Gazzetta n. 95 del 23 aprile 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 1 marzo 2012 |
Criteri per l'iscrizione di varieta' di lino al Registro nazionale delle varieta' di specie agrarie. |
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IL DIRETTORE GENERALE della competitivita' per lo sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1984, recante «modalita' per la presentazione delle domande per la iscrizione nei registri nazionali di varieta' di specie agricole ed orticole»; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' nel registro nazionale, in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE del 6 ottobre 2003 della Commissione europea; Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' nel registro nazionale, in attuazione delle direttive 2007/48/CE e 2007/49/CE del 26 luglio 2007 della Commissione europea che modificano, rispettivamente, le sopra citate direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE; Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 Gennaio 2012, ha espresso parere favorevole all'adozione dei nuovi criteri per l'iscrizione al registro nazionale delle varieta' di lino; Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
Decreta:
La procedura di iscrizione al Registro nazionale, di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1071, n. 1096, delle varieta' di specie di lino e' soggetta ai criteri di cui all'allegato del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Alla stessa data le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 maggio 1984, per quanto specificato nel presente decreto e nell'allegato, non sono piu' applicabili per le domande di iscrizione al Registro nazionale delle varieta' di specie di lino. Roma, 1° marzo 2012
Il direttore generale: Blasi |
| CRITERI E PROCEDURE TECNICHE PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DI VARIETA' DI LINO (Linum usitatissimum L.) Febbraio 2012. Premessa. I criteri e le procedure per l'iscrizione di varieta' di lino sono stati predisposto in collaborazione tra: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, INRAN - ENSE (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) Milano, CRA/CIN e Regione Emilia Romagna. Parte generale. 1.1.Gestione delle prove. L'esecuzione delle prove per l'iscrizione al registro italiano delle Varieta' viene gestita dal Centro di coordinamento, nominato dal MiPAAF che, avvalendosi di un gruppo tecnico costituito dai rappresentanti delle Istituzioni che effettuano le prove, ha il compito di: esaminare la documentazione tecnica fornita dal costitutore, proporre le localita' e le varieta' testimoni per la prova agronomica, predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove. Le funzioni del Centro di coordinamento consistono in: ricevimento dei campioni di seme, reperimento dei campioni di seme di varieta' di riferimento, preparazione degli schemi sperimentali, preparazione delle schede di raccolta dei dati, preparazione dei campioni di seme per tutti gli organismi coinvolti nella realizzazione dell'attivita' sperimentale, effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo, elaborazione statistica dei risultati ottenuti, preparazione ed invio dei fascicoli al MiPAAF e alla Commissione Sementi, preparazione ed invio dei fascicoli ai costitutori, preparazione ed invio dei rapporti di prova (DUS- report) su richiesta delle autorita' di registrazione delle varieta' di altri Paesi comunitari o terzi. Il Centro di coordinamento potra' consultare rappresentanti dei costitutori e delle ditte sementiere. 1.2. Questionario tecnico. Per una corretta impostazione delle prove, il Centro di coordinamento si avvale del Questionario tecnico che viene fornito dal costitutore in allegato alla domanda di iscrizione al registro. Il questionario (allegato n. 1) deve indicare per la varieta' candidata: genealogia; modalita' di selezione, mantenimento e riproduzione; specifici caratteri varietali; utilizzo principale, caratteristiche che la differenziano dalle altre varieta' note piu' simili, informazioni complementari per la determinazione dei caratteri distintivi della varieta'. Il questionario tecnico di un ibrido deve fornire le informazioni sui relativi componenti ed eventuali linee parentali dei componenti (punto 4 dell'allegato n. 1). In applicazione dell'art. 19, comma 10 della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, la parte confidenziale offre ai costitutori di varieta' ibride la possibilita' di richiedere un trattamento riservato dei dati riguardanti componenti ed eventuali linee parentali (allegato 1.1). Qualora venga richiesta l'iscrizione di un componente di un ibrido ai sensi dell'art. 15, comma IV, decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73 si procedera' alla sola effettuazione della prova descrittiva. 