Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 24 marzo 2012, n. 11
Attuazione dell'articolo 35, commi 8 - 13, del decreto-legge n. 1/2012. Sospensione del sistema di tesoreria unica mista e assoggettamento al sistema di tesoreria unica dei dipartimenti universitari.


A Regioni e Province Autonome di Trento e
di Bolzano
Province
Comuni
Comunita' Montane
Organi straordinari di liquidazione dei
Comuni
Unioni di Comuni
Comunita' Isolane
Istituzioni di enti locali
Consorzi di Funzioni fra enti locali
Autorita' di Ambito
Aziende Sanitarie Locali
Aziende Ospedaliere
Policlinici Universitari
Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico
Istituti zooprofilattici sperimentali
Aziende sanitarie regionali
Universita' statali e Istituti di
istruzione universitaria
Autorita' portuali
Tesorieri degli enti
e p.c. Amministrazioni centrali dello
Stato
Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Segretariato Generale
Corte dei Conti - Segretariato Generale
Sezioni regionali della Corte dei Conti
Agenzia delle entrate
Equitalia s.p.a.
Banca d'Italia - Servizio Rapporti con il
Tesoro
Cassa depositi e prestiti s.p.a.
Unione province d'Italia
Associazione nazionale comuni italiani
Unione nazionale comuni comunita' enti
montani
Associazione Bancaria Italiana
Poste Italiane s.p.a.
Gabinetto del Ministro
Ufficio legislativo - Economia
Ufficio legislativo - Finanze
Dipartimento del Tesoro

Premessa.
L'art. 35, commi da 8 a 13, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha dettato disposizioni che riguardano la tesoreria unica, stabilendo:
1. la sospensione fino a tutto il 2014 del regime di tesoreria unica c.d. mista, regolato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 279/1997, e l'applicazione del regime di tesoreria unica tradizionale, di cui all'art. 1 della legge n. 720/1984, agli enti gia' assoggettati alla tesoreria unica mista (comma 8);
2. il rientro nel regime di tesoreria unica dei dipartimenti universitari e degli altri centri di responsabilita' dotati di autonomia gestionale e amministrativa delle universita' statali (comma 11);
3. il versamento alla tesoreria statale delle disponibilita' depositate presso i tesorieri o cassieri degli enti coinvolti, in due tranches: la prima, pari al 50% delle somme presenti alla data del 24 gennaio 2012, entro il 29 febbraio, la seconda, per la quota rimanente entro il 16 aprile. Il riversamento riguarda anche le somme depositate presso soggetti diversi dai tesorieri/cassieri, da accentrare presso il tesoriere entro il 15 marzo (comma 9);
4. lo smobilizzo entro il 30 giugno degli investimenti finanziari, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile, con conseguente riversamento delle risorse presso la tesoreria statale;
5. l'esclusione dal regime di tesoreria unica delle disponibilita' che gli enti detengono presso il sistema bancario, provenienti da operazioni di mutuo, prestito o altra forma di indebitamento, non assistite da intervento da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni, in conto capitale o in conto interessi (comma 8);
6. la vigenza del principio del prioritario utilizzo, in base al quale i pagamenti sono imputati prioritariamente alle risorse presenti presso il tesoriere, fino al completo riversamento delle disponibilita', previsto entro il 16 aprile (comma 10).
Per consentire l'applicazione uniforme della norma, entrata in vigore il 24 gennaio 2012, che riguarda una platea di enti vasta e diversificata, si forniscono alcuni elementi esplicativi che tengono conto degli adempimenti che coinvolgono sia gli enti che i loro tesorieri/cassieri.
Preliminarmente, si segnala che in sede di conversione del decreto-legge n. 1/2012 e' stato approvato l'emendamento all'art. 35 che, di fatto, riconosce ai tesorieri/cassieri i tempi tecnici per adeguare le procedure operativo/informatiche, la cui necessita' e' stata segnalata anche dall'ABI.
Si ritiene opportuno anticipare dal punto di vista operativo gli effetti che ne discendono, in sede attuativa.
1. Ambito soggettivo.
Sotto il profilo soggettivo si fa presente che gli enti interessati all'applicazione dei commi 8, 9 e 10 sono gli stessi che, con il regime previgente, erano assoggettati al regime di tesoreria unica mista. Per chiarezza si allega alla presente il relativo elenco.
Con il comma 11 vengono assoggettati al regime di tesoreria unica anche i dipartimenti universitari e gli altri centri di responsabilita' dotati di autonomia gestionale e amministrativa delle universita' statali, che precedentemente ne erano esclusi.
