Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2012 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO»
DECRETO RETTORALE 2 aprile 2012
Emanazione del nuovo Statuto.


IL RETTORE

Visto lo statuto vigente della Universita' degli studi di Urbino «Carlo Bo» emanato con decreto rettorale n. 1192/2008 del 15 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2008, n. 282;
Visto l'art. 6, comma 9 della legge 16 maggio 1989, n. 168;
Visto l'art. 2, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto l'art. 49 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;
Visto il decreto rettorale n. 109/2011 dell'11 marzo 2011 con il quale e' stato istituito l'organo deputato alla predisposizione delle modifiche statutarie ai sensi della legge n. 240/2010, art. 2, comma 5;
Visto il verbale dell'adunanza in seduta comune del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 21 aprile 2011 nel quale sono stati proposti gli orientamenti in base al quale l'organo costituito doveva predisporre il nuovo testo dello statuto;
Viste le delibere n. 118/2011 e n. 116/2011 rispettivamente del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 12 luglio 2011 con le quali sono state approvate le linee guida per la revisione statutaria;
Vista la nota prot. n. 3389 del 4 agosto 2011 con la quale il MIUR assegna a questa Universita' l'ulteriore termine di tre mesi previsto all'art. 2, comma 6 della legge n. 240/2010;
Considerato che, al fine di garantire una piu' estesa partecipazione alla individuazione delle regole fondanti e fondamentali dell'Ateneo, sono stati consultati le facolta', i rappresentanti degli enti territoriali e locali e delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali del territorio;
Visto il testo elaborato dall'organo deputato alla predisposizione delle modifiche statutarie comunicato dal presidente ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione in data 17 ottobre 2011;
Vista la delibera del senato accademico n. 187/2011 del 18 ottobre 2011 che ha approvato con modifiche il testo dello statuto prodotto dalla commissione;
Vista la delibera n. 188/2011 del 26 ottobre 2011 con la quale il senato accademico, previo parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione con delibera n. 165/2011 del 25 ottobre 2011, ha approvato lo statuto di autonomia dell'Universita';
Vista la nota prot. n. 25473 del 27 ottobre 2011 con la quale e' stato inviato al MIUR, per il prescritto parere, il testo dello statuto approvato;
Vista la nota prot. n. 1026 del 24 febbraio 2012 con la quale il MIUR ha comunicato le osservazioni e le richieste di modifica rispetto al testo inviato;
Vista la delibera n. 28/2012 dell'8 marzo 2012 con la quale il senato accademico, previo parere reso dal consiglio di amministrazione con delibera n. 23/2012 dell'8 marzo 2012, ha approvato lo statuto tenendo conto delle osservazioni pervenute dal MIUR;
Vista la nota prot. n. 6694 del 19 marzo 2012 con la quale e' stata inviata al MIUR la delibera di cui sopra con il testo dello statuto modificato;
Considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca non ha comunicato ulteriori rilievi o osservazioni sul testo dello statuto di autonomia trasmesso;
Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto di autonomia della Universita';
Viste le disposizioni legislative e normative riguardanti le Universita';

Decreta:

1. E' emanato lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Urbino «Carlo Bo» nel testo sottoriportato:
«Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1 (Principi fondamentali). - 1. L'Universita' degli studi di Urbino Carlo Bo e' istituzione pubblica, ha personalita' giuridica e piena capacita' di diritto pubblico e privato; ha autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile, si organizza e opera secondo il presente statuto, espressione fondamentale della sua autonomia.
2. Ai fini del presente statuto per "Universita'" e "Ateneo" si intende la "Universita' degli studi di Urbino Carlo Bo" avente sede nella citta' di Urbino.
3. I fini primari dell'Universita' sono la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, la formazione di tutto il personale, la preparazione culturale e professionale di studenti e studentesse, la formazione permanente e ricorrente, l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica nella societa', nonche', nelle forme che le sono proprie, lo sviluppo del territorio.
4. L'Universita' adotta i provvedimenti necessari per assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio, valorizzando i principi espressi nella Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e studentesse. Per assolvere ai propri compiti formativi, promuove e sostiene attivita' e servizi di orientamento e di assistenza didattica, nonche' iniziative atte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di studenti e studentesse.
5. Per il conseguimento delle proprie finalita' promuove forme di consultazione periodica e collaborazione con enti di cultura e di ricerca e con Istituzioni e aziende pubbliche e private, locali, nazionali e internazionali.
6. L'Universita' riconosce nella vocazione internazionale una componente fondamentale del proprio profilo didattico e scientifico. A tal fine, favorisce l'insegnamento in lingua straniera, gli scambi culturali, la mobilita' della componente docente e di quella studentesca e il riconoscimento delle carriere e dei titoli di studio. Promuove il proprio inserimento in reti internazionali di didattica e ricerca, nonche' di formazione del personale.
7. L'Universita' garantisce e promuove, anche attraverso azioni positive, il principio delle pari opportunita' e la valorizzazione delle differenze di genere. Contrasta, in ogni ambito di sua pertinenza, qualsiasi forma di discriminazione, diretta e indiretta, con particolare riguardo al sesso, alla razza, al colore della pelle, all'origine etnica o sociale, alla lingua, alla religione, alle convinzioni personali, alle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, all'appartenenza a una minoranza nazionale e/o culturale, alle condizioni socio-economiche, alla disabilita' e alle condizioni di salute, all'eta', all'orientamento sessuale, allo stato civile. L'Universita' assicura un ambiente improntato al benessere organizzativo e si impegna a prevenire, rilevare, contrastare ed eliminare ogni comportamento lesivo della dignita' della persona.
8. L'Universita' adotta i provvedimenti necessari a garantire il pieno inserimento di studenti e studentesse disabili nell'Ateneo e la loro effettiva partecipazione alla vita della comunita' universitaria, adoperandosi alla rimozione di ogni ostacolo che si frapponga allo svolgimento delle attivita' e alla fruizione dei servizi universitari.
9. L'Universita' ispira la propria attivita' amministrativa e gestionale ai principi di programmazione e controllo di gestione, di pubblicita' degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni, di semplicita', efficienza e snellimento delle procedure, di responsabilita' individuale nell'attuazione delle decisioni e nel controllo della regolarita' degli atti, di trasparenza, certezza e prevedibilita' nell'evoluzione della spesa per il personale, di valutazione, valorizzazione delle competenze professionali e del merito. Le funzioni dei soggetti responsabili del procedimento e l'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinati con apposito regolamento.
