Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 22 marzo 2012 |
Riconoscimento, alla sig.ra Sanae Okba, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Vista la domanda della sig.ra Sanae Okba, cittadina marocchina, diretta ad ottenere il riconoscimento del diploma di fine corso di formazione in acconciatura conseguito presso la scuola privata di acconciatura «Ecole Cleopâtre» di Rabat (Marocco) della durata di 1anno per complessive 1.084 ore, piu' tirocinio per ulteriori 250 ore - per complessive 1334 ore, nonche' dell'esperienza professionale maturata in Marocco in qualita' di apprendista dal 2002 al 2005 presso il Salon «Said», per l'esercizio dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attivita' di acconciatore» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata, unitamente all'esperienza professionale maturata, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale, in quanto la formazione ricevuta riguarda solo il servizio femminile e risulta carente per la parte del servizio maschile, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attivita'; Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria CNA Benessere; Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. 26595 dell'8 febbraio 2012 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta solo subordinatamente all'espletamento della misura compensativa; Verificato che la richiedente, non si e' avvalsa della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Decreta:
Art. 1
Alla sig.ra Sanae Okba, cittadina marocchina, nato a Rabat (Marocco) in data 17 dicembre 1979, e' riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa di tipo orizzontale e di natura pratica volta a colmare la carenza formativa riscontrata, il cui oggetto e modalita' di svolgimento, sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Roma, 22 marzo 2012
Il direttore generale: Vecchio
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| Allegato A
Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Provincia Autonoma di Bolzano, allegando la copia autenticata del presente decreto. Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti: PROVA PRATICA:
TAGLIO MODA MASCHILE: Detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
RASATURA DELLA BARBA: Preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba. COLLOQUIO:
Il colloquio orale vertera' sulle materie oggetto della prova pratica-attitudinale nonche' su domande aventi ad oggetto le seguenti materie: conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro; postazione lavoro sicura. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007. La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne da' comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea. |
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