2. Attivazione strumenti operativi.
Con un'operazione effettuata d'ufficio sono stati attivati i sottoconti fruttiferi delle contabilita' speciali di tesoreria unica intestate ai singoli enti, per permettere la gestione delle entrate proprie. Questa operazione non ha apportato modifiche ne' all'intestazione dei conti, ne' alla loro numerazione e pertanto i conti sono identificati dagli stessi elementi che li individuavano precedentemente.
Per i dipartimenti universitari e gli altri centri di responsabilita' dotati di autonomia gestionale e amministrativa delle universita' statali (d'ora in avanti «altri centri autonomi»), e' stata disposta d'ufficio l'apertura delle contabilita' speciali che consentono loro di rendere operativo l'inserimento in tesoreria unica. L'elenco delle contabilita' aperte e' stato pubblicato sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it). L'apertura delle nuove contabilita' speciali ha riguardato tutti i dipartimenti/altri centri autonomi attivi ai fini della rilevazione SIOPE. Trattandosi di un fenomeno in evoluzione, si confida nella collaborazione di tutti gli interessati perche' segnalino a questo Dipartimento, IGEPA Ufficio XIII (posta elettronica rgs.igepa.ufficio13@tesoro.it), eventuali inesattezze occorse nell'apertura (es. dipartimenti nel frattempo soppressi). Si coglie l'occasione per far presente, inoltre, che alcuni dipartimenti universitari sono ancora titolari di contabilita' speciali istituite nel previgente regime, in quanto non si sono mai verificate le condizioni previste per la loro chiusura. Non potendo effettuare in questa sede un'apertura selettiva delle contabilita' speciali solo per i soggetti sprovvisti, si e' proceduto con un'operazione di tipo massivo. In questa occasione, peraltro, diviene possibile e a questo punto improcrastinabile riversare le risorse ancora depositate nelle vecchie contabilita' speciali su quelle di nuova istituzione, inviando successivamente una richiesta di chiusura delle vecchie contabilita' a IGEPA - Ufficio XIII.
Ai fini del puntuale rispetto dei principi che regolano il sistema di tesoreria unica, per i dipartimenti/altri centri autonomi che dovessero essere istituiti o soppressi successivamente alla prima applicazione del citato comma 11 e fino all'adozione del bilancio unico d'Ateneo, sara' cura degli stessi, ovvero delle universita' di appartenenza, inviare apposita istanza a IGEPA - Ufficio XIII per provvedere all'apertura/chiusura della relativa contabilita' speciale.
3. Riflessi sulla gestione dei tesorieri/cassieri.
Come detto, in sede di conversione del decreto-legge n. 1/2012, e' stato approvato l'emendamento 35.500 che modifica i commi 9, 10 e 11 dell'art. 35. L'emendamento, nel modificare il comma 9, dispone che il versamento delle residue disponibilita' liquide ed esigibili giacenti sui conti in essere presso i tesorieri/cassieri, deve essere effettuato il 16 aprile, ossia in una data fissata e non piu' variabile in un intervallo di tempo. Inoltre, la modifica al comma 10 differisce l'attuazione della norma al 17 aprile al fine di tener conto degli inevitabili tempi tecnici necessari ai tesorieri/cassieri per adeguare le procedure operativo/informatiche.
Pertanto, a partire dall'entrata in vigore del decreto-legge e fino alla data del 16 aprile, termine indicato per il versamento nella tesoreria statale delle risorse presenti presso il sistema bancario, i tesorieri/cassieri continuano ad operare in regime di tesoreria unica c.d mista. Ne consegue che non sono tenuti al riversamento sulla contabilita' speciale - sottoconto fruttifero - delle entrate proprie eventualmente disponibili e, per far fronte ai pagamenti disposti dagli enti, utilizzano prioritariamente le risorse giacenti sui conti correnti presso di loro, comprensive delle giacenze ante 24 gennaio, delle entrate proprie riscosse giornalmente, nonche', a decorrere dal 15 marzo 2012, delle somme che erano depositate presso soggetti diversi, che, in virtu' di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 9, sono riversate presso i tesorieri stessi. In caso di saldi negativi, le regolazioni presso la tesoreria statale hanno luogo con ricorso prioritario alle risorse disponibili sul sottoconto fruttifero.
Sotto il profilo operativo, si fa presente che i versamenti previsti dal citato comma 9 devono pervenire alla tesoreria statale il 16 aprile. Pertanto, considerati i tempi di regolazione previsti dal protocollo d'intesa stipulato tra la Banca d'Italia e l'Associazione bancaria italiana, di cui all'art. 5, comma 11, del citato decreto ministeriale 4 agosto 2009, e' necessario che l'operazione sia disposta entro il giorno lavorativo precedente (13 aprile).