Art. 2 (Liberta' di ricerca e di insegnamento). - 1. L'Universita' garantisce liberta' di ricerca; assicura la promozione e lo svolgimento delle attivita' scientifiche anche con propri specifici finanziamenti, favorendo la collaborazione interdisciplinare e interdipartimentale e la stretta connessione con l'attivita' didattica; tutela l'autonomia individuale nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca; favorisce inoltre l'accesso del singolo studioso e delle strutture di ricerca ai finanziamenti esterni e all'utilizzazione di attrezzature e servizi e la diffusione dei risultati nel rispetto delle esigenze di tutti.
2. L'Universita' garantisce liberta' di insegnamento ai singoli docenti.
3. Il personale docente e' tenuto ad adempiere, nel rispetto dei valori etici, con regolarita' e assiduita' ai propri compiti istituzionali, a quelli che gli vengono di volta in volta conferiti con specifiche delibere degli organi competenti, nonche' a partecipare regolarmente agli organi collegiali e alle commissioni previste dallo statuto e istituite dagli organi e dalle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo.
Art. 3 (Formazione del personale). - 1. L'Universita' favorisce la crescita professionale del personale quale condizione essenziale alla realizzazione dei propri fini istituzionali.
A tal fine:
a) valuta l'attivita' didattica e di ricerca del personale docente;
b) cura la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo, garantendo la partecipazione dei propri dipendenti, donne e uomini, in rapporto proporzionale alla loro presenza;
c) per contribuire allo sviluppo della cultura di genere nell'ambito della comunita' universitaria assicura l'adeguamento dei programmi formativi.
Art. 4 (Fonti di finanziamento). - 1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da entrate proprie e da trasferimenti dello Stato e di altri soggetti pubblici, nonche' da erogazioni e contributi di persone fisiche e soggetti pubblici e privati.
2. Le entrate proprie sono costituite dalla contribuzione studentesca, da proventi conseguenti a prestazioni, da contratti e contributi di ricerca nonche' da redditi patrimoniali.
Art. 5 (Statuto). - 1. Lo statuto e' espressione fondamentale della liberta' e dell'autonomia dell'Universita' in conformita' ai principi dell'art. 33 della Costituzione, cosi' come attuati dalle disposizioni legislative e regolamentari che espressamente si riferiscono alle universita'.
2. Lo statuto e le sue modifiche, sentiti i dipartimenti, il comitato unico di garanzia e il consiglio degli studenti, sono approvati dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole espresso a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione. Lo statuto e le sue modifiche sono emanati dal rettore con proprio decreto.
3. Le modifiche possono essere proposte da qualunque organo dell'Ateneo nonche' da ciascun dipartimento e dal consiglio degli studenti e entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che non sia diversamente stabilito.
Art. 6 (Regolamenti). - 1. L'attivita' e l'organizzazione dell'universita' sono disciplinate, in conformita' al presente statuto, da disposizioni regolamentari.
2. Il regolamento generale di Ateneo definisce e disciplina l'organizzazione, le procedure di attivazione delle strutture di ricerca e di didattica dell'Universita' e dei centri di servizio di Ateneo, nonche' le procedure di elezione degli organi dell'Universita' e delle rappresentanze presenti in Ateneo non specificamente disciplinate dallo statuto. Il regolamento generale di Ateneo e' approvato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del consiglio di amministrazione, sentiti i dipartimenti e il consiglio degli studenti.
3. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti degli studi dei corsi per i quali l'Universita' rilascia titoli aventi valore legale, riconoscendo ai dipartimenti i poteri necessari alla realizzazione della propria autonomia didattica; stabilisce altresi' le modalita' per l'istituzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione, dei corsi di alta formazione, delle scuole di dottorato, dei corsi di perfezionamento e di altre iniziative didattiche e di ogni ulteriore attivita' formativa. E' approvato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, sentiti i dipartimenti e il consiglio degli studenti.
4. Il regolamento di amministrazione e contabilita' disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, nonche' l'attivita' negoziale dell'Ateneo. E' approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il senato accademico.
5. I regolamenti di funzionamento dei dipartimenti sono proposti dai consigli di dipartimento e approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
6. I regolamenti inerenti esclusivamente all'attivita' economico-finanziaria dell'Ateneo sono adottati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
7. Ogni altro regolamento e' approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
8. Tutti i regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti di tutti gli organi che intervengono nel procedimento a seconda degli ambiti di rispettiva competenza e sono emanati con decreto del rettore. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo dell'Universita', salvo che non sia diversamente stabilito.
Art. 7 (Codice etico). - 1. L'Universita' adotta un codice etico valevole per la comunita' universitaria, costituita da docenti, studenti e studentesse, personale tecnico-amministrativo, nonche' per tutti coloro che a vario titolo operano nell'Ateneo.
2. Il codice detta le regole di condotta da osservare nell'ambito della comunita', persegue ogni forma di discriminazione e di abuso, favorisce il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza. Il codice disciplina anche i casi di conflitto di interessi o di violazione della proprieta' intellettuale.
3. Il codice e le sue modifiche, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, sentiti il comitato unico di garanzia, i dipartimenti, il consiglio degli studenti, sono approvati dal senato accademico ed emanati con decreto dal rettore, che ne garantisce adeguata pubblicita' e la piu' ampia divulgazione nella comunita' universitaria.
4. L'inosservanza delle disposizioni del codice etico, qualora non assuma valenza disciplinare, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni, secondo la gravita' dell'infrazione e nel rispetto delle procedure di cui allo stesso codice: richiamo privato; richiamo pubblico; esclusione dall'assegnazione di contributi di Ateneo per un periodo massimo di tre anni, limitatamente al personale docente.
Titolo II - STRUTTURE E ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA.

Art. 8 (Strutture didattiche e di ricerca). - 1. Salvo diversa prescrizione del presente statuto, le funzioni istituzionali dell'Ateneo concernenti la ricerca scientifica, le attivita' didattiche e le altre attivita' di formazione, nonche' le attivita' rivolte all'esterno correlate e accessorie, sono assolte mediante le strutture dipartimentali di cui all'art. 9.
2. Ogni corso di studio, istituito secondo le modalita' di cui agli articoli 17 e 18 del presente statuto, afferisce al dipartimento in cui sono incardinati almeno la meta' piu' uno dei docenti per esso necessari ai fini dei requisiti minimi quantitativi.