1.3. Modalita' e tempi per la presentazione della domanda. La domanda per l'iscrizione della nuova varieta' deve pervenire: in originale, completa del questionario tecnico, della scheda descrittiva ove disponibile e della restante documentazione necessaria, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; in copia alla Regione in cui ha sede il Centro di coordinamento; in copia, al Centro di coordinamento, se diverso dalla Regione sopracitata, completa di questionario tecnico e scheda descrittiva, se disponibile, preferibilmente in formato elettronico, entro il: 15 dicembre - varieta' a semina primaverile; 15 luglio - varieta' a semina autunnale. 1.4. Materiale da inviare al Centro di coordinamento. Il richiedente deve inviare al centro di coordinamento entro il: 15 gennaio - varieta' a semina primaverile; 15 agosto - varieta' a semina autunnale; al primo anno: per le varieta' da olio: un campione di 3,0 kg di seme della nuova varieta', 0,1 kg per ciascun componente nel caso di varieta' ibrida, 0,1 kg per ciascuna delle linee parentali dei componenti; per le varieta' da fibra: un campione di 9,0 kg di seme della nuova varieta', 0,1 kg per ciascun componente nel caso di varieta' ibrida, 0,1 kg per ciascuna delle linee parentali dei componenti; al secondo anno: un campione di 3,0 kg di seme della nuova varieta' da olio; un campione di 9,0 kg di seme della nuova varieta' da fibra. Se i componenti e/o le linee sono iscritte o protette in Italia non e' richiesto l'invio di seme. Nel caso che, sui componenti, si renda necessario un ulteriore approfondimento, il Centro di coordinamento, d'intesa con il MiPAAF, puo' chiedere un nuovo invio di sementi. Le caratteristiche di germinabilita', purezza specifica e sanita' del seme non devono essere inferiori agli standard previsti dalla direttiva 2002/57/CE e successive modifiche. Le sementi non devono essere conciate, a meno che l'ufficio esaminante permetta o richieda tale trattamento. Qualora le sementi siano trattate con antiparassitari il costitutore deve indicare: prodotto commerciale impiegato, principio attivo, dosaggio, modalita' d'impiego ed allegare la scheda di sicurezza del formulato. In ogni caso, per l'istituzione delle prove sara' impiegato il seme cosi' come pervenuto. L'invio del materiale per la prova descrittiva e per la prova agronomica e di utilizzazione della varieta' candidata non pregiudica la sua possibile protezione. 1.5. Numero delle localita' interessate alla realizzazione delle prove. La prova descrittiva viene realizzata in una localita'/anno avente condizioni pedo-climatiche piu' simili a quelle degli areali di maggiore diffusione della specie. La prova agronomica viene realizzata almeno in tre localita'/anno. 1.6. Accertamenti speciali. Su richiesta del costitutore (da segnalare al punto 7 del Questionario Tecnico) possono essere effettuati accertamenti speciali purche' ritenuti ripetibili e significativi dal Centro di coordinamento d'intesa con il MiPAAF. 1.7. Durata delle prove. Le prove descrittive, agronomiche e gli eventuali accertamenti speciali richiesti dal costitutore vengono effettuate, di norma, in due cicli indipendenti di semina. 2. Prova descrittiva. Scopo della prova descrittiva e' l'identificazione della nuova varieta' mediante l'accertamento dei requisiti di distinguibilita', omogeneita' e stabilita'. Detta prova e' effettuata sulla nuova varieta' e, nel caso di ibrido, anche sui relativi componenti e parentali dei componenti. La prova comprende allevamento parcellare in campo per il rilievo dei caratteri morfo-fisiologici. 