Nel caso in cui presso il tesoriere/cassiere siano depositate somme soggette a vincolo di destinazione a carico del tesoriere (es. somme pignorate), le stesse sono utilizzate per far fronte ai pagamenti secondo il principio del prioritario utilizzo, trasferendo il relativo vincolo sulle somme depositate presso la tesoreria statale.
Si reputa opportuno segnalare che il tesoriere/cassiere effettua i versamenti sulle contabilita' speciali presso la tesoreria statale, utilizzando unicamente il canale telematico in essere con la Banca d'Italia, essendo esclusa la possibilita' di operare con bonifico bancario o altri strumenti, come peraltro disposto dall'art. 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2009. Tale principio resta ovviamente valido per tutte le regolazioni contabili tesoriere/Banca d'Italia. Devono pertanto considerarsi superate le indicazioni fornite con la circolare RGS n. 20/2007, § 2, in ordine alla possibilita' di accreditare somme sulle contabilita' speciali di tesoreria unica (sottoconto infruttifero) tramite bonifico.
Successivamente alla data del 16 aprile dovranno essere adottate integralmente le procedure della tesoreria unica tradizionale, quali risultano dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2009 e dal decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1985.
4. Riflessi sulla gestione degli enti.
Per quanto riguarda le risorse diverse da quelle disponibili presso il tesoriere/cassiere bancario la norma recata dall'art. 35 ha previsto trattamenti diversificati.
In particolare le somme eventualmente depositate presso soggetti diversi dai tesorieri/cassieri, ovvero depositate al di fuori del conto di tesoreria/cassa - con esclusione di quelle oggetto di investimenti finanziari, di quelle provenienti da operazioni di mutuo non sorrette da alcun contributo di carattere pubblico e delle altre comunque escluse dal regime di tesoreria unica - debbono essere trasferite al conto di tesoreria\cassa entro il 15 marzo, per essere soggette alle ordinarie regole di funzionamento sopra descritte. In relazione alla predette somme e' pertanto fatto obbligo agli enti interessati di disporre in tempo utile l'ordinativo di incasso al conto di tesoreria/cassa.
Resta valido il principio di riversare presso il tesoriere/cassiere con cadenza almeno quindicinale le risorse presenti sui conti correnti postali intestati ai singoli enti.
Un termine piu' lungo e' stato previsto per lo smobilizzo degli investimenti finanziari da effettuare entro il 30 giugno. Tale operazione riguardera' unicamente gli strumenti specificamente individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed esclude comunque gli investimenti in titoli di Stato italiani. Si reputa opportuno segnalare che restano escluse dalla prescrizione di smobilizzo le somme accantonate dalle amministrazioni per adempiere all'obbligo, previsto dall'art. 41, comma 2, della legge n. 448/2001, di ricostituire, attraverso fondi o swap di ammortamento, meccanismi di ammortamento graduale del debito a fronte di buoni obbligazionari emessi in formato «bullet», che prevedono cioe' il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Tali somme, infatti, vengono accantonate dalle amministrazioni a salvaguardia del rimborso del debito a scadenza e possono anche essere investite, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 389/2003, in titoli obbligazionari di enti e amministrazioni pubbliche, nonche' di societa' a partecipazione pubblica di Stati appartenenti all'Unione europea.
Qualora entro il termine del 30 giugno fissato per lo smobilizzo dei titoli, una parte di questi venga a scadenza, le relative risorse non possono essere reinvestite acquistando nuovi titoli, ma debbono essere utilizzate per far fronte ai pagamenti, ovvero versate alla tesoreria statale rientrando nel circuito del sistema di tesoreria unica. Sono invece esclusi da questo circuito i titoli e depositi che costituiscono accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, i valori mobiliari provenienti da atti di liberalita' di privati, che hanno posto uno specifico vincolo di destinazione al lascito, nonche' gli investimenti temporanei di risorse rivenienti da operazioni di indebitamento non sorrette da contributo pubblico.
L'esclusione dall'applicazione delle norme di tesoreria unica per le somme provenienti da operazioni di mutuo, prestito e altre forme di indebitamento per le quali non e' stato previsto alcun sostegno dello Stato, delle regioni e di altre pubbliche amministrazioni generalizza l'applicazione di una norma gia' prevista per gli enti locali (art. 14-bis del d.l. 151/1991). Tali somme restano depositate presso il tesoriere/cassiere dell'ente, ovvero presso altro istituto bancario.