3. Il dipartimento cui afferiscono uno o piu' corsi di studio, tenendo conto del contributo di altri dipartimenti, provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attivita' didattiche mediante strutture interne al dipartimento stesso, comunque denominate, istituite con apposito regolamento, proposto dal consiglio di dipartimento e approvato dal senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Tale regolamento definisce le competenze e la composizione della struttura stessa, nonche' le forme di partecipazione dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e studentesse alle sue determinazioni.
4. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento dei corsi di studio, istituiti secondo le modalita' di cui agli articoli 17 e 18 del presente statuto, provvedono, per ogni corso di studio, i dipartimenti interessati mediante regolamento congiuntamente proposto dai consigli di dipartimento e approvato dal senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Il regolamento individua il dipartimento cui il corso di studio afferisce, definendo altresi' le competenze e la composizione del collegio preposto all'organizzazione e alla gestione del corso di studio.
Art. 9 (Dipartimenti). - 1. Il dipartimento e' la struttura titolare delle funzioni didattiche e di ricerca. Per l'esercizio di tali funzioni il dipartimento:
promuove e coordina l'attivita' di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore;
coordina e disciplina, conformemente al regolamento didattico di Ateneo, l'attivita' didattica dei corsi di studio, compresi i corsi di dottorato e ogni altro corso di formazione, secondo le modalita' di cui all'art. 8.
2. Al dipartimento afferiscono professori, ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, e docenti a contratto coerentemente con l'ambito culturale delle attivita' didattiche e di ricerca in essere nel dipartimento stesso. Il personale tecnico-amministrativo e' assegnato dal direttore generale. Ne fanno parte, inoltre, in conformita' alle rispettive norme regolamentari, dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca attivati dalla medesima struttura. La mobilita' tra dipartimenti di docenti e ricercatori e' disciplinata da apposito regolamento.
3. L'istituzione del dipartimento e' deliberata dal consiglio di amministrazione, dietro parere del senato accademico, su proposta di almeno trentacinque professori e ricercatori in servizio alla data di presentazione della proposta medesima.
4. La proposta di costituzione va presentata entro il 30 giugno e deve definire l'ambito delle funzioni scientifiche e didattiche cui il dipartimento e' preposto.
5. La soppressione del dipartimento e' disposta dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico. La procedura di soppressione del dipartimento e' attivata:
quando, per qualsiasi motivo, non se ne puo' garantire il regolare funzionamento;
su proposta della maggioranza assoluta dei professori e ricercatori in servizio presso il dipartimento;
quando il numero dei professori e ricercatori in servizio presso il dipartimento e' inferiore al numero minimo di cui al comma 3 per un anno.
6. Sono organi del dipartimento:
a) il consiglio;
b) il direttore;
c) la giunta;
d) la commissione paritetica docenti-studenti.
7. Il dipartimento ha autonomia finanziaria e contrattuale secondo il regime fissato dal regolamento di amministrazione e contabilita' e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010. Per l'esercizio delle funzioni di ricerca, il dipartimento puo' prevedere, su approvazione del consiglio di dipartimento, la costituzione di sezioni, che non hanno autonomia finanziaria e contrattuale, ne' organi di governo propri.
8. Nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Ateneo, il dipartimento provvede a determinare le proprie esigenze di organico e a formulare motivate richieste di posti di ruolo e di ricercatori a tempo determinato. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di dipartimento nella composizione prevista dalla normativa vigente. Con le stesse modalita' sono assunte le deliberazioni di proposte di chiamata di professori e ricercatori, nonche' di assegnazione dei compiti didattici ai professori e ricercatori.
9. Il dipartimento esercita ogni altra funzione attribuita da norme di legge, da regolamenti o da determinazioni degli organi di Ateneo.
Art. 10 (Consiglio di dipartimento). - 1. Al consiglio di dipartimento sono affidati compiti di gestione, di programmazione e sviluppo, nonche' ogni altra competenza prevista per legge, statuto, regolamento.
2. Oltre alle competenze previste nel precedente articolo, il consiglio di dipartimento:
a) propone, per l'approvazione del senato accademico, il regolamento di funzionamento del dipartimento;
b) assolve gli obblighi finanziari e contabili secondo le vigenti disposizioni;
c) delibera sulle richieste di afferenza dei professori e dei ricercatori;
d) delibera sui contratti e convenzioni di sua competenza;
e) elegge, nel suo seno, il direttore e la giunta.
3. Il consiglio di dipartimento e' composto da:
a) il direttore;
b) tutti i professori e i ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, ad esso afferenti;
c) il segretario amministrativo;
d) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;
e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca;
f) una rappresentanza degli studenti e studentesse iscritti ai corsi afferenti al dipartimento, secondo le previsioni del regolamento generale di Ateneo;
g) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura stabilita dal regolamento generale di Ateneo.
Art. 11 (Direttore del dipartimento e giunta). - 1. Il direttore rappresenta il dipartimento, ha funzioni direttive e di coordinamento, convoca e presiede il consiglio e la giunta, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e adotta gli atti necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del dipartimento stesso, in conformita' a quanto previsto in via regolamentare.
2. Il direttore del dipartimento e' un professore ordinario dell'Universita' afferente al dipartimento con regime di impegno a tempo pieno ovvero, in caso di motivata indisponibilita' dei professori ordinari e negli altri casi previsti dalla legge, un professore associato afferente al dipartimento sempre con regime di impegno a tempo pieno.
3. Il direttore e' eletto in apposita seduta del consiglio di dipartimento, convocata e presieduta dal decano. Nella prima votazione e' eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti espressi, purche' vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di mancato raggiungimento del quorum alla prima votazione si procede ad una seconda votazione, nella quale il direttore di dipartimento viene eletto con le stesse modalita' della prima. Qualora il quorum non venga raggiunto anche nella seconda votazione, l'elettorato passivo viene esteso ai professori associati e si procede ad una nuova votazione nella quale il direttore di dipartimento viene eletto con le stesse modalita' della prima votazione. Qualora anche in tale votazione non venga eletto il direttore ovvero non sia raggiunto il quorum, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
In ogni caso, nell'ipotesi di parita', risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' in ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parita', quello con maggiore anzianita' anagrafica.
4. Il direttore e' nominato con decreto del rettore.
5. Il direttore dura in carica tre anni e puo' essere rieletto consecutivamente solo una volta. La carica di direttore e' incompatibile con quella di rettore, di pro-rettore vicario, di membro del consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione.
