Gazzetta n. 90 del 17 aprile 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 20 marzo 2012 |
Ricostituzione della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni (industria), presso l' I.N.P.S. di Pisa. |
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IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO di Firenze
Visti: gli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 869; l'art. 5 della legge 5 novembre 1968, n. 1115; l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, il quale prevede che l'integrazione salariale e' disposta dalla sede Provinciale I.N.P.S., previa conforme deliberazione della Commissione provinciale nominata con decreto del Direttore della Direzione Regionale del Lavoro e composta dal Direttore della D.T.L., che la presiede, da un funzionario del Servizio Ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative operanti nella provincia; partecipa con voto consultivo un funzionario della sede provinciale I.N.P.S.; l'art. 3, comma 4, della legge 6 agosto 1975, n. 427 il quale prevede che per ciascun componente della Commissione puo' essere nominato un supplente; l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1994) e l'annessa tabella C, i quali dispongono che il numero dei componenti della Commissione provinciale cassa integrazioni guadagni - legge 20 maggio 1975, n. 164 - e' ridotto in modo che, per ogni amministrazione o ente o categoria non sia ammesso piu' di un rappresentante salvo che, in casi eccezionali, la presenza di piu' rappresentanti della singola amministrazione, ente o categoria sia giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque, entro limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo; l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639; l'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro; il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito con legge 15 luglio 1994: Disciplina della proroga degli organi amministrativi; il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nonche' di istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro; in particolare sulla partecipazione ad organi collegiali; la circolare n. 39/92 del 12 marzo 1992, emanata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Direzione generale della Previdenza e Assistenza Sociale - Divisione III) sull'applicazione dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970; la lettera circolare del Ministero del Lavoro e Prev. Soc. prot. 1/3PS/20133/CIRC/95 del 13 gennaio 1995 sul riordino degli organi collegiali dello Stato. Ritenuto: che la competenza e' propria; che a norma del citato art. 4, comma 1, con annessa tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, la Commissione di cui all'art. 8 della legge n. 164/1975 deve avere la seguente composizione: direttore della Direzione Territoriale del Lavoro, Presidente; n. 1 rappresentante dei lavoratori dipendenti da imprese industriali; n. 1 rappresentante dei datori di lavoro imprenditori industriali; n. 1 funzionario dell'I.N.P.S. con voto consultivo; che a norma del citato art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 la Commissione in parola deve essere rinnovata ogni quattro anni e che, comunque, e' necessario verificare a scadenza periodica l'effettivo grado di rappresentativita' delle OO.SS. ed il relativo titolo alla designazione, nonche' la rappresentativita' della categoria da parte di ciascun componente; che deve essere accertato quali sono le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore industria piu' rappresentative operanti nella provincia interessata ed alle quali devono essere richieste le designazioni per le nomine dei componenti della Commissione; che l'effettiva operativita' di ciascuna Organizzazione sindacale deve essere accertata in relazione all'attivita' concretamente svolta, relativamente all'ambito territoriale in cui il costituendo Organo deve operare; che il grado di rappresentativita' deve essere valutato in relazione alle dimensioni degli interessi espressi ed alle capacita' di realizzare le finalita' organizzative istituzionali, cioe' le capacita' di interpretare, gestire e tutelare - anche in rapporto dialettico con le controparti - gli interessi degli associati; che per la corretta formulazione del giudizio sulla effettiva operativita' e sul grado di rappresentativita' delle OO.SS., in carenza di una specifica norma di legge, occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione, e, per ogni criterio, il relativo peso ponderato; che, anche alla luce della giurisprudenza consolidata (sia ordinaria che amministrativa) e dell'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (recante norme sul C.N.E.L.), devono essere individuati i seguenti criteri omogenei ed obiettivi, a ciascuno dei quali e' anche attribuito il relativo peso ponderato: 1/a - per le OO.SS. dei lavoratori: consistenza numerica degli iscritti (con peso ponderato del 50%); partecipazione a Rappresentanze Sindacali Unitarie (con peso ponderato