Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2012 |
Modifiche agli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, concernente l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 2 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che reca disposizioni restrittive in materia di autovetture di servizio; Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 2 del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalita' e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne il numero e i costi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, recante «Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 2011; Vista l'ordinanza in data 10 novembre 2011 del tribunale amministrativo regionale per il Lazio che ha ordinato di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione, al riesame del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011; Rilevata la necessita', peraltro, di provvedere in autotutela all'annullamento parziale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, mediante la modifica delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 5; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Decreta:
Art. 1
Modiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, recante «Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni», sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente: «2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le disposizioni del presente decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1 , comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le Autorita' indipendenti. Le regioni e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel presente decreto. E' rimessa alla valutazione degli organi costituzionali la disciplina dell'utilizzo delle auto di servizio e di rappresentanza.»; b) al comma 2 dell'art. 4 le parole: «ed uguale efficacia» sono soppresse; c) all'art. 5, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le successive acquisizioni le amministrazioni effettuano la medesima comunicazione alla data di acquisizione o di entrata in possesso delle autovetture di servizio.». Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 gennaio 2012
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Monti Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 286
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