Gazzetta n. 92 del 19 aprile 2012 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 15 marzo 2012
Approvazione definitiva della lista degli eventi di particolare rilevanza per la societa' di cui e' assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro. (Deliberazione n. 131/12/CONS).


L'AUTORITA'
NELLA sua riunione di Consiglio del 15 marzo 2012;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;
VISTO, in particolare, l'articolo 3-bis, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come introdotto dall'art. 51 della legge 1 marzo 2002, n. 39, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002, secondo il quale "Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non possono esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse acquisiti dopo il 30 luglio 1997 su eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare importanza per la societa' da uno Stato membro dell'Unione europea, in modo da privare una parte importante del pubblico residente in tale Stato della possibilita' di seguire tali eventi su di un canale liberamente accessibile in diretta integrale o parziale o, a causa di ragioni di pubblico interesse, in differita integrale o parziale, secondo le modalita' previste per ogni singolo evento dalla normativa di tale Stato, quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee";
VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell' 11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, e in particolare l'articolo 14 che sostituisce l'articolo 3-undecies, gia' articolo 3-bis della direttiva 89/552/CE come introdotto dalla direttiva 97/36/CE;
VISTO l'articolo 14, comma 2, della direttiva 2010/13/UE, il quale prevede che "Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o da adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto dell'Unione e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione chiede il parere del comitato di contatto di cui all'articolo 29", e il comma 3 del medesimo articolo che subordina l'opponibilita' delle liste nazionali alle emittenti stabilite in altri Stati membri alla verifica di compatibilita' comunitaria con decisione della Commissione previo parere positivo del Comitato di contatto della Commissione europea, che riunisce nel suo consesso rappresentanti di tutti gli Stati membri per le materie coperte dalla citata direttiva;
VISTO l'elenco consolidato delle misure ai sensi dell'articolo 3-bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europa C 17 del 24 gennaio 2008;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 2010, recante il "Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";
VISTO, in particolare, l'articolo 32-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, cosi' come introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, il quale dispone che "Con deliberazione dell'Autorita' e' compilata una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la societa' di cui e' assicurata la difusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in diferita. L'Autorita' determina altresi' se le trasmissioni televisive di tali eventi debbano essere in diretta o in differita, in forma integrale ovvero parziale. La lista e' comunicata alla Commissione Europea secondo quanto previsto dall'articolo 3-undecies della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, del Consiglio, come da ultimo modificata dalla direttiva 2007/65/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio";
VISTA la delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999 recante approvazione della "Lista degli eventi di particolare rilevanza per la societa' da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;
VISTA la delibera n. 352/08/CONS recante approvazione del "Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 agosto 2008, n. 197;
VISTA la delibera n. 302/10/CONS del 24 giugno 2010, recante "Consultazione pubblica sullo schema di delibera di approvazione della lista degli eventi di particolare rilevanza per la societa' di cui e' assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro" pubblicata nel Supplemento ordinario n. 170 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 luglio 2010, n. 174;
CONSIDERATA la necessita' di adottare misure compatibili con il diritto dell'Unione europea, volte a proteggere il diritto all'informazione, garantendo un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la societa' ed assicurando, nel contempo, che le emittenti soggette alla giurisdizione italiana non trasmettano eventi rientranti in tale categoria in esclusiva e con modalita' tali da privare una parte importante del pubblico della possibilita' di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su palinsesti liberamente accessibili;
CONSIDERATO che le misure adottate da uno Stato membro non devono costituire uno strumento di discriminazione o di chiusura del mercato verso le emittenti degli altri Stati membri, verso i detentori di diritti o altri operatori economici, ne' avere un impatto culturalmente negativo sul mercato, per esempio ostacolando senza necessita' la circolazione dei diritti di trasmissione di eventi culturalmente rilevanti o riducendo seriamente le fonti di finanziamento di tali eventi a livello europeo, rendendosi, pertanto, necessario conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la necessita' di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale;
CONSIDERATO quanto previsto dalla Commissione europea nel documento di lavoro CC TVSF (97) 9/3, in applicazione dell'articolo 3-bis della direttiva 89/552/CEE come introdotto dalla direttiva 97/36/CE, in merito ai requisiti che devono essere soddisfatti dagli eventi di particolare rilevanza per la societa' che gli Stati membri possono richiedere essere trasmessi in chiaro e agli obblighi degli Stati membri quanto alla necessita' di fare si', con mezzi adeguati nel contesto della loro legislazione, che le emittenti soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi da esse acquistati in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilita' di seguire gli eventi considerati di particolare rilevanza per la societa'. In particolare, gli Stati membri possono prevedere modalita' di intervento che prevedano sia di applicare sistemi sanzionatori immediati in caso di esercizio dei diritti di esclusiva in dispregio del citato articolo 3-bis lasciando all'emittente la responsabilita' della scelta se acquisire o meno i diritti di trasmissione in esclusiva di eventi indicati nella lista, sia di valutare la responsabilita' delle emittenti titolari dei diritti di esclusiva alla luce della effettiva possibilita' tecnica di copertura, dell'equita' della remunerazione dei diritti in sub-licenza e dei comportamenti commercialmente scorretti da parte delle emittenti a cui vengano offerti, a condizioni eque, diritti di sub-licenza;
CONSIDERATO che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle liste adottate dagli Stati membri conformemente alle procedure di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, della direttiva 2010/13/UE, consente l'opponibilita' degli eventi ivi indicati alle emittenti stabilite in Stati membri diversi da quello che ha adottato la lista, cosi' derivandone l'obbligo per le emittenti soggette alla giurisdizione di uno Stato membro di osservare le analoghe liste di eventi approvate da altri Stati membri, secondo il principio di reciproco riconoscimento;
CONSIDERATO che la citata delibera n. 8/99 non e' stata mai integrata a seguito del recepimento dell'articolo 3-bis, comma 3, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla direttiva 97/36/CE, nell'ordinamento italiano ad opera dell'articolo 51 della citata Legge comunitaria 2001, al fine di prevederne le modalita' attuative secondo quanto previsto dal citato documento della Commissione europea;
RITENUTO opportuno procedere ad un aggiornamento della lista di eventi di particolare rilevanza per la societa' adottata con la delibera n. 8/99, alla luce dell'evoluzione normativa in materia e delle migliori prassi sviluppate in altri Stati membri relativamente alle modalita' di risoluzione delle controversie che possono insorgere ove sia richiesto ad emittenti titolari dei diritti di esclusiva, ma prive dei necessari requisiti di copertura della popolazione, di cederli in sub-licenza con altri operatori provvisti dei necessari requisiti di copertura;
CONSIDERATI il crescente interesse della collettivita' per alcune discipline sportive non incluse nella lista vigente e l'elevato valore della musica lirica all'interno del patrimonio culturale italiano;
RITENUTO che, in forza dell'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sussiste un potere di carattere generale in capo all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra utenti e operatori o tra questi ultimi;
RITENUTO opportuno applicare alle controversie che possono insorgere tra emittenti soggette alla giurisdizione italiana o tra queste ed emittenti soggette alla giurisdizione di altri Stati membri in merito alla definizione del prezzo equo per la cessione in sub-licenza di diritti di trasmissione di eventi dichiarati di particolare importanza per la societa';
AVUTO RIGUARDO ai contributi pervenuti in sede di consultazione pubblica, alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta e, altresi', alle risposte pervenute da parte dei soggetti che l'Autorita' ha interpellato al riguardo, per cui sullo schema di cui alla citata delibera n. 302/10/CONS in ordine all'inserimento ovvero alla conferma dei seguenti eventi: le Olimpiadi estive ed invernali; la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio; la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio; tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in incontri valevoli per le qualificazioni ai campionati del mondo e ai campionati europei; la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane; il Giro d'Italia; il Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1; il Gran Premio d'Italia motociclistico di Moto GP; le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby alle quali partecipi la squadra nazionale italiana; la finale e le semifinali della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Internazionali d'Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani; il campionato mondiale di ciclismo su strada; le regate di vela dell'America's Cup alle quali partecipino barche italiane; il Festival della musica italiana di Sanremo; la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano. Al riguardo si sono espressi i seguenti soggetti: l'associazione delle emittenti radiofoniche e televisive AERANTI CORALLO; RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a.; Reti Televisive Italiane S.p.a.; SKY Italia S.r.l.; Telecom Italia Media S.p.a.; FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO - SETTORE PALLANUOTO; FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO; FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO; FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS; INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION; DORNA WORLDWIDE; FEDERATION INTERNATIONALE DE NATATION; FEDERATION INTERNATIONALE DE VOLLEYBALL; INTERNATIONAL CYCLING UNION; SIX NATIONS RUGBY LTD; TEATRO LA FENICE, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti: In linea generale, i soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica hanno espresso apprezzamento per l'intenzione dell'Autorita' di procedere all'aggiornamento della delibera n. 8/99, ad oltre dieci anni dalla sua entrata in vigore, e, soprattutto, di voler sottoporre lo schema di modifica a consultazione pubblica, cosa non avvenuta in occasione della delibera originaria in quanto adottata prima della delibera n. 278/99 recante la procedura per lo svolgimento delle consultazioni pubbliche. Tali soggetti hanno partecipato costruttivamente, proponendo altresi', in taluni casi, l'inclusione di ulteriori eventi rispetto a quelli inclusi nella lista posta a consultazione.
L'Italia e' stata tra i primi Stati membri dell'Unione europea ad adottare una lista di eventi di particolare rilevanza per la societa', in ottemperanza alla direttiva 89/552/CEE (cd. Televisione senza frontiere), ed e' oggi tra i primi Stati membri ad attivarsi per procedere al suo aggiornamento, in ossequio alla direttiva 2010/13/UE.
Premesso che lo schema di delibera sottoposto a consultazione consiste in un articolo unico e che i partecipanti alla consultazione pubblica si sono focalizzati su taluni aspetti in particolare, si riportano di seguito, per comodita' espositiva, le posizioni principali dei soggetti intervenuti e le osservazioni dell'Autorita', suddivise per argomento.
In via di premessa generale, si rileva che con riferimento al mantenimento nella lista degli eventi gia' presenti nessuno dei partecipanti alla consultazione ha espresso obiezioni, salva una riserva di ordine generale da parte di un soggetto quanto ai singoli eventi di cui all'art. 2, comma 3, della delibera n. 8/99. Considerato il permanere dei requisiti attestanti la rilevanza degli eventi, gia' valutati positivamente dalla Commissione europea nella sua decisione del 25 giugno 2007, n. 2007/475/CE, con cui essa si e' espressa sulla compatibilita' con il diritto comunitario delle misure adottate dall'Italia a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, si ritiene che venga pertanto legittimata la permanenza degli stessi all'interno della lista.
Preme in questa sede dare alcuni preliminari specificazioni di ordine generale, con riferimento ad ipotesi che, seppur eccezionali, potrebbero verificarsi in concreto in due situazioni limite: ci si puo' porre, infatti, il problema di cosa possa accadere qualora i diritti degli eventi di grande rilevanza per la societa' vengano acquistati in esclusiva da un soggetto non qualificato a garantire la visione al 90% della popolazione, oppure qualora i diritti non siano acquistati da nessun operatore, aspetti, questi, che assumono particolare rilievo ai fini della valutazione della lista degli eventi non criptabili in termini di compatibilita' comunitaria.
Con riferimento alla prima eventualita' - quella dell'acquisto da parte di un soggetto non qualificato -, ferma restando la possibilita' che piu' soggetti acquisiscano non in esclusiva i medesimi diritti, al fine di assicurare effettivita' alla norma, i diritti degli eventi interessati dalla lista, eventualmente acquisiti in esclusiva, dovranno essere ceduti in sub-licenza a un operatore in chiaro che possa garantirne la visione alla percentuale di popolazione prevista. Una siffatta evenienza si e' gia' verificata nella prassi, laddove un operatore a pagamento, ovvero Sky Italia srl, ha acquistato in esclusiva tutti gli incontri del campionato del mondo di calcio, in cui rientrano ovviamente anche tutti gli incontri disputati dalla nazionale italiana, nonche' la semifinale e la finale, gia' inclusi nella lista di cui alla delibera n. 8/99: in tal caso Sky ha ceduto in sub-licenza alla Rai i diritti relativi agli incontri inclusi nella lista, oltre a ulteriori incontri.
Sul punto soccorrono anche le previsioni sulla risoluzione delle controversie sulla corresponsione di un equo compenso per la concessione in sub-licenza ad un operatore qualificato dei diritti esclusivi di trasmissione, volte ad evitare che possano verificarsi situazioni di esproprio dei diritti ove dovessero esservi inviti ad offrire solo da parte di soggetti non qualificati, quali operatori a pagamento o senza la necessaria copertura della popolazione. Al fine di assicurare che i diritti vengano ceduti a condizioni di mercato di carattere equo, ragionevole e non discriminatorio, si ritiene opportuno prevedere espressamente che sia consentita la trasmissione degli eventi da parte di emittenti anche non qualificate, attraverso un apposito regime di deroghe che permetta, anche nell'ambito di una procedura di risoluzione delle controversie, di trasmettere l'evento senza rispettare le condizioni poste dalla direttiva e dalla normativa di recepimento (una soluzione simile e' peraltro prevista dalla normativa francese, nel Decreto 2004-1392 del 22/12/04, approvato con decisione della Commissione 2007/480/CE).
Nella seconda ipotesi - quella di mancanza di acquirenti -, per quanto remota sia l'eventualita' che nessuno acquisisca i diritti di un evento incluso nella lista, neppure sulla televisione a pagamento o su emittenti prive della necessaria copertura, e' tuttavia opportuno evidenziare che il valore di tali diritti sarebbe di fatto azzerato dall'assenza di interesse del mercato per la trasmissione degli eventi cui si riferiscono. Quali strumenti di salvaguardia dell'efficacia della lista, sarebbe possibile addivenire, da un lato, ad una cessione a titolo gratuito al solo fine di dare visibilita' all'evento, dall'altro, in caso di reiterato insuccesso della cessione, all'eliminazione dell'evento dalla lista per venir meno dei suoi requisiti essenziali.
Al fine di tradurre in una norma di carattere generale le preoccupazioni di cui si e' detto, e' stato previsto che qualora nessun'emittente qualificata dovesse formulare, rispetto alla proposta di cessione da parte del detentore dei diritti, alcuna offerta o non formularla a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, gli stessi potranno essere esercitati anche in deroga alle condizioni previste dalla delibera.
In ogni caso e' fatta salva, per garantire al cittadino/utente di essere informato sull'evento e i suoi esiti, l'applicazione dei principi del diritto di cronaca e conseguentemente anche il ricorso alla disciplina dei brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico, approvata dall'Autorita' al termine di una procedura di consultazione pubblica con il regolamento allegato alla delibera n. 667/10/CONS del 17 dicembre 2010.
1. Con riferimento alla riduzione della percentuale minima della popolazione cui debba essere consentita la visione dell'evento dal 90% all'80%
Posizione degli operatori

