Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2012 (vai al sommario)
LEGGE 29 marzo 2012, n. 39
Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche tabellari

1. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel circondario del tribunale di Pesaro sono soppressi i comuni di Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello;
b) nel circondario del tribunale di Rimini sono inseriti i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello;
c) nel circondario del tribunale di Urbino e' inserito il comune di Montecopiolo;
d) nel mandamento del giudice di pace di Novafeltria e' soppresso il comune di Montecopiolo;
e) nel mandamento del giudice di pace di Macerata Feltria e' inserito il comune di Montecopiolo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo della tabella A allegata al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come
modificata dalla legge 1° febbraio 1989, n. 30
(Costituzione delle preture circondariali e nuove norme
relative alle sezioni distaccate), come ulteriormente
modificata dalla presente legge, e' il seguente:

«Tabella A

(Articolo 1)

Sedi delle Corti di Appello, dei Tribunali e delle
Preture della Repubblica.
I - Corte d'appello di ANCONA
Corte di Assise di appello - Tribunale di
sorveglianza - Tribunale per i minorenni
(Omissis).
6. Tribunale di Pesaro
Corte di Assise
Pretura di Pesaro: Barchi, Cartoceto, Fano,
Fratterosa, Gabbicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Mondavio,
Mondolfo, Monteciccardo, Montelabbate, Montemaggiore al
Metauro, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Pergola, Pesaro,
Piagge, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San
Lorenzo in Campo, Serra Sant'Abbondio, Sant'Angelo in
Lizzola, Serrungarina, Tavullia.
7. Tribunale di Urbino
Pretura di Urbino: Acqualagna, Apecchio, Auditore,
Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna,
Colbordolo, Fermigano, Fossombrone, Frontino, Frontone,
Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul
Metauro, Mercatino Conca, Montecalvo in Foglia, Monte
Cerignone, Montecopiolo, Montefelcino, Montegrimano,
Peglio, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico,
Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Sassocorvaro,
Sassofeltrio, Tavoleto, Urbania, Urbino.
(Omissis).
III - Corte d'appello di Bologna
Corte di Assise di Appello - Tribunale di
sorveglianza - Tribunale per i minorenni
(Omissis).
9. Tribunale di Rimini
Corte di Assise
Pretura di Rimini: Bellaria e Igea Marina,
Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano
Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca,
Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna,
Novafeltria, Pennabilli, Poggio Berni, Riccione, Rimini,
Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San
Leo, Sant'Agata Feltria, Sant'Arcangelo di Romagna,
Talamello, Torriana, Verucchio.
(Omissis).».



 
Art. 2
Disciplina dei procedimenti pendenti

1. Le disposizioni della presente legge non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non e' stata ancora esercitata l'azione penale.
 
Art. 3
Modifiche delle piante organiche

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le opportune modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Pesaro e di Rimini.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino


LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2124):
Presentato dal sen. Filippo Berselli ed altri il 21 aprile 2010.
Assegnato alla 2ª commissione (giustizia), in sede referente, il 4 maggio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, e 5ª.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente l'8 e il 15 giugno 2010.
Esaminato in aula il 22 febbraio 2011 ed approvato il 2 marzo 2011. Camera dei deputati (atto n. 4130):
Assegnato alla II commissione (giustizia), in sede referente, il 7 marzo 2011 con pareri delle commissioni I, V e XI.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 13, 19, 26 e 28 luglio 2011.
Esaminato in aula il 16 gennaio 2012 ed approvato con modificazioni, il 17 gennaio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 2124-B):
Assegnato alla 2ª commissione (giustizia), in sede referente, il 19 gennaio 2012 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 25 gennaio 2012 e il 7 febbraio 2012.
Esaminato in aula il 21 febbraio 2012, 6 marzo 2012 ed approvato l'8 marzo 2012.
 
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