Per la ripartizione delle risorse di ciascun ente tra sottoconto fruttifero e infruttifero e' necessario tenere presente la distinzione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 720/1984 tra entrate proprie e altre entrate e le modalita' di trasferimento dei fondi tra enti che hanno conti aperti presso la tesoreria statale (art. 44 della legge n. 526/1982) (1) .
Le entrate proprie, «costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato», debbono essere versate sul sottoconto fruttifero.
Le altre entrate, che comprendono i mutui e le altre operazioni di indebitamento assistiti da contributi o garanzia statali, le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio statale a qualsiasi titolo e i pagamenti disposti da enti e organismi di cui alle tabelle A e B, allegate alla stessa legge n. 720/1984, sono versate sul sottoconto infruttifero, con ripristino del cd. obbligo di girofondi. Tale ultima indicazione risulta di particolare rilievo in quanto, sotto un profilo operativo, questo significa che i pagamenti disposti dagli enti soggetti a qualsiasi titolo al sistema di tesoreria unica (inseriti sia nella tabella A che nella tabella B) dovranno essere disposti con accreditamento sulle contabilita' speciali, sottoconto infruttifero, degli enti beneficiari, tramite operazione di girofondi, riversando sulla contabilita' speciale dell'ordinante le somme disponibili presso il tesoriere bancario, qualora presenti (eventualita' riscontrabile fino alla data del 16 aprile). Ai fini della ripartizione delle entrate tra sottoconto fruttifero e infruttifero i mutui assistiti da contributi o garanzia delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni sono assimilati a quelli assistiti da contributo o garanzia statale.
Un aspetto peculiare riguarda i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, assistiti da contribuzione o garanzia pubblica, che debbono essere depositati sul sottoconto infruttifero presso la tesoreria statale. Al riguardo, considerato che la stessa Cassa eroga le relative quote con bonifico, sul conto corrente bancario dell'ente mutuatario, sara' cura del tesoriere/cassiere procedere al versamento presso la tesoreria statale delle relative somme, apponendo il necessario vincolo di destinazione.
5. Effetti per gli enti e organismi pubblici interessati.
Sulla scorta di quanto precede e a titolo esemplificativo, si forniscono alcune indicazioni delle modalita' di funzionamento del sistema di tesoreria unica tradizionale quale discende dall'applicazione della norma in questione, per le singole categorie di enti interessati.
a. Regioni e province autonome.
Le entrate di carattere tributario delle regioni e province autonome, con particolare riferimento all'IRAP, all'addizionale regionale all'IRPEF e alle accise sulla benzina e sul gasolio, i cui versamenti pervengono su conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato, sono accreditate sul sottoconto fruttifero delle contabilita' speciali degli enti, secondo i tempi e le modalita' previsti per i singoli tributi. Le somme riferite agli stessi tributi, derivanti dall'attivita' di recupero dell'evasione fiscale ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono accreditate dall'Agenzia delle entrate al tesoriere dell'ente per consentirne il necessario monitoraggio ai fini dell'esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese di investimento nei limiti degli incassi derivanti dall'attivita' di recupero fiscale di cui alla lett. i), comma 4, art. 32 della legge n. 183/2011. Tali somme sono utilizzate per far fronte ai pagamenti della giornata o riversate nella medesima giornata alla contabilita' speciale di tesoreria unica secondo le modalita' ordinarie.
Per le regioni a statuto ordinario e per la Regione siciliana, titolari di contabilita' speciali distinte, una per la gestione ordinaria e una per quella sanitaria, si conferma che l'esigenza di separare le due gestioni non costituisce un vincolo al governo della liquidita' delle regioni, che possono disporre l'utilizzo temporaneo delle giacenze depositate nei conti intestati alla sanita' per fronteggiare pagamenti della gestione ordinaria e viceversa. Anche con il nuovo regime di tesoreria unica le regioni debbono impartire ai propri tesorieri le direttive necessarie al fine di consentire il trasferimento di liquidita' da una gestione all'altra, ove necessario, ed evitare l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nei casi in cui la regione abbia comunque disponibilita' liquide. Resta inteso che il trasferimento di risorse da una gestione all'altra viene effettuato con operazioni di girofondi, mantenendo l'originaria collocazione su sottoconto fruttifero o infruttifero, fermo restando il principio che il trasferimento di liquidita' riguardera' prioritariamente le somme giacenti sul sottoconto fruttifero.
Le devoluzioni alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, costituite da quote di tributi erariali riconosciute a valere sugli stanziamenti di specifici capitoli di spesa del bilancio statale, sono accreditate sul sottoconto infruttifero delle contabilita' speciali. I tributi erariali riscossi direttamente dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano sono accreditati sulle contabilita' speciali (sottoconto infruttifero) se il relativo versamento su conti aperti presso la tesoreria statale e' previsto dagli statuti speciali, dalle relative norme di attuazione o da specifiche disposizioni legislative approvate d'intesa fra lo Stato e le singole autonomie speciali.
Sono ugualmente accreditate sul sottoconto infruttifero le risorse comunitarie e di cofinanziamento statale trasferite alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di interventi di politica comunitaria.
Le regioni e province autonome dispongono i trasferimenti di risorse a favore degli enti del comparto sanitario, degli enti locali e di eventuali altri enti soggetti al sistema di tesoreria unica con accreditamento sulla contabilita' speciale, sottoconto infruttifero, in ossequio all'obbligo di girofondi previsto dall'art. 44 della legge n. 526/1982.
b. Enti locali.
Le entrate spettanti agli enti locali, riscosse con le procedure del versamento unificato di cui al decreto legislativo n. 241/1997 (modello F24) ed al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 giugno 2010 prot. n. 2010/64812 (modello F24 EP), comprensive di interessi e sanzioni, sono accreditate sulle contabilita' speciali intestate ai singoli enti, sottoconto fruttifero, a cura dell'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione, secondo le modalita' e i tempi previsti dalla disciplina dei singoli tributi.
c. Enti del comparto sanitario.
L'art. 77-quater, comma 8, del decreto-legge n. 112/2008 aveva previsto che gli enti del comparto sanitario avrebbero potuto prelevare le risorse depositate presso la tesoreria statale al 31 dicembre 2008 in quote annuali costanti del 20%, con l'obbligo per i tesorieri/cassieri di apporre un vincolo di indisponibilita' sulle risorse residue. Resta fermo, ove non siano state concesse specifiche deroghe ai sensi dello stesso comma 8, ultimo periodo, il vincolo ancora esistente sull'ultima quota del 20%, che si estinguera' il 31 dicembre 2012, da apporre sulle somme depositate sul sottoconto infruttifero.
d. Universita', dipartimenti/altri centri universitari autonomi.
L'aver inserito di nuovo i dipartimenti e gli altri centri universitari autonomi in tesoreria unica comporta l'esigenza che gli atenei dispongano i trasferimenti a loro favore con la procedura del girofondi e accreditamento sulle contabilita' speciali, sottoconto infruttifero. Sullo stesso sottoconto infruttifero sono accreditati anche i finanziamenti comunitari. Sono invece accreditate sul sottoconto fruttifero tutte le entrate proprie e i finanziamenti provenienti dal settore privato.
6. Monitoraggio flussi giornalieri di cassa.
In ordine agli obblighi informativi per la trasmissione delle previsioni dei flussi di cassa, restano valide le disposizioni contenute nella Circolare RGS n. 26 del 19 settembre 2011, in attesa della finalizzazione della piattaforma informatica per l'inserimento telematico dei dati previsivi. Si ribadisce che devono essere comunicate le informazioni relative ai movimenti previsti sui conti di tesoreria statale, sia a valere sui sottoconti fruttiferi che su quelli infruttiferi.
I dipartimenti universitari e gli altri centri universitari autonomi, di cui al precedente paragrafo 5, punto d), le cui contabilita' speciali sono state aperte ai sensi del citato art. 35, comma 11, sono tenuti ad inviare i dati secondo le disposizioni previste dalla predetta Circolare RGS n. 26/2011, se prevedono di effettuare operazioni di importo superiore ai 30 milioni giornalieri. Per qualsiasi chiarimento e' possibile inviare segnalazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: rgs.monitoraggio@tesoro.it, indicando nell'oggetto del messaggio la dicitura «Quesito».
Roma, 24 marzo 2012

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Monti

(1) Si veda al riguardo anche l'art. 1 del decreto ministeriale 4
agosto 2009.
 
Enti cui si applica l'art. 35, commi 8, 9 e 10 del decreto-legge n.
24 gennaio 2012, n. 1, gia' assoggettati al regime di tesoreria
unica mista di cui all'art. 7, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279.

Autorita' d'ambito
Autorita' portuali
Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere (decreto legislativo n. 502/1992)
Aziende ospedaliere universitarie (decreto legislativo n. 517/1999)
Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali
Comunita' montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti
Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, nonche' altri enti pubblici
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (decreto legislativo n. 288/2003)
Istituti zooprofilattici sperimentali
Istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo n. 267/2000
Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati
Policlinici universitari, decreto legislativo n. 502/1992
Province
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti
Universita' statali e istituti di istruzione universitaria
 
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