Un soggetto propone di mantenere invariata la previsione della percentuale di popolazione pari al 90% indicata nella lista approvata con la delibera n.8/99. Un altro soggetto, invece, ritiene opportuno prevedere la soglia dell'80% della popolazione, specificando che la trasmissione avvenga mediante una piattaforma in grado di raggiungere la soglia di popolazione indicata.
Osservazioni

La proposta sollevata da un soggetto di stabilire come soglia il 90% di copertura della popolazione non appare meritevole di accoglimento in quanto la soglia dell' 80% della popolazione e' coerente con quanto stabilito dall'Autorita' con la delibera 353/11/CONS, laddove ha previsto per gli operatori di rete terrestre l'obbligo di una adeguata copertura del bacino assegnato, comunque non inferiore all'80 per cento della popolazione del bacino stesso, da raggiungere nell'arco di cinque anni dall'assegnazione del diritto di uso delle frequenze.
Con riferimento alla proposta che relativa alla specificazione che le trasmissioni debbano avvenire su piattaforma in grado di raggiungere la percentuale di popolazione richiesta, si ritiene che tale proposta non sia ne' necessaria ne' proporzionata rispetto allo scopo, non potendo l'Autorita', ne' in base alla direttiva, ne' al decreto di recepimento, imporre le modalita' tecniche con cui debba essere soddisfatto il parametro della quota di popolazione da raggiungere, che sono invece da intendersi lasciate alla scelta degli operatori di settore.
2. Con riferimento all'opportunita' di inclusione di nuovi eventi nella lista
Posizione degli operatori

Un soggetto evidenzia in primis la necessita' di regolamentare l'inserimento di nuovi eventi nella lista di cui alla delibera n. 8/99 con precise disposizioni, stante l'impatto che cio' avrebbe sull'attivita' di acquisizione dei diritti di trasmissione, sui rapporti tra le parti, nonche' sull'esecuzione dei contratti. Sarebbe, pertanto, opportuno prevedere un lasso di tempo minimo (non inferiore ad un anno) tra l'inclusione dell'evento nella lista e la data di svolgimento dello stesso, in modo da tener conto dei tempi di negoziazione dei diritti di trasmissione televisiva e delle durate dei relativi contratti.
Un altro soggetto evidenzia che l'acquisizione in esclusiva dei diritti di utilizzazione di un evento (in particolare sportivo) costituisce una prassi che consente alle emittenti di proporre ai telespettatori un'offerta particolarmente appetibile, assicurando nel contempo una migliore tutela giuridica al licenziatario. Un'eventuale misura restrittiva dell'esclusivita' deve pertanto essere giustificata da motivi imperativi di pubblico interesse, che gli eventi che si propone di inserire non sembrano rispecchiare. Tale soggetto specifica altresi' di non essere contraria alla formazione di un'unica lista di eventi, ma di non ritenere di aggiungerne ulteriori rispetto a quelli elencati dalla delibera n. 8/99, in quanto a suo giudizio nessuno degli eventi sportivi o culturali, la cui inclusione si propone, risponde alle condizioni richieste dalla Commissione europea. Richiede pertanto che la lista rimanga invariata.
Osservazioni

Si ritiene di accogliere parzialmente il rilievo di un soggetto nella parte in cui chiede di fare salvi gli effetti dei contratti gia' conclusi. Infatti, si evidenzia che la previsione di un lasso di tempo non inferiore a un anno, da cui far decorrere l'efficacia della delibera, avrebbe l'effetto di svuotarla di significato, impedendosi per la durata di tale periodo il raggiungimento della finalita' essenziale di questa, ovvero la tutela del pubblico, cui deve essere consentita la possibilita' di seguire gli eventi, ritenuti di particolare rilevanza per la societa', su un palinsesto gratuito, senza costi supplementari per l'acquisto di impianti tecnici. Si ritiene pertanto ragionevole, al fine di contemperare la menzionata esigenza di tutela del pubblico con la necessita' di non incidere negativamente su eventuali trattative in corso, prevedere un rinvio dell'entrata in vigore della delibera di approvazione al 1 settembre 2012 in modo da assicurare una vacatio di durata congrua in rispetto al calendario sportivo di molti eventi inclusi nella lista e in modo da coincidere con l'inizio di una nuova stagione sportiva al termine dei grandi eventi estivi (quali ad esempio le olimpiadi estive di Londra e i campionati europei di calcio).
Con riferimento a quanto esposto dal soggetto che si dice contrario all'inclusione di ulteriori eventi nella lista, preme in questa sede specificare, con riferimento ad una valutazione sull'impatto derivante dall'inserimento dei nuovi eventi nella lista, che l'inclusione non azzera il valore commerciale di tali diritti, poiche' non obbliga i detentori dei diritti a cederli a qualunque condizione. Inoltre si ricorda che, benche' l'inclusione di un evento nella lista limiti, ma per derivazione comunitaria, la liberta' d'impresa, tale restrizione e' giustificata in quanto mira a tutelare il diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la societa'. Inoltre, proprio al fine di assicurare una tutela delle varie posizioni interessate, che garantisca un corretto bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco, l'Autorita', nell'approvare lo schema di delibera sottoposto a consultazione pubblica, ha ritenuto di prevedere una procedura di risoluzione delle controversie.
3. Con riferimento ai nuovi eventi da inserire nella lista
Posizioni degli operatori