6. La giunta del dipartimento coadiuva il direttore nelle sue funzioni. Ne fa parte di diritto il segretario amministrativo. La composizione e la durata in carica della giunta sono disciplinate dal regolamento di funzionamento del dipartimento, il quale stabilisce modalita' idonee a garantire la rappresentanza delle diverse componenti del personale docente.
Art. 12 (Centri di ricerca e di supporto alla ricerca e alla didattica). - 1. I dipartimenti possono proporre la costituzione di centri di ricerca o di supporto alla ricerca e alla didattica, indicando il progetto specifico e, nel caso di centri interdipartimentali, la struttura amministrativa di afferenza.
2. La costituzione dei centri e' deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.
3. L'orto botanico dell'Ateneo ha la finalita' di introdurre, curare, conservare specie vegetali da diffondere, proteggere e farne oggetto di ricerca. Le modalita' di funzionamento dell'orto botanico sono stabilite da apposito regolamento adottato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
Art. 13 (Commissione paritetica docenti-studenti). - 1. In ogni dipartimento e' istituita la commissione paritetica docenti-studenti competente a svolgere, secondo le vigenti disposizioni di legge, attivita' di valutazione, consultazione e controllo sulle attivita' didattiche e di servizio agli studenti e studentesse.
2. La commissione e' costituita da una rappresentanza paritetica di docenti, designati dal consiglio di dipartimento, e di studenti e studentesse, eletti secondo le previsioni di cui al regolamento generale di Ateneo, che stabilisce altresi' la composizione numerica, la durata in carica e le modalita' di funzionamento dell'organo.
Art. 14 (Scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca). - 1. Le scuole di specializzazione sono strutture, anche interateneo, che curano lo svolgimento e l'organizzazione di attivita' didattiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.
2. Fatti salvi gli ordinamenti delle scuole rette da disposizioni speciali di legge, le scuole di specializzazione e le scuole di dottorato di ricerca sono istituite e attivate con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico su proposta di uno o piu' dipartimenti, anche di altri Atenei.
Titolo III - ORGANI DI ATENEO E ALTRI ORGANI.

Art. 15 (Organi dell'Ateneo). - 1. Sono organi dell'Ateneo il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione, il direttore generale.
Art. 16 (Rettore). - 1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo.
Ha funzioni di governo, di indirizzo e di controllo. E' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'istituzione universitaria nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza e promozione del merito.
2. Spetta al rettore, in particolare:
a) esercitare funzioni di indirizzo, di iniziativa e coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche;
b) vigilare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento e sull'efficienza delle strutture e dei servizi dell'Universita', promuovendo, in particolare, l'adozione di misure organizzative atte a garantire l'individuazione delle specifiche responsabilita';
c) utilizzare, nella sua azione di indirizzo e di controllo, le risultanze del nucleo di valutazione;
d) garantire:
l'autonomia didattica e di ricerca del personale docente, nel rispetto del suo stato giuridico e delle norme dell'ordinamento universitario e dei principi generali di cui al titolo I del presente statuto;
il diritto degli studenti e delle studentesse alla formazione;
il rispetto del codice etico;
e) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione e curare l'esecuzione delle loro deliberazioni;
f) proporre al senato accademico:
due dei quattro membri del consiglio di amministrazione appartenenti al personale docente dell'Ateneo, da individuare nell'ambito delle candidature riconosciute idonee dal comitato dei garanti;
le sanzioni da irrogare nei casi di violazione del codice etico, che non configurino infrazione disciplinare;
g) proporre al consiglio di amministrazione:
il documento di programmazione triennale di Ateneo, tenuto conto delle proposte e del parere del senato accademico;
il bilancio di previsione e il conto consuntivo, sentito il parere del senato accademico;
il conferimento e la revoca dell'incarico di direttore generale, sentito il parere del senato accademico;
il conferimento di incarichi di insegnamento a contratto a favore di docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama in conformita' alla normativa vigente;
h) designare i membri del consiglio di amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo ai sensi dell'art. 18 del presente statuto;
i) adottare, in caso di necessita' e urgenza, sotto la sua responsabilita' i provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
l) stipulare i contratti e le convenzioni tra Universita' e amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati, non affidati dal regolamento di amministrazione e contabilita' alle competenze delle singole strutture o del direttore generale;
m) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'Ateneo;
n) inviare al competente Ministro le relazioni previste dalla legge;
o) emanare lo statuto, i regolamenti, il codice etico e le loro modificazioni e integrazioni;
p) esercitare:
l'azione disciplinare nei confronti di professori e ricercatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge con competenza ad irrogare sanzioni disciplinari non superiori alla censura;
l'iniziativa nell'ambito dei procedimenti connessi a violazioni del codice etico, che non configurino infrazione disciplinare;
ogni altra funzione e competenza che gli sia demandata dai vigenti ordinamenti universitari, dallo statuto e dai regolamenti, o che non sia espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto, compreso il potere di annullamento di atti per ragioni di legittimita'.
3. Il rettore e' eletto fra i professori ordinari in servizio presso le Universita' italiane in regime di impegno a tempo pieno o che optino in caso di elezione per detto regime; dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
4. L'elettorato attivo spetta:
a) ai professori di ruolo di prima fascia, ai professori di ruolo di seconda fascia e ai ricercatori con voto pesato in modo che essi rappresentino, senza distinzione alcuna, il 70% dei voti espressi;
b) al personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato se titolare di un contratto di lavoro di durata almeno triennale, con voto pesato in modo che esso rappresenti il 20% dei voti espressi;
c) agli studenti e studentesse nel consiglio degli studenti con voto pesato in modo che essi rappresentino il 10% dei voti espressi.
5. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita', almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le votazioni e almeno centottanta giorni prima della scadenza del mandato del rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve avere luogo fra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data della cessazione.
6. Il rettore nella prima votazione e' eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi, ricalcolati in base ai pesi definiti al comma 4, purche' vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in caso di mancata elezione o di mancato raggiungimento del quorum si procedera' con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita', risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo dei professori ordinari e, in caso di ulteriore parita', quello con maggiore anzianita' anagrafica.
7. Il ballottaggio di cui al comma precedente deve aver luogo a distanza di non piu' di dieci giorni dalla prima votazione.
8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza, e abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno, e' proclamato eletto dal decano, nominato con proprio decreto dal Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della ricerca e assume la carica all'inizio dell'anno accademico. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede, comportando, altresi', lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativo alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso.