del 10%); l/b - per le OO.SS. dei datori di lavoro: consistenza numerica delle aziende associate (con peso ponderato del 40%) e dei lavoratori da questa occupati (con peso ponderato del 20%); 2 - stipula dei contratti collettivi di lavoro (con peso ponderato del 10%), 3 - partecipazione alla trattazione di controversie individuali e plurime, presso le Direzioni del lavoro e in sede sindacale (con peso ponderato del 10%); 4 - partecipazione alla trattazione delle controversie collettive, presso le Direzioni del lavoro e in sede sindacale (con peso ponderato del 10%); 5 - diffusione delle strutture organizzative sul territorio (con peso ponderato del 10%). che le designazioni non devono essere richieste esclusivamente alla Organizzazioni maggioritarie, che anzi la rappresentanza deve essere attuata in forma pluralistica nei limiti dei posti disponibili e, se in numero insufficiente, e' opportuno promuovere una designazione congiunta a cura del maggior numero di Organizzazioni interessate e consenzienti; che, per assicurare la massima funzionalita' delle Commissioni, deve essere nominato per ciascun componente anche un supplente. Considerato: che deve essere ricostituita la Commissione Provinciale della Cassa Integrazione Guadagni (industria), presso la sede provinciale I.N.P.S. di Pisa; che sulla base delle risultanze istruttorie - svolte anche tramite la competente D.T.L. - e mediante le conseguenti valutazioni comparative e ponderate, formulate utilizzando i criteri sopra enunciati, tenuto presente il numero dei posti disponibili, sono state individuate le Organizzazioni sindacali piu' rappresentative, fra quelle operanti nella provincia di Pisa e interessate alla materia di competenza della Commissione; che, in relazione al grado di rappresentativita' di ciascuna Organizzazione sindacale, sono state richieste le designazioni come di seguito specificato: a) rappresentante dei lavoratori: congiuntamente C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.. b) rappresentante dei datori di lavoro: associazione degli Industriali della provincia di Pisa; che sono state richieste anche le designazioni alla D.T.L. e alla sede provinciale I.N.P.S.; che bisogna procedere in conformita' alle risposte fornite dagli Uffici e dalle OO.SS. interpellate; Tenuto conto inoltre: del notevole lasso di tempo intervenuto dalla richiesta formulata con nota del 13 ottobre 2011, prot. n. 8366, alle OO.SS. maggiormente rappresentative, di designazione congiunta dei propri rappresentanti in seno alla Commissione, scaduta il 26 settembre 2011, pervenuta solo in data 24 febbraio 2012, dopo numerosi solleciti; che in pari data il Segretario Generale della CISL provinciale di Pisa, sig. Gianluca Federici, contestava tale designazione congiunta, senza pero' far seguire nessuna altra designazione; che, benche' interessati i Segretari Generali delle OO.SS. regionali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. con nota della DRL Toscana del 7 marzo 2012, prot. n. 2497, tesa a ricomporre la situazione venutasi a creare, alla data odierna nulla e' pervenuto riguardo ad eventuali nuove designazioni; altresi', che a seguito della scadenza della Commissione in questione, non ancora ricostituita per i fatti suesposti, si e' creato un grave ritardo nell'esame e nelle decisioni di numerose domande di Cassa Integrazione Guadagni da parte delle aziende, con inevitabile riflesso negativo, oltre che sulle stesse aziende anticipatarie dei trattamenti di integrazione salariale, anche sui numerosi lavoratori interessati al predetto trattamento come piu' volte esplicitato da questa DRL nelle note sopracitate; che questa Direzione deve assicurare il funzionamento della predetta Commissione; Tutto quanto sopra premesso.
Decreta:
Art. 1
E' ricostituita la Commissione Provinciale della Cassa Integrazione Guadagni (industria), presso la sede provinciale I.N.P.S. di Pisa ed e' composta come segue: Componenti titolari: Rappresentante della D.T.L. - Presidente: D.ssa Annamaria Venezia; Rappresentante dei lavoratori: Sig. Vincenzo Parrella - OO.SS. designante: CGIL - CISL - UIL; Rappresentante dei datori di lavoro: Sig. Mario Levrini - OO.SS. designante: Unione Industriali Pisana; Rappresentante I.N.P.S. con voto consultivo: D.ssa Alessia Rimmaudo Componenti supplenti: Rappresentante della D.T.L. - Presidente: D.ssa Valentina Pisano Rappresentante dei lavoratori: Sig. Davide Casella - OO.SS. designante: CGIL CISL - UIL; Rappresentante dei datori di lavoro: Sig. Giuseppe Marchetti - OO.SS. designante: Unione Industriali Pisana; Rappresentante I.N.P.S. con voto consultivo: Dr. Massimo Maggioni.
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| Art. 2
Il mandato ha durata di quattro anni con decorrenza dal 20 marzo 2012. Il presente decreto dovra' essere trasmesso al Direttore della D.T.L. e alla sede provinciale I.N.P.S. di Pisa per l'esecuzione. Firenze, 20 marzo 2011
Il direttore regionale: Trinchella |
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