Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2012, n. 37
Regolamento recante adeguamento delle tabelle relative agli Uffici marittimi di Civitavecchia, Barletta, Capri, Ponza, Porto S. Giorgio, S. Agata di Militello e di Ostia - sostituzione della tabella della giurisdizione marittima relativa alla direzione marittima di Cagliari.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istitutivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'articolo 16 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la Tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessita', al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima adeguando le relative strutture alle effettive necessita' marittime ed alle esigenze locali, di modificare le circoscrizioni territoriali ricadenti nelle direzioni marittime di Roma, Bari, Napoli, Ancona, Catania e sostituire la Tabella relativa alla direzione marittima di Cagliari;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell' adunanza del 27 settembre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2011;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Uffici marittimi periferici

1. La capitaneria di porto di Civitavecchia e' elevata a direzione marittima, assumendo la denominazione di direzione marittima di Civitavecchia e conseguentemente la direzione marittima di Roma assume il rango di capitaneria di porto e la denominazione di capitaneria di porto di Roma.
2. L'ufficio circondariale marittimo di Barletta e' elevato a capitaneria di porto, assumendo la denominazione di capitaneria di porto di Barletta.
3. L'ufficio locale marittimo di Capri e' elevato ad ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Capri.
4. L'ufficio locale marittimo di Ponza e' elevato ad ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Ponza.
5. L'ufficio locale marittimo di Porto S. Giorgio e' elevato ad ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Porto S. Giorgio.
6. L'ufficio locale marittimo di S. Agata di Militello e' elevato ad ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio circondariale marittimo di S. Agata di Militello.
7. E' istituita la delegazione di spiaggia di Ostia.
8. I limiti delle circoscrizioni territoriali delle autorita' marittime di cui al presente articolo sono individuati nella Tabella A, allegata al presente regolamento, la quale, vistata dal Ministro proponente, ne forma parte integrante ed abroga e sostituisce le corrispondenti tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime, relative alle direzioni marittime di Roma, Bari, Napoli, Ancona e Catania, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni.



N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988,
n. 214, S.O.
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 16 maggio 2008, n.85( Disposizioni urgenti
per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377 della legge
24 dicembre 2007, n. 244), pubblicato nella Gazz. Uff. 16
maggio 2008, n. 114, convertito con modificazioni dalla
legge 14 luglio 2008, n. 121:
"1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il
comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
12) Ministero per i beni e le attivita' culturali.»".
- Si riporta il testo dell'art. 16 del Codice della
Navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n.
327, pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 1942, n. 93,
Ediz. Spec:
"Art. 16 (Circoscrizione del litorale della
Repubblica). - Il litorale della Repubblica e' diviso in
zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e
questi in circondari.
Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al
compartimento un capo del compartimento, al circondario un
capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui
ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore
marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del
circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il
capo del compartimento e' anche capo del circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno
sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del
circondario sono istituiti uffici locali di porto o
delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio
circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i
capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono
comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.".
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,
recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione (Navigazione marittima),
pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1952, n. 94, S.O.:
"Art. 1 (Circoscrizioni). - La determinazione delle
circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice
e della loro estensione territoriale lungo il litorale
dello Stato e' fatta con decreto del presidente della
Repubblica.
Con decreto del presidente della Repubblica e' altresi'
stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre
leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno
dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime."
"Art. 2 (Denominazione degli uffici marittimi). -
L'ufficio della zona marittima e' denominato direzione
marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di
porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale
marittimo.
Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore
importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del
compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati
ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione della
nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime),
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 2000, n. 121.

Note all'art. 1:
- Per il riferimento al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 135 del 2000, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 2
Circoscrizione territoriale marittima di Cagliari

1. La Tabella relativa alla circoscrizione territoriale marittima della direzione marittima di Cagliari allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni, e' sostituita dalla Tabella B allegata al presente regolamento di cui forma parte integrante.



Note all'art. 2:
- Per il riferimento al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 135 del 2000, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 3
Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze

Passera, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Severino, Ministro della giustizia

Di Paola, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2012 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 48
 
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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