Un soggetto suggerisce di includere tutti gli incontri dei Mondiali e dei campionati Europei di calcio, e non solo quelli disputati dalla nazionale italiana, in quanto si tratta di eventi comunque di grande interesse per una vasta porzione dell'utenza, che per svariati decenni sono stati trasmessi in chiaro dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e solo da alcuni anni, viceversa, sono stati resi disponibili, nella loro totalita', soltanto ai sottoscrittori di servizi televisivi a pagamento.
Un altro soggetto ritiene opportuno estendere la previsione della trasmissione in diretta a tutti gli eventi contenuti nella lista, salvo i casi in cui, per natura dell'evento o in ragione dell'orario in cui questo ha luogo, tale previsione non sia attuabile. Propone, inoltre, di aggiungere alla lista i campionati mondiali di nuoto e atletica, la semifinale e le finali degli incontri di Tennis di Tornei del "Grande Slam" in presenza di atleti italiani, il torneo Six Nations di rugby. Quest'ultimo evento, limitatamente agli incontri disputati dalla squadra nazionale italiana, e' supportato anche da un altro soggetto.
Un soggetto propone l'inclusione nella lista di alcuni eventi culturali, quali il Carnevale di Venezia, Carnevale di Viareggio, Festa dei lavoratori e Concerto del I maggio, Festival dei due Mondi, Giffoni Film Festival, Festival del Cinema di Venezia, Festival lirico Arena di Verona, Festival Internazionale del Film di Roma.
Un soggetto ritiene che nessuno degli eventi proposti nello schema di delibera risponda ad almeno due delle condizioni poste dalla Commissione europea nel documento di lavoro CC TVSF (97) 9/3, conseguentemente richiede che la lista di cui alla delibera n. 8/99 rimanga invariata. Nello specifico ritiene che:
a) il Gran Premio Moto GP non interessi altre persone oltre a quelle che normalmente seguono l'evento, non coinvolga la squadra nazionale in quanto i team sono organizzati per costruttori di moto, non possa essere considerato di importanza culturale, ne' un catalizzatore dell'identita' italiana;
b) i campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo e rugby non interessino altre persone oltre a quelle che normalmente seguono l'evento, non siano di importanza culturale, ne' un catalizzatore dell'identita' italiana, non abbiano attirato un ampio pubblico di telespettatori. Inoltre, con riferimento al rugby, rileva che i tesserati in Italia, in base ai dati del CONI, sono pari a 52.000, il che varrebbe a dimostrare che tale sport non gode di risonanza speciale e generalizzata nel nostro Paese;
c) la Coppa Davis e gli Internazionali di tennis (finali e semifinali cui partecipino atleti italiani) non interessino altre persone oltre a quelle che normalmente seguono l'evento, non siano di importanza culturale, ne' un catalizzatore dell'identita' italiana, non abbiano attirato un ampio pubblico di telespettatori;
d) il mondiale di ciclismo su strada, che e' stato trasmesso in chiaro per l'ultima volta da Raitre nel 2001, riportando uno share del 13%, non sia pertanto tradizionalmente trasmesso in chiaro, inoltre non interessi altre persone oltre a quelle che normalmente seguono l'evento, ne' sia un catalizzatore dell'identita' italiana;
e) quanto teste' esposto valga anche per le regate di vela dell'America's Cup cui partecipino barche italiane. L'operatore rappresenta che la trasmissione da parte di Raitre e LA7 di tale evento nel 2010 ha totalizzato uno share del 2.2% e del 2.4%, mentre nel 2007, quando partecipavano barche italiane, su La7 si era totalizzato uno share del 6.6%;
f) con riferimento infine alla Prima della Scala di Milano, l'operatore obietta che tale evento non e' tradizionalmente trasmesso dalla tv in chiaro, inoltre non e' catalizzatore dell'identita' italiana. Con riferimento alla proposta di inserire nella lista la finale e la semifinale del campionato mondiale di pallanuoto cui partecipi la nazionale italiana, un soggetto esprime vivo apprezzamento per l'attenzione e la sensibilita' dimostrate dall'Autorita' nei confronti della pallanuoto e dell'intero movimento natatorio, auspicando che la proposta sia approvata in quanto cio' rende merito agli sforzi delle Societa', degli atleti e delle professionalita' federali per diffondere ed accrescere l'interesse suscitato dalla disciplina. Altro soggetto ritiene che tali eventi soddisfino i requisiti e non solleva, pertanto, alcuna obiezione all'inserimento di questi nella lista.
Un soggetto concorda con la proposta di inserire le finali e semifinali del campionato mondiale di pallavolo e sottopone al vaglio dell'Autorita' l'inserimento di ulteriori eventi:

- campionati del mondo Indoor maschile e femminile a cadenza quadriennale;
- World League: competizione mondiale di pallavolo maschile a cadenza annuale;
- World Gran Prix: competizione mondiale di pallavolo femminile a cadenza annuale;
- Campionati europei maschili e femminili a cadenza biennale;
- Campionati Mondiali di Beach Volley.
Un soggetto ritiene che le finali e le semifinali del Campionato mondiale di pallacanestro possano entrare nella lista degli eventi anche in assenza della nazionale italiana, inoltre ritiene che possano inserirsi altresi' le finali e le semifinali dei Campionati europei nonche' tutte le partite disputate dalla nazionale italiana nelle fasi finali di questi due tornei.
Un soggetto accoglie con estremo favore la proposta dell'Autorita' di inserire nella lista le semifinali e la finale della Coppa Davis cui partecipino tennisti italiani e suggerisce altresi' di inserire anche le semifinali e la finale della Fed Cup, equivalente femminile della Coppa Davis, cui partecipi la nazionale italiana, peraltro attuale detentrice del titolo. Un altro soggetto ritiene che l'inclusione delle semifinali e della finale sia della Coppa Davis che della Fed Cup sia una decisione lodevole che condivide senz'altro.
Un soggetto ritiene che il Gran premio d'Italia di Moto GP non possa essere incluso nella lista, in quanto l'evento non e' di particolare importanza culturale, ne' un catalizzatore dell'identita' culturale italiana, i team non sono suddivisi per nazioni ma per costruttori, e ritiene non vi sia motivo di differenziare quello d'Italia dagli altri Gran Premi che rientrano nel Campionato di Moto GP, in quanto gli ascolti di tali eventi non si discostano particolarmente tra loro, oscillando al massimo del 15%.
Sul fronte del mondiale di ciclismo su strada, un soggetto ritiene che tale evento soddisfi i requisiti e non solleva, pertanto, alcuna obiezione all'inserimento di questo nella lista.
Un soggetto ritiene che, laddove le modalita' trasmissive derivanti dall'inserimento nella lista degli incontri della nazionale italiana di rugby del torneo Six nations siano quelle della trasmissione integrale e in diretta, potrebbe esservi un impatto sul valore dei diritti di trasmissione dell'evento, da questo commercializzati. Qualora, invece, la proposta riguardi l'inserimento nella lista della trasmissione di tali incontri in forma parziale e in differita, non avrebbe alcuna ragione di opporsi alla proposta ed anzi riterrebbe positivo assicurare che tutti gli incontri sostenuti dalla nazionale italiana di rugby ricevano adeguata copertura mediatica. Suggerisce, pertanto, di prevedere che, fatto salvo l'obbligo della trasmissione in diretta integrale degli eventi di cui ai punti b) e c) della lista (ovvero la finale e tutte le partite della nazionale italiana di calcio del campionato del mondo e del campionato europeo), per tutti gli altri eventi sia facolta' delle emittenti determinare le modalita' di trasmissione in chiaro, che potrebbero anche essere di differita parziale.
Osservazioni
Per ragioni di comodita' espositiva le argomentazioni dell'Autorita' saranno esposte esaminando in sequenza i singoli eventi su cui sono state presentate osservazioni da parte dei soggetti intervenuti nella consultazione.
In via generale, quanto alla richiesta di un soggetto di estendere l'obbligo di trasmissione in diretta integrale, attualmente previsto solo per gli incontri relativi ai campionati del mondo ed europeo di calcio, a tutti gli eventi inclusi nella lista, si ritiene di confermare l'impostazione della delibera n. 8/99 in quanto maggiormente elastica e piu' adeguata rispetto allo scopo di contemperare l'esigenza di assicurare agli utenti la visione degli eventi di particolare rilevanza, quali sono indubbiamente i due eventi in questione, con la tutela della liberta' di iniziativa economica delle emittenti che hanno deciso di investire in questo settore e questo nonostante il costante incremento di costo delle acquisizioni dei diritti di trasmissione. Peraltro, negli anni di applicazione della delibera n. 8/99 non sono state rappresentate criticita' su tale aspetto che inducano a modificare l'assetto corrente.
Calcio
In merito alla proposta di un soggetto di prevedere l'inserimento nella lista, e la conseguente necessaria trasmissione in chiaro, di tutti gli incontri afferenti ai Campionati di calcio mondiali ed europei, si rileva che seppure le competizioni sportive indicate siano tra le piu' prestigiose con riferimento alla disciplina calcistica, e' tuttavia evidente il diverso e indubbiamente superiore coinvolgimento del pubblico italiano relativamente ad un incontro che veda impegnata la squadra nazionale - rispondente quindi ai criteri a), c) e d) di cui al documento CC TVSF (97) 9/3 della Commissione (ovvero a) l'evento interessa altre persone oltre a quelle che normalmente lo seguono, c) coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo, d) e' stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia) - rispetto ad un incontro tra squadre di altri Paesi, che risponderebbe solo al requisito sub d) in quanto tradizionalmente trasmesso in chiaro in passato. Questo rilievo non e' ovviamente valevole per la finale o le semifinali del campionato mondiale o europeo, meritevoli di inserimento nella lista de qua in quanto costituiscono l'esito di quelle che sono reputate le manifestazioni sportive calcistiche a livello internazionale di maggior richiamo per il pubblico televisivo e pertanto rispondenti anche ai criteri a) e d).
A riguardo, il Tribunale dell'Unione ha depositato, in data 17 febbraio 2011 le sentenze relative alle cause T-385/07 (FIFA c. Commissione europea, sostenuta da Regno del Belgio, Repubblica federale della Germania e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 giugno 2007, 2007/479/CE, sulla compatibilita' con il diritto comunitario delle misure adottate dal Belgio a norma dell'art. 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive) e T-68/08 (FIFA c. Commissione europea, sostenuta da Regno del Belgio e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE, sulla compatibilita' con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive.). Il Tribunale dell'Unione ha osservato, rispettivamente ai punti 71 e 69, che "sebbene il diciottesimo 'considerando' della direttiva 97/36 non prenda posizione sulla questione cruciale relativa all'inclusione di tutte o di una parte delle partite della Coppa del mondo in un elenco nazionale di eventi di particolare rilevanza per la societa', non sussistono validi motivi per concludere che, in linea di principio, solo le partite «prime» possano essere qualificate in tal modo e, pertanto, far parte di siffatto elenco". Pertanto le partite "prime" possono senz'altro considerarsi eventi di particolare rilevanza per la societa', mentre e' lasciata alla discrezionalita' degli Stati membri la scelta se includere o meno nella lista anche le partite "non prime", valutando nei casi di specie del Belgio e del Regno Unito, solo la legittimita' - appunto confermata - della loro eventuale inclusione nella lista.
Si rappresenta, inoltre, che gia' oggi il contratto su base volontaria di sub-licenza tra Sky e Rai per la trasmissione in chiaro del Campionato del mondo di calcio comprende altresi', oltre alla trasmissione in diretta di tutti gli incontri sostenuti dalla squadra nazionale italiana nel corso della competizione, anche la trasmissione di ulteriori 25 incontri, soddisfacendo cosi' l'interesse del pubblico a seguire anche incontri tra squadre nazionali straniere, ed essendo altresi' prevista la trasmissione su televisione in chiaro anche degli highlights di tutti gli incontri. Infine, appare il caso di ricordare che, ad ogni modo, tutti gli incontri relativi al campionato del mondo e al campionato europeo di calcio, nonche' tutte le partite della squadra nazionale italiana di calcio in competizioni ufficiali, rientrano nell'ambito di applicazione della citata disciplina della trasmissione di brevi estratti di cronaca, trovandosi cosi' un'ulteriore garanzia che assicuri un efficace contemperamento tra la tutela del diritto all'informazione sportiva e le ovvie aspettative di detentori di diritti, fornitori di servizi di media audiovisivi o loro intermediari. Alla luce della finalita' di dover bilanciare la tutela dell'utente, che e' ragionevolmente interessato alla visione anzitutto delle partite "prime", con la riduzione al minimo degli impatti restrittivi sulla concorrenza (anche in ragione dell'elevato costo di acquisizione dei diritti di trasmissione) e valutato l'impatto che avrebbe sul mercato l'eventuale ampliamento della lista degli eventi imponendo la trasmissione in chiaro di tutte le partite del Campionato, e dunque anche di quelle "non prime", non sembra accoglibile l'istanza avanzata da questo soggetto.
Al fine di assicurare una tutela rafforzata dell'interesse del pubblico a seguire gli eventi calcistici che coinvolgano la squadra nazionale, si e' infine ritenuto preferibile conservare la formulazione iniziale della norma che fa riferimento alla piu' ampia nozione di competizioni ufficiali tout court anziche' ai soli incontri valevoli per le qualificazioni ai campionati europei e mondiali di calcio.
Si conferma pertanto la presenza in lista degli eventi calcistici indicati nella delibera in quanto rispondenti ai criteri a), c) e d).
MotoGP
Con riferimento al Gran Premio di MotoGP, laddove due soggetti sostengono che il campionato non sia disputato tra "squadre nazionali", si rappresenta che questo e', invero, organizzato per team di costruttori di motociclette e strutturato in modo da aversi una duplice classifica: una dei team di costruttori e una dei piloti. Si ricorda che per ogni Gran Premio, ai primi 15 piloti classificati delle singole classi vengono, infatti, assegnati dei punti in ordine decrescente che sommati, alla fine della stagione, designano il "Campione Mondiale" della classe d'appartenenza. Per l'assegnazione dei punti relativi al "Titolo Costruttori" ci si basa sempre sul punteggio assegnato ai piloti, ma si sommano solo i punti conquistati dal migliore piazzamento per gara di ogni scuderia. Tra i team di costruttori e' presente, peraltro, uno italiano (Ducati) che, inoltre, schiera attualmente un pilota italiano (Valentino Rossi), molto noto e che gode di grande riscontro presso il pubblico, anche quello che normalmente non si interessa a tale disciplina, tanto da essere impiegato anche come testimonial di messaggi pubblicitari. Innegabile e' quindi la rilevanza non solo dei risultati del pilota, ma anche del piazzamento della casa costruttrice.
Il medesimo principio soggiace all'inserimento nella lista, avvenuto gia' nel 1999, del Gran Premio d'Italia di Formula 1, inserimento ritenuto condivisibile dalla Commissione europea nella citata decisione del 25 giugno 2007 sulla compatibilita' con il diritto comunitario delle misure adottate dall'Italia a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva TVSF (decisione n. 2007/475/CE). In particolare, al considerando n. 9, la Commissione riconosceva che "La particolare rilevanza in Italia e la specifica importanza culturale per la popolazione italiana, ampiamente riconosciuta, del Gran Premio automobilistico d'Italia di Formula 1 deriva dai grandi successi conseguiti dalle marche automobilistiche italiane nelle gare di Formula 1" (enfasi aggiunta). Tale medesimo principio veniva ribadito dalla Commissione anche nell'approvazione in pari data della lista degli eventi adottata dalla Francia (decisione n. 2007/480/CE), nella quale e' inserito l'omologo Gran premio di Francia di Formula 1, ritenuto avere "un'importanza particolare in Francia, vista l'importanza di tale evento per i costruttori francesi di auto da corsa" (enfasi aggiunta). Sembra piu' che ragionevole, ed anzi sembrerebbe discriminatorio il contrario, estendere le medesime considerazioni effettuate con riferimento alla Formula 1 anche al Moto GP, stante la grande risonanza nel mondo del prestigioso marchio della scuderia italiana Ducati. Alla luce di quanto precede non sembra accoglibile l'interpretazione sostenuta da questi due soggetti.
Non puo', oltre a cio', negarsi che il Gran Premio di MotoGP abbia un nutrito seguito e che le competizioni che vedono impegnati i piloti piu' noti godano di ragguardevole risonanza presso il grande pubblico, oltre a quello che normalmente segue il motociclismo: infatti, gli ascolti delle ultime due edizioni di MotoGP oscillano tra i 2,5 e i 6 milioni, con picchi di 8 milioni nei casi di gran premi decisivi di fine stagione. La tabella seguente riassume i dati di ascolto degli ultimi quattro Gran Premi d'Italia di MotoGP nel periodo 2007-2010.


--------------------------------------------------------------------- Gran premio data broadcaster modalita' ascolti share ---------------------------------------------------------------------
Mugello 06/06/2010 RTI diretta 4.800.000 34% ---------------------------------------------------------------------
Mugello 31/05/2009 RTI diretta 6.792.000 39% ---------------------------------------------------------------------
Mugello 01/06/2008 RTI diretta 7.154.000 44% ---------------------------------------------------------------------
Mugello 03/06/2007 RTI diretta 8.000.000 46% ---------------------------------------------------------------------

I dati evidenziano un grande interesse per tale disciplina, con scostamenti dipendenti dai risultati di piloti e veicoli italiani. Infatti, la leggera flessione di ascolti registrata nel 2010 coincide con l'assenza dalle gare, per un infortunio, del pilota italiano Valentino Rossi. Un calo di ascolti che quindi vale ad attestare non solo la rilevanza, per la societa' italiana, della partecipazione alla gara del veicolo prodotto da una casa costruttrice italiana, ma anche come la presenza del singolo pilota di nazionalita' italiana costituisca un elemento che incide non poco sugli ascolti dell'evento. Alla luce di quanto precede, risulta che l'evento gode di una risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessa anche un pubblico che normalmente non lo segue, proprio in ragione del coinvolgimento di piloti e costruttori italiani in un torneo internazionale di grande rilievo, ed e' tradizionalmente trasmesso in chiaro con ascolti molto elevati pertanto si reputano soddisfatti i criteri di cui ai punti a) - suffragato, altresi', dalle motivazioni di cui al criterio c) - e d) del documento CC TVSF (97) 9/3.
Pallacanestro, pallanuoto e pallavolo
Con riferimento alle finali e semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo alle quali partecipi la squadra nazionale italiana si rileva innanzitutto che questi non costituiscono "nuovi eventi aggiunti alla lista di cui alla delibera 8/99" come afferma un soggetto. Lo stesso, nel proprio contributo, dichiara di non essere contrario alla formulazione di un'unica lista in luogo dei due elenchi attualmente contenuti ai commi 1 e 3 dell'articolo 2, della delibera n. 8/99. Sul punto si rileva che gli eventi in parola, infatti, erano gia' previsti dalla citata delibera, in quanto contemplati dall'articolo 2, comma 3, in cui l'Autorita', gia' allora, si riservava di modificare la lista di cui al comma 1, includendovi taluni eventi ("L'Autorita' si riserva di emendare, in un tempo congruo, la lista di cui al comma 1 in particolare mediante l'inclusione dei seguenti eventi: a) le finali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo alle quali partecipi la squadra nazionale italiana; b) la finale e le semifinali della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana; c) il campionato mondiale di ciclismo su strada") e che, peraltro, negli ultimi anni tali discipline sportive si sono assicurate un nutrito seguito di pubblico ed un crescente interesse da parte della collettivita'.
La tabella seguente riassume i dati disponibili relative alle ultime edizioni dei mondiali di pallacanestro, pallavolo. e pallanuoto; non sono, invece, disponibili dati relativi alle finali di tali competizioni, in quanto squadre nazionali italiane non si sono mai qualificate per le finali. Relativamente alla pallacanestro si evidenzia come la nazionale italiana non abbia partecipato alle edizioni dei mondiali disputate negli anni 2010, 2002 e 1998 e come l'unico dato disponibile sia il 2006. Con riferimento alla pallanuoto e alla pallavolo non sono disponibili dati di ascolto relativi alle edizioni precedenti.


