile 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 27 febbraio 2012 |
Scioglimento della «Fonte Ostiense - Societa' cooperativa sociale a r.l. O.N.L.U.S.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 15 giugno 2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1
La cooperativa «Fonte Ostiense - Societa' cooperativa sociale a r.l. O.N.L.U.S.» con sede in Roma, costituita in data 26 febbraio 1998, codice fiscale 05476901003, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e l'avv. Giovanni Galoppi, nato a Roma il 4 febbraio 1956, con studio in via Gregoriana n. 56 - 00187 Roma, ne e' nominato commissario liquidatore.
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| Art. 2
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 27 febbraio 2012
Il direttore generale: Esposito |
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