2.1. Condizioni della prova. La prova viene realizzata per ogni ciclo di semina sulla nuova varieta' e sui componenti e parentali dei componenti degli ibridi. Come minimo detta prova deve includere almeno 500 piante per replica, seminate in almeno due repliche. Le osservazioni dei caratteri che prevedono misurazioni o conteggi devono essere fatte su 20 piante o parti di 20 piante per replica. Le dimensioni delle parcelle debbono essere tali che piante o parti di piante possano essere rimosse senza pregiudicare le osservazioni che devono essere fatte fino alla fine del ciclo. Nel secondo ciclo di semina, una replica della nuova varieta' dovra' essere affiancata da almeno due file allestite con il seme del primo ciclo per un confronto dei materiali genetici inviati nel biennio. Le tecniche colturali da adottarsi nel campo prova devono assicurare un ottimale sviluppo delle piante al fine di una migliore espressione dei caratteri. 2.2. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni vedeteli. Il Centro di coordinamento deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilita' della varieta' in prova rispetto a quelle note. La collezione e' costituita da: materiale vegetale di propagazione; schede descrittive; documentazione fotografica della varieta' negli stadi piu' significativi dello sviluppo; ogni altra utile informazione. La collezione comprende: varieta' iscritte o protette a livello comunitario; varieta' protette negli stati aderenti all'UPOV; ogni altra varieta' di comune conoscenza; i componenti ed i parentali dei componenti delle varieta' ibride di comune conoscenza. Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificate le varieta' testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilita'. I testimoni varietali sono individuati dal Centro di coordinamento e sono periodicamente aggiornati, sentiti i rappresentanti dei costitutori in funzione dei progressi del breeding e dell'evoluzione delle tipologie varietali. 2.3. Raggruppamento delle varieta'. Sulla base delle informazioni fornite dal costitutore attraverso il questionario tecnico e al fine di facilitare la valutazione della distinguibilita', le varieta' candidate devono essere raggruppate sulla base dei seguenti caratteri CPVO: petalo: colore della corolla (carattere 10); capsula: filiazione dei falsi setti (carattere 14); stelo: lunghezza dal cotiledone fino alla prima ramificazione (carattere 19); seme: colore (carattere 22). 2.4. Valutazione della distinguibilita'. Una nuova varieta' e' considerata distinta se essa si differenzia chiaramente per uno o piu' caratteri morfo-fisiologici da tutte le altre varieta' di cui e' nota l'esistenza al momento della domanda di iscrizione. L'elenco dei caratteri morfo-fisiologici e' riportato nell'allegato 2. Per valutare la distinguibilita' delle varieta' ibride si effettua un esame preliminare sulla base delle linee parentali e della formula secondo le seguenti modalita': descrizione delle linee parentali con i caratteri della scheda di cui all'allegato n. 2; controllo dell'originalita' dei componenti comparati con quelli piu' simili in confronto con la collezione di riferimento; verifica dell'unicita' della formula dell'ibrido rispetto a quelle degli ibridi di comune conoscenza; valutazione della distinguibilita' dell'ibrido con quelli di formula similare. 2.4.1. Caratteri qualitativi. Nel caso di caratteri qualitativi ovvero non misurabili quantitativamente, due varieta' sono considerate distinte quando uno o piu' caratteri hanno differente stato di espressione. 2.4.2. Caratteri quantitativi. Nel caso di caratteri che mostrano una scala continua di espressione, sia che questa possa essere osservata o in altri casi misurata, due varieta' sono considerate differenti se l'espressione del carattere differisce di almeno uno stato di espressione. 2.5. Valutazione dell'omogeneita'. L'omogeneita' e' valutata mediante l'osservazione visiva e l'individuazione di piante fuori tipo. Il numero di piante fuori tipo in un campione di 500 piante o parti di piante non deve superare 9 in 500 (popolazione standard dell'1% con una probabilita' di accettazione ≥ 95%) con l'eccezione del carattere che valuta le varieta' bianco/colorate dove il numero dei fuori tipo in un campione di 500 piante o parti di piante non deve superare 2 in 500 (popolazione standard dell'0,1% con una probabilita' di accettazione ≥ 95%). La varieta' e' considerata omogenea quando il numero di piante fuori tipo e' minore o uguale al valore soglia riportato nelle seguenti tabelle:
Tabella 1
Popolazione standard 1% con probabilita' di accettazione ≥ 95%