--------------------------------------------------------------------- Pallacanestro Mondiali ---------------------------------------------------------------------
Partita data broadcaster modalita' ascolti share ---------------------------------------------------------------------
Italia-Cina 18/08/2006 RAI diretta 1.941.000 13%
(girone) --------------------------------------------------------------------- Pallavolo Mondiali ---------------------------------------------------------------------
Partita data broadcaster modalita' ascolti share ---------------------------------------------------------------------
Italia-Brasile 09/10/2010 RAI diretta 3.500.000 14%
1/2 finale --------------------------------------------------------------------- Pallanuoto Mondiali ---------------------------------------------------------------------
Partita data broadcaster modalita' ascolti share ---------------------------------------------------------------------
Italia-USA 26/07/2009 RAI3 diretta 1.143.000 7%
1/4 finale ---------------------------------------------------------------------

Alla luce di quanto precede, si reputano soddisfatti i criteri di cui ai punti a), c) e d) del documento CC TVSF (97) 9/3, in quanto a) tali eventi godono di una risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano anche un pubblico che normalmente non li segue, c) coinvolgono una squadra nazionale in un torneo internazionale di grande rilievo e d) sono tradizionalmente trasmessi in chiaro con un ampio pubblico di telespettatori come evidenziato nella tabella che precede. I dati citati sono inoltre riferiti a fasi dei tornei di importanza minore rispetto ad eventuali finali e semifinali.
Per quanto riguarda la proposta di un soggetto di inserire nella lista anche i campionati di nuoto e di atletica, in assenza di dati di ascolto che ne attestino il seguito ottenuto presso il pubblico, deve ritenersi che seppur tradizionalmente trasmessi in chiaro, essi non siano rispondenti ad almeno due dei requisiti imposti dalla Commissione europea.
Gli eventi proposti da un soggetto (campionati del mondo Indoor maschile e femminile a cadenza quadriennale, il World League, World Gran Prix, Campionati europei maschili e femminili a cadenza biennale, Campionati Mondiali di Beach Volley) e da un altro soggetto (finali e semifinali del Campionato mondiale di pallacanestro anche in assenza della nazionale italiana, finali e le semifinali dei Campionati europei nonche' tutte le partite disputate dalla nazionale italiana nelle fasi finali di questi due tornei), pur trattandosi di prestigiose competizioni, non rispondono tuttavia ad almeno due delle condizioni poste dalla Commissione europea nel documento di lavoro CC TVSF (97) 9/3, indicato nel quesito n. 1 dello schema di delibera sottoposta a consultazione, e, di conseguenza, non possono essere ritenuti eventi di particolare rilevanza per la societa'.
Rugby
Con specifico riferimento al rugby, non puo' in questa sede negarsi il crescente seguito di cui gode questa disciplina sportiva presso il pubblico italiano, testimoniato indubitabilmente dal torneo Six nations, la cui inclusione nella lista eventi e' stata in questa sede proposta da due soggetti. Non appare meritevole di accoglimento l'obiezione presentata da un soggetto in merito allo scarso interesse per tale disciplina testimoniato dal numero di tesserati in Italia, in quanto il criterio non ha alcuna rilevanza ai fini della rispondenza o meno dell'evento ai requisiti della Commissione europea.
In via preliminare, si deve rilevare che l'Italia e' l'unico Paese partecipante al torneo di rugby Six Nations a non avere ancora incluso gli incontri di tale torneo nella propria lista di eventi.
Tale inclusione e' infatti avvenuta per tutti gli altri Paesi partecipanti a tale torneo (oltre all'Italia, si ricorda, partecipano Francia, Irlanda, Regno Unito - ivi comprendendosi Galles, Inghilterra e Scozia):
- in Francia sono inclusi nella lista eventi di particolare rilevanza "la finale del campionato di Francia di rugby, la finale della coppa europea di rugby, quando vi partecipi una squadra francese iscritta a uno dei campionati francesi, il torneo di rugby delle sei nazioni e le semifinali e la finale della coppa del mondo di rugby"; - in Irlanda, sono incluse "le partite disputate dalla nazionale irlandese nel torneo di rugby delle «Sei Nazioni» e nella fase finale della Coppa del Mondo di Rugby"; - nel Regno Unito "la finale della Rugby League Challenge Cup e la Coppa del mondo di rugby, le partite del torneo di rugby delle «Sei nazioni», alle quali partecipano le cosiddette «home countries» (Galles, Inghilterra, Irlanda e Scozia)".
Gli incontri di tale torneo, laddove disputati in stadi italiani, registrano un'elevatissima affluenza di pubblico e, finche' questi sono stati trasmessi in chiaro (da La7 dal 2004 al 2009, e precedentemente, dal 2000 al 2003 da Raitre) hanno goduto di un seguito assai elevato e con ascolti in crescita: asserisce un soggetto nel proprio contributo che le partite disputate dalla Nazionale italiana di rugby nel 2009 sono state seguite complessivamente da circa 10 milioni di spettatori; con riferimento a dati di ascolto piu' puntuali, risulta che la diretta degli incontri del Six nations su La7 e' stata seguita da una media di circa 1.000.000 spettatori, mentre con riguardo agli incontri disputati nel 2011, questi, trasmessi in diretta da Sky Italia srl (che, si ricorda, ha acquistato nel 2010 i diritti di esclusiva) hanno registrato una media di 200-250.000 spettatori per ciascun incontro, mentre le trasmissioni in differita in onda su La7 al termine della diretta da parte di Sky, si sono assestate su una media di 450.000 spettatori a incontro, con punte di oltre 550.000, come avvenuto ad esempio per la trasmissione in differita dell'incontro Italia - Francia, di cui, si sottolinea, era gia' noto l'esito, consistente nella vittoria dell'Italia dopo un acceso match.
Che un campionato di rilevanza si' internazionale, ma non mondiale, abbia una simile presa sul pubblico italiano e che gli ascolti si mantengano su tali livelli anche per la trasmissione in differita, mostrando peraltro un significativo rialzo in occasioni di grandi successi della nazionale, non puo' che essere un indicatore significativo della rilevanza dello stesso per la societa' italiana (rispondenza al requisito sub a). Il fatto, peraltro, che lo stesso sia stato tradizionalmente trasmesso in chiaro per anni con ascolti elevati, come teste' illustrato, e che si tratti di un'importantissima manifestazione sportiva di un torneo internazionale lo rende altresi' rispondente ai requisiti di cui ai punti c) e d) del documento di lavoro CC TVSF(97) 9/3 della Commissione europea. La tabella seguente riassume i dati di ascolto del torneo Sei Nazioni di rugby nel corso degli ultimi anni nel periodo 2007-2011, caratterizzati dal passaggio dalla trasmissione in chiaro a quella pay. Per assicurare un raffronto anche con trasmissioni a copertura superiore, si fornisce anche il dato del 2003 quando l'evento era trasmesso dalla concessionaria del servizio pubblico. Invece, per i mondiali di rugby non e' possibile alcuna comparazione, in quanto per la precedente edizione del 2003, trasmessa da Sky, non esistono dati di ascolto in quanto l'emittente all'epoca non era rilevata dalla societa' Auditel.


