Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 20 febbraio 2012 |
Recepimento della direttiva della Commissione 8 settembre 2010, n. 2010/62/UE, che modifica, le direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE, relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'art. 229 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 106, del citato codice della strada, ed in particolare i commi 5 e 7, che, tra l'altro, rimette a decreti del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il recepimento di direttive comunitarie in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 8 gennaio 1987, di attuazione, tra l'altro, della direttiva del Consiglio del 24 giugno 1980, n. 80/720/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonche' agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1987, n. 24, S.O., e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 18 maggio 1989, di attuazione, tra l'altro, della direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986, n. 86/297/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza di trattori ed alla relativa protezione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1989, n.217, S.O, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE del 26 maggio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2005, n. 88, S.O., e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di attuazione della direttiva del Consiglio 4 marzo 1974, n. 74/152/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla velocita' massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1981, n.133, S.O.; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di attuazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, n. 89/173/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1992, n. 12, S.O.; Vista la direttiva 2009/60/CE del 13 luglio 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, versione codificata, relativa alla velocita' massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 luglio 2009, n. L198; Vista la direttiva 2009/144/CE del 30 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, versione codificata, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 gennaio 2010, n. L 27; Vista la direttiva della Commissione 8 settembre 2010, n. 2010/62/UE, che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 9 settembre 2010, n. L 238; Considerato che le direttive 2009/60/CE e 2009/144/CE sono versioni codificate, per le quali non e' prevista la trasposizione nell'ordinamento interno
Adotta il seguente decreto (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
Art. 1
1. Ai fini dell'art. 1, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti 8 gennaio 1987, di attuazione della direttiva 80/720/CEE, e successive modificazioni, per «trattore» si intende un trattore quale definito all'art. 2, lettera 1), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE. 2. Ai fini del decreto del Ministro dei trasporti 8 gennaio 1987, di cui al comma 1, le categorie dei trattori sono definite nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE. 3. In base a quanto stabilito nei commi 1 e 2, il decreto del Ministro dei trasporti 8 gennaio 1987, di cui al comma 1, si applica alle categorie dei trattori T1, T3 e T4, come definite nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE e non si applica ai trattori di categoria T4.3, qualora il punto di riferimento del sedile del guidatore, quale definito nell'allegato II della direttiva 2009/144/CE, versione codificata, disti piu' di 100 mm dal piano longitudinale mediano del trattore. 4. L'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 8 gennaio 1987 di cui al comma 1 e' modificato conformemente all'allegato I del presente decreto.
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| Art. 2
1. Il decreto del Ministro dei trasporti 18 maggio 1989, di attuazione della direttiva 86/297/CEE, e' cosi' modificato: a) all'art. 1, la lettera a), e' sostituita dalla seguente: «a) le prese di forza dei trattori e le relative protezioni»; b) l'allegato I, Capi I e II, e' sostituito dall'allegato II del presente decreto. 2. Ai fini del decreto di cui al comma 1, per «trattore» si intende un trattore quale definito all'art. 2, lettera 1), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE. 3. Ai fini del decreto di cui al comma 1, le categorie dei trattori sono definite nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE. |
| Art. 3
l . L'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, e' modificato conformemente all'allegato III del presente decreto. |
| Art. 4
1. Ai fini dell'art. 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di recepimento della direttiva 74/152/CEE, per «trattore» si intende un trattore quale definito all'art. 2, lettera 1), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE. 2. Ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di cui al comma 1, le categorie dei trattori sono definite nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE. 3. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di cui al comma 1, si applica soltanto ai trattori montati su pneumatici aventi una velocita' massima per costruzione non superiore a 40 km/h. 4. L'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di cui al comma 1, e' modificato conformemente all'allegato IV del presente decreto. |
| Art. 5
1. Ai fini dell'art. 1, lettera h), del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di recepimento della direttiva 89/173/CEE, per «trattore» si intende un trattore quale definito all'art. 2, lettera l), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE. 2. Ai fini del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di cui al comma 1, le categorie dei trattori sono definite nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE. 3. Il decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di cui al comma 1, si applica alle categorie dei trattori T1, T3 e T4, come definite nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE. 4. L'allegato 8, Capo II, del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di cui al comma 1, e' modificato conformemente all'allegato V del presente decreto. |
| Art. 6
1. Per le categorie T1, T2 e T3, come definite nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, le disposizioni del presente decreto si applicano dal 29 settembre 2011 ai nuovi tipi di veicoli e dal 29 settembre 2012 ai veicoli nuovi. 2. Per la categoria T4.3, come definita nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, le disposizioni del presente decreto si applicano dal 29 settembre 2013 ai nuovi tipi di veicoli e dal 29 settembre 2016 ai veicoli nuovi. 3. Per le categorie T4.1, T4.2, T5, C, R e S, come definite nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, le disposizioni del presente decreto si applicano ai nuovi tipi di veicoli nonche' ai veicoli nuovi a partire dalle date stabilite all'art. 22, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 20 febbraio 2012
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Passera Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali: Catania
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2012 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 157 |
| Allegati Parte di provvedimento in formato grafico
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