------------------------------------------------------------ Numero di piante | Giudizio negativo se il totale per parcella | dei fuori tipo e' superiore a: ---------------------|-------------------------------------- da 400 a 471 | 8 ---------------------|-------------------------------------- da 472 a 544 | 9 ---------------------|-------------------------------------- da 545 a 618 | 10 ---------------------|-------------------------------------- da 619 a 694 | 11 ---------------------|-------------------------------------- da 695 a 771 | 12 ---------------------|-------------------------------------- da 772 a 848 | 13 ---------------------|-------------------------------------- da 849 a 927 | 14 ---------------------|-------------------------------------- da 928 a 1006 | 15 ---------------------|-------------------------------------- da 1007 a 1085 | 16 ---------------------|-------------------------------------- da 1086 a 1166 | 17 ---------------------|-------------------------------------- da 1167 a 1246 | 18 ---------------------|-------------------------------------- da 1247 a 1328 | 19 ---------------------|-------------------------------------- da 1329 a 1410 | 20 ---------------------|-------------------------------------- da 1411 a 1492 | 21 ---------------------|-------------------------------------- da 1493 a 1575 | 22 ------------------------------------------------------------
Tabella 2
Popolazione standard 0,1% con probabilita' di accettazione ≥ 95%
------------------------------------------------------------ Numero di piante | Giudizio negativo se il totale per parcella | dei fuori tipo e' superiore a: ---------------------|-------------------------------------- da 0 a 51 | 0 ---------------------|-------------------------------------- da 52 a 355 | 1 ---------------------|-------------------------------------- da 356 a 818 | 2 ---------------------|-------------------------------------- da 819 a 1367 | 3 ---------------------|-------------------------------------- da 1368 a 1971 | 4 ---------------------|-------------------------------------- da 1972 a 2614 | 5 ------------------------------------------------------------
2.6. Valutazione della stabilita'. Una varieta' e' considerata sufficientemente stabile quando non c'e' evidenza che indichi una mancanza di omogeneita'. Il requisito di stabilita' e' dato per acquisito laddove e' accertato il requisito di omogeneita' e distinguibilita' e non sussistono differenze significative tra il materiale inviato per il primo ciclo con quello del secondo. 2.7. Scheda descrittiva. Nell'allegato n. 2 viene riportata la scheda descrittiva dei caratteri da rilevare per le nuove varieta' e er i componenti ed i relativi parentali dei componenti. La lista fa riferimento alla linea guida del CPVO, cosi' come previsto dalla direttiva 2003/90/CE della Commissione del 6 ottobre 2003 e successive modificazioni, recepita con decreto ministeriale 14 gennaio 2004 e successive modificazioni. Nell'allegato n. 3 sono riportate le spiegazioni ed i metodi di osservazione dei caratteri. 3. Prova agronomica. Scopo della prova agronomica e' quello di valutare per ciascuna varieta' le caratteristiche agronomiche, resistenza agli stress biotici e abiotici, le potenzialita' produttive e l'adattabilita' agli areali di coltivazione, nonche', su indicazione del costitutore, particolari attitudini della varieta'. 3.1. Testimoni varietali: criteri di scelta. La varieta' in iscrizione dovra' essere confrontata con varieta' di riferimento scelte tra le varieta' piu' diffuse e rappresentative negli ambienti di coltivazione italiani. Il confronto dovra' seguire il principio di specificita' del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal costitutore nel questionario tecnico. Tale specificita' dovra' tenere conto della tipologia di utilizzazione, delle caratteristiche qualitative e merceologiche, della classe di precocita' e di altri caratteri bio-agronomici rilevanti ai fini dell'espressione della potenzialita' produttiva e del tipo di utilizzazione, nonche' di caratteristiche specifiche segnalate dal costitutore e ritenute di significativo interesse. I testimoni varietali sono individuati dal Centro di coordinamento e sono periodicamente aggiornati, sentiti i rappresentanti dei costitutori, in funzione dei progressi della selezione e dell'evoluzione delle tipologie varietali. 3.2. Localita': criteri di scelta. Le localita' di prova dovranno essere scelte nell'ambito degli areali pedoclimatici di maggiore diffusione della specie. 