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Partita data broadcaster modalita' ascolti share ----------------------------------------------------------------------
Italia-Irlanda 05/02/2011 Sky diretta pay 200.200 2% ----------------------------------------------------------------------
Italia-Irlanda 05/02/2011 La 7 differita 455.000 3% ----------------------------------------------------------------------
Irlanda-Italia 11/02/2010 Sky diretta pay 122.000 1% ----------------------------------------------------------------------
Irlanda-Italia 11/02/2010 La 7 differita 590.000 4% ----------------------------------------------------------------------
Italia-Galles 14/03/2009 La 7 diretta 710.000 7% ----------------------------------------------------------------------
Irlanda-Italia 02/02/2008 La 7 diretta 1.408.000 10% ----------------------------------------------------------------------
Scozia-Italia 24/02/2007 La 7 diretta 1.126.000 10% ---------------------------------------------------------------------- Inghilterra-Italia 10/03/2003 Rai 1 diretta 982.000 9% ----------------------------------------------------------------------

Avvalorano quanto sin qui sostenuto dal Tribunale dell'Unione europea ai punti 18 delle citate sentenze del 17 febbraio 2010 nelle cause T- 385/07 e T-68/08, in cui viene ribadito che le misure adottate dagli Stati membri ai sensi dell'art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, oggi art. 14 del testo consolidato della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi, "sono volte a proteggere il diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la societa'" e viene sancito il principio per cui eventuali restrizioni alla libera prestazione di servizi e alla liberta' di stabilimento possono ben essere giustificate dagli Stati membri quando sono preordinate alla tutela del diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla trasmissione televisiva di eventi, nazionali o non, di particolare rilevanza per la societa', all'ulteriore condizione che esse "siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo" (rispettivamente punti 54 e 50 delle sentenze).
L'inclusione degli incontri disputati nel torneo Six Nations dalla squadra italiana, come richiesta da due soggetti sembra pertanto piu' che giustificata, alla luce della rispondenza di tali eventi ai criteri richiesti dalla Commissione europea e similarmente a quanto gia' ritenuto dagli altri Paesi europei interessati, ed anzi, laddove cio' non avvenisse, sarebbe discriminatorio nei confronti del pubblico italiano, che sarebbe l'unico ad essere privato della possibilita' di seguire tali eventi in chiaro e senza dover subire costi supplementari, laddove tutte le altre nazioni partecipanti al torneo hanno gia' provveduto all'inclusione nelle proprie liste degli incontri che interessano le proprie squadre nazionali (Irlanda, Galles, Inghilterra, Scozia) o addirittura gli incontri del torneo nella loro totalita', come avvenuto in Francia.
Si evidenzia, con riferimento all'obiezione avanzata da un soggetto, come l'inclusione in lista di tali eventi non intende assolutamente costituire un obbligo di trasmissione dell'evento in diretta integrale, con conseguente impatto sull'acquirente dei diritti di trasmissione in esclusiva dell'evento. Infatti, si ricorda che il disposto dell'articolo 32-ter del Testo unico prevede che "L'Autorita' determina altresi' se le trasmissioni televisive di tali eventi debbano essere in diretta o in differita, in forma integrale ovvero parziale". Come gia' previsto dall'articolo 2, comma 2, della delibera n. 8/99, disposizione che l'Autorita' non intende modificare e che pertanto rimane in vigore, indipendentemente dalle modifiche derivanti dalla presente consultazione pubblica "Gli eventi di cui ai punti b) e c) (ovvero gli incontri della nazionale italiana di calcio nei campionati mondiale ed europeo, nonche' la finale e le semifinali in tali tornei, ndr) del precedente comma 1 sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi e' facolta' delle emittenti televisive decidere le modalita' di trasmissione in chiaro". Si rileva pertanto come, alla luce di tale previsione, l'inserimento degli incontri del torneo Six Nations di rugby che impegnino la squadra nazionale italiana possa comportare anche la trasmissione in differita parziale di tali partite, come suggerito proprio da questo soggetto, facendo salva, conseguentemente, la possibilita' di diretta esclusiva da parte di operatore a pagamento e, altresi', l'eventuale trasmissione in differita integrale da parte di operatore non qualificato.
Con riferimento al mondiale di Rugby, i cui diritti in Italia sono stati acquisiti in esclusiva da Sky Italia srl, si evidenzia in primis che la maggior rilevanza di questo rispetto al torneo Six nations trova giustificazione nel fatto che lo stesso rappresenta la competizione di massimo livello per tale disciplina sportiva, coinvolgendo le rappresentanze nazionali a livello mondiale. L'eccezionalita' dell'evento e il maggior interesse nei confronti di questo sono dovute anche alla piu' dilazionata periodicita' dello stesso, che avviene a cadenza quadriennale. La mancanza del requisito legato alla tradizionale trasmissione in chiaro dell'evento e' ampiamente compensata dalla crescente attenzione per tale disciplina, testimoniata dagli elevati ascolti ottenuti dalla trasmissione degli stessi mondiali, con circa 300.000 ascoltatori per partita dell'edizione 2007, ovvero l'ultima edizione disputatasi (dato medio relativo alle dirette a pagamento), superiori ai circa 180.000 ascoltatori per partita dell'edizione 2011 del Six Nations (dati relativi alle dirette a pagamento dei primi tre incontri dell'Italia con Irlanda, Inghilterra e Galles). Appare evidente come l'interesse per i mondiali di rugby configuri, in caso di raggiungimento della semifinale e della finale del campionato del mondo, la sussistenza del requisito legato alla risonanza speciale e generalizzata in Italia e all'interesse di altre persone oltre a quelle che normalmente seguono il tipo di evento in questione. Alla luce di quanto precede, si reputano soddisfatti:
- per il campionato del mondo di rugby i criteri di cui ai punti a) e c) del documento CC TVSF (97) 9/3 in quanto a) l'evento gode di una risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessa anche un pubblico che normalmente non lo segue e c) coinvolge una squadra nazionale in un torneo internazionale di grande rilievo; - quanto al Six Nations, sono soddisfatti i criteri a), c) e d), in quanto a) l'evento gode di una risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessa anche un pubblico che normalmente non lo segue, c) coinvolge una squadra nazionale in un torneo internazionale di grande rilievo e d) e' stato tradizionalmente trasmesso in chiaro con ascolti in crescita come evidenziato nella tabella che precede, segno di un evidente aumento dell'interesse e affezione da parte per pubblico, nel corso degli anni, per tale disciplina.
Tennis
Con riferimento al tennis, si ricorda che ad essere inclusi nella lista eventi non sono tutti gli incontri afferenti alle competizioni sportive della Coppa Davis e degli Internazionali di tennis, ma solo le ipotesi specifiche in cui atleti italiani si qualifichino per le finali o semifinali. Cio' e' avvenuto con un'incidenza piuttosto rara, ma l'interesse da parte del pubblico in questa eventualita' e' stato ampiamente dimostrato nei fatti di recente, quando un'atleta italiana, la tennista Francesca Schiavone, ha vinto il torneo Grand Slam di Roland Garros. La Rai, appena avuta notizia della qualificazione dell'atleta per la finale del torneo, ha immediatamente acquisito i diritti di trasmissione dell'evento, per la trasmissione in diretta, cambiando, peraltro, il palinsesto di Raidue all'ultimo momento. La diretta della finale, disputata tra le tenniste Schiavone e Stosur, e' stata seguita da piu' di tre milioni di telespettatori, con punte del 20% di share.
Un risultato che supera inequivocabilmente gli ascolti riportati dal tennis in generale: che atleti italiani si qualifichino per questi prestigiosi risultati e' un fatto che gode sempre di grande rilevanza, anche presso il pubblico che normalmente non segue il tennis, e che comporta una vasta eco mediatica al riguardo. Inoltre, si ricorda che le finali e le semifinali della Coppa Davis cui partecipino atleti italiani non costituiscono "nuovi eventi aggiunti alla lista di cui alla delibera n. 8/99" come sostiene un soggetto. Anche queste, infatti, erano gia' previste dalla citata delibera in quanto contemplati dal citato articolo 2, comma 3.
Con riferimento alla proposta di un soggetto di inserire nella lista anche le semifinali e la finale della Fed Cup cui partecipino atlete italiane, essa si ritiene accoglibile in quanto rappresenta l'equivalente femminile della Coppa Davis e valgono pertanto le medesime argomentazioni ivi esposte. Peraltro si evidenzia come, a seguito dei recenti successi della squadra italiana, vincitrice dell'ultima edizione disputatasi, si siano registrati elevati ascolti, che vanno da 600.000 a 900.000 spettatori. Inoltre, la trasmissione avviene tradizionalmente in chiaro, in quanto i diritti sono detenuti da RAI.
La tabella seguente riassume i dati di ascolto degli eventi summenzionati. Non sono disponibili i dati relativi alla coppa Davis in quanto la squadra italiana non partecipa al tabellone principale di tale competizione. Con riferimento agli Internazionali di tennis d'Italia l'unico dato riferibile ad un atleta italiano sono i quarti di finale. Tuttavia a dimostrazione dell'interesse generale per la disciplina soccorrono i dati di ascolto delle finali disputate al torneo del Roland Garros (il quale non e', si precisa, tra gli eventi tennistici che si intendono aggiungere alla lista) da parte di un'atleta italiana, ed e' ragionevole supporre che in caso di raggiungimento della finale del torneo di Roma vi sarebbe un pari interesse.


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Partita data broadcaster modalita' ascolti share ----------------------------------------------------------------------
Grand Slam 04/06/2011 RAI diretta 2.200.000 18%
Roland Garros
finale Atleta
Italiano ----------------------------------------------------------------------
Grand Slam 04/06/2011 Eurosport diretta pay 1.047.815 9%
Roland Garros
finale Atleta
Italiano ----------------------------------------------------------------------
Grand Slam 05/06/2010 RAI diretta 3.000.000 20%
Roland Garros
finale Atleta
Italiano ----------------------------------------------------------------------
Internazionali 13/05/2011 RTI diretta 376.000 4%
d'Italia
1/4 finale
atleta
Italiano ----------------------------------------------------------------------

Si reputano pertanto soddisfatti:

- per gli Internazionali d'Italia i criteri di cui ai punti a) e c), suffragato dalla lettera d) del documento CC TVSF (97) 9/3, in quanto a) l'evento gode di una risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessa anche un pubblico che normalmente non lo segue, anche in virtu' del luogo di svolgimento dello stesso e c) coinvolge un atleta nazionale in un torneo internazionale di grande rilievo. Relativamente al punto d) i dati dimostrano un evidente aumento dell'interesse e affezione da parte per pubblico, nel corso degli anni, per tale disciplina;
- per la Coppa Davis e la Fed Cup i criteri di cui ai punti a) e c) del documento CC TVSF (97) 9/3, in quanto a) l'evento gode di una risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessa anche un pubblico che normalmente non lo segue e c) coinvolge una squadra nazionale in un torneo internazionale di grande rilievo.
Ciclismo
Il ciclismo su strada e' tradizionalmente seguito dal pubblico italiano sin dai grandi successi di Fausto Coppi e Gino Bartali, idoli le cui gesta resero famosa tale disciplina sportiva negli anni Quaranta e Cinquanta, ed e' stato trasmesso in chiaro dapprima in diretta radiofonica e quindi in diretta televisiva. Questo non costituisce un nuovo inserimento nella lista eventi, in quanto gia' incluso dall'articolo 2, comma 3, della delibera n. 8/99, in cui l'Autorita', gia' allora, si riservava di modificare la lista di cui al comma 1, includendovi taluni eventi ("L'Autorita' si riserva di emendare, in un tempo congruo, la lista di cui al comma 1 in particolare mediante l'inclusione dei seguenti eventi: a) le finali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo alle quali partecipi la squadra nazionale italiana; b) la finale e le semifinali della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana; c) il campionato mondiale di ciclismo su strada").
La rilevanza della disciplina sportiva del ciclismo per la societa' italiana e' gia' stata riconosciuta dalla Commissione europea, la quale, nella sua decisione citata del 25 giugno 2007, sulla compatibilita' con il diritto comunitario delle misure adottate dall'Italia a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva TVSF (decisione n. 2007/475/CE), al considerando n. 8 cosi' statuiva: "Il Giro d'Italia ha una particolare rilevanza in Italia e una specifica importanza culturale ampiamente riconosciuta in quanto catalizzatore dell'identita' culturale nazionale, non solo grazie alla sua importanza di evento sportivo di alto livello, ma anche come occasione per promuovere il Paese Italia".
Tali considerazioni possono estendersi agevolmente anche al campionato mondiale di ciclismo su strada, la cui trasmissione in chiaro per l'edizione 2010 e' stata curata da Rai sport. Di seguito gli ascolti delle recenti edizioni dei mondiali di ciclismo.


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Evento data broadcaster modalita' ascolti share ----------------------------------------------------------------------
Mondiali 29/10/2010 RAI diretta 1.999.000 15%
professionisti
strada ----------------------------------------------------------------------
Mondiali 28/09/2008 RAI diretta 1.700.000 13%
professionisti
strada ----------------------------------------------------------------------
Mondiali 30/09/2007 RAI diretta 1.990.000 15%
professionisti
strada ----------------------------------------------------------------------

Alla luce di quanto esposto, devono ritenersi soddisfatti i criteri di cui ai punti a), c) e d) del documento CC TVSF (97) 3, in quanto a) l'evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono il tipo di evento in questione, c) coinvolge atleti italiani in una competizione internazionale di grande rilievo e d) e' tradizionalmente trasmesso in chiaro con ascolti elevati come evidenziato nella tabella che precede.
Vela
A seguito di ulteriori approfondimenti, e' emersa l'opportunita' di non inserire nella lista le regate di vela dell'America's Cup cui partecipino barche italiane, stante la mancata rispondenza di tali eventi ad almeno due requisiti delineati dalla Commissione nel citato documento del 1997.
In particolare, e' emerso come l'evento non soddisfi il requisito di cui alla lettera c), in quanto non e' individuabile una immediata connessione tra squadra o atleta nazionale e consorzio privato che controlla le imbarcazioni che competono nell'America's Cup. Tra l'altro tale competizione vede la presenza di equipaggi con nazionalita' mista, senza poter individuare la figura di un atleta italiano specifico come nel caso del pilota negli sport motoristici.
In considerazione di quanto precede, si ritiene di non poter confermare l'inserimento delle regate velistiche all'interno della lista.
Eventi culturali
Con riferimento alle proposte avanzate da un soggetto, si deve rilevare che queste, pur di apprezzabile ed innegabile valore culturale, non rispondono tuttavia ad almeno due delle condizioni poste dalla Commissione europea nel documento di lavoro CC TVSF (97) 9/3, e, di conseguenza, non possono essere ritenuti eventi di particolare rilevanza per la societa'.
La Prima del Teatro di La Scala di Milano e' un evento la cui inclusione in lista, sottoposta a consultazione pubblica, deve indubbiamente confermarsi, in quanto riveste una particolare importanza culturale, gode di una risonanza generalizzata ed e' tradizionalmente trasmesso in chiaro, in quanto l'ultima trasmissione e' avvenuta il 7 dicembre 2011 su Rai5. La trasmissione, andata in onda tra le 17:45 e le 22:00, ha avuto una media di 428.000 telespettatori, con uno share del circa 2%. Il momento piu' seguito e' stato il finale dell'opera, quando quasi 555.000 spettatori si sono sintonizzati sul quinto canale RAI, mentre il livello piu' alto di share (3,6%) si e' avuto poco dopo le 18:00. Rispetto alla media di Rai5 si e' registrato un incremento del 550%. Anche rispetto alla prima della Walkiria, che aveva inaugurato la stagione 2010/11 della Scala, totalizzando 169.000 spettatori televisivi, il pubblico e' piu' che raddoppiato. In tale occasione, peraltro, il presidente RAI Paolo Garimberti ha annunciato un accordo triennale con il Teatro alla Scala per la trasmissione di alcune opere tra le prossime aperture di stagione. Possono pertanto ritenersi soddisfatti i criteri di cui ai punti a), b) e d) del documento CC TVSF (97) 3 in quanto l'evento a) gode di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessa altre persone oltre a quelle che normalmente seguono il tipo di evento in questione b) riveste una particolare importanza culturale e d) e' tradizionalmente trasmesso in chiaro con ascolti elevati.
Un soggetto ritiene che un evento rappresentativo della musica lirica e della sua importanza per la cultura italiana nel mondo e che ben integrerebbe la lista che attualmente vede rappresentata solo la musica leggera, possa essere il concerto di Capodanno trasmesso dal Teatro La Fenice di Venezia. Questo e' infatti un evento tradizionalmente trasmesso in chiaro, che raccoglie un ampio pubblico di telespettatori in Italia ed anzi, negli ultimi anni, ha superato negli ascolti il proprio omologo viennese, incluso, si ricorda, nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la societa' adottato dall'Austria.
Il grande successo riscosso da questo evento (il 1 ° gennaio 2011 il concerto di Capodanno trasmesso dalla Fenice di Venezia e' stato seguito da oltre 4.265.000 di telespettatori e pari al 27,20% di share) attesta come questo, oltre a rispondere al requisito di cui alla lettera d) del documento CC TVSF (97) 9/3, goda altresi' di una risonanza speciale e generalizzata in Italia, interessando altre persone oltre a quelle che normalmente seguono i concerti di musica classica, soddisfacendo, pertanto, il requisito di cui alla lettera a) del citato documento. Inoltre, avendo superato negli ascolti il piu' tradizionale concerto dei Wiener Philarmoniker, puo' presumersi che la ragione di cio' risieda nel fatto che tale concerto goda ormai di un riconoscimento generalizzato, rivesta una particolare importanza culturale e che sia un catalizzatore dell'identita' culturale italiana (requisito di cui alla lett. b) del medesimo documento), rispondendo pertanto a ben tre requisiti posti dalla Commissione europea, il che ne giustifica a tutti gli effetti l'inclusione nell'elenco. Dai dati di ascolto riassunti nella tabella seguente si evince la rilevanza di tale evento.


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Evento data broadcaster modalita' ascolti share ----------------------------------------------------------------------
Concerto di 01/01/2011 RAI diretta 4.265.000 27%
Capodanno
teatro
La Fenice ----------------------------------------------------------------------
Concerto di 01/01/2010 RAI diretta 4.451.000 28%
Capodanno
teatro
La Fenice ----------------------------------------------------------------------
Concerto di 01/01/2009 RAI diretta 4.540.000 29%
Capodanno
teatro
La Fenice ----------------------------------------------------------------------
Concerto di 01/01/2008 RAI diretta 4.221.000 27%
Capodanno
teatro
La Fenice ----------------------------------------------------------------------
Concerto di 01/01/2007 RAI diretta 4.390.000 28%
Capodanno
teatro
La Fenice ----------------------------------------------------------------------

Alla luce di quanto esposto, devono ritenersi soddisfatti i criteri di cui ai punti a), b) e d) del documento CC TVSF (97) 3, in quanto a) l'evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono il tipo di evento in questione, b) riveste una particolare importanza culturale, e' un catalizzatore dell'identita' culturale italiana e d) e' tradizionalmente trasmesso in chiaro con ascolti elevati come evidenziato nella tabella che precede.
Si evidenzia, infine, come la rilevanza del sempre prestigioso cartellone del San Carlo ai fini della programmazione televisiva induca all'inclusione di questo nella lista eventi, fermo restando che tale inserimento, non essendo stato sottoposto al parere della Commissione europea, non sara' opponibile alle emittenti degli altri Stati membri. Conseguentemente, la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro San Carlo di Napoli e' inserita nella lista di cui all'allegato B, ad efficacia esclusivamente nazionale.
4. Procedura relativa alla risoluzione di controversie tra operatori
Posizioni degli operatori

Un soggetto rileva che la norma primaria non fa alcun riferimento agli strumenti di risoluzione delle controversie, ma, d'altro canto, sottolinea che l'attivita' di vigilanza e sanzionatoria dell'Autorita' puo' costituire un valido strumento applicativo, anche con riferimento a doglianze sollevate da telespettatori o loro enti esponenziali. Un soggetto rileva che ne' la direttiva ne' il Testo unico prevedono la risoluzione dinanzi all'Autorita' di controversie tra emittenti inerenti la trasmissione di un evento incluso nella lista e propone di modificare il testo specificando che la procedura trova applicazione solo nel caso in cui tutte le parti interessate ne facciano richiesta congiunta.
Osservazioni

