Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2012 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 13 marzo 2012 |
Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM. |
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LA BANCA D'ITALIA
Visto il Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e i successivi Regolamenti adottati dalla Commissione in attuazione dell'art. 6 del medesimo Regolamento; Visto l'art. 9 del Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, come modificato dal Decreto legislativo 29 Dicembre 2011 n. 230, che dispone che i poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, per i patrimoni destinati di cui all'art. 8, comma 1-bis nonche' per le societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 106 del Decreto legislativo n. 385 del 1993 che abbiano esercitato le facolta' di cui agli art. 3 e 4 che redigono il bilancio d'esercizio o il bilancio consolidato in conformita' ai principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi contabili internazionali; Visto l'art. 5, comma 3, del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, secondo il quale, nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate d'intesa con la CONSOB. Per le societa' previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, tenendo conto della specialita' della disciplina della legge stessa; Visto l'art. 5, comma 1, del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, secondo il quale gli enti finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonche' alle modalita' e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti; Considerata la necessita' di aggiornare la normativa di bilancio degli intermediari finanziari per tener conto delle modifiche intervenute a seguito del recepimento della Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e della Direttiva 2009/110/UE concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica; Vista la lettera del 29 febbraio 2012 con la quale la Consob ha comunicato il proprio parere favorevole;
Emana le allegate Istruzioni per la redazione del bilancio e del rendiconto degli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale, degli istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM, che sostituiscono integralmente le istruzioni allegate al Regolamento del 14 febbraio 2006 «Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Societa' di gestione del risparmio (SGR) e delle Societa' di intermediazione mobiliare (SIM)», che viene ridenominato «Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM». Tali Istruzioni si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2011, salvo quanto di seguito previsto per gli istituti di pagamento e gli IMEL. Qualora gli intermediari, limitatamente ai bilanci e ai rendiconti riferiti all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2011, incontrino difficolta' a produrre le nuove informazioni standardizzate di nota integrativa, possono fornire in sostituzione un'informativa in forma non tabellare che soddisfi comunque la sostanza dei dati richiesti. Gli IDP «puri» applicano le allegate istruzioni a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2012. Gli IDP e gli IMEL «ibridi finanziari» applicano le allegate istruzioni relative all'operativita' in strumenti di pagamento e moneta elettronica a partire dai bilanci e dai rendiconti del patrimonio destinato riferiti all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2012. Gli IDP e gli IMEL «ibridi non finanziari» applicano le allegate istruzioni relative all'operativita' in strumenti di pagamento e moneta elettronica a partire dai rendiconti del patrimonio destinato riferiti all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2012. E' consentita agli IDP e agli IMEL un'applicazione anticipata delle allegate istruzioni nel bilancio e nel rendiconto del patrimonio destinato relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2011. Roma, 13 marzo 2012
Il vice direttore generale: Carosio |
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