3.3. Modalita' di realizzazione della prova. Le modalita' di realizzazione della prova agronomica, a seconda della destinazione d'uso, sono riportate, rispettivamente, nell'allegato n. 4 e nell'allegato n. 5. In ogni localita' di prova dovra' essere adottata la tecnica di ordinaria coltivazione della specie. 3.4. Determinazioni qualitative. Scopo delle determinazioni qualitative e' la valutazione dell'utilizzazione della produzione secondo gli usi standard per la specie. Le analisi previste e le metodiche di riferimento sono riportate negli allegati n. 7 e n. 8. 3.5. Valutazione dei risultati agronomici e limiti di ammissibilita'. I criteri per la valutazione del valore agronomico e di utilizzazione sono riportati nell'allegato n. 6. 4. Iscrizione con un anno di prove sotto sorveglianza ufficiale. Al fine di abbreviare i tempi per iscrivere una varieta' al registro, il costitutore ha facolta' di chiedere l'iscrizione sottoponendo la varieta' ad un solo anno di prove ufficiali ed effettuando direttamente un primo anno sotto sorveglianza ufficiale. In questo caso e fin dal 1° anno di prove, il costitutore deve: inviare la domanda di iscrizione entro le date e secondo le modalita' previste al punto 1.3; indicare che intende avvalersi della possibilita' fornita dal presente paragrafo, comunicare l'ubicazione delle prove descrittive e agronomiche e segnalare il laboratorio in cui verranno effettuate le analisi di qualita', deve inviare al Centro di coordinamento entro le date previste dal punto 1.4 un campione di 0,1 kg semi per la varieta' e 0,050 kg semi per ciascun componente e parentali dei componenti. Il costitutore, inoltre, deve comunicare al Centro di coordinamento il nominativo del referente delle prove. Le prove condotte dal costitutore devono essere eseguite in conformita' ai protocolli d'esame previsti dal presente documento. In particolare dovranno essere rispettati i testimoni utilizzati nelle prove ufficiali, il numero e la distribuzione delle localita'. Il Centro di coordinamento provvedera' ad ispezionare le prove in corso di realizzazione a cura del costitutore. Al secondo anno di prova (primo anno ufficiale), oltre alla conferma della domanda di iscrizione, che dovra' pervenire entro le date definite ai destinatari indicati al punto 1.3, dovranno essere inviati: i risultati della prova descrittiva effettuata secondo le modalita' indicate al punto 2 e le valutazione dell'omogeneita'; i risultati della prova agronomica sulla varieta' eseguita secondo il protocollo d'esame riportat nell'allegato n. 4 o 5; i risultati delle determinazioni qualitative eseguite secondo le metodiche di riferimento riportate nell'allegato n. 7 o 8; i risultati di eventuali accertamenti speciali. Al Centro di coordinamento i risultati delle prove devono essere inviati in forma elettronica. Per l'anno di prova ufficiale il costitutore deve inviare entro le date definite il seguente materiale: 2 kg di seme della nuova varieta'; 0,2 kg per ciascun componente nel caso di varieta' ibrida; 0,2 kg per ciascuna delle linee parentali dei componenti. Qualora risultino discrepanze tra i risultati dei due anni di prova, il MiPAAF, su parere della commissione sementi, d'intesa con il costitutore, dispone l'effettuazione di un ulteriore anno di prova. 5. Rapporti con il costitutore. Il costitutore deve essere informato tempestivamente dal Centro di coordinamento di problemi che dovessero insorgere nel corso delle prove. Al termine del primo anno di prove ufficiali, i dati provvisori rilevati sulle nuove varieta' verranno messi a disposizione del costitutore interessato. Al termine del secondo anno di prove ufficiali, i dati finali rilevati sulle nuove varieta' verranno messi a disposizione del costitutore interessato dopo le valutazioni della Commissione Sementi. 6. Costi delle prove. I costi delle prove effettuate secondo le modalita' previste nel presente protocollo sono riportati nell'allegato n. 9. Eventuali accertamenti speciali, di cui al punto 1.6 sono definiti in termini di costi dal Centro di coordinamento d'intesa con il MiPAAF; la loro effettuazione e' subordinata all'accettazione da parte del costitutore delle condizioni definite dal protocollo per l'esecuzione dell'accertamento speciale e del relativo costo. Qualora il costitutore si avvalga della possibilita' di cui al precedente punto 4 il costo, relativamente all'anno di, prova realizzato a sua cura, e' limitato alla spesa di coordinamento. |
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