9. Il rettore nomina un pro-rettore vicario, scelto fra i professori ordinari, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il pro-rettore vicario partecipa alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
10. Il rettore puo' avvalersi di altri pro-rettori e delegati da lui scelti fra il personale docente dell'Ateneo. Essi sono nominati con decreto rettorale, in cui sono specificati i compiti e i settori di competenza e, relativamente ai compiti loro attribuiti, rispondono del loro operato direttamente al rettore. La carica di pro-rettore cessa contestualmente a quella del rettore.
11. In caso di cessazione anticipata del mandato rettorale, le funzioni di rettore per l'ordinaria amministrazione sono assunte dal decano del corpo accademico, il quale procede entro dieci giorni alla convocazione del corpo elettorale, fissando lo svolgimento delle elezioni non oltre il trentesimo giorno dalla data dell'atto di convocazione. In questo caso il rettore eletto entra in carica all'atto della nomina e vi rimane per i successivi cinque anni accademici.
12. Per tutta la durata del mandato il rettore ha diritto ad una limitazione dell'attivita' didattica, dandone comunicazione al senato accademico e al proprio dipartimento di afferenza.
Art. 17 (Senato accademico). - 1. Il senato accademico ha funzioni di programmazione, consultazione e controllo, di coordinamento e di raccordo tra i dipartimenti e le altre strutture dell'Universita'.
2. Spetta al senato accademico, in particolare:
a) formulare proposte ed esprimere parere obbligatorio:
sulla didattica, la ricerca e i servizi agli studenti e studentesse;
sull'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, dipartimenti e ogni altra struttura didattica e di ricerca;
sui piani triennali di sviluppo, anche edilizio, ivi compreso il documento di programmazione triennale dell'Ateneo, presentati dal rettore al consiglio di amministrazione;
b) esprimere parere:
sul bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dal rettore;
sulla proposta del rettore di conferimento e di revoca dell'incarico di direttore generale;
sulla proposta di regolamento di amministrazione e contabilita';
sulla proposta di designazione, formulata dal rettore, dei membri del consiglio di amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;
su ogni misura intesa a garantire il diritto allo studio, ivi compresa la determinazione di tasse e contributi degli studenti e studentesse, nonche' sui rapporti con le istituzioni territoriali preposte alla tutela di tale diritto;
sulla proposta, formulata dal rettore al consiglio di amministrazione, di attribuzione di insegnamenti a contratto a favore di docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama;
c) esprimere parere su ogni altra materia ad esso sottoposta dal rettore;
d) proporre al corpo elettorale, ai sensi del successivo comma 7, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
e) deliberare, secondo le procedure di cui al presente statuto, le modifiche di statuto, il codice etico di Ateneo e le sue modifiche, nonche' i regolamenti nei casi e secondo le procedure del presente statuto;
f) definire, nel rispetto delle norme di legge, i requisiti di nomina dei membri del consiglio di amministrazione;
g) approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti la proposta del rettore di nomina di due membri del consiglio di amministrazione appartenenti al personale docente dell'Ateneo;
h) designare nei casi e secondo le procedure previsti dal presente statuto i componenti degli organi di Ateneo;
i) deliberare sulla proposta del rettore, in ordine alle violazioni del codice etico, che non configurino infrazione disciplinare.
3. Il senato accademico e' composto da diciotto membri:
a) il rettore, che lo presiede;
b) tre rappresentanti degli studenti e studentesse;
c) dodici docenti eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, tra i quali:
1) non meno di quattro e non piu' di nove direttori di dipartimento;
2) non meno di tre e non piu' di sei professori associati o ricercatori, inclusi gli eventuali eletti tra i direttori di dipartimento, garantendo comunque la presenza di almeno un ricercatore e di almeno un professore associato. Qualora tra i direttori di dipartimento risultassero eletti oltre cinque professori associati, il numero massimo previsto al presente punto viene elevato in modo da risultare pari al numero dei direttori di dipartimento con qualifica di professore associato, piu' un posto da riservare a un ricercatore.
Si procedera' prima all'elezione dei direttori di dipartimento, poi dei professori associati e ricercatori nel numero massimo dei posti ancora disponibili e rispettando le previsioni del punto 2 della lettera c) del presente articolo e, infine, all'elezione dei rimanenti docenti. L'elettorato attivo spetta indistintamente ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori.
d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
I componenti di cui alle lettere b), c) e d), sono eletti secondo le previsioni del regolamento generale di Ateneo.
4. Il senato accademico dura in carica tre anni. Il mandato puo' essere rinnovato una sola volta. Il mandato dei rappresentanti degli studenti e studentesse ha durata biennale.
5. Il senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta almeno cinque dei suoi membri.
6. Alle adunanze del senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il pro-rettore vicario e il direttore generale e, in caso di suo impedimento, un funzionario da lui designato. Le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate dal direttore generale con l'assistenza tecnica di un funzionario dell'amministrazione. In caso di sua assenza il rettore designa chi assume le funzioni di presidente del senato accademico.
7. Il senato accademico, nell'esercizio dei poteri di cui al precedente comma 2, lettera d), propone al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti, la mozione di sfiducia nei confronti del rettore. Le votazioni sono indette dal decano entro dieci giorni dalla deliberazione del senato accademico, fissandone lo svolgimento non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla indizione. Gli aventi diritto al voto sono tutti coloro che godono dell'elettorato attivo per l'elezione del rettore e le procedure di voto si svolgono con le modalita' stabilite dal regolamento generale d'Ateneo. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore si intende approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, calcolata ai sensi dell'art. 16, comma 4, del presente statuto. Qualora la mozione di sfiducia venga approvata, il rettore cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato da parte del decano, il quale assume le funzioni di rettore per l'ordinaria amministrazione.
Art. 18 (Consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione ha funzioni di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'. Esercita ogni altra funzione che gli sia devoluta dal presente statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.