Per assicurare una tutela delle varie posizioni interessate, che garantisca un corretto bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco, l'Autorita', nell'approvare lo schema di delibera sottoposto a consultazione pubblica, ha ritenuto di prevedere una procedura di risoluzione delle controversie che possono insorgere tra emittenti soggette alla giurisdizione italiana o tra queste ed emittenti soggette alla giurisdizione di altri Stati membri - nell'eventualita', ad esempio, che queste abbiano acquisito i diritti esclusivi per la trasmissione di eventi inclusi nella lista italiana, in ossequio al considerando n. 51 della citata direttiva 2010/13/UE, il quale statuisce: "In particolare, e' opportuno stabilire disposizioni relative all'esercizio, da parte delle emittenti televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza per la societa' in uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono soggette (...)". - che desiderino avvalersi dell'intervento dell'Autorita' in merito alla definizione del prezzo equo per la cessione in sub-licenza di diritti di trasmissione di eventi dichiarati di particolare importanza per la societa'.
In analogia con quanto previsto dal'art. 5 del Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell'art. 32-quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con delibera n. 667/10/CONS, si e' introdotto un meccanismo di risoluzione delle controversie in capo all'Autorita' con riferimento a casi inerenti la cessione dei diritti di trasmissione ai fini del rispetto della delibera, utilizzando le medesime procedure previste per la risoluzione di controversie tra operatori di comunicazione. Anche in tal caso il presidio procedurale e' assicurato dal Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica allegato alla delibera n. 352/08/CONS, intendendosi attribuiti al Consiglio i poteri previsti dal predetto Regolamento in capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti, per Direzione la Direzione servizi media e per Direttore il Direttore della Direzione contenuti servizi media.
Si ritiene infine di specificare nel testo che la procedura di composizione delle controversie dinanzi all'Autorita' potra' avvenire solo in caso di concorde decisione in tal senso delle parti, in modo da esplicitare l'alternativita' di tal procedura rispetto a quella dinanzi all'Autorita' giudiziaria e l'ovvia coerenza della previsione in commento con l'articolo 25 della Costituzione, che statuisce il principio del giudice naturale, cosi' come parimenti gia' stabilito dal Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico.
RITENUTO, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo Schema di delibera sottoposto a consultazione;
VISTA la delibera n. 425/11/CONS del 22 luglio 2011, recante "Approvazione preliminare della lista degli eventi di particolare rilevanza per la societa' di cui e' assicurata la difusione su palinsesti in chiaro", trasmessa per notifica alla Commissione europea in data 29 agosto 2011 per il tramite del Dipartimento per le politiche europee, ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 32-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
PRESO ATTO della decisione della Commissione europea n. C/2011/9488 del 21 dicembre 2011 sulla compatibilita' con il diritto dell'Unione europea delle misure adottate dall'Italia ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2010/13/UE, con il quale la Commissione, avendo verificato la proporzionalita' delle misure adottate e la trasparenza della procedura di consultazione condotta dall'Autorita', ha dichiarato di ritenere le disposizioni adottate dall'Autorita' con la citata delibera n. 425/11/CONS compatibili con il diritto dell'Unione europea;
VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;
UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
DELIBERA
Articolo unico

1. L'Autorita' approva definitivamente la lista degli eventi di particolare rilevanza per la societa' di cui e' assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro ai sensi dell'art. 32-ter del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, riportata negli Allegati A e B, che costituiscono parti integranti della presente delibera. 2. La presente delibera entra in vigore dal 1° settembre 2012 ed e' pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorita' e, per il solo Allegato A, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Roma, 15 marzo 2012

Il Presidente: Calabro'
I Commissari relatori: D'angelo - Martusciello
 
Allegato A
Allegato A alla delibera n. 131/12/CONS del 15 marzo 2012
LISTA DEGLI EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER LA SOCIETA'
DI CUI E' ASSICURATA LA DIFFUSIONE SU PALINSESTI IN CHIARO
(ai fini dell'efficacia comunitaria)
Articolo 1
(Eventi di particolare rilevanza per la societa')
1. La presente delibera riguarda la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la societa'. 2. Ai fini della presente lista:
A. Per "evento di particolare rilevanza per la societa'" si intende un evento, sportivo o non sportivo, che soddisfi almeno due delle seguenti quattro condizioni:
a) l'evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono il tipo di evento in questione;
b) l'evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed e' un catalizzatore dell'identita' culturale italiana;
c) l'evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo;
d) l'evento e' stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia. B. Per "emittente qualificata": un'emittente televisiva soggetta alla giurisdizione italiana in grado di assicurare ad almeno l'80% della popolazione italiana la possibilita' di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari.

Articolo 2 (Lista degli eventi e condizioni di esercizio dei diritti di
trasmissione)
1. L'Autorita' stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare rilevanza per la societa', che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana non possono trasmettere in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l'80% della popolazione italiana la possibilita' di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari:
a) le Olimpiadi estive ed invernali;
b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;
c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;
d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;
e) la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane;
f) il Giro d'Italia;
g) il Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1;
h) il Gran Premio d'Italia motociclistico di Moto GP;
i) le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;
l) gli incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai quali partecipi la squadra nazionale italiana;
m) la finale e le semifinali della Coppa Davis e della Fed Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Internazionali d'Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani;
n) il campionato mondiale di ciclismo su strada;
o) il Festival della musica italiana di Sanremo;
p) la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano;
q) il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia. 2. Gli eventi di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1 sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi e' facolta' delle emittenti televisive decidere le modalita' di trasmissione in chiaro, che potranno essere di diretta integrale o parziale o differita totale o parziale. 3. Qualora i diritti di trasmissione di uno o piu' degli eventi di cui al comma 1 vengano acquisiti da un'emittente non qualificata, questa pubblica con ragionevole anticipo sul proprio sito internet, dandone contestuale comunicazione all'Autorita', la proposta di cessione, a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, dei diritti che permettono la trasmissione di tale evento alle condizioni previste al comma 1. 4. Qualora nessun'emittente qualificata formuli alcuna offerta o non la formuli a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, l'emittente titolare dei diritti ha facolta' di esercitarli in deroga alle condizioni di cui al comma 1. 5. L'Autorita' si riserva di emendare, in un tempo congruo, con propria delibera, la lista di cui al comma 1 e le condizioni di cui al comma 2.

Articolo 3
(Procedura relativa alle controversie)
1. Nei casi in cui si verifichi una controversia tra emittenti con riferimento alla trasmissione di un evento inserito nell'elenco di cui al precedente articolo 2, comma 1, rispetto alla definizione delle modalita' tecniche di trasmissione e della corresponsione di un equo compenso per la cessione in sub-licenza di diritti esclusivi di trasmissione, si applica la disciplina procedurale prevista dal Regolamento allegato alla delibera n. 352/08/CONS, intendendosi attribuiti al Consiglio i poteri previsti dal predetto Regolamento in capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti, per Direzione la Direzione servizi media e per Direttore il Direttore della Direzione servizi media.
 
Allegato B
Allegato B alla delibera n. 131/12/CONS del 15 marzo 2012
LISTA DEGLI EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER LA SOCIETA'
DI CUI E' ASSICURATA LA DIFFUSIONE SU PALINSESTI IN CHIARO
(ai fini dell'efficacia nazionale)
Articolo 1
(Eventi di particolare rilevanza per la societa')
1. La presente delibera riguarda la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la societa'. 2. Ai fini della presente lista:
A. Per "evento di particolare rilevanza per la societa'" si intende un evento, sportivo o non sportivo, che soddisfi almeno due delle seguenti quattro condizioni:
a) l'evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono il tipo di evento in questione;
b) l'evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed e' un catalizzatore dell'identita' culturale italiana;
c) l'evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo;
d) l'evento e' stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia. B. Per "emittente qualificata": un'emittente televisiva soggetta alla giurisdizione italiana in grado di assicurare ad almeno l'80% della popolazione italiana la possibilita' di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari.

Articolo 2 (Lista degli eventi e condizioni di esercizio dei diritti di
trasmissione)
1. L'Autorita' stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare rilevanza per la societa', che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana non possono trasmettere in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l'80% della popolazione italiana la possibilita' di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari:
a) le Olimpiadi estive ed invernali;
b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;
c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;
d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;
e) la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane;
f) il Giro d'Italia;
g) il Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1;
h) il Gran Premio d'Italia motociclistico di Moto GP;
i) le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;
l) gli incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai quali partecipi la squadra nazionale italiana;
m) la finale e le semifinali della Coppa Davis e della Fed Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Internazionali d'Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani;
n) il campionato mondiale di ciclismo su strada;
o) il Festival della musica italiana di Sanremo;
p) la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano e la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro San Carlo di Napoli;
q) il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia. 2. Gli eventi di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1 sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi e' facolta' delle emittenti televisive decidere le modalita' di trasmissione in chiaro, che potranno essere di diretta integrale o parziale o differita totale o parziale. 3. Qualora i diritti di trasmissione di uno o piu' degli eventi di cui al comma 1 vengano acquisiti da un'emittente non qualificata, questa pubblica con ragionevole anticipo sul proprio sito internet, dandone contestuale comunicazione all'Autorita', la proposta di cessione, a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, dei diritti che permettono la trasmissione di tale evento alle condizioni previste al comma 1. 4. Qualora nessun'emittente qualificata formuli alcuna offerta o non la formuli a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, l'emittente titolare dei diritti ha facolta' di esercitarli in deroga alle condizioni di cui al comma 1. 5. L'Autorita' si riserva di emendare, in un tempo congruo, con propria delibera, la lista di cui al comma 1 e le condizioni di cui al comma 2.

Articolo 3
(Procedura relativa alle controversie)
1. Nei casi in cui si verifichi una controversia tra emittenti con riferimento alla trasmissione di un evento inserito nell'elenco di cui al precedente articolo 2, comma 1, rispetto alla definizione delle modalita' tecniche di trasmissione e della corresponsione di un equo compenso per la cessione in sub-licenza di diritti esclusivi di trasmissione, si applica la disciplina procedurale prevista dal Regolamento allegato alla delibera n. 352/08/CONS, intendendosi attribuiti al Consiglio i poteri previsti dal predetto Regolamento in capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti, per Direzione la Direzione servizi media e per Direttore il Direttore della Direzione servizi media.
 
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