Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2012 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 27 febbraio 2012, n. 15 |
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2012), convertito, senza modificazioni, dalla legge 5 aprile 2012, n. 36 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012.». |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1 Modifiche transitorie ai termini di presentazione delle liste
1. In occasione del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative della primavera 2012, i termini per la presentazione delle liste e delle candidature previsti dagli articoli 28, ottavo comma, e 32, ottavo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono anticipati e decorrono dalle ore 8 del trentaquattresimo giorno alle ore 12 del trentatreesimo giorno antecedenti la data della votazione. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 33, terzo comma, del predetto testo unico, e' anticipato al trentesimo giorno antecedente la data della votazione. 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Riferimenti normativi
Il testo degli articoli 28, ottavo comma, 32, ottavo comma, e 33, terzo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 28.
(Omissis). La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione. (Omissis." :
"Art. 32.
(Omissis). La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione. (Omissis)."
"Art. 33.
(Omissis). La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresi' le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale. (Omissis).".
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| Art. 2 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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