2. Spetta al consiglio di amministrazione, in particolare:
a) deliberare l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, strutture e dipartimenti, su proposta o previo parere del senato accademico;
b) approvare:
a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento di amministrazione e contabilita' e i regolamenti inerenti all'attivita' economico-finanziaria dell'Ateneo, sentito il senato accademico;
il bilancio di previsione e il conto consuntivo, nonche' i piani sviluppo, anche edilizio, dell'Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione triennale;
la proposta, da parte del dipartimento, di chiamata dei professori e dei ricercatori;
la proposta, da parte del rettore, di attribuzione di insegnamenti a contratto a favore di docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama;
c) formulare proposte ed esprimere parere in ordine all'approvazione dello statuto, del codice etico e relative modificazioni e integrazioni;
d) esprimere parere sul regolamento generale di Ateneo, sul regolamento didattico di Ateneo, sui regolamenti di funzionamento dei dipartimenti e su ogni altro regolamento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del presente statuto;
e) conferire e revocare l'incarico di direttore generale, su proposta del rettore, sentito il senato accademico;
f) determinare:
l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti e studentesse;
il trattamento economico del direttore generale;
l'ammontare delle indennita' di carica e di funzioni;
g) designare i componenti del nucleo di valutazione ad eccezione del rappresentante degli studenti e studentesse, previo parere del senato accademico;
h) autorizzare la stipula di convenzioni e contratti ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilita';
i) esercitare la competenza disciplinare, in conformita' con il parere vincolante del collegio di disciplina, nei confronti di professori e ricercatori ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto da undici membri:
a) il rettore, che lo presiede;
b) tre membri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;
c) quattro membri appartenenti al personale docente di ruolo dell'Ateneo;
d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
e) due rappresentanti elettivi degli studenti.
4. I componenti del consiglio di amministrazione, esclusi il rettore e i rappresentanti degli studenti e studentesse, sono individuati tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con debita attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. Il senato accademico ne definisce, in conformita' con le norme di legge, i requisiti di nomina e a questi assicura pubblicita' mediante apposito avviso pubblico.
5. Le candidature pervenute ai fini della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione sono valutate da un comitato dei garanti, composto dal coordinatore del nucleo di valutazione, dal presidente del collegio dei revisori e da un membro designato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. Il comitato formula un giudizio di idoneita' delle candidature rispetto ai requisiti di nomina e seleziona un numero di candidati almeno doppio rispetto a quello dei componenti da designare, pena la riapertura dei termini di presentazione delle candidature.
7. La scelta dei candidati, qualificati idonei, viene operata:
a) dal rettore, dietro parere del senato accademico, nel caso dei tre membri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;
b) dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, relativamente a due membri appartenenti al personale docente e al rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
c) su proposta del rettore e approvazione del senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, relativamente ai restanti due membri appartenenti al personale docente di ruolo dell'Ateneo.
La designazione dei quattro membri appartenenti al corpo docente di ruolo dell'Ateneo deve, ove possibile, tener conto delle sue diverse componenti.
8. Partecipano senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione il pro-rettore vicario e il direttore generale. I componenti il collegio dei revisori dei conti possono assistere alle sedute.
9. In caso di decadenza o di dimissioni di uno o piu' componenti, sono tempestivamente avviate le procedure per la loro sostituzione. Nelle more, il consiglio resta validamente costituito. La durata dei sostituti e' pari a quella della consiliatura in carica.
10. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni a partire dal decreto di nomina. I rappresentanti degli studenti e studentesse restano in carica due anni a partire dalla prima riunione dello stesso. Tutti i mandati possono essere rinnovati per una sola volta.
11. In caso di assenza del rettore, il consiglio di amministrazione e' presieduto da un membro del consiglio designato dal rettore stesso. Le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate dal direttore generale, o in caso di suo impedimento, da un funzionario da lui designato, con l'assistenza tecnica di un funzionario dell'amministrazione.
12. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente, nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento generale universitario e si riunisce, ordinariamente, almeno ogni bimestre e, in via straordinaria, qualora ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da inserire all'ordine del giorno, almeno un terzo dei componenti.
13. Per la validita' delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini della valida costituzione del consiglio di amministrazione e del senato accademico deve essere presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 19 (Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ateneo.
2. I compiti e le modalita' di organizzazione e di funzionamento sono stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilita'.
3. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, secondo quanto di seguito indicato:
a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, designato dal senato accademico;
b) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del rettore. L'incarico e' di tre anni ed e' rinnovabile una sola volta. I revisori non possono appartenere ai ruoli del personale dipendente dell'Ateneo e almeno due di essi, tra gli effettivi, devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
Art. 20 (Consiglio degli studenti). - 1. Il consiglio degli studenti e' l'organo di rappresentanza, organizzazione e coordinamento degli studenti e studentesse a livello di Ateneo. Le sue attivita' sono disciplinate da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti ed emanato dal rettore.
2. Il consiglio e' organo consultivo e propositivo per quanto attiene:
a) allo statuto, al codice etico, alla carta dei diritti e dei doveri degli studenti e studentesse e alle loro modificazioni e integrazioni;
b) al regolamento generale di Ateneo;
c) agli ordinamenti didattici;
d) all'attuazione del diritto allo studio;
e) all'efficienza dei servizi;
f) alle attivita' di tutorato e di orientamento;
g) alle tasse e ai contributi di studenti e studentesse;
h) alle attivita' sportive studentesche.
3. E' organo deliberativo in merito alle attivita' culturali e del tempo libero autogestite dagli studenti e dalle studentesse e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tali scopi.
4. E' formato dagli studenti e dalle studentesse eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, negli organi di gestione del diritto allo studio e nei consigli di dipartimento, nel numero stabilito dal regolamento generale d'Ateneo. Elegge al proprio interno un presidente, che lo rappresenta a tutti gli effetti.
5. L'Universita' fornisce i supporti logistici necessari per il funzionamento.
Art. 21 (Comitato etico). - 1. Per le attivita' di sperimentazione vengono costituiti appositi comitati etici le cui competenze, composizione e modalita' sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.
Art. 22 (Nucleo di valutazione). - 1. Il nucleo di valutazione svolge funzioni di valutazione e controllo della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti ai sensi dell'art. 13 del presente statuto. Verifica l'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti, nonche' la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei docenti a contratto di cui all'art. 23, comma 1, legge n. 240/2010. Accerta la qualita', l'efficienza e l'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio e dei servizi di supporto. Al nucleo di valutazione sono altresi' attribuite, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, tutte le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Universita', in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il nucleo di valutazione collabora, ove necessario, con il comitato unico di garanzia di cui all'art. 24 del presente statuto.
3. Il nucleo di valutazione presenta al rettore, al senato accademico e al consiglio di amministrazione una relazione annuale.
4. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' composto da sette membri, di cui sei designati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ed uno eletto dal consiglio dei studenti, in rappresentanza degli studenti e delle studentesse stessi. Quattro dei componenti del Nucleo sono soggetti esterni all'Ateneo.
