Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2012 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 4 aprile 2012 |
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum abrogativo della Provincia di Trento, avente ad oggetto «Abrogazione delle Comunita' di Valle» (articoli 14, 15, 16, 17, 17-bis, 18 comma 1, e 21 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante «norme in materia di governo dell'Autonomia del Trentino»), indetto per il giorno 29 aprile 2012. (Deliberazione n. 67/12/CSP). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 aprile 2012; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», ed, in particolare, l'art. 7; Vista la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2010; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Vista la legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 5 marzo 2003 recante «Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali»; Vista la legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 5 marzo 2003 recante «Norme per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della provincia»; Considerato che la Commissione per il referendum abrogativo, nominata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, ha dichiarato con deliberazione dell'11 febbraio 2012 l'ammissibilita' del referendum provinciale abrogativo, avente ad oggetto «Abrogazione delle Comunita' di Valle», in particolare relativamente ad alcune disposizioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 («Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino»); Visto il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 10 marzo 2012, n. 17, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Provincia autonoma di Trento del 15 marzo 2012, n. 11, con il quale sono stati indetti i comizi per lo svolgimento del referendum provinciale abrogativo per la data del 29 aprile 2012; Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005; Rilevato che con nota 30 marzo 2012 (prot. n. 15063) e' stato trasmesso alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi lo schema di regolamento condiviso dalla Commissione per i servizi e i prodotti nella riunione del 29 marzo 2012 ai fini delle consultazioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Rilevato che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi non ha adottato il provvedimento recante le disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28, per il referendum abrogativo indetto dalla Provincia autonoma di Trento; Ritenuta l'urgenza di adottare le disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in ragione dell'imminenza del voto fissato per il giorno 29 aprile 2012; Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorita';
Delibera: Articolo unico
1. Al fine di garantire imparzialita' e parita' di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari al quesito di cui al referendum abrogativo della Provincia autonoma di Trento, avente ad oggetto «Abrogazione della Comunita' di Valle»: «Volete che sia abrogata la legge provinciale della Provincia autonoma di Trento del 16 giugno 2006, n. 3 - cosi' come modificata dalle leggi provinciali della Provincia autonoma di Trento del 19 giugno 2008, n. 6; del 12 settembre 2008, n. 16, del 3 aprile 2009 n. 4; del 27 novembre 2009, n.15, del 28 dicembre 2009, n. 19 e del 10 dicembre 2010, n. 26 - recante Norme in materia di governo dell'Autonomia del Trentino, con la quale sono state istituite le cosiddette Comunita' di Valle e ne e' stata regolamentata la costituzione, il funzionamento e l'organizzazione, limitatamente agli articoli 14; 15; 16; 17; 17-bis, 18 Organizzazione, personale e contabilita' della Comunita', limitatamente al comma primo: "1. Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro di settore, la disciplina dell'organizzazione e del personale della comunita' e' dettata da regolamenti, nel rispetto dello statuto della comunita' e delle vigenti leggi provinciali e regionali'' ed all'art. 21?», fissato per il giorno 29 aprile 2012, nei territori interessati dalla consultazione referendaria, nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6'' indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005». 2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e all'art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dalla data di convocazione dei comizi elettorali. 3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi al referendum disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010. 4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della consultazione referendaria di cui alla presente delibera con le consultazioni elettorali amministrative e referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione. 5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 29 aprile 2012. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' reso disponibile nel sito web della stessa autorita': www.agcom.it.
Roma, 4 aprile 2012
Il presidente Calabro' I commissari relatori Lauria - Martusciello |
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