Gazzetta n. 95 del 23 aprile 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 16 marzo 2012 |
Modalita' di attuazione dell'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonche' del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Attesa la necessita' di disciplinare le modalita' di attuazione del citato art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al fine di rendere possibili, a decorrere dal 1° gennaio 2012 le attivita' di acquisto e di vendita di immobili; Considerato che le operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonche' le modalita' di utilizzo delle disponibilita' liquide provenienti dalle vendite dovranno scaturire da modelli di gestione degli investimenti e del patrimonio integrati con la struttura del passivo, ovvero preordinati alla definizione, in via sistematica, delle linee guida strategiche per la gestione e la minimizzazione del rischio di liquidita' e di patrimonio; Considerato che alcune fattispecie relative all'acquisto ed alla vendita di immobili non causano variazioni dei saldi strutturali di finanza pubblica;
Decreta:
Art. 1 Ambito soggettivo
1. Il presente decreto disciplina le attivita' di acquisto e di vendita di immobili a decorrere dal 1° gennaio 2012, effettuate sotto qualsiasi forma sia diretta, sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonche' del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero.
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| Art. 2 Piani d'investimento
1. Le Amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano triennale di investimento che evidenzi, per ciascun anno, le operazioni di acquisto e di vendita degli immobili. Per l'anno in corso i piani di investimento sono presentati entro il 31 marzo 2012. 2. Gli enti comunicano inoltre, entro il 30 giugno di ciascun anno, eventuali aggiornamenti del piano. 3. Il piano distingue, sia per gli acquisti, sia per le vendite, tra operazioni dirette ed operazioni indirette, con separata indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate per le operazioni di acquisto e le modalita' di utilizzo delle disponibilita' liquide provenienti dalle vendite. 4. La realizzazione dei singoli piani e' subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da adottarsi entro sessanta giorni dal termine fissato per la presentazione dei piani. 5. Le operazioni indicate nell'allegato A, parte integrante del presente decreto, non avendo impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica, potranno essere poste in essere trascorsi trenta giorni dalla obbligatoria comunicazione al ministero nel caso in cui questo non abbia formulato osservazioni. Analogamente i piani di investimento redatti per un importo complessivo inferiore ad euro 500.000 possono essere posti in essere nei termini di cui al periodo precedente. 6. Ai fini del coordinamento dell'accesso ai mercati finanziari, il piano indica i tempi nei quali le operazioni di cassa in esso esposte si realizzeranno. 7. Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle procedure di vendita e di acquisto in corso, avviate in forza di previgenti norme o per effetto di delibere assunte, entro il 31 dicembre 2011, dai competenti organi dei predetti enti e che individuino con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni. Gli effetti previsti di cassa delle citate delibere sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le disponibilita' rivenienti dalle suddette vendite devono essere esposte nel piano triennale di investimento definito dal presente decreto. |
| Art. 3 Modalita' di comunicazione
1. I piani triennali di cui all'art. 2, comma 1, nonche' le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 5 vengono inviate con posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: rgs.art12@pec.mef.gov.it; dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it 2. I piani sono redatti secondo gli schemi di cui all'allegato B al presente decreto ed inviati secondo le modalita' di cui al comma precedente, unitamente al file excel. 3. Successive modifiche alle modalita' di comunicazione sono stabilite con circolare emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato sentito il Dipartimento del tesoro. Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 16 marzo 2012
Il Ministro: Monti
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 economia e finanze, foglio n. 295 |
| Allegato A
Operazioni che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica e che possono essere poste in essere trascorsi trenta giorni dalla comunicazione al Ministero senza che siano state formulate osservazioni: - sottoscrizione di titoli pubblici utilizzando anche somme rivenienti dalla vendita di immobili; - sottoscrizione di quote di fondi immobiliari o costituzione di fondi immobiliari di natura privata mediante apporti di immobili, ovvero utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili od altre disponibilita' comprese le quote di fondi immobiliari costituiti mediante apporto di immobili; - vendita diretta di immobili a privati o ad ente della pubblica amministrazione individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
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