5. Ad eccezione del rappresentante degli studenti e delle studentesse, i membri del Nucleo di Valutazione, il cui curriculum e' reso pubblico nel sito internet dell'Universita', devono possedere un'elevata qualificazione professionale e rappresentare le diverse competenze presenti nelle varie aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo. Almeno due di essi sono nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico.
6. Il coordinatore del nucleo di valutazione e' designato dal consiglio di amministrazione e puo' essere individuato tra i Professori di ruolo dell'Ateneo.
7. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni e i suoi membri sono rinnovabili una sola volta.
8. L'Universita' assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
Art. 23 (Collegio di disciplina). - 1. La competenza disciplinare e' esercitata secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Nell'Universita' e' istituito un collegio di disciplina, competente a istruire i procedimenti disciplinari a carico dei Professori e dei ricercatori per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, nonche' ad esprimere parere conclusivo e vincolante in materia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Il collegio di disciplina e' composto, da tre membri effettivi ed altrettanti supplenti per ciascuna delle categorie del corpo docente, ordinari, associati e ricercatori, tutti in regime di tempo pieno, nominati dal senato accademico per un triennio accademico, immediatamente rinnovabili per una sola volta. La competenza e' attribuita secondo il principio del giudizio tra pari.
4. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.
Art. 24 (Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni). - 1. Nell'Universita' e' istituito il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG).
2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con le consigliere o i consiglieri di parita' nominati a livello nazionale, regionale e provinciale. Contribuisce a migliorare la qualita' complessiva del lavoro, dell'insegnamento e dell'apprendimento, promuovendo, in continuita' con l'esperienza e l'attivita' del comitato pari opportunita', la valorizzazione delle differenze di genere e le pari opportunita', anche attraverso azioni positive e ogni altra iniziativa, a carattere scientifico, formativo e culturale, utile a realizzare condizioni di effettiva parita' per il genere sottorappresentato. Il CUG garantisce che l'Universita' adotti un'organizzazione idonea a favorire la conciliazione fra vita professionale e familiare tanto di studenti e studentesse quanto del personale docente e non docente, uomini e donne. Assicura altresi' un ambiente ispirato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi tipo di discriminazione, diretta e indiretta, fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale e/o culturale, la disabilita', l'eta' o l'orientamento sessuale. Garantisce altresi' la prevenzione e rimozione di ogni forma di violenza morale o psichica nei confronti delle lavoratrici, dei lavoratori, delle studentesse, degli studenti e di tutti gli appartenenti alla comunita' universitaria.
3. Il CUG e' costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonche' da altrettanti supplenti. E' integrato, nella stessa misura e nel rispetto del medesimo principio, da docenti e studenti/studentesse, in numero pari tra loro, eletti secondo le previsioni di cui al regolamento generale di Ateneo.
4. Il presidente del CUG e' designato tra i componenti dell'organo, esclusi i rappresentanti sindacali e degli studenti e studentesse, dal rettore, sentito il direttore generale.
5. Il CUG adotta un apposito regolamento per la disciplina delle proprie modalita' di funzionamento.
Art. 25 (Tavolo di consultazione). - 1. Il tavolo di consultazione dell'Ateneo con le autonomie locali, l'E.R.S.U. di Urbino, le associazioni di categoria del mondo imprenditoriale e dei lavoratori ha compiti di informazione, ascolto e consultazione. In vista della predisposizione del piano di programmazione triennale di Ateneo, esso puo' avanzare proposte o suggerire iniziative di comune interesse.
2. Il tavolo e' nominato con decreto del rettore su segnalazione dei rappresentanti degli enti e categorie summenzionati. Dura in carica tre anni.
Titolo IV - ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E DIRETTORE GENERALE.

Art. 26 (Principi). - 1. L'Universita' conforma l'organizzazione e le attivita' delle proprie strutture ai principi generali di imparzialita', legittimita', trasparenza e semplificazione, efficienza, efficacia e economicita'.
2. L'Universita', nell'ambito della propria autonomia, adotta con delibera del consiglio di amministrazione il piano di organizzazione dei servizi necessario al perseguimento dei fini istituzionali.
Art. 27 (Direttore generale). - 1. Il direttore generale ha funzioni di complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione. Esercita i compiti attribuiti dalla legge ai dirigenti di uffici dirigenziali generali, in quanto compatibili.
2. Il direttore generale partecipa alle riunioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Egli redige e invia al consiglio di amministrazione, al senato accademico e al Nucleo di Valutazione una relazione annuale sull'attivit svolta.
3. L'incarico di direttore generale e' conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accademico, scegliendo tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico, regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ha durata non superiore a quattro anni ed e' rinnovabile. Il direttore generale puo' essere revocato prima della scadenza, su proposta del rettore, con atto motivato del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
4. Il trattamento economico del direttore generale e' determinato in conformita' ai criteri e ai parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui l'incarico di direttore generale venga conferito a dipendente pubblico, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
5. Il direttore generale designa chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Art. 28 (Funzioni dirigenziali). - 1. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti a tempo determinato e con facolta' di rinnovo dal direttore generale in conformita' alle vigenti disposizioni di legge.
2. I dirigenti e i titolari di incarico dirigenziale, nell'ambito dei programmi deliberati dagli organi accademici e delle direttive elaborate dal direttore generale, curano l'attuazione dei progetti ad essi assegnati dal direttore medesimo, nei cui confronti possono elaborare proposte ed esprimere pareri. Nell'esercizio delle relative competenze, godono di autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate. Si avvalgono delle risorse finanziarie e strumentali, nonche' del personale attribuito ai propri uffici, sottoponendolo ad apposita valutazione secondo criteri di merito.
3. Ferma la responsabilita' disciplinare del dirigente, il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance ovvero l'inosservanza delle direttive comportano, su proposta del direttore generale, previa contestazione e comunque secondo modalita' e procedure determinate da apposito regolamento, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale o, in relazione alla gravita' del caso, la rimozione dall'incarico medesimo, nel rispetto del principio del contraddittorio, con conseguente collocamento a disposizione nei ruoli dirigenziali ovvero recesso dal rapporto di lavoro.
Art. 29 (Sistema bibliotecario di Ateneo). - 1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, cui afferiscono le biblioteche e i centri di documentazione dell'Universita', ha lo scopo di sviluppare e organizzare in forma coordinata tra macro-aree omogenee, l'acquisizione, la conservazione, l'aggiornamento e la fruizione delle raccolte, nonche' l'allestimento e la gestione di servizi di informazione bibliografica e di orientamento e accesso alle risorse documentarie digitali, cooperando a questi fini con altre universita' ed enti di ricerca. Il sistema bibliotecario di Ateneo opera in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione; l'organizzazione e il funzionamento del Sistema sono definiti da apposito regolamento.
Art. 30 (Strutture di servizio). - 1. Al fine di coordinare e gestire l'erogazione di specifici servizi fondamentali o integrativi dell'attivita' didattica e di ricerca quali i servizi librari, informatici, telematici, linguistici, tecnici, statistici, di stampa e editoriali il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, puo' istituire, nel rispetto dei principi di semplificazione, razionale dimensionamento, efficienza ed efficacia di cui all'art. 2, comma 12, legge n. 240/2010, strutture di servizio la cui denominazione, organizzazione e funzionamento sono stabiliti nella delibera di istituzione secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo.
Art. 31 (Centri di ricerca interuniversitari e internazionali). - 1. Per il rafforzamento della cooperazione interuniversitaria e dell'internazionalizzazione i dipartimenti possono proporre la costituzione di centri di ricerca interuniversitari e internazionali indicando il progetto specifico di ricerca.
2. La costituzione dei centri e' deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
Art. 32 (Comitato per lo sport universitario). - 1. E' costituito presso l'Universita' il comitato per lo sport universitario, con lo scopo di promuovere l'attivita' sportiva degli studenti e studentesse e del personale universitario, sovrintendendo agli indirizzi di gestione degli impianti a disposizione e ai programmi di sviluppo delle varie attivita'.
2. Il comitato per lo sport universitario e' composto secondo le disposizioni legislative vigenti.
Titolo V - NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE.

Art. 33 (Pari opportunita' nella composizione di organi e strutture collegiali). - 1. La costituzione di organi e strutture collegiali dell'Ateneo avviene nel rispetto del principio costituzionale di pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.
2. A tal fine, nell'elezione dei membri del senato accademico, eccettuata la componente rappresentata dai direttori di dipartimento, nonche' nell'attribuzione di cariche elettive, ivi comprese quelle studentesche, in organi e strutture collegiali, ciascun elettore puo' esprimere due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda. Nel caso di presentazione di liste, queste ultime indicano i candidati alternandoli per genere. Entrambi i generi devono figurare in misura pari alla meta', pena l'inammissibilita' delle liste medesime.
3. Nel rispetto dei requisiti di competenza e professionalita', la nomina dei membri del consiglio di amministrazione assicura, per quanto possibile, la presenza paritaria di entrambi i generi nell'ambito di ciascuna componente dell'organo.
4. Nell'attribuzione di cariche soggette a designazione in organi e strutture collegiali deve essere assicurata nel complesso, per quanto possibile, la presenza paritaria di ciascun genere.
5. In ogni caso le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano compatibilmente con un numero di sufficienti candidature di entrambi i generi.
Art. 34 (Partecipazione a organismi privati). - 1. L'Universita' puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali a quelle didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. L'Universita' potra' definire convenzioni dirette a regolare le modalita' di partecipazione alle attivita' della societa' e/o degli altri organismi.
3. La partecipazione di cui al comma 1 e' deliberata dal consiglio di amministrazione, su parere conforme del senato accademico.
4. Essa, deve, in ogni caso, conformarsi ai seguenti principi:
a) disponibilita' delle risorse finanziarie e organizzative richieste;
b) destinazione a finalita' istituzionali dell'Universita' di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;
c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
d) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione.
5. La concessione di licenza del marchio, gratuita od onerosa, a titolo di locazione o di conferimento in societa' o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, su parere conforme del senato accademico.
6. L'autorizzazione e', in ogni caso, pubblicizzata con mezzi idonei.
Art. 35 (Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita'). - 1. Apposito regolamento di Ateneo stabilisce diritti e doveri per l'Universita' e per i singoli autori in relazione ad invenzioni realizzate a seguito di attivita' di ricerca svolta utilizzando comunque strutture o mezzi finanziari forniti dall'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente.
2. Per le invenzioni che siano risultato di attivita' di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, l'Universita' potra' riconoscere nel contratto o nella convenzione ai terzi contraenti diritti di titolarita' o di contitolarita' del brevetto, ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.
Art. 36 (Logotipo). - 1. Il logotipo della Universita' e' costituito dallo stemma contenente la raffigurazione dell'Immacolata Concezione circondato dalla legenda "Studiorum Universitas Publica Urbinaten".
2. Il modello del logotipo stesso, come sopra descritto, e' depositato presso le competenti autorita'.
Art. 37 (Norme comuni, transitorie e finali). - 1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, quelli attualmente vigenti si applicano in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto dotate di immediata efficacia.
3. Gli organi collegiali e monocratici elettivi in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto continuano nell'esercizio delle funzioni fino alla costituzione dei nuovi organi accademici, fatta eccezione per il rettore il cui mandato e' prorogato, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 240/2010.
4. Il comitato per le pari opportunita' e' sostituito dal comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Gli attuali componenti del comitato per le pari opportunita' restano in carica fino all'insediamento del nuovo organo.
5. Il senato accademico in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto provvede alla costituzione del collegio di disciplina nella prima seduta utile.
6. In prima applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 8, legge n. 240/2010, il senato accademico, in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto, avvia le procedure per la costituzione dei nuovi organi e strutture statutarie entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta Ufficiale.
7. In prima applicazione, la costituzione dei dipartimenti di cui all'art. 9 del presente statuto e' deliberata dal consiglio di amministrazione in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto, sentito il senato accademico a prescindere dalla scadenza stabilita all'art. 9, comma 4.
8. I pareri previsti dallo statuto devono essere espressi e notificati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine la deliberazione puo' essere assunta anche in assenza del parere.
9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato e delle cariche di rettore, di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sono considerati anche i periodi gia' espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente statuto, nei suddetti organi costituiti successivamente al decreto di statizzazione.
10. La condizione di professore a tempo definito o di ricercatore a tempo definito e' incompatibile con le cariche accademiche di rettore, membro del senato accademico e del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento. I docenti a tempo definito possono candidarsi, optando per il regime a tempo pieno per il caso di elezione alle predette cariche.
11. L'entrata in vigore del presente statuto determina l'abrogazione del previgente statuto, emanato con decreto rettorale n. 1192/2008 del 15 novembre 2008.».
2. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Lo statuto di autonomia entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Urbino, 2 aprile 2012

Il